#1 Inviato 19 Agosto, 2017 Professionista senza parcella se manca il sì dell’assemblea L’amministratore del condominio che incarica un professionista deve avere il sì dell’assemblea, altrimenti la parcella nonva pagata. A questa conclusione è arrivata la Cassazione, con l’ordinanza 20136 depositata ieri. qualcuno ha l'ordinanza ? grazie
#2 Inviato 19 Agosto, 2017 Credo sia difficile avere una sentenza completa depositata ieri, credo sarà possibile averla in qualche sito a pagamento.
#3 Inviato 19 Agosto, 2017 Suppongo che la sentenza riguardi i condòmini, i quali non ne hanno deliberato l'incarico, ma se l'attività è stata svolta, a pagare dovrà essere l'amministratore. Non mi sembra che ci sia nulla di diverso da quello che già si sapeva.
#4 Inviato 19 Agosto, 2017 Ho trovato questo articolo, ma per la sentenza o la massima ci vorrà qualche tempo; https://www.condominioweb.com/la-deliberazione-con-cui-ladunanza-dei-condomini-decide-daffrontare-le-spese-legali.398
#5 Inviato 19 Agosto, 2017 Ho trovato questo articolo, ma per la sentenza o la massima ci vorrà qualche tempo; https://www.condominioweb.com/la-deliberazione-con-cui-ladunanza-dei-condomini-decide-daffrontare-le-spese-legali.398 Credo che janliuc abbia fatto un copia e incolla proprio di quel link. C'è perfino lo stesso errore di ortografia perchè sia nell'articolo che nella trascrizione di janliuc manca uno spazio nella parola la parcella nonva pagata fatale coincidenza? ?
#6 Inviato 19 Agosto, 2017 Credo che janliuc abbia fatto un copia e incolla proprio di quel link. C'è perfino lo stesso errore di ortografia perchè sia nell'articolo che nella trascrizione di janliuc manca uno spazio nella parola la parcella nonva pagata fatale coincidenza? 😉
#7 Inviato 19 Agosto, 2017 ... se qualcuno la trova come chiesto da janliuc ed in breve tempo e che sia pubblica (non a pagamento) le dirò che è bravo. Credo che non sia ancora pubblica ma nella mia sfera di cristallo vedo che qualche custode di sentenze potrebbe riceverne una copia via e-mail 😂
#8 Inviato 19 Agosto, 2017 Credo che non sia ancora pubblica ma nella mia sfera di cristallo vedo che qualche custode di sentenze potrebbe riceverne una copia via e-mail 😂
#9 Inviato 19 Agosto, 2017 Scusami Leonardo, ma vuoi ottenere il premio (inesistente) per l'ultimo post sul tema? 😂
#10 Inviato 19 Agosto, 2017 Credevo stesse arrivando nella tua e-mail.Forse la posta viaggia a rilento. Ma tu hai controllato la tua e-mail? Hai ricevuto posta dal sud nell'ultima ora? Al momento la sentenza si può solo leggere ma non si può pubblicare 😂
#11 Inviato 19 Agosto, 2017 Ho ricevuto una e.mail da te, era solo pubblicità l'ho cestinata. p.s. se non si può pubblicare la sentenza è inutile proseguire la discussione. Ok, allora riassumo il fatto perchè è interessante. In un condominio di Palermo, a seguito di un'ordinanza Comunale che aveva intimato al condominio dei lavori urgenti, l'amministratore si è preso la libertà di consultare un avvocato per stilare il contratto d'appalto, al prezzo di circa 10mila euro. Il condominio non ha ne approvato ne ratificato questa spesa ed il professionista ha fatto decreto ingiuntivo al condominio. Il condominio ha impugnato il decreto ingiuntivo e già in appello era stato detto che non poteva essere fatto decreto ingiuntivo al condominio in assenza di delibera che desse mandato all'amministratore. Il professionista è ricorso in Cassazione ma la Cassazione ha confermato quanto era stato sentenziato in appello. L'avvocato non poteva fare decretop ingiuntivo al condominio in mancanza di delibera. L'amministratore ha agito al di fuori delle sue competenze per cui il decreto ingiuntivo doveva essere fatto all'amministratore. La Cassazione ha condannato il professionista al pagamento delle spese processuali e quelle sostenute dal condominio per un importo di circa 2.400 euro. A mio avviso questa è una sentenza quasi storica perchè, una volta tanto, i condòmini non sono costretti a pagare in prima battuta per poi fare azioni di rivalsa verso amministratori distratti e che potrebbero risultare nulla tenenti, unendo al danno la beffa.
#12 Inviato 19 Agosto, 2017 Ok, allora riassumo il fatto perchè è interessante. In un condominio di Palermo, a seguito di un'ordinanza Comunale che aveva intimato al condominio dei lavori urgenti, l'amministratore si è preso la libertà di consultare un avvocato per stilare il contratto d'appalto, al prezzo di circa 10mila euro. Il condominio non ha ne approvato ne ratificato questa spesa ed il professionista ha fatto decreto ingiuntivo al condominio. Il condominio ha impugnato il decreto ingiuntivo e già in appello era stato detto che non poteva essere fatto decreto ingiuntivo al condominio in assenza di delibera che desse mandato all'amministratore. Il professionista è ricorso in Cassazione ma la Cassazione ha confermato quanto era stato sentenziato in appello. L'avvocato non poteva fare decretop ingiuntivo al condominio in mancanza di delibera. L'amministratore ha agito al di fuori delle sue competenze per cui il decreto ingiuntivo doveva essere fatto all'amministratore. La Cassazione ha condannato il professionista al pagamento delle spese processuali e quelle sostenute dal condominio per un importo di circa 2.400 euro. A mio avviso questa è una sentenza quasi storica perchè, una volta tanto, i condòmini non sono costretti a pagare in prima battuta per poi fare azioni di rivalsa verso amministratori distratti e che potrebbero risultare nulla tenenti, unendo al danno la beffa. Perfettamente d'accordo su questa sentenza, tra l'altro il principio è in linea con quanto si è più volte detto in questo forum, e non soltanto da me, anche in una discussione recente dove l'amministratore aveva chiesto ulteriori rate non preventivate in precedenza con regolare delibera; --link_rimosso--