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Revisione contabile di bilanci approvati

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Buongiorno,

 

La revisione contabile di bilanci di anni precedenti può evidenziare che alcune spese non sono regolari o non sono state sufficientemente documentate?

 

A prescindere dalla revisione, è pratica lecita suddividere fra i condòmini paganti gli ammanchi determinati da i non paganti?

 

Le domande sono da intendere nel quadro di una gestione condominiale fin troppo disinvolta...

 

In merito alla possibilità di una revisione della contabilità, vorrei un chiarimento sullo stralcio che segue, tratto da un articolo pubblicato su questo sito, che sostiene che il revisore non può rimettere in doscussione i criteri di ripartizione adottati:

 

"In presenza di bilanci già approvati e non contestati nei termini di legge, invece,il revisore dovrebbe limitarsi a verificare la congruità e la fondatezza dei conti senza entrare nel merito delle modalità seguite e senza rimettere in discussione i criteri di ripartizione adottati che, seppur errati, non sono stati contestati nel termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c."

 

Il revisore potrebbe, pur se non contestare, rilevare ripartizioni non corrette?

"In presenza di bilanci già approvati e non contestati nei termini di legge, invece,il revisore dovrebbe limitarsi a verificare la congruità e la fondatezza dei conti senza entrare nel merito delle modalità seguite e senza rimettere in discussione i criteri di ripartizione adottati che, seppur errati, non sono stati contestati nel termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c."

 

Il revisore potrebbe, pur se non contestare, rilevare ripartizioni non corrette?

Secondo me è giusto quell'articolo.

Il revisore contabile controlla solo la CONTABILITA' senza entrare nel criterio di riparto.

Se l'assemblea ha approvato di ripartire la spesa con la tabella A piuttosto che la B, non è compito del revisore interferire.

Il CONTABILE deve controllare la contabilità seguendo il criterio di riparto indicato dalla delibera assembleare e deve controllare solo se 1+1 fa 2 e non 3 e se ad ogni spesa/incasso corrisponde un valido giustificativo.

Ricordo un vecchio bilancio in cui, per esempio, a fronte di una fattura ENEL di €. 123,00 veniva registrata, causa "errore involontario di inversione" un'uscita di cassa di €. 213,00 facendo finire 90 euro nella tasca dell'amministratore.

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Ricordo un vecchio bilancio in cui, per esempio, a fronte di una fattura ENEL di €. 123,00 veniva registrata, causa "errore involontario di inversione" un'uscita di cassa di €. 213,00 facendo finire 90 euro nella tasca dell'amministratore.

Poverino, era solo dislessico!! 🙂

Scusi, come sarebbe a dire , che amministratore non risquote le rate da alcuni e poi addirittura ripartisce gli ammanchi tra gli altri condomini regolarmente paganti = è un imbroglio! Il bilancio fatto in questi con modi artefici è da ritenere nullo, anche se lui direbbe che non ha risosso ! Invece è = colpa grave ed è un illecito! Se in qualche modo se vorrebbe disptibuire questi addebito trA gli altri, dovrebbe indire l'assemblea che deve votare solo all'unamità* di costituire un fondo per accollare la morosità altrui. Una volta fatto, il Codominio a questo punto da mandato all'amministratore di ricupere i soldi per decreto ingiuntivo in Tribunale a tutti quei morosi. Diversamente dovrebbe agire direttamente per ricupero con decreto ingiuntivo senza anche chiedere all'assemblea il mandato. E leggitimato a farlo.

 

In ogni caso qui c'è un articolo di un esperto che pubbluca anche libri sull'argomento, ne ho comprato due e leggendo si capiscono molte cose.

quando nominarlo, chi può farlo e cosa fa.

 

La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, ha introdotto, con il nuovo art. 1130-bis del cod. civ., la possibilità per l’assemblea di nominare “un revisore che verifichi la contabilità del condominio”, anche per più annualità specificatamente indicate.

 

Questa novità, di assoluto rilievo, merita un maggiore approfondimento perché si possa giungere a meglio comprendere la portata della norma e i limiti del nuovo incarico.

 

Quando è possibile nominare il revisore condominiale?

L’assemblea può nominarlo in qualsiasi momento, dandogli l’incarico di verificare la contabilità del condominio anche per più esercizi finanziari. In pratica, però, la nomina di un revisore si rende necessaria nei seguenti casi:

 

- nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del bilancio consuntivo della gestione uscente (perché ritenuto inadeguato dall’assemblea o perché mai presentato): in questo caso, la nomina del revisore è necessaria perché si possa redigere la contabilità sull’esercizio finanziario precedente affinché non solo si conoscano le posizioni contabili dei singoli condòmini e del condominio in generale, ma anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile;

 

- necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazione indebita da parte dell’amministratore.

 

Chi può fare il revisore condominiale?

La norma introdotta dalla legge di riforma, non fa riferimento ad una figura professionale in particolare, ma si limita ad indicarne le mere funzioni di revisione. Tuttavia, è necessario un debito distinguo in base alle diverse motivazioni alla base della nomina.

 

Se la revisione si rende necessaria solo perché non si dispone di una contabilità precedente, essenziale anche all’allineamento contabile, perché non presentata dall’amministratore uscente o perché non approvata, l’incarico della revisione può essere affidato a chiunque, atteso che la contabilità che si andrebbe a redigere servirebbe soltanto per un affare assolutamente privatistico ed interno alla vita condominiale.

 

Al contrario, se la revisione si rende necessaria perché si teme una sottrazione di denaro da parte dell’amministratore, in questo caso, è opportuno che la revisione venga affidata ad un professionista abilitato (revisore contabile o perito esperto), affinché possa risultare munita di valore peritale. Si tratta, dunque, di sole ragioni di opportunità dettate dal fatto che se si pensa ad una futura azione giudiziaria tesa al recupero delle somme sottratte, arriverebbe comunque, prima o poi, il momento di munirsi di una consulenza tecnica vera e propria, anche per aiutare il difensore del condominio a sostenere davanti al Giudice le proprie ragioni o per garantire la difesa tecnica del condominio nel caso di nomina di un C.T.U..

 

Cosa fa il revisore?

Non si può pensare di nominare un revisore perché rimetta in discussione “i criteri di ripartizione” (ancorché sbagliati) adottati in bilanci consuntivi già approvati dall’assemblea, posto che vizi in tal senso andrebbero contestati mediante l’impugnazione delle relative deliberazioni davanti all’Autorità Giudiziaria entro il termine perentorio dei trenta giorni canonici, a norma dell’art. 1137 cod. civ. Se così non fosse, con la nomina del revisore si rimetterebbero in discussione bilanci già approvati e riferiti a più anni addietro, risultando assolutamente illogico e contrario alla restante parte del nostro ordinamento in materia di condominio negli edifici.

 

Pertanto, se si tratta di un incarico teso alla presentazione della contabilità relativa ad un determinato periodo perché non approvata o perché mancante, allora solo in questi casi il revisore si preoccuperà anche di adottare i giusti criteri di ripartizione.

 

Ma se, al contrario, la revisione contabile è richiesta per appurare eventuali sottrazioni indebite su bilanci già approvati, allora in questi casi il revisore deve limitarsi a verificarne la congruità e la fondatezza, senza riporre in discussione i criteri di ripartizione adottati, ancorché sbagliati. >>

 

A cura di Schena Francesco

Responsabile Scientifico Centro Studi

è un imbroglio! Il bilancio fatto in questi modi artefici è da ritenere nullo

Già, ma la legge stabilisce che il bilancio approvato va impugnato entro 30 giorni, esatto?

 

E se anche fosse impugnabile a distanza di tempo, con i costi e i tempi di un azione legale credo che passi la voglia a chiunque...

 

In ogni caso, credo proprio che con una revisione contabile salterebbero fuori tante, tante cose interessanti, e forse si troverebbe anche il modo di mettersi d'accordo. Questo amministratore sembra giocare, non si rende conto che ci sono delle responsabilità, che barare sui conti è una cosa grave; sembra che giochi a monopoli. Sarà che siamo in Italia, e si perdona tutto...

 

Per quanto mi riguarda, ora son più sicuro che una revisione farebbe al caso; vedremo cosa ne pensano gli altri condomini.

 

Grazie del suo contributo e a risentirci.

Scusate l'intrusione a questa discussione ma credo di essere al posto giusto. Sono amministratore da meno di un anno in questo condominio ed ho un dilemma. Bilancio regolarmente approvato e redatto dal precedente amministratore. Fornitami lista morosi. Quando, dopo pochi mesi dall'approvazione dell'ultimo bilancio (2015), richiedo i debiti, così come approvati dal condominio, ai vari morosi, alcuni di questi mi forniscono, le relative ricevute di pagamento dei debiti, da loro approvati, e dal sottoscritto richiesti. Come mi devo comportare? devo e posso cambiare il conto dei debitori? se si devo poi ripartire i soldi che mancano tra tutti? che fare?

Scusate l'intrusione a questa discussione ma credo di essere al posto giusto. Sono amministratore da meno di un anno in questo condominio ed ho un dilemma. Bilancio regolarmente approvato e redatto dal precedente amministratore. Fornitami lista morosi. Quando, dopo pochi mesi dall'approvazione dell'ultimo bilancio (2015), richiedo i debiti, così come approvati dal condominio, ai vari morosi, alcuni di questi mi forniscono, le relative ricevute di pagamento dei debiti, da loro approvati, e dal sottoscritto richiesti. Come mi devo comportare? devo e posso cambiare il conto dei debitori? se si devo poi ripartire i soldi che mancano tra tutti? che fare?

La tua domanda non è chiara.

Il precedente amministratore nel passaggio di consegne ti ha consegnato cassa e situazione contabile?

Al momento del passaggio di consegne c'erano i morosi?

Quando, come ed a chi, i morosi hanno pagato?

Hanno versato sul c/c dopo il passaggio di consegne e ti hanno mostrato le ricevute di versamento?

Tu hai controllato l'estratto c/c?

Se i morosi hanno pagato nel corso del 2015 devi contabilizzare questi versamenti che automaticamente risulteranno nell'esercizio 2015 ed elimineranno/diminuiranno le morosità.

 

Perchè mancano soldi?

C'è un ammanco di cassa perchè l'amministratore è scappato con la cassa?

Se questo è il caso, innanzitutto devi ripartire le spese e far pagare ad ognuno il proprio conguaglio (i morosi dovranno pagare di più).

Approvato il bilancio, l'ammanco di cassa dovrà essere ripartito tra tutti per millesimi di proprietà.

Mosto dice:

Poverino, era solo dislessico!! 🙂

tu che mestiere fai?-..  prova a scrivere poverino era solo un ... la tua professione!...

 

comprendo che era una battuta, ma triste-per chi la conosce..

 

L'amm.re può essere stato in malafede oppure no... non lo sapremo mai... 

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