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Trasformazione finestra

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Un condomino vuole trasformare la finestra del bagno allungandola a balcone. Tale trasformazione necessita dell'approvazione dell'assemblea condominiale se si, con quanti millesimi. Deve presentare all'assemblea una relazione tecnica e relativa approvazione dell'ufficio tecnico comunale?.

Un condomino vuole trasformare la finestra del bagno allungandola a balcone. Tale trasformazione necessita dell'approvazione dell'assemblea condominiale se si, con quanti millesimi. Deve presentare all'assemblea una relazione tecnica e relativa approvazione dell'ufficio tecnico comunale?.

Con la recente sentenza 53 del 2014 la Corte di cassazione ha affermato che gli interventi sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti o la trasformazione di finestre in balconi, sono espressione del legittimo uso di parti comuni per gli effetti dell’articolo 1102 del Codice civile

--link_rimosso--

http://www.ediltecnico.it/35561/condominio-trasformazione-finestre-in-balconi-afferma-legge/

Con la recente sentenza 53 del 2014 la Corte di cassazione ha affermato che gli interventi sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti o la trasformazione di finestre in balconi, sono espressione del legittimo uso di parti comuni per gli effetti dell’articolo 1102 del Codice civile

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http://www.ediltecnico.it/35561/condominio-trasformazione-finestre-in-balconi-afferma-legge/

E' pur vero che se ognuno modifica a proprio piacimento le dimensioni delle sue finestre, si rovina l'estetica del palazzo!!!!

E' pur vero che se ognuno modifica a proprio piacimento le dimensioni delle sue finestre, si rovina l'estetica del palazzo!!!!

... per carità, mi trovi d'accordo ...

poi uno se lo fa più largo, più stretto, ...

se il fabbricato è nato così, così dovrebbe rimanere ...

l'estetica penso anch'io che si rovini.

però c'è chi lo ha fatto ed è arrivato fino in cassazione ...

E' pur vero che se ognuno modifica a proprio piacimento le dimensioni delle sue finestre, si rovina l'estetica del palazzo!!!!
E chi ha l'interesse può, se lo desidera, adire al Giudice per la lesione del decoro dello stabile

Comunque oltre quella sentenza recente postata da Paul Cayard c'è una precedente per cui la possibilità di aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, non è una novità, ma la giurisprudenza è ben consolidata nel merito;

 

In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)

E chi ha l'interesse può, se lo desidera, adire al Giudice per la lesione del decoro dello stabile

Comunque oltre quella sentenza recente postata da Paul Cayard c'è una precedente per cui la possibilità di aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, non è una novità, ma la giurisprudenza è ben consolidata nel merito;

 

In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)

E, infatti, in quanto da te riportato è specificato "... SE queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio".

 

Ed è anche specificato che cosa si intende, ossia"... l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante".

 

E' chiaro, oggettivo e incontrovertibile che se ognuno si fa le finestre di dimensioni diverse "l'insieme delle linee" va a farsi friggere!!!

E, infatti, in quanto da te riportato è specificato "... SE queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio".

 

Ed è anche specificato che cosa si intende, ossia"... l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante".

 

E' chiaro, oggettivo e incontrovertibile che se ognuno si fa le finestre di dimensioni diverse "l'insieme delle linee" va a farsi friggere!!!

Ed è anche per questo che per effettuare le modifiche si deve contattare un tecnico abilitato il quale dovrà preparare un progetto e poi ottenere il permesso da parte del Comune, il quale dovrebbe valutare sia la stabilità ed il decoro architettonico prima di concedere il benestare.

Non è mica che un condomino un bel mattino si sveglia, si alza e telefona al muratore e comincia a demolire la finestra per allargarla.

Una ultima ....fresca fresca, che tra l'altro conferma quanto indicato da Tullio :

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 4433/2017

Avente ad oggetto: Il proprietario di un immobile posto al piano terra di un fabbricato condominiale aveva provveduto alla trasformazione dello stesso in autorimessa. Tale innovazione veniva eseguita grazie all’allargamento di una finestra in un portone di accesso al garage.

 

Ad avviso dei ricorrenti, l’allargamento dell’apertura nel muro perimetrale portante e di proprietà comune (art. 1117 cc), che era stato parzialmente abbattuto allo scopo di eseguire la trasformazione dell’originaria finestra in un portone, sarebbe avvenuto nel mancato rispetto delle regole di cui all’art. 1120 cc, secondo cui:

I condòmini, con la maggioranza, indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni

 

I giudici, richiamando pregresse sentenze di Cassazione, precisano che:

l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale, eseguite da uno dei condòmini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, non integrano, di massima, abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condòmini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso.

 

In merito al discorso sulla stabilità dell’edificio, gli ermellini ritengono che il proprietario del garage abbia provveduto, mediante l’esecuzione di opportuni interventi, a rimuovere l’originaria situazione di non conformità alle prescrizioni della normativa antisismica.

Inoltre, secondo i giudici, la trasformazione finestra in portone ha lasciato immutato lo stile architettonico della facciata, non comportando alcuna significativa alterazione del relativo decoro.

 

NOTA: si è trasformata finestra in un portone di accesso al garage.....questo a conferma che in merito al decoro è il giudizio del giudice a contare.

L’originaria finestra larghezza di m 1,8 >> portone carraio della larghezza di m 2,80

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dai condòmini.

Ed è anche per questo che per effettuare le modifiche si deve contattare un tecnico abilitato il quale dovrà preparare un progetto e poi ottenere il permesso da parte del Comune, il quale dovrebbe valutare sia la stabilità ed il decoro architettonico prima di concedere il benestare.

Non è mica che un condomino un bel mattino si sveglia, si alza e telefona al muratore e comincia a demolire la finestra per allargarla.

chiedo fin da ora scusa per l'intromissione e l'inesperienza.

 

Abito al secondo piano di un edificio la cui parte posteriore affaccia su un muro;

nella mia cucina ho una finestra che affaccia su questo cortile posteriore e vede il muro.

 

Come altri nella scala di fianco alla mia, poiché la finestra lasciava entrare poca luce, nel 2009 ho aperto un tratto di muro (*) tale da trasformarla in un rettangolo, a partire dalla sua forma ad L che aveva in origine (con il lato lungo parallelo al terreno)

 

ciò premesso,

1.è un abuso edilizio?

2.è un abuso "condominiale"?

 

come posso rimediare tenendomi la finestra così?

 

grazie

La finestra aveva forma ad L con il lato lungo della L parallelo al terreno,

___ll , e formata da 2 finestrelle:

 

una che faceva da base (il lato lungo della L parallelo al terreno) larga 140cm e alta 60cm;

 

una che faceva da altezza (lato corto della L perpendicolare al terreno) larga 60cm e alta 150cm.

 

ora è un rettangolo completo che ha larghezza 200cm ed altezza 150cm.

muro aperto = 140*90

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