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bittina

Spese ripartizione terrazzo uniproprietario - le opere fabbrili relative ai cornicioni a chi spettano?

Scusate amici ho già posto questo quesito, ma non ricordo la risposta (problemi memoria):

Dobbiamo rifare le facciate e il lastrico appartiene ad un unico proprietario, le opere fabbrili relative ai cornicioni a chi spettano? le opere fabbrili di grate alle finestre dei proprietari a chi spettano? grazie amici silvia

 

silvia Contu

Scritto da bittina il 09 Set 2012 - 19:01:51:

Dobbiamo rifare le facciate e il lastrico appartiene ad un unico proprietario, le opere fabbrili relative ai cornicioni a chi spettano? le opere fabbrili di grate alle finestre dei proprietari a chi spettano ?

 

Le spese sostenute per le facciate spettano, per quota parte millesimale, a tutto il condominio.

 

Le spese relative al lastrico solare vengono ripartite a norma dell'art. 1126 del Codice Civile. UN TERZO a carico del proprietario esclusivo e DUE TERZI a carico di quelle unità immobiliari cui il lastrico solare funge da copertura.

Per migliore comprensione ti invito a leggerti la sentenza 25.02.2002 n° 2726 della II Sezione della Vassazione civile.

 

Le spese per i cornicioni sottostanno alla stessa regola di ripartizione delle facciate che ti ho espsoto sopra.

 

Le spese per le grate alle finestre sono a carico dei singoli proprietari. Mi preme ricordarti che, le grate devono essere TUTTE DELLA STESSA FORMA, MATERIALE, DISEGNO, COLORE DELLA VERNICE DI COPERTURA.

 

Aristide Balducci

Grazie Aristide per la tua cortese risposta, ma io non parlo di lastico solare ma di ringhiere in ferro che circondano il lastrico scusa forse non mi sono spiegata bene nella mia precedente. grazie silvia

 

silvia Contu

Scritto da bittina il 09 Set 2012 - 21:11:18: ma io non parlo di lastico solare ma di ringhiere in ferro che circondano il lastrico scusa forse non mi sono spiegata bene nella mia precedente.

L'art. 1126 cod. civ. si applica, oltre che all'ipotesi dei lastrici solari di uso esclusivo, anche alle terrazze a livello di proprietà esclusiva che abbiano funzione di copertura, anche parziale, dei piani sottostanti: la ripartizione delle spese va effettuata tenuto conto proporzionalmente dell'utilità della funzione di calpestio e di quella di copertura, applicandosi nella specie anche le norme del 2 e 3 comma art. 1123 cod. civ. Tuttavia, per quanto attiene ai parapetti ed altri simili ripari, dacché essi servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza, le spese che gli stessi richiedono sono tutte a carico di chi ha il diritto esclusivo di calpestio"

 

Aristide Balducci

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