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prociotta

Principi di contabilità condominiale: questa sconosciuta

Danielabi dice:

Parti considerando gli stati patrimoniali prodotti dai gestionali, certo devono quadrare, ma quadrano perchè esiste un conto che li fa quadrare, (come ho scritto piu' su) che per i condòmini non significa nulla e probabilmente neppure per molti amministratori di condomìnio.

 

In un gestionale serio non è così. Se parti da uno SP che quadra, qualunque operazione corretta che fai deve lasciare lo SP "quadrato", senza bisogno di conti tarocchi. Ho visto però altri gestionali non riportare nemmeno il saldo del conto corrente o della cassa contanti, nello SP, e mi stupisco perché la differenza la chiamano "saldo contabile" o con altri nomi fantasiosi, perché quadri sempre. Sarà che non vado oltre il mio orticello ma certe cose proprio non le capisco. 😉

Condivido quanto esposto: se la situazione patrimoniale della gestione precedente è in pareggio, eventuali differenze fa attivo e passivo (in più o in meno) sono la prova di errori commessi nella tenuta della contabilità corrente che quindi vanno individuati e corretti.

Pertanto, eventuali differenze sono ereditate dalle gestioni pregresse e si traducono in debiti  o crediti verso condomini e seconda del segno della differenza.

Modificato da G.Ago

Il rendiconto condominiale deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente

di Eugenia Parisi e Fabrizio Plagenza

 

Si applica infatti il principio di continuità che non lede il limite annuale di gestione condominiale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Con la sentenza 284 pubblicata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di Sulmona torna ad occuparsi di una questione sempre oggetto di contenzioso giudiziario : l’inserimento nel bilancio consuntivo di tutte le somme dovute dal condomino moroso, anche se riferite a gestioni precedenti.

I fatti di causa

Nel caso trattato dalla sentenza 284/22, gli opponenti impugnavano la delibera assembleare con cui era stato approvato il consuntivo di esercizio 2018-2019 ove risultavano, per quanto atteneva la loro posizione, presunti oneri dovuti per gestioni precedenti che ritenevano non dovuti.Si discuteva, in sostanza, sulla natura e sulla funzione dei saldi di bilancio, ai fini di comprenderne la liceità del contenuto della delibera di approvazione, poi impugnata.

Il bilancio è idoneo titolo di credito, ma non costitutivo

Il Tribunale di Sulmona, nell’esame della controversia, muove dal presupposto che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, ritiene che il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cassazione 3847/2021; nel medesimo senso si veda; Cassazione 4489/2014; Tribunale Cosenza 1488/2022).

Il principio di continuità

Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condòmini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, le pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.

Non è leso il limite annuale di gestione

Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della delibera condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condòmini ad una previsione pluriennale di spese (Cassazione 20006/2020; Cassazione 7706/1996). È stato dunque ritenuto corretto e legittimo l'inserimento nel consuntivo approvato con la delibera impugnata delle pregresse morosità, non sanate. Anche perché, dall'esame degli altri rendiconti e consuntivi, il credito vantato dal condominio risultava pacificamente. La pregressa morosità, non sanata, risultava inoltre inserita nel nuovo rendiconto approvato dal condominio con successiva delibera, non impugnata né contestata circa l'eventuale assenza di ulteriori nuove morosità. Infine le supposte sentenze di accoglimento delle precedenti opposizioni non erano state prodotte in giudizio.

Conclusioni

In giurisprudenza, si è più volte affermato il principio secondo cui le eventuali poste a titolo di saldi derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all'approvazione, «lungi dal dover essere oggetto di un riconoscimento ulteriore da parte del debitore, non sono neanche frutto della delibera successiva (nella quale sono richiamati)». Infatti, «le eventuali poste a titolo di saldi derivanti da bilanci precedenti», meramente richiamate a fini contabili per esigenze di chiarezza e di veridicità (articolo 1130 bis Codice civile) nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all'approvazione, «non devono nuovamente essere approvati» in quanto hanno «natura dichiarativa» e trovano la loro fonte nelle delibere di approvazione dei precedenti bilanci; così che non devono essere nuovamente approvati né riconosciuti (Tribunale di Roma, sentenza n. 12563/2021).

prociotta dice:

Il rendiconto condominiale deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente

di Eugenia Parisi e Fabrizio Plagenza

 

Si applica infatti il principio di continuità che non lede il limite annuale di gestione condominiale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Con la sentenza 284 pubblicata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di Sulmona torna ad occuparsi di una questione sempre oggetto di contenzioso giudiziario : l’inserimento nel bilancio consuntivo di tutte le somme dovute dal condomino moroso, anche se riferite a gestioni precedenti.

I fatti di causa

Nel caso trattato dalla sentenza 284/22, gli opponenti impugnavano la delibera assembleare con cui era stato approvato il consuntivo di esercizio 2018-2019 ove risultavano, per quanto atteneva la loro posizione, presunti oneri dovuti per gestioni precedenti che ritenevano non dovuti.Si discuteva, in sostanza, sulla natura e sulla funzione dei saldi di bilancio, ai fini di comprenderne la liceità del contenuto della delibera di approvazione, poi impugnata.

Il bilancio è idoneo titolo di credito, ma non costitutivo

Il Tribunale di Sulmona, nell’esame della controversia, muove dal presupposto che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, ritiene che il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cassazione 3847/2021; nel medesimo senso si veda; Cassazione 4489/2014; Tribunale Cosenza 1488/2022).

Il principio di continuità

Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condòmini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, le pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.

Non è leso il limite annuale di gestione

Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della delibera condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condòmini ad una previsione pluriennale di spese (Cassazione 20006/2020; Cassazione 7706/1996). È stato dunque ritenuto corretto e legittimo l'inserimento nel consuntivo approvato con la delibera impugnata delle pregresse morosità, non sanate. Anche perché, dall'esame degli altri rendiconti e consuntivi, il credito vantato dal condominio risultava pacificamente. La pregressa morosità, non sanata, risultava inoltre inserita nel nuovo rendiconto approvato dal condominio con successiva delibera, non impugnata né contestata circa l'eventuale assenza di ulteriori nuove morosità. Infine le supposte sentenze di accoglimento delle precedenti opposizioni non erano state prodotte in giudizio.

Conclusioni

In giurisprudenza, si è più volte affermato il principio secondo cui le eventuali poste a titolo di saldi derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all'approvazione, «lungi dal dover essere oggetto di un riconoscimento ulteriore da parte del debitore, non sono neanche frutto della delibera successiva (nella quale sono richiamati)». Infatti, «le eventuali poste a titolo di saldi derivanti da bilanci precedenti», meramente richiamate a fini contabili per esigenze di chiarezza e di veridicità (articolo 1130 bis Codice civile) nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all'approvazione, «non devono nuovamente essere approvati» in quanto hanno «natura dichiarativa» e trovano la loro fonte nelle delibere di approvazione dei precedenti bilanci; così che non devono essere nuovamente approvati né riconosciuti (Tribunale di Roma, sentenza n. 12563/2021).

In sintesi: si possono (e io direi "si devono") riportare i saldi delle gestioni precedenti nei nuovi esercizi e questi (i saldi) non costituiscono un nuovo debito ma sono solo la dichiarazione dell'esistenza del debito stesso. Riportare i saldi non inficia la separazione della periodicità annuale del bilancio.

prociotta dice:

devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione

Fatemi capire: qualcuno non riporta i saldi? 🙄

Che una contabilità sia un continuum della "vita" di un ente è indiscutibile. Torniamo al fatto che prima di tutto sarebbe meglio avere le idee chiare di fondo.

Danielabi dice:

Fatemi capire: qualcuno non riporta i saldi? 🙄

Che una contabilità sia un continuum della "vita" di un ente è indiscutibile. Torniamo al fatto che prima di tutto sarebbe meglio avere le idee chiare di fondo.

il Grande Reset è anche questo... 

Danielabi dice:

Fatemi capire: qualcuno non riporta i saldi?

In effetti: sì! La maggior parte dei miei clienti li riporta ma ne ho alcuni che non lo fanno e altri che li riportano in gestioni separate (con Millesimo, l'amministratore è libero di fare come vuole). Come dico sempre: l'Italia è lunga e stretta e ogni condominio è una parrocchia. 😉

Da vedere cosa intende con saldi...

Credo voglia semplicemente dire che se in un risultato d'esercizio, oggi hai un debito e "domani no", non è che questo debito non esiste più, ma (come nel caso dei morosi) sia bene riportarlo nell'esercizio successivo.

Un conto come un altro che si movimenta e viene "fotografato" in un determinato periodo.

 

 

Modificato da Joy76
Joy76 dice:

Da vedere cosa intende con saldi...

Credo voglia semplicemente dire che se in un risultato d'esercizio, oggi hai un debito e "domani no", non è che questo debito non esiste più, ma (come nel caso dei morosi) sia bene riportarlo.

Un conto come un altro che si movimenta e viene "fotografato" in un determinato periodo.

 

 

I saldi, ovviamente, riguardano crediti e debiti. Se a fine anno il credito/debito non c'è piu' perchè riscosso/pagato (risulteranno le voci di incasso/pagamento) è ovvio che il saldo sarà zero; i morosi, spesso, tali restano, mi sembra ovvio che di anno in anno si riporti il loro debito, altrimenti che rendiconto reale/chiaro è?

Danielabi dice:

I saldi, ovviamente, riguardano crediti e debiti. Se a fine anno il credito/debito non c'è piu' perchè riscosso/pagato (risulteranno le voci di incasso/pagamento) è ovvio che il saldo sarà zero; i morosi, spesso, tali restano, mi sembra ovvio che di anno in anno si riporti il loro debito, altrimenti che rendiconto reale/chiaro è?

Sono d'accordo.

Personalmente andrei oltre e riporterei anche i crediti dei virtuosi. 🙂

 

condo77 dice:

Personalmente andrei oltre e riporterei anche i crediti dei virtuosi.

😄 ovvio

  • Haha 1
condo77 dice:

Sono d'accordo.

Personalmente andrei oltre e riporterei anche i crediti dei virtuosi. 🙂

 

E torniamo allo stato patrimoniale: se non si riportano debiti e crediti verso condòmini, come si fa a farlo quadrare? In questo senso, andrebbero riportati sia i morosi che i virtuosi. Il concetto di moroso/virtuoso però è incompleto; se si spendesse più del previsto, risulterebbero tutti "morosi", pur avendo pagato tutti quanto richiesto a preventivo. Il debito/credito verso condòmini da riportare infatti dovrebbe essere quello a consuntivo, non quello a preventivo.

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stegemma dice:

Il debito/credito verso condòmini da riportare infatti dovrebbe essere quello a consuntivo

Anche questo è ovvio (per me).

Il preventivo altro non è che un modo per "stabilire e raccogliere" le quote...

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condo77 dice:

era una battuta

ma va? (e la faccina che ride cosa l'avrei messa a fare?) 😄

Danielabi dice:

ma va? (e la faccina che ride cosa l'avrei messa a fare?) 😄

in effetti ho citato te, ma mi riferivo più che altro a Stegemma

cmq dai: tutti d'accordo e pure sorridenti, cosa vuoi di più?

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condo77 dice:

Personalmente andrei oltre e riporterei anche i crediti dei virtuosi.

Infatti io posso riportare solo i crediti di virtuosi non avendo la fortuna di avere morosi nel mio condominio e quindi non mi è mai stata concessa la gioia di mandare nemmeno un sollecito di pagamento 😊

P.S. Ho già imbucato i fascicoli del consuntivo 2022 (11 fogli per condòmino) nelle cassette postali:

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Leonardo53 dice:

Infatti io posso riportare solo i crediti di virtuosi non avendo la fortuna di avere morosi nel mio condominio e quindi non mi è mai stata concessa la gioia di mandare nemmeno un sollecito di pagamento 😊

P.S. Ho già imbucato i fascicoli del consuntivo 2022 (11 fogli per condòmino) nelle cassette postali:

pincopallino2.JPG.757bfebbef28b8633c634dcbe0d31f80.JPG

tu sei un banchiere, non un amministratore 😄

 

condo77 dice:

tu sei un banchiere, non un amministratore

 

Sono un banchiere senza BANCO 😊 

(chiacchiere e tabbacchere 'e legno, 'o BANCO e NAPULE nun se 'mpegna)

Joy76 dice:

Fai un bilancio ad personam per ogni condòmino in pratica.

Faccio ANCHE un bilancio ad personam ma quello è solo uno dei fogli allegati:

 2022.JPG.9fd47ab60a0c6840535af11fda927aa5.JPG

🤔  come sprecare carta.....sono aperte le scommesse: secondo voi quanti dei condòmini viziati di Leo leggerà tutto quel papiro? Io dico (forse) 1, perchè sono ottimista. 😄

 

Dai, dillo che siete ricchi (antenna telefonica sul lastrico.......se qualcuno ha bisogno il mio tetto è disponibile) e vi potete permettere pure i gelati per tutti in assemblea! 😄

Danielabi dice:

🤔  come sprecare carta.....sono aperte le scommesse: secondo voi quanti dei condòmini viziati di Leo leggerà tutto quel papiro? Io dico (forse) 1, perchè sono ottimista. 😄

 

Dai, dillo che siete ricchi (antenna telefonica sul lastrico.......se qualcuno ha bisogno il mio tetto è disponibile) e vi potete permettere pure i gelati per tutti in assemblea! 😄

Sono ricchi ma da bravo banchiere come avrai notato Leonardo li spreme ulteriormente...

Tipo il 12° apostolo (Pinco) aveva già un deposito presso Banca Leonardo di oltre 2.700 €, lui gliene ha fatti versare altri 2.400 e passa, ora il conto apostolico presenta un pingue saldo di 3.900 €!

Modificato da condo77
condo77 dice:

Sono ricchi ma da bravo banchiere come avrai notato Leonardo li spreme ulteriormente...

Tipo il 12° apostolo (Pinco) aveva già un deposito presso Banca Leonardo di oltre 2.700 €, lui gliene ha fatti versare altri 2.400 e passa, ora il conto apostolico presenta un pingue saldo di 3.900 €!

Sisi, ma è normale: i ricchi fanno di tutto per essere sempre piu' ricchi 😄

Danielabi dice:

🤔  come sprecare carta.....sono aperte le scommesse: secondo voi quanti dei condòmini viziati di Leo leggerà tutto quel papiro? Io dico (forse) 1, perchè sono ottimista. 😄

... sono due anni che per necessità che non sto qui a spiegare devo inviare la convocazione dell'assemblea annuale prima della chiusura dell'esercizio (quella per il prossimo 22 gennaio l'ho inviata il 18 dicembre).

nella lettera ho scritto ben in evidenza che per evidenti motivi non potevo allegare i report relativi alla chiusura dell'esercizio (nota esplicativa, conto economico e situazione patrimoniale, consuntivo, preventivo, raffronto fra anni precedenti e attuale, riepilogo per voce di spesa, dettaglio per condòmino delle singole spese, riepilogo lavori straordinari, ecc.) ma che sarebbero stati disponibili alla data del 3 gennaio per tutti coloro che ne avessero voluto copia per prenderne visione e che ovviamente detti documenti sarebbero stati a disposizione in assemblea per le delibere di rito.

 

oggi è il giorno 13 di gennaio e ancora nessuno si è fatto vivo.

nè i condòmini a cui ho consegnato la convocazione a mano nè quelli a cui l'ho inviata per posta elettronica.

 

in effetti, come dici, è un buon sistema per risparmiare carta e soldi in fotocopie.

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