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Privacy e condominio

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L’introduzione della Legge11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), ha introdotto alcune problematiche in tema di riservatezza tra cui la tutela della privacy nella contabilità condominiale.

Ora, alla luce delle piu' recenti normative in materia di privacy, chiedo se se è lecito che un amministratore di condominio crei, a proprie spese, e senza alcuna delibera assembleare, un sito personale che ospita tutte le vicende, anche le piu' riservate ( tipo : vidende giudiziare ) che interessano la vita condominiale seppur con possibilità di accesso con password.

Grazie e buona giornata.

L’introduzione della Legge11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), ha introdotto alcune problematiche in tema di riservatezza tra cui la tutela della privacy nella contabilità condominiale.

Ora, alla luce delle piu' recenti normative in materia di privacy, chiedo se se è lecito che un amministratore di condominio crei, a proprie spese, e senza alcuna delibera assembleare, un sito personale che ospita tutte le vicende, anche le piu' riservate ( tipo : vidende giudiziare ) che interessano la vita condominiale seppur con possibilità di accesso con password.

Grazie e buona giornata.

E' più che lecito

L’introduzione della Legge11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), ha introdotto alcune problematiche in tema di riservatezza tra cui la tutela della privacy nella contabilità condominiale.

Ora, alla luce delle piu' recenti normative in materia di privacy, chiedo se se è lecito che un amministratore di condominio crei, a proprie spese, e senza alcuna delibera assembleare, un sito personale che ospita tutte le vicende, anche le piu' riservate ( tipo : vidende giudiziare ) che interessano la vita condominiale seppur con possibilità di accesso con password.

Grazie e buona giornata.

E' lecito purchè il sito personale dell'amministratore tenga ben distinte le vicende di ciascun condominio.

I condòmini di un condominio devono poter vedere solo le vicende riguardandi il proprio condominio e non quelle di altri condominii (edifici).

La questione, a mio avviso non è del tutto semplice.

 

Incollo l'art.71 ter. delle d.a.c.c.

 

71-ter. Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

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-) Innanzitutto c'è da dire che se l'amm.re intendesse porre a carico del condominio le eventuali spese del sito, qualora il fatto non fosse stato reso noto nemmeno sul preventivo approvato all'atto della nomina, quantomeno ci voleva una delibera approvata;

 

-) se i dati giudiziari oggetto del post riguardassero procedimenti penali, a mio avviso la faccenda è ancora più complicata. Era una vicenda di diritto del lavoro, ma il senso è lo stesso.

 

 

-) Sebbene il Garante neghi sul suo ultimo vademecum la possibilità di condivisione di dati in condominio, però si rimette ad altre leggi che lo consentono. Ma se rileggi l'art. 71 ter., si può notare che dice " Su richiesta dell'assemblea" e quindi sembrerebbe non poter essere un provvedimento motu proprio da parte dell'amministratore. A mio avviso ci vuole il benestare dell'assemblea.

 

Era solo la mia opinione e non un parere qualificato.

... Innanzitutto c'è da dire che se l'amm.re intendesse porre a carico del condominio le eventuali spese del sito, qualora il fatto non fosse stato reso noto nemmeno sul preventivo approvato all'atto della nomina, quantomeno ci voleva una delibera approvata...

Io avevo risposto in base all'affermazione di radar:

 

" ...chiedo se se è lecito che un amministratore di condominio crei, a proprie spese, e senza alcuna delibera assembleare, un sito personale che ospita tutte le vicende, anche le piu' riservate..."

 

quindi non è in discussione la spesa a carico del condominio.

 

E' in discussione la documentazione condominiale, ma se è vero che ogni condòmino, a proprie spese, può estrarre copia di qualsiasi documento condominiale riservato del condominio, cosa cambia se le copie le estrae da un sito in cui non possono accedere estranei?

Sono piu' d'accerdo con Efisio che con Leonardo.

Il Legislatore ha voluto rimettere alla discrezione dell'assemblea l'opportunità di fruire di un servizio, a prescindere dall'aspetto economico.

Una cosa è richiedere un documento all'amministratore altra cosa è accedere, in presenza anche di terzi, con un clic a notizie le piu' riservate possibili ( anche e soprattutto di pertinenza giudiziaria ). Il sito cui mi riferisco è stato aperto dall'amministratore ( ora ex) con il suo nome ed è sempre attivo.

Quali mezzi possono essere esperiti per chiederne la chiusura ? Quali poteri ha il nuovo amministratore per subentrare nella titolarità del sito se questo non è emanazione di una volontà assembleare ?

Un saluto.

Sono piu' d'accerdo con Efisio che con Leonardo.

Il Legislatore ha voluto rimettere alla discrezione dell'assemblea l'opportunità di fruire di un servizio, a prescindere dall'aspetto economico.

Una cosa è richiedere un documento all'amministratore altra cosa è accedere, in presenza anche di terzi, con un clic a notizie le piu' riservate possibili ( anche e soprattutto di pertinenza giudiziaria ). Il sito cui mi riferisco è stato aperto dall'amministratore ( ora ex) con il suo nome ed è sempre attivo.

Quali mezzi possono essere esperiti per chiederne la chiusura ? Quali poteri ha il nuovo amministratore per subentrare nella titolarità del sito se questo non è emanazione di una volontà assembleare ?

Un saluto.

l'amministratore ha violato la legge sulla privacy ovvero non doveva assolutamente aprire un sito a suo nome con l'inserimento di dati personali dei condomini ,in quanto lui non e' il titolare del trattamento dei dati (detto titolare e' il condominio )ma al massimo e' il responsabile o incaricato che devono agire nel rispetto della legge ovvero secondo le direttive del titolare .

ovvero l'amministratore ha illegalmente trattato dei dati personali .

TITOLO IV

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

 

Art. 28

(Titolare del trattamento)

 

1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

 

Art. 29

(Responsabile del trattamento)

 

1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.

 

2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

 

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

 

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

 

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

 

 

Art. 30

(Incaricati del trattamento)

 

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

 

2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.

 

 

 

quindi l'amministratore e' tenuto a trattare i dati secondo le direttive del titolare ovvero del condominio .(sempre se e' stato designato responsabile o incaricato del trattamento,senno ' si astiene dal compiere qualsiasi trattamento di dati ).

quindi potete chiedere all'amministratore la cancellazione dei vostri dati da detto sito personale .

Io avevo risposto in base all'affermazione di radar:

 

" ...chiedo se se è lecito che un amministratore di condominio crei, a proprie spese, e senza alcuna delibera assembleare, un sito personale che ospita tutte le vicende, anche le piu' riservate..."

 

quindi non è in discussione la spesa a carico del condominio.

 

E' in discussione la documentazione condominiale, ma se è vero che ogni condòmino, a proprie spese, può estrarre copia di qualsiasi documento condominiale riservato del condominio, cosa cambia se le copie le estrae da un sito in cui non possono accedere estranei?

Vero, hai ragione.

Non avevo visto fosse a carico dell'amm.ne. Ma l'art.71 dice che è tenuto su richiesta dell'assemblea.

 

Il senso della norma mi pare che l'iniziativa debba partire dall'assemblea e non da lui. Poi, nulla vieta che metta lui all'odg la questione.

l'importante che la decisione sia presa dal condominio .

ovviamente il sito deve essere del condominio e non un sito personale .

Vero, hai ragione.

Non avevo visto fosse a carico dell'amm.ne. Ma l'art.71 dice che è tenuto su richiesta dell'assemblea.

 

Il senso della norma mi pare che l'iniziativa debba partire dall'assemblea e non da lui. Poi, nulla vieta che metta lui all'odg la questione.

E se viene da lui qual è il problema?

Col mio software ho la gestione per ogni condominio da una decina d'anni circa senza alcuna delibera assembleare. Questo vuol dire che dal 18 giugno scorso sono fuorilegge?

E se viene da lui qual è il problema?

Col mio software ho la gestione per ogni condominio da una decina d'anni circa senza alcuna delibera assembleare. Questo vuol dire che dal 18 giugno scorso sono fuorilegge?

Forse è la stessa cosa che si dibatte in questi giorni in merito alla retroattività delle norme.

Probabilmente vale dal 18.06 in poi.

In ogni caso mi pare ci sia scritto chiaramente "Su richiesta dell'assemblea, che delibera con .."

Forse è la stessa cosa che si dibatte in questi giorni in merito alla retroattività delle norme.

Probabilmente vale dal 18.06 in poi.

In ogni caso mi pare ci sia scritto chiaramente "Su richiesta dell'assemblea, che delibera con .."

La norma deve essere interpretata nel senso che l'amministratore è obbligato su richiesta dell'assemblea e non che gli sia vietato senza il consenso dell'assemblea.

 

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Forse è la stessa cosa che si dibatte in questi giorni in merito alla retroattività delle norme.

Probabilmente vale dal 18.06 in poi.

La mia era ironia...naturalmente

Forse è la stessa cosa che si dibatte in questi giorni in merito alla retroattività delle norme.

Probabilmente vale dal 18.06 in poi.

In ogni caso mi pare ci sia scritto chiaramente "Su richiesta dell'assemblea, che delibera con .."

Ti devi soffermare sul predicato verbale:

 

71-ter.

Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Questo significa che su richiesta dell'assemblea l'amministratore non può rifiutarsi, non significa che l'amministratore non può.

 

Anche per i decreti ingiuntivi l'amministratore E' TENUTO (obbligato) entro 180 giorni dal rendiconto, ma questo non significa che può farlo anche con un preventivo approvato e prima che si chiuda il consuntivo.

 

Su questo si basava la mia risposta a radar che parlava del suo amministratore.

Poi ha cambiato le carte in tavola dicendo che l'amministratore non è più amministratore ma ex.

 

- - - Aggiornato - - -

 

La norma deve essere interpretata nel senso che l'amministratore è obbligato su richiesta dell'assemblea e non che gli sia vietato senza il consenso dell'assemblea.

Ops, mi era sfuggita la tua risposta 🙂

A mio avviso, "La norma deve essere interpretata" può dirlo solo un magistrato.

 

Senza dilungarsi in analisi logica, la frase "Su richiesta dell'assemblea" (che poi si ricollega alla secondaria "è tenuto"), a me pare sufficiente a dire che deve essere un'iniziativa che parte dall'assemblea e non dall'amministratore.

E ciò mi pare ancor più evidente visto che c'è scritto "che delibera con la maggioranza..". Questo rende palese che in merito a questa proposta si debba e sia necessario il confronto assembleare e non renda affatto possibile la decisione motu proprio.

 

Ciò a maggior ragione anche per le implicazioni relative al trattamento dei dati personali che comporta e che potrebbero essere in esubero rispetto alla gestione tipica del condominio. Mi spiego meglio: se fosse come dico io, l'amm.re che invece allestisce il sito motu proprio, potrebbe essere al di fuori delle previsioni civilistiche in merito a trattamento e circolazione dei dati in condominio, che avvengono ai sensi del cc e non anche della 196/03, come sottolinea il Garante.

 

Ognuno è libero di vederla come vuole. Voi credete si possa, io no e se lo facesse il mio amm.re gli farei un ricorso al Garante (ovviamente dopo avergli chiesto di toglierlo) e poi vediamo.

Ognuno è libero di vederla come vuole. Voi credete si possa, io no e se lo facesse il mio amm.re gli farei un ricorso al Garante (ovviamente dopo avergli chiesto di toglierlo) e poi vediamo.

Roba da non credere......

Sposo appieno la teoria di Efisio. Addirittura è prevista la sussistenza di una maggioranza! Quanto alla mia successiva specifica ( ex amministratore) , essa conferisce maggior valore alla piu' rigorosa interpretazioone della norma.

A che titolo i miei dati sensibili devono essere alla merce' di un soggetto che - sua sponte - crea un sito ?

Vorrei che qualcuno mi chiarisse se , nell'ipotesi prospettata, esiste l'obbligo della " consegna" al nuovo amministratore.

fvffg che diventa : --link_rimosso-- .eu ?

Roba da non credere......

Penso sia maggiormente stupefacente un amministratore-magistrato.

 

In ogni caso, quella di rivolgersi al Garante, si chiama libertà civile del cittadino. E non mi stupisco che poco ti garbi.

Vorrei che qualcuno mi chiarisse se , nell'ipotesi prospettata, esiste l'obbligo della " consegna" al nuovo amministratore.

fvffg che diventa : --link_rimosso-- .eu ?

Puoi sempre esercitare le facoltà previste dall'art.7 della normativa sul trattamento dei dati. Ovvero chiedere al precedente amm.re se abbia ancora tuoi dati in suo possesso ed eventualmente di distruggerli poichè la finalità del possesso e trattamento è ormai non più esistente.

 

Stesso riferimento normativo in caso di accesso nei confronti dell'attuale amm.re.

A che titolo i miei dati sensibili devono essere alla merce' di un soggetto che - sua sponte - crea un sito ?

I tuoi dati sensibili non vengono pubblicati sul sito internet

 

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Penso sia maggiormente stupefacente un amministratore-magistrato.

 

In ogni caso, quella di rivolgersi al Garante, si chiama libertà civile del cittadino. E non mi stupisco che poco ti garbi.

La cosa che poco mi garba è il fatto che certe persone pensino che una cosa è vietata anche se non c'è scritto in nessun regolamento, in nessuna norma, in nessuna legge.

 

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Puoi sempre esercitare le facoltà previste dall'art.7 della normativa sul trattamento dei dati. Ovvero chiedere al precedente amm.re se abbia ancora tuoi dati in suo possesso ed eventualmente di distruggerli poichè la finalità del possesso e trattamento è ormai non più esistente.

 

Stesso riferimento normativo in caso di accesso nei confronti dell'attuale amm.re.

Cosa che naturalmente tu hai fatto o faresti nei confronti degli ex-amministratori del tuo condominio, vero?

Sposo appieno la teoria di Efisio. Addirittura è prevista la sussistenza di una maggioranza! Quanto alla mia successiva specifica ( ex amministratore) , essa conferisce maggior valore alla piu' rigorosa interpretazioone della norma.

A che titolo i miei dati sensibili devono essere alla merce' di un soggetto che - sua sponte - crea un sito ?

Vorrei che qualcuno mi chiarisse se , nell'ipotesi prospettata, esiste l'obbligo della " consegna" al nuovo amministratore.

La tua successiva specifica cambierà solo il modo di agire dell'ex amministratore.

Ti faccio un esempio così è più chiaro.

 

1) Io sono il tuo amministratore e tu hai la password per entrare nel mio sito e vedere solo ciò che riguarda il tuo condominio. E' come se ti facessi accomodare nel mio studio e ti facessi visionare/fotocopiare tutti i documenti del tuo condominio.

 

2) Io non sono più il tuo amministratore. Consegno tutti i documenti al nuovo amministratore ma trattengo fotocopie della documentazione riguardante tutta la mia gestione del tuo condominio chiuse in cassaforte senza nemmeno dirtelo.

Sul mio sito continuerò a conservare la documentazione del tuo condominio (come in cassaforte) ma toglierò l'accesso (cambio password) a tutti e solo io potrò accedervi.

 

Che io tenga copia della documentazione in una cassaforte piuttosto che in una pen-drive, nella memoria dello smartphone o su uno spazio web protetto, quale privacy sto violando? Tu come puoi provarlo?

 

La cosa che poco mi garba è il fatto che certe persone pensino che una cosa è vietata anche se non c'è scritto in nessun regolamento, in nessuna norma, in nessuna legge.

 

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Cosa che naturalmente tu hai fatto o faresti nei confronti degli ex-amministratori del tuo condominio, vero?

Premesso che mi pare tu stia sorvolando sul fatto che l'art.71ter parli esplicitamente di delibera e maggioranza. In tal caso non vedo come tu possa invocare la norma generale esclusiva. Peraltro, tale fattispecie non è prevista nell'ordinamento civilistico italiano, ma talvolta viene citata "vox populi", alla pari della "controquerela" e altre amenità. Oppure sono ricordi scolastici dato che era l'art.5 della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" del 1789 in vigore ancor'oggi, ma in Francia.

In Italia esiste solo in ambito penale (art.25 C2 Cost., art.1 cp).

 

Detto questo, se io mi insediassi in un condominio e fossi alle prese con una nuova normativa o un caso dubbio, mi guarderei bene dal fare come mi pare mettendomi a fare il giurista. Non costerebbe nulla mettere in un odg poco affollato tale argomento.

 

In ultimo, a parte che non capisco cosa ti interessi se abbia esercitato i diritti ex art.7, ma se ci rifletti puoi capire che tale prerogativa non rappresenta un atto emulativo, bensì una tutela.

E esattamente come la possibilità di ricorrere, è anche un diritto. Ti piaccia o no.

 

Saluti.

Ho l'impressione che qui ogni giorno qualcuno si alza la mattina e si inventa questioni di "lana caprina" su cui è molto facile aprire dotti dibattiti e facili ironie, qualcuno sicuramente se la farà qualche ricca risata!

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