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Lemiro

Quante teste quando coesistono comunione e proprietà esclusiva

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Salve a tutti,

ho cercato l'argomento nel Forum e leggendo vari interventi trovo che l'orientamento prevalente, tra coloro che hanno scritto, intende la comunione pro indiviso come soggetto a sé distinto dai comunisti; ovvero, nel caso un comunista intervenga in assemblea per la comunione e abbia inoltre la proprietà esclusiva di altro immobile nel condominio, egli sarebbe da contare come due teste e non solo una (il proprio immobile più la comunione, come fosse delegato dalla comunione). A riguardo però ricevo parere di opposto avviso, da parte di giurista e professore universitario che dissente sul punto e chiede di considerare il comunista come una sola testa. Sappiamo che la comunione ha diritto ad una sola testa, non di più anche se i comunisti sono molti, ma questa testa come può "sdoppiarsi" se chi ha più immobili nel condominio vede sommati i millesimi ma resta comunque conteggiato come una sola testa? Il comunista è da considerarsi alla stregua del delegato p.e. di una società? Siete a conoscenza di sentenze a riguardo? Vi ringrazio.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusate volevo postare la discussione nella sezione "Leggi Regolamenti e Assemblee - Sentenze". Chiedo cortesemente al moderatore di spostarla.

Il comunista non è un delegato, ma è il rappresentante di tutti i comproprietari di una unità immobiliare.

 

Art. 67 dacc comma 2

(omissis)

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice

(omissis)

 

Se il suddetto rappresentante possiede una ulteriore unità immobiliare all'interno dello stesso condominio e tale proprietà ha una compagine di comproprietari DIVERSA dalla precedente, ancorchè un unica proprietà, la sua presenza in assemblea sarà conteggiata per 2 teste e due valori millesimali.

 

Si ricorda che non essendoci alcuna connessione tra le due proprietà, il rappresentante/condòmino potrà anche esprimere 2 voti opposti tra loro, poichè il primo (da rappresentante) dovrà necessariamente essere condiviso dai comunisti, mentre il secondo (da proprietario) sarà frutto della propria volontà decisionale.

Salve a tutti,

ho cercato l'argomento nel Forum e leggendo vari interventi trovo che l'orientamento prevalente, tra coloro che hanno scritto, intende la comunione pro indiviso come soggetto a sé distinto dai comunisti; ovvero, nel caso un comunista intervenga in assemblea per la comunione e abbia inoltre la proprietà esclusiva di altro immobile nel condominio, egli sarebbe da contare come due teste e non solo una (il proprio immobile più la comunione, come fosse delegato dalla comunione). A riguardo però ricevo parere di opposto avviso, da parte di giurista e professore universitario che dissente sul punto e chiede di considerare il comunista come una sola testa. Sappiamo che la comunione ha diritto ad una sola testa, non di più anche se i comunisti sono molti, ma questa testa come può "sdoppiarsi" se chi ha più immobili nel condominio vede sommati i millesimi ma resta comunque conteggiato come una sola testa? Il comunista è da considerarsi alla stregua del delegato p.e. di una società? Siete a conoscenza di sentenze a riguardo? Vi ringrazio.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusate volevo postare la discussione nella sezione "Leggi Regolamenti e Assemblee - Sentenze". Chiedo cortesemente al moderatore di spostarla.

direi che sbaglia clamorosamente il giurista . esistono due soggetti distinti anche se riconducibili ad una unica persona fisica .

 

nel caso esposto detta persona fisica rappresentera' due soggetti distinti

 

condomino (proprietario esclusivo di una u.i. con proprio valore )

 

condomino (comunione di una u.i. con proprio valore ,detta persona rappresentera' la comunione )

p.s. il comunista non e' un delegato ma un rappresentante nominato (espressamente oppure "di fatto" )

@ Lemiro

In pratica i cespiti (come diceva il grande Akim) sono due, l'unità immobiliare di proprietà di Pinco Pallino e quella in proprietà tra Pinco Pallino ed altri comproprietari, per cui i voti sono due, sia nel caso sia presente solo Pinco Pallino, sia che siano presenti Pinco Pallino rappresentante della sua u.i. ed un altro comproprietario in rappresentanza dell'u.i. in comproprietà con Pinco pallino ed altri comproprietari.

Il comunista non è un delegato, ma è il rappresentante di tutti i comproprietari di una unità immobiliare.

 

Art. 67 dacc comma 2

(omissis)

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice

(omissis)

 

Se il suddetto rappresentante possiede una ulteriore unità immobiliare all'interno dello stesso condominio e tale proprietà ha una compagine di comproprietari DIVERSA dalla precedente, ancorchè un unica proprietà, la sua presenza in assemblea sarà conteggiata per 2 teste e due valori millesimali.

 

Si ricorda che non essendoci alcuna connessione tra le due proprietà, il rappresentante/condòmino potrà anche esprimere 2 voti opposti tra loro, poichè il primo (da rappresentante) dovrà necessariamente essere condiviso dai comunisti, mentre il secondo (da proprietario) sarà frutto della propria volontà decisionale.

Grazie bilbetto per la risposta e grazie anche agli altri forumer intervenuti. Mi resta però un dubbio. Se il comunista presente in assemblea rappresenta gli altri comunisti e non la comunione, ciò sembra avvalorare l'idea secondo cui la comunione non sarebbe una testa. Del resto, nel diritto le teste sono persone fisiche o giuridiche? La comunione, pur non essendo persona giuridica è forse trattata come tale per analogia in certi casi? Mi servirebbe qualche riferimento codicistico o giurisprudenziale.

Parafrasando chi già mi ha preceduto il comunista di una u.i. ed il condòmino di altra u.i. non sono il medesimo soggetto anche se la persona fisica presente in assemblea è unica: due voti distinti e due teste.

E' alquanto bizzarro, e su questo punto dovrebbe motivare l'insigne giurista e professore, che a seconda del comunista che si presenta in assemblea si pretenda di modificare il conteggio delle teste...: ci sono sempre due distinte Proprietà che si presentano in assemblea e pertanto saranno sempre da conteggiare come due teste.

Buonasera albano59 grazie per il tuo intervento. In realtà secondo il giurista le teste in condominio non cambiano secondo chi si presenta all'adunanza, ma sarebbero una in meno rispetto quelle conteggiate secondo il criterio da voi ivi esposto. Mi spiego con un esempio:

unità1 proprietario unico p1

unità2 proprietario unico p2

unità3 proprietario unico p3

unitàX proprietari p1 e p2 e p3 in comunione

Secondo il professore le teste sarebbero 3

Secondo il criterio ivi esposto le teste sarebbero 4

Presenziassero all'adunanza p1, p2 e p3 risulterebbe che ciascuno di essi conterebbe più di uno, in contraddizione col principio della doppia maggioranza secondo il quale chi è nella proprietà di più immobili conta comunque uno.

unità1 proprietario unico p1

unità2 proprietario unico p2

unità3 proprietario unico p3

unitàX proprietari p1 e p2 e p3 in comunione

Le teste se tutti presenti saranno 4, una a testa per ciascuna proprietà singolarmente posseduta, ed una testa tra loro tre come rappresentante della quarta u.i. in loro comproprietà, scelta a norma dell'art. 1106 cc dai tre.

art. 67 Dacc

...

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

...

Partiamo dalla constatazione più elementare: se le 4 u.i. avessero 4 diversi proprietari le teste sarebbero 4.

Ora ti chiedo: quante Proprietà conti in totale fra le unità 1-2-3-X ? Io ne conto 4, perché la comproprietà X è una proprietà diversa e distinta dalle altre ; ergo se tutte le Proprietà sono presenti in assemblea dovrò sempre contare 4 teste.

 

Presenziassero all'adunanza p1, p2 e p3 risulterebbe che ciascuno di essi conterebbe più di uno

Presenziassero all'adunanza p1 p2 e p3 risulterebbe che solo uno di loro potrebbe valere 2 teste anziché 1. Dipende se p1 p2 e p3 si sono accordati su chi sia il delegato a rappresentare l'unità X in comproprietà fra p1 p2 e p3. Se questi ultimi non trovano un accordo convergendo sulla nomina di un delegato a rappresentare l'unità X quest'ultima non sarà conteggiata presente in assemblea, da cui le teste presenti saranno solo 3 anziché 4.

chi è nella proprietà di più immobili conta comunque uno.

Chi dispone di più immobili conta comunque per una testa.

 

Il sig. Rossi ha in proprietà esclusiva 1 abitazione >>> 1 testa

il sig. Rossi ha in proprietà esclusiva 1 abitazione + 1 box >>> 1 testa

Il sig. Rossi ha in proprietà esclusiva 2 abitazioni + 3 box + 2 cantine >>> 1 testa

Le teste se tutti presenti saranno 4, una a testa per ciascuna proprietà singolarmente posseduta, ed una testa tra loro tre come rappresentante della quarta u.i. in loro comproprietà, scelta a norma dell'art. 1106 cc dai tre.

art. 67 Dacc

...

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

...

Il citato art 67 afferma che i comunisti hanno diritto ad un solo intervenuto. Non trovo scritto che questo intervenuto in qualche modo possa sdoppiarsi diventando due persone. Servirebbe qualche altro appoggio codicistico o giurisprudenziale, dovesse esistere.

Da una corretta interpretazione dell'art. 67 dacc si evince che il designato a rappresentare i comproprietari potrebbe esser anche un estraneo alla comunione ed al Condominio: infatti ciò che non è vietato è ammissibile.

Ad ulteriore conferma che nel tuo esempio le teste complessive sono proprio quattro!

Buonasera albano59 grazie per il tuo intervento. In realtà secondo il giurista le teste in condominio non cambiano secondo chi si presenta all'adunanza, ma sarebbero una in meno rispetto quelle conteggiate secondo il criterio da voi ivi esposto. Mi spiego con un esempio:

unità1 proprietario unico p1

unità2 proprietario unico p2

unità3 proprietario unico p3

unitàX proprietari p1 e p2 e p3 in comunione

Secondo il professore le teste sarebbero 3

Secondo il criterio ivi esposto le teste sarebbero 4

Presenziassero all'adunanza p1, p2 e p3 risulterebbe che ciascuno di essi conterebbe più di uno, in contraddizione col principio della doppia maggioranza secondo il quale chi è nella proprietà di più immobili conta comunque uno.

Il fatto che nella unita' X p1-p2-p3 non sono proprietari ma comproprietari ovvero la proprieta' non appartiene a p1 oppure a p2 oppure a p3 ma alla comunione tra p1-p2-p3 .

Quindi i condomini sono p1,p2,p3 e. (P1+p2+p3) .

Partiamo dalla constatazione più elementare: se le 4 u.i. avessero 4 diversi proprietari le teste sarebbero 4.

Ora ti chiedo: quante Proprietà conti in totale fra le unità 1-2-3-X ? Io ne conto 4, perché la comproprietà X è una proprietà diversa e distinta dalle altre ; ergo se tutte le Proprietà sono presenti in assemblea dovrò sempre contare 4 teste.

Capisco quello che vuoi dire albano59 però temo che il Codice faccia riferimento agli intervenuti e non ad un imprecisato concetto di "proprietà". Chi sono gli intervenuti? Forse l'intervenuto deve, oltre al resto, poter acquistare la capacità di agire (in senso giuridico) e forse questa capacità è acquistabile solo dalle persone fisiche o giuridiche.

 

Presenziassero all'adunanza p1 p2 e p3 risulterebbe che solo uno di loro potrebbe valere 2 teste anziché 1. Dipende se p1 p2 e p3 si sono accordati su chi sia il delegato a rappresentare l'unità X in comproprietà fra p1 p2 e p3.

Vengono in tre e contano quattro sicché, in termini puramente analitici possiamo considerare l'eccedenza parimenti distribuita su tutti e tre (1+1/3) oppure in termini giuridici vedere la medesima concentrata solo in capo ad uno dei tre; in ogni caso qualcuno conta più di uno.

 

Se questi ultimi non trovano un accordo convergendo sulla nomina di un delegato a rappresentare l'unità X quest'ultima non sarà conteggiata presente in assemblea, da cui le teste presenti saranno solo 3 anziché 4.

Questo mi sembra molto strano.

 

Chi dispone di più immobili conta comunque per una testa.

 

Il sig. Rossi ha in proprietà esclusiva 1 abitazione >>> 1 testa

il sig. Rossi ha in proprietà esclusiva 1 abitazione + 1 box >>> 1 testa

Il sig. Rossi ha in proprietà esclusiva 2 abitazioni + 3 box + 2 cantine >>> 1 testa

Sì come avevo scritto.

Da una corretta interpretazione dell'art. 67 dacc si evince che il designato a rappresentare i comproprietari potrebbe esser anche un estraneo alla comunione ed al Condominio: infatti ciò che non è vietato è ammissibile.

Ad ulteriore conferma che nel tuo esempio le teste complessive sono proprio quattro!

Anch'io penso che l'intervenuto per la comunione possa essere un estraneo alla stessa e al condominio e questo mi sembra l'unico argomento fondato a favore delle 4 teste anche se la designazione dell'estraneo potrebbe essere preclusa ove presenziasse uno dei comunisti (presenza contemporanea di rappresentate e rappresentato). Sicché le teste in assemblea non sarebbero mai più di tre. Avete riferimenti a riguardo? Sentenze, codici.

Possono essere presenti anche 4 teste visto che il condominio e' formato da 4 condomini , eventualmente possono essere tre persone fisicamente presenti ma che rappresentano 4 distinti condomini (ossia 4 teste )

1) però temo che il Codice faccia riferimento agli intervenuti e non ad un imprecisato concetto di "proprietà".

2) Vengono in tre e contano quattro

3) sicché, in termini puramente analitici possiamo considerare l'eccedenza parimenti distribuita su tutti e tre (1+1/3)

4) oppure in termini giuridici vedere la medesima concentrata solo in capo ad uno dei tre;

5)in ogni caso qualcuno conta più di uno.

6) Questo mi sembra molto strano.

7)Sì come avevo scritto.

1) E gli intervenuti chi sono se non i condòmini-proprietari (o loro delegati) ?

2) Vengono in tre, valgono tre, ma potrebbero valere 4 se si accordano sul rappresentante della u.i. in comproprietà.

3) No.

4) Si; oppure rappresentanza assegnata ad un estraneo.

5) Si, è possibile.

6) Se i comunisti della comunione non concordano o non addivengono alla nomina del loro rappresentante, che faresti in alternativa ? Solo il loro rappresentante o un comunista in solitario sono autorizzati alla partecipazione dell'assemblea per quella determinata u.i. in comproprietà: l'art. 67 dacc ed anche gli artt. 1100-1106 c.c. non prevedono altre figure legittimabili.

7) Non abbiamo scritto la stessa cosa, anzi abbiamo descritto situazioni totalmente diverse.

Un conto è esser proprietario esclusivo di più u.i.: il proprietario nonché condòmino è unico ( da cui 1 testa) ed ai fini assembleari il suo peso è determinato dalla somma dei valori millesimali di tutte le sue u.i. in proprietà esclusiva.

Cosa ben diversa è l'esser proprietario esclusivo di una u.i. (1 testa con relativi millesimi) e comunista-comproprietario in un'altra u.i. (sottostante all'art. 67 dacc, e dotata di sua testa e suoi millesimi non cumulabili a quelli della u.i. in proprietà esclusiva).

Quello di cui devi renderti conto è che l'unità X è detenuto dal 4° proprietario, ovvero dalla 4° testa. Che poi il 4° proprietario sia una comunione fra p1 p2 p3 è irrilevante; resta sempre e comunque una Proprietà DIVERSA da quelle altre presenti in condominio.

Possono essere presenti anche 4 teste visto che il condominio e' formato da 4 condomini , eventualmente possono essere tre persone fisicamente presenti ma che rappresentano 4 distinti condomini (ossia 4 teste )

Se consideri il condominio formato da quattro teste, ovvio che quattro teste possono presenziare in assemblea ma il punto non è questo. Il fatto che un estraneo possa essere designato non mi pare giochi assolutamente a favore delle 4 teste, perché come dicevo sopra temo potrebbe essere preclusa la presenza dell'estraneo ove partecipasse uno dei comunisti (compresenza di rappresentante e rappresentato visto che ad essere rappresentati sono i comunisti).

La presenza di un comunista in solitario comporta l'inutilità del delegato estraneo: la 4° testa (o 4° Proprietà) è comunque rappresentata.

1) E gli intervenuti chi sono se non i condòmini-proprietari (o loro delegati) ?

2) Vengono in tre, valgono tre, ma potrebbero valere 4 se si accordano sul rappresentante della u.i. in comproprietà.

3) No.

4) Si; oppure rappresentanza assegnata ad un estraneo.

5) Si, è possibile.

6) Se i comunisti della comunione non concordano o non addivengono alla nomina del loro rappresentante, che faresti in alternativa ? Solo il loro rappresentante o un comunista in solitario sono autorizzati alla partecipazione dell'assemblea per quella determinata u.i. in comproprietà: l'art. 67 dacc ed anche gli artt. 1100-1106 c.c. non prevedono altre figure legittimabili.

7) Non abbiamo scritto la stessa cosa, anzi abbiamo descritto situazioni totalmente diverse.

Un conto è esser proprietario esclusivo di più u.i.: il proprietario nonché condòmino è unico ( da cui 1 testa) ed ai fini assembleari il suo peso è determinato dalla somma dei valori millesimali di tutte le sue u.i. in proprietà esclusiva.

Cosa ben diversa è l'esser proprietario esclusivo di una u.i. (1 testa con relativi millesimi) e comunista-comproprietario in un'altra u.i. (sottostante all'art. 67 dacc, e dotata di sua testa e suoi millesimi non cumulabili a quelli della u.i. in proprietà esclusiva).

Quello di cui devi renderti conto è che l'unità X è detenuto dal 4° proprietario, ovvero dalla 4° testa. Che poi il 4° proprietario sia una comunione fra p1 p2 p3 è irrilevante; resta sempre e comunque una Proprietà DIVERSA da quelle altre presenti in condominio.

Dipende che significato vuoi dare a "proprietà" quando ne parli; il Codice scrive "intervenuti" e chi interviene in questi contesti è soggetto capace di agire ovvero persona fisica o giuridica e non cespiti, proprietà, intestazioni o entità bicefale. Non sono convinto che qualcuno possa contare più di uno visto il principio stabilito con l'introduzione della doppia maggioranza ed è proprio questo il punto su cui fa leva il giurista dal quale ho ricevuto la missiva in difesa dei sui assistiti. Il codice conta gli intervenuti e questi sono persone; la comunione è una persona o è trattata come tale? Riferimenti. 3) Sì. 6) Forse erano 3 già prima. 7) Scusa ma nella parte del tuo post cui ho risposto trovo solo Mario Rossi senza riferimenti a comunione con altri (quindi abbiamo detto la stessa cosa).

La presenza di un comunista in solitario comporta l'inutilità del delegato estraneo: la 4° testa (o 4° Proprietà) è comunque rappresentata.

Se la presenza di almeno un comunista preclude l'estraneo allora le persone in assemblea non sono mai più di tre. Da dove salta fuori la quarta persona?

4 testa non 4 persona . Intervenuti si intendono condomini , partecipanti al condominio si intendono condomini .

 

Quindi se ci sono 4 condomini ci sono 4 partecipanti al condominio e in caso di assemblea ci potranno essere 4 intervenuti .

 

Il codice civile usa il termine condomino non persona .

 

1 condomino una testa . Poi una persona fisica puo' rappresentare anche piu' di una testa . ( magari e' condomino , ha una delega e rappresenta una comunione )

In mancanza di sentenze che trattino il quesito posto, la risposta è data dall’interpretazione del testo della normativa sul condominio.

Riassumo alcune definizioni dedotte dal testo suddetto.

Condomino – Proprietario di una o più unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale.

Partecipante al condominio – Sinonimo di condomino

Art. 67 dacc .

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo rappresentante, munito di delega scritta.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice

(omissis)

Il condomino può essere un soggetto dotato o privo di personalità giuridica e può intervenire in assemblea personalmente, per delega ad un terzo, e per tramite del rappresentante.

Intervenuto in assemblea - Il condomino, inteso non come persona fisica intervenuta in assemblea ma come partecipante al condominio: infatti nel primo comma dell’art. 1136 gli intervenuti in assemblea sono i condomini e nel secondo comma la maggioranza degli intervenuti si riferisce ai condomini e non ai soggetti fisicamente presenti.

Art. 1136 c. c.

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza 2 dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

(omissis)

Testa – Il condomino intervenuto in assemblea.

Pertanto, sulla base delle definizioni sopra riportate, concordo con le opinioni degli altri intervenuti nel ritenere non corretta la tesi proposta da Lemiro ed oggetto di discussione.

In mancanza di sentenze che trattino il quesito posto, la risposta è data dall’interpretazione del testo della normativa sul condominio.

Riassumo alcune definizioni dedotte dal testo suddetto.

Condomino – Proprietario di una o più unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale.

Partecipante al condominio – Sinonimo di condomino

Art. 67 dacc .

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo rappresentante, munito di delega scritta.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice

(omissis)

Il condomino può essere un soggetto dotato o privo di personalità giuridica e può intervenire in assemblea personalmente, per delega ad un terzo, e per tramite del rappresentante.

Intervenuto in assemblea - Il condomino, inteso non come persona fisica intervenuta in assemblea ma come partecipante al condominio: infatti nel primo comma dell’art. 1136 gli intervenuti in assemblea sono i condomini e nel secondo comma la maggioranza degli intervenuti si riferisce ai condomini e non ai soggetti fisicamente presenti.

Art. 1136 c. c.

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza 2 dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

(omissis)

Testa – Il condomino intervenuto in assemblea.

Pertanto, sulla base delle definizioni sopra riportate, concordo con le opinioni degli altri intervenuti nel ritenere non corretta la tesi proposta da Lemiro ed oggetto di discussione.

Secondo me confondi persona giuridica con personalità giuridica; sono concetti differenti nel diritto. Anch'io ritengo sia il condomino ad intervenire, ma chi o cosa può essere condomino? Può essere condomino l'ente che non è persona? (fisica o giuridica che sia). La proprietà è un diritto soggettivo; la comunione di per sé, non ciascun comunista pro quota, può essere soggetto titolare del diritto di proprietà e quindi essere condomino? Ho dubbi a riguardo. Ad esempio, l'ente di gestione "condominio" non è proprietario dei beni comuni, ma lo sono pro quota i proprietari delle unità immobiliari. Avete mai venduto qualche bene condominiale? Se gli istituti della comunione e del condominio negli edifici sono trattati allo stesso modo per analogia (art 1139 cc) salva la legge speciale nella materia del condominio, ciò avvalora l'idea secondo cui la comunione non può essere titolare del diritto di proprietà, ovvero non può essere condominio e quindi intervenuto. Ma a parte le interpretazioni che ciascuno lecitamente può dare, veramente non ci sono sentenze?

 

- - - Aggiornato - - -

 

4 testa non 4 persona . Intervenuti si intendono condomini , partecipanti al condominio si intendono condomini .

 

Quindi se ci sono 4 condomini ci sono 4 partecipanti al condominio e in caso di assemblea ci potranno essere 4 intervenuti .

 

Il codice civile usa il termine condomino non persona .

 

1 condomino una testa . Poi una persona fisica puo' rappresentare anche piu' di una testa . ( magari e' condomino , ha una delega e rappresenta una comunione )

Vedi risposta data poco sopra.

 

P.S. In presenza di delega l'intervenuto delegato non conta due, conta uno e sempre uno conta il delegante che è comunque intervenuto pur se a mezzo delega.

Secondo me confondi persona giuridica con personalità giuridica; sono concetti differenti nel diritto. Anch'io ritengo sia il condomino ad intervenire, ma chi o cosa può essere condomino? Può essere condomino l'ente che non è persona? (fisica o giuridica che sia). La proprietà è un diritto soggettivo; la comunione di per sé, non ciascun comunista pro quota, può essere soggetto titolare del diritto di proprietà e quindi essere condomino? Ho dubbi a riguardo. Ad esempio, l'ente di gestione "condominio" non è proprietario dei beni comuni, ma lo sono pro quota i proprietari delle unità immobiliari. Avete mai venduto qualche bene condominiale? Se gli istituti della comunione e del condominio negli edifici sono trattati allo stesso modo per analogia (art 1139 cc) salva la legge speciale nella materia del condominio, ciò avvalora l'idea secondo cui la comunione non può essere titolare del diritto di proprietà, ovvero non può essere condominio e quindi intervenuto. Ma a parte le interpretazioni che ciascuno lecitamente può dare, veramente non ci sono sentenze?

Non ci sono sentenze, o almeno io non ne conosco, perchè la questione è talmente chiara che nessuno si è mai azzardato ad adire al giudice per ottenerne una. Il condominio NON è paragonabile tout court a una comunione, perchè nel condominio, oltre che esistere beni in comproprietà, le parti comuni (la comunione), esistono contemporaneamente proprietà esclusive cui le parti comuni sono accessorie per ottenerne un maggior godimento. Condòmino è colui che possiede una o più proprietà esclusive in condominio. Se la proprietà è in comune a più soggetti (comunione) il rappresentante della comunione interviene in assemblea come esponente della volontà di tutti i comproprietari. Ma se la stessa persona possiede un'altra proprietà nello stesso condominio, interviene come condòmino prioprietario. Lo stesso condòmino potrebbe essere il rappresentante legale di una società che possiede un'unità immobiliare nel condominio. Ogni testa rappresentata ha quindi una compagine diversa alle spalle.

 

Guarda caso l'assemblea del condominio è l'espressione della "comunione" delle parti comuni che, come tale, deve esprimersi per la conservazione delle parti comuni, ma non può esprimersi sulle proprietà private, ognuna per la propria quota di proprietà.

Secondo me confondi persona giuridica con personalità giuridica; sono concetti differenti nel diritto. Anch'io ritengo sia il condomino ad intervenire, ma chi o cosa può essere condomino? Può essere condomino l'ente che non è persona? (fisica o giuridica che sia). La proprietà è un diritto soggettivo; la comunione di per sé, non ciascun comunista pro quota, può essere soggetto titolare del diritto di proprietà e quindi essere condomino? Ho dubbi a riguardo. Ad esempio, l'ente di gestione "condominio" non è proprietario dei beni comuni, ma lo sono pro quota i proprietari delle unità immobiliari. Avete mai venduto qualche bene condominiale? Se gli istituti della comunione e del condominio negli edifici sono trattati allo stesso modo per analogia (art 1139 cc) salva la legge speciale nella materia del condominio, ciò avvalora l'idea secondo cui la comunione non può essere titolare del diritto di proprietà, ovvero non può essere condominio e quindi intervenuto. Ma a parte le interpretazioni che ciascuno lecitamente può dare, veramente non ci sono sentenze?
Ho cercato sentenze a tema, ma non ne ho trovate, comunque tu hai chiesto un parere a questo Forum, ed hai ottenuto delle risposte che non ti soddisfano, mi spiace ma non puoi chiedere un parere e ottenere la risposta che desideri se gli intervenuti hanno una diversa visione del problema, tra l'altro come ti ho già detto il voto vale per cespite, e se una u.i. (cespite) è in comproprietà vale un voto, e vedo che gli altri intervenuti hanno risposto nella stessa maniera.

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