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Luca1

Ripartizione spese terrazzo - come si calcola la ripartizione in questo caso?

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Buongiorno e grazie per l'aiuto che potrete darmi: il mio terrazzo, al piano terra, circa 80mq, necessita di lavori di ristrutturazione per le perdite d'acqua che interessano il locale sottostante (un garage di circa 300mq con una quarantina di posti auto interni).

Ho qualche dubbio sulla ripartizione delle spese. Il garage sottostante, infatti, è per oltre il 60% della superficie di un solo proprietario, mentre il rimanente 40% è di proprietà di una ventina di altre persone che di recente hanno acquistato i posti auto. Il mio dubbio nasce dal fatto che il mio terrazzo insiste sulla parte di ingresso del garage, non sui posti auto. Come si calcola la ripartizione in questo caso? Devo pagare metà io e metà il proprietario originario del garage oppure vengono interessati al pagamento anche i singoli proprietari dei posti auto sebbene i loro posti auto non siano sotto il mio terrazzo. In sostanza, la parte comune di ingresso, che usano per accedere, li rende compartecipi della spesa? Per me, ovviamente, pagare metà dei lavori o solo un terzo (a loro i rimanenti 2/3) fa una bella differenza!

Grazie mille,

Luca

Da come esponi la situazione dovrebbe valere l'art.1126 C.C. (1/3 e 2/3 come dici): tanto più se le  infiltrazioni interessano la parte comune di ingresso (intendo comune al locale garage sottostante).

Poi i 2/3 se li divideranno i singoli proprietari di posti auto in base ai rispettivi millesimi.

Purtroppo i lastrici sulla sommità degli edifici sono diversi dai cortili-lastrici e ripartiscono le spese in modo diverso.

 

La Cassazione ha specificato questa diversità, si possono leggere le sentenze al nostro link dove ad esempio la Cass. civ. sez. VI-2 16 maggio 2017 12177, le spese per il cortile-lastrico si ripartiscono secondo l’art. 1125 cod.civ.

 

Questa ed altre sentenze in merito si trovano al solito link:

 

https://www.condomini.altervista.org/LastricoTerrazze.htm

Grazie a entrambi. Mi rimane un dubbio: la Cass. civ. sez. VI-2 16 maggio 2017 12177 parla di "locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino" e rinvia così al 1125. Nel mio caso, invece, i locali sotterranei sono di proprietà di una ventina di persone.

Chissà che questo non riporti tutto sotto quanto previsto dal 1126...

Luca

Mi spiace, ma la tua disamina non trova riscontro nei riferimenti ... purtroppo.

 

Tenta comunque la via del 1126, ma in caso di impugnazione, la magistratura applicherebbe comunque il 1125.

Claistron dice:

Purtroppo i lastrici sulla sommità degli edifici sono diversi dai cortili-lastrici e ripartiscono le spese in modo diverso.

 

La Cassazione ha specificato questa diversità, si possono leggere le sentenze al nostro link dove ad esempio la Cass. civ. sez. VI-2 16 maggio 2017 12177, le spese per il cortile-lastrico si ripartiscono secondo l’art. 1125 cod.civ.

 

Questa ed altre sentenze in merito si trovano al solito link:

 

https://www.condomini.altervista.org/LastricoTerrazze.htm

Traggo proprio da altervista e interpreto:

"Laddove il cortile condominiale funga da copertura a locali di proprietà esclusiva rimasti danneggiati da infiltrazioni …".

 

Su quella sentenza non si discute, ma qui si tratta specificamente di terrazza (cortile) PRIVATO e il mio parere resta il 1126.

Poi che i locali sotterranei siano di proprietà di un singolo o di una ventina di persone non cambia la questione di base.

Una sentenza di qualche giorno fa, ribadisce quanto ho espresso sopra:

 

In materia di condominio, ai fini del riparto delle spese di riparazione o manutenzione del cortile di accesso all’edificio non possono applicarsi i criteri previsti dall’art. 1126 c.c. in tema di lastrico solare, ma opererà in via analogica la previsione di cui all’art. 1125 c.c., quale principio particolare della regola generale dettata dall’art. 1123 secondo comma c.c. in punto di riparto delle spese tra condomini.

Corte di Cassazione con la sentenza n. 14511 del 28 maggio 2019.

 

Per l'ennesima volta la Cassazione ribadisce di applicare l'art. 1125 e non il 1126, differenziando in modo sostanziale il concetto di cortile-lastrico dal lastrico-solare sulla sommità degli edifici.

Claistron dice:

Una sentenza di qualche giorno fa, ribadisce quanto ho espresso sopra:

 

In materia di condominio, ai fini del riparto delle spese di riparazione o manutenzione del cortile di accesso all’edificio non possono applicarsi i criteri previsti dall’art. 1126 c.c. in tema di lastrico solare, ma opererà in via analogica la previsione di cui all’art. 1125 c.c., quale principio particolare della regola generale dettata dall’art. 1123 secondo comma c.c. in punto di riparto delle spese tra condomini.

Corte di Cassazione con la sentenza n. 14511 del 28 maggio 2019.

 

Per l'ennesima volta la Cassazione ribadisce di applicare l'art. 1125 e non il 1126, differenziando in modo sostanziale il concetto di cortile-lastrico dal lastrico-solare sulla sommità degli edifici.

Claistron, non ho ancora letto questa recentissima sentenza, ma credo che il distinguo sia nella proprietà del cortile: le sentenze citate sono condivisibili se trattasi di cortili condominiali (bene comune) ma qui si parla di cortile privato, ne  convieni?

Claistron dice:

Una sentenza di qualche giorno fa, ribadisce quanto ho espresso sopra:

 

In materia di condominio, ai fini del riparto delle spese di riparazione o manutenzione del cortile di accesso all’edificio non possono applicarsi i criteri previsti dall’art. 1126 c.c. in tema di lastrico solare, ma opererà in via analogica la previsione di cui all’art. 1125 c.c., quale principio particolare della regola generale dettata dall’art. 1123 secondo comma c.c. in punto di riparto delle spese tra condomini.

Corte di Cassazione con la sentenza n. 14511 del 28 maggio 2019.

 

Per l'ennesima volta la Cassazione ribadisce di applicare l'art. 1125 e non il 1126, differenziando in modo sostanziale il concetto di cortile-lastrico dal lastrico-solare sulla sommità degli edifici.

leggendo la massima riportata, sembrerebbe che il cortile-lastrico in questione sia di proprietà condominiale, mentre il fondo sottostante di proprietà esclusiva.

Secondo voi cosa accadrebbe nel caso di terrazza di proprietà esclusiva al piano terra, che funge da copertura a un garage sottostante di proprietà esclusiva di altro condomino ?

@kriker

Sembrerebbe un caso analogo a quello già posto in oggetto, se è così valgono le risposte al primo, se è un caso diverso, per favore apri una nuova discussione specifica.

Modificato da marcog

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