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Bologna1

Ripartizione spese adeguamento normativo antincendio autorimessa con 74 box privati

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Si premette che un super condominio è costituito da n. 3 fabbricati di 5/6 piani con giardino condominiale, il tutto a copertura di un’autorimessa costituita da n. 70 box privati con corselli e rampe.

Poiché il condominio ha necessità del Certificato Prevenzione Incendi con la messa a norma di tutta l’autorimessa, compreso i box che sono privati con i loro millesimi, si chiede come ripartire le spese di:

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SEGUITO ELENCATE:

 

Relazione illustrativa sulle opere di adeguamento (art. 14, comma 1, D.P.R. 207/2010);

 

Progetto adeguamento antincendio, relazione generale e tecnica, elaborati grafici (art. 24. Comma 2, lettere a,b,d,f del D.P.R. 207/2010);

 

Computo metrico (art. 24 comma 2 lettere l,m.o del D.P.R. 207/2010);

 

Pratica SCIA, elaborati di progettazione antincendio;

 

Direzione Lavori (art. 148, D.P.R. 207/2010);

 

Contabilità lavori a misura (art. 185, D.P.R. 207/2010);

 

 TUTTI I SUCCESSIVI LAVORI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DELL’AUTORIMESSA.

Si rappresenta che soltanto n. 3 condomini non sono proprietari di nessun box, quindi non hanno necessità di utilizzo di tali locali.

L’assemblea ha deliberato, all’unanimità dei presenti, che le spese per l’adeguamento antincendio delle autorimesse, vengano ripartite per millesimi generali di proprietà.

Dal Regolamento Contrattuale

- “Cose Comuni” – Art.1, dispone, tra l’altro: “Formano oggetto di proprietà comune indivisibile di tutti i condomini, se il contrario non risulta dal titolo, le parti costitutive dell’edificio, le opere, le installazioni ed i manufatti, che sono indispensabili al godimento ed alla conservazione dell’edificio stesso ed in particolare:

Il suolo cui sorge il fabbricato;

La copertura dell’edificio (lastrico solare) d’uso esclusivo dei proprietari dell’ultimo piano;

Gli elementi cosituenti la gabbia di cemento armato e le fondazioni, i muri perimetrali di riempimento compresi quelli della scala e del vano ascensore;

Il portone di accesso all’edificio, l’androne, i cortili e in genere tutte le parti destinate all’uso comune.

 

“Contributo alle spese per le cose e i servizi comuni” - Art. 4: omissis. Se si tratta di cose destinate a servire i Condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Dal Rogito non ci sono riferimenti all’autorimessa.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che i proprietari dei box hanno autonomi millesimi (comprese le spese di pulizia corselli e rampe), si chiede come avviene la ripartizione delle suddette spese condominiali per coloro che non posseggono alcun box e non hanno necessità di utilizzare detti spazi con alcun veicolo.

Si chiede infine chi è tenuto al pagamento della tassa per il passo carrabile.

Tutte le spese vanno ripartite tra i soli proprietari dei box secondo il dettato dell'art. 1123 c.c. III comma non essendo, i box, inseriti tra le parti comuni; ciò nell'ipotesi in cui non ci sia un regolamento contrattuale che disponga diversamente.

Ovviamente chi non possiede un box non partecipa alle spese.

La tassa del passo carrabile la paga chi usufruisce di tale passaggio.

 

RingraziandoVi anticipatamente. Informo che hanno deliberato la ripartizione delle spese di consulenza e progettazione in millesimi generali di proprietà pur essendoci i millesimi dei garage. Domanda:  Per coloro che hanno solo il garage di proprietà ma non hanno millesimi generali per chè abitano da una altra parte, cosa pagano? Viceversa coloro che hanno n. 2/3 garage quanto pagano? Cosa mi consigliate di fare? Grazie.

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