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eugeniodo

Divisione spese per adeguamento garage alle norme antincendio

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Circa 30 giorni fa è stata fatta una assemblea per decidere i lavori di adeguamento alle norme antincendio del locale parcheggio macchine che si trova nel seminterrato delle abitazioni.  In considerazione che l'utilizzazione del bene viene effettuato da tutti i condomini nella stessa identica misura fu deciso di dividere le spese in parti uguali. L'Assemblea ha votato all'unanimità tale proposta.

Un condomino non presente all'Assemblea  con lettera all'Amministratore ha chiesto invece di ripartire le spese in base ai millesimi.

Chiedo quindi, tenendo conto che in effetti la parte comune utilizzata dai vari condomini, posti macchina, hanno tutti la stessa identica superficie credo che l'adeguamento alle norme antincendio debba essere fatta in parti uguali. grazie della risposta 

 

eugeniodo dice:

Circa 30 giorni fa è stata fatta una assemblea per decidere i lavori di adeguamento alle norme antincendio del locale parcheggio macchine che si trova nel seminterrato delle abitazioni.  In considerazione che l'utilizzazione del bene viene effettuato da tutti i condomini nella stessa identica misura fu deciso di dividere le spese in parti uguali. L'Assemblea ha votato all'unanimità tale proposta.

Un condomino non presente all'Assemblea  con lettera all'Amministratore ha chiesto invece di ripartire le spese in base ai millesimi.

Chiedo quindi, tenendo conto che in effetti la parte comune utilizzata dai vari condomini, posti macchina, hanno tutti la stessa identica superficie credo che l'adeguamento alle norme antincendio debba essere fatta in parti uguali. grazie della risposta 

 

Le spese vanno ripartite per mlm di proprietà e non per il potenziale utilizzo, si poteva derogare all'unanimità con 1000/1000 e decidere la partizione in parti uguali, ma se un condomino era assente l'unanimità non c'è stata per cui le spese si divideranno come prevede il Codice Civile all'art 1123 cc.

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

Modificato da Tullio Ts

Non mi sembra francamente cosi. Se un bene comune viene utilizzato nella stessa maniera non puoi chiedere a chi ha una casa più grande di pagare di più lo stesso bene.

Ci sono lavori per i quali la spesa viene giustamente divisa in millesimi e altri lavori da dividere in parti uguali vedi impianto televisivo o altro.

comunque grazie della risposta

Il secondo comma dell'art. 1123 c.c. è quello che ha dato la stura alla redazione delle così dette tabelle d'uso: ad esempio le tabelle per il riscaldamento, per l'autoclave, ecc. ecc.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, partendo da questa norma, ritengono che se le cose servono i condòmini in ugual misura, paritario dev'essere anche l'onere di spesa (cfr. in tal senso Cass. 2 agosto 1969, n. 2916, in materia di spese di manutenzione dell'antenna e Trib. Bologna 22 maggio 1998, in materia di impianto citofonico).



Fonte https://www.condominioweb.com/spese-condominiali-ripartite-in-parti-uguali.13487#ixzz5YF3IStLt 
www.condominioweb.com 

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