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andromeda

Usucapione sul diritto di godimento

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salve,abito in un condominio con altre 5 coinquilini. nel 1991 ho chiesto è ottenuto dal condominio l'autizzazione per l'installazione perimetrale di ringhiera con relativa sistemazione di giardino sul suolo prospiciente la mia proprietà. Durante questi 23 anni ho apportato modifiche migliorative, senza cambiare la destinazione d'uso, a mio totale carico e usando questo questo giardino in modo esclusivo con l'incuranza totale degli altri condomini. A questo punto mi viene spontanea la domanda: essendo trascorsi oltre venti anni dal possesso iniziale, può essere esercitato il diritto di usucapione da parte mia su questa parte di terreno eliminando cosi in futuro il risveglio di qualcuno alla successiva richiesta di pare diritto di godimento? Se sì l'usucapione e automatico e quindi non fare niente, o devo espletare qualche atto legale? Ringrazio anticipatamente

L'avvenuta usucapione deve essere pronunciata dal tribunale, non è sufficiente che siano maturate le condizioni. In sostanza, se le cose stanno come dici, a mio avviso sono maturate le condizioni affinché scatti l'usucapione, vale a dire il possesso ventennale del bene, senza nessuna forzatura o minaccia e senza che nessuno in questo tempo abbia mai obiettato o contestato l'occupazione del giardino. Un avvocato istituirà la pratica; il giudice, sentite le parti, valuterà in merito e pronuncerà l'avvenuta usucapione, che potrà essere trascritta alla conservatoria dei beni immobiliari e il giardino diventerà a tutti gli effetti tuo. Sei sicura che in questi anni nessuno dei condomini abbia mai dovuto sostenere delle spese, anche minime, per la sua manutenzione? Saluti.

ciao

io sono di parere contrario di madly. L'usucapione in condominio presuppone che tu abbia agito quale "dominus", ma tu hai ottenuta l'autorizzazione dei condomini, il che dimostra esattamente il contrario. Mi dispiace, ma in condominio sono rarissimi i casi di usucapione.

grazie per le risposte ,ma io mi riferivo non all'intestazione catastale del suolo su cui sorge il mio giardino, tremite usucapione, ma al godimento esclusivo, Saluti

grazie per le risposte ,ma io mi riferivo non all'intestazione catastale del suolo su cui sorge il mio giardino, tremite usucapione, ma al godimento esclusivo, Saluti

Uguale (per me) a ciò che ti ha scritto Camillo50. Sempre di diritti parliamo, siano essi di proprietà o di esclusivo godimento.

Se di autorizzazione si trattava, non era animus possidendi.

Peraltro, non c'è usucapione nemmeno con recinzione contro la volontà e in altri modi.

 

Sempre come ti ha scritto Camillo50, l'usucapione in condominio non è facile da ottenere, infatti venne pensata per altre realtà.

salve,abito in un condominio con altre 5 coinquilini. nel 1991 ho chiesto è ottenuto dal condominio l'autizzazione per l'installazione perimetrale di ringhiera con relativa sistemazione di giardino sul suolo prospiciente la mia proprietà. Durante questi 23 anni ho apportato modifiche migliorative, senza cambiare la destinazione d'uso, a mio totale carico e usando questo questo giardino in modo esclusivo con l'incuranza totale degli altri condomini. A questo punto mi viene spontanea la domanda: essendo trascorsi oltre venti anni dal possesso iniziale, può essere esercitato il diritto di usucapione da parte mia su questa parte di terreno eliminando cosi in futuro il risveglio di qualcuno alla successiva richiesta di pare diritto di godimento? Se sì l'usucapione e automatico e quindi non fare niente, o devo espletare qualche atto legale? Ringrazio anticipatamente

A mio avviso no perché tu hai avuto l'autorizzazione a cintare il terreno e quindi ad usarlo individualmente.

Questa è una concessione che può durare nel tempo proprio perché a monte vi é una precisa autorizzazione.

 

Si usucapisce quando si usa in modo esclusivo e si delimita fisicamente un terreno impedendone l'accesso e l'uso al proprietario senza che questi intervenga e/o reclami per 20 anni.

 

Tu invece hai recintato il terreno condominiale in modo totale ed assoluto ( esclusivo) su precisa autorizzazione del condominio e dunque il condominio era consenziente e consapevole a quanto tu stavi facendo.

 

Diverso sarebbe stato se tu avessi fatto tutto quanto sopra senza il consenso condominiale e per 20 anni, senza che il condominio avesse mai reclamato.

 

Ma qui, come detto, il condominio te lo ha palesemente concesso( ti ha ufficialmente autorizzato) e tu ne eri a conoscenza e quindi , a mio avviso, non puoi usucapire nulla proprio perché per usucapire deve potersi escludere che il godimento autonomo del bene sia avvenuto come conseguenza dell’altrui tolleranza. .

Se è per questo è anche fondamentale provare concretamente che si è fatto uso continuativo del bene.

Se è per questo è anche fondamentale provare concretamente che si è fatto uso continuativo del bene.

piu' che l'uso continuativo e' importante il possesso continuativo .visto che per usucapire occorre aver posseduto e non semplicemente aver usato .

piu' che l'uso continuativo e' importante il possesso continuativo .visto che per usucapire occorre aver posseduto e non semplicemente aver usato .

No, mi spiace, ma non sembra così.

 

Uso e possesso sono due cose diverse. Porre nelle proprie disponibilità un appezzamento e lasciarlo incolto, nella domanda giudiziale di usucapione è diverso dall'averlo disponibile e coltivarlo e curarlo in via continuativa. La seconda fattispecie include la prima, ma non viceversa.

La stessa cosa è riportata nel parere del legale al link.

 

http://www.avvocatoandreani.it/domande-frequenti/diritto_civile_proprieta_servitu_usufrutto.php

 

E il perchè è facilmente intuibile, essendo di stretta attinenza con la ratio legis.

piu' che l'uso continuativo e' importante il possesso continuativo .visto che per usucapire occorre aver posseduto e non semplicemente aver usato .

ciao

 

posseduto quale "dominus". Cioè aver agito quale proprietario esclusivo. L'autorizzazione dell'assemblea nega questo presupposto, e l'autorizzazione stessa è la dimostrazione che non ha usucapito in quanto l'occupazione non è avvenuta con "animus possidendi".

Non confondere possesso con uso. Scusami, ma è per chiarezza.

ciao

 

posseduto quale "dominus". Cioè aver agito quale proprietario esclusivo. L'autorizzazione dell'assemblea nega questo presupposto, e l'autorizzazione stessa è la dimostrazione che non ha usucapito in quanto l'occupazione non è avvenuta con "animus possidendi".

Non confondere possesso con uso. Scusami, ma è per chiarezza.

veramente io ho solo affermato che per usucapire occorre che ci sia stato il possesso ,e non l'uso .(non sono io che ho affermato :Se è per questo è anche fondamentale provare concretamente che si è fatto uso continuativo del bene.)

No, mi spiace, ma non sembra così.

 

Uso e possesso sono due cose diverse. Porre nelle proprie disponibilità un appezzamento e lasciarlo incolto, nella domanda giudiziale di usucapione è diverso dall'averlo disponibile e coltivarlo e curarlo in via continuativa. La seconda fattispecie include la prima, ma non viceversa.

La stessa cosa è riportata nel parere del legale al link.

 

http://www.avvocatoandreani.it/domande-frequenti/diritto_civile_proprieta_servitu_usufrutto.php

 

E il perchè è facilmente intuibile, essendo di stretta attinenza con la ratio legis.

cio che conta e' il possesso ovvero dopo un determinato tempo potro' diventarne prporietario in quanto ho posseduto e non semplicemente usato . l'usucapione si basa sul possesso non sull'uso .

E' indispensabile un godimento esclusivo per l'usucapione di un bene condominiale Cassazione, sezione seconda, 18 giugno 2007 n. 14171

 

«In materia di usucapione di beni in comunione, (la Corte) ha più volte affermato che, ai fini della prova, non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo proprietario oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad una estensione del possesso, occorrendo, per contro, la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione»

 

Qui ci sta, a monte, una precisa autorizzazione dei comproprietari condomini ad utilizzare in modo esclusivo il bene condominiale e quindi , a mio avviso, come ho già detto, non vi sono gli estremi per l'usucapione.

cio che conta e' il possesso ovvero dopo un determinato tempo potro' diventarne prporietario in quanto ho posseduto e non semplicemente usato . l'usucapione si basa sul possesso non sull'uso .

Si, ma il possesso senza l'uso non conta niente. E non solo, devi provare concretamente che sia avvenuto in maniera continuativa.

Si, ma il possesso senza l'uso non conta niente. E non solo, devi provare concretamente che sia avvenuto in maniera continuativa.

e chi lo dice che deve esserci anche l'uso ?

Art. 1158.

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

 

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

 

 

la legge non lega il possesso all'uso . possedere non significa necessariamente usare .

Art. 1158.

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

 

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

 

 

la legge non lega il possesso all'uso . possedere non significa necessariamente usare .

No.

 

Art. 1140 Possesso

 

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

 

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

 

 

Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso

 

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

ciao

 

per quanto mi consta, perchè si possa usucapire sono necessari due fatti. L'uso continuativo quale dominus" per il periodo previsto dalla norma per potervii accedere (10 o 20 anni) e l'inerzia della proprietà per tale peiodo.

 

Il realizzarsi delle due condizioni in condominio è quasi impossibile salvo rarissimi casi, e il fatto che ci sia a monte una delibera od una autorizzazione fa decadere il tutto.

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