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Alfredo_Rimedio

Partecipazione spese movimentazione carrellati appartamento vuoto

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E' possibile essere esclusi dalla spesa del servizio movimentazione bidoni carrellati se l'appartamento è vuoto, si è provveduto al distacco della utenza elettrica e quindi non si paga la tassa rifiuti o la si paga in misura ridotta?

Alfredo_Rimedio dice:

E' possibile essere esclusi dalla spesa del servizio movimentazione bidoni carrellati se l'appartamento è vuoto, si è provveduto al distacco della utenza elettrica e quindi non si paga la tassa rifiuti o la si paga in misura ridotta?

E' possibile se l'assemblea all'unanimità (1000/1000) esenta in tutto in parte il condomino proprietario dell'u.i. da questa e/o altre spese

Alfredo_Rimedio dice:

E' possibile essere esclusi dalla spesa del servizio movimentazione bidoni carrellati se l'appartamento è vuoto, si è provveduto al distacco della utenza elettrica e quindi non si paga la tassa rifiuti o la si paga in misura ridotta?

Senza unanimità di 1.000 millesimi non è possibile.

A tal proposito c'è una motivazione che io condivido in pieno e, se non ricordo male, è tratta da una sentenza:

 

"è da escludersi il diritto del condomino di astenersi dal pagamento delle spese a suo carico sul presupposto di non aver potuto usufruire, in tutto o in parte, di uno o più servizi comuni. Nel condominio non è ammesso autoridursi le spese in quanto ciò arrecherebbe serio pregiudizio a tutti gli altri condomini e porrebbe l’amministratore nella condizione di non poter far fronte alle pretese creditorie dei fornitori del condominio. L’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni trova infatti la sua fonte nella comproprietà di tali beni"

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Personalmente non sono d'accordo poichè il servizio effettuato, di solito dal custode o da una ditta incaricata, è utilizzato solo dai residenti. Gli appartamenti vuoti e con le utenze staccate, a mio modesto parere, non producono rifiuti e quindi non partecipano alla spesa.

 

Giovanni Inga dice:

Personalmente non sono d'accordo poichè il servizio effettuato, di solito dal custode o da una ditta incaricata, è utilizzato solo dai residenti. Gli appartamenti vuoti e con le utenze staccate, a mio modesto parere, non producono rifiuti e quindi non partecipano alla spesa.

 

Comprendo la tassa comunale propria e si potrebbe chiedere l'esenzione al comune per l'appartamento vuoto, se questo è possibile (non lo so), ma nei bidoni della spazzatura ci sono sempre i rifiuti delle parti comuni.

Giovanni Inga dice:

Personalmente non sono d'accordo poichè il servizio effettuato, di solito dal custode o da una ditta incaricata, è utilizzato solo dai residenti. Gli appartamenti vuoti e con le utenze staccate, a mio modesto parere, non producono rifiuti e quindi non partecipano alla spesa.

 

Secondo me bisogna tener conto del servizio e non a chi è rivolto il servizio.

La movimentazione dei bidoni dalla parte comune alla pubblica via è un servizio che l'impresa rende al condominio senza tener conto di chi ha prodotto spazzatura e chi no.

È un servizio che viene svolto, in questo caso, ad una parte del condominio e cioè solo a coloro che, producendo rifiuti, lo utilizzano.

 

 

 

Giovanni Inga dice:

È un servizio che viene svolto, in questo caso, ad una parte del condominio e cioè solo a coloro che, producendo rifiuti, lo utilizzano.

 

 

 

Secondo il mio parere, occorre vedere almeno quando è stato deliberato il servizio perchè se il servizio è stato deliberato prima che il condòmino distaccasse l'utenza, per analogia a quanto disposto per il distacco del riscaldamento, il distacco non può provocare "aggravi di spesa per gli altri condomini".

Se l'impresa prende un tot per spostare i bidoni, non credo che farà uno sconto perhè nel bidone c'è un chilo di spazzatura in meno.

La ditta rende un servizio al condominio.

Non tutti i condomini lo utilizzano.

Ne deriva che la ditta è pagata dai soli utilizzatori.

Questo è lo schema.

Poi, possiamo aggiungerci il 1123 c.c. III comma

 

Giovanni Inga dice:

La ditta rende un servizio al condominio.

Non tutti i condomini lo utilizzano.

Ne deriva che la ditta è pagata dai soli utilizzatori.

Questo è lo schema.

Poi, possiamo aggiungerci il 1123 c.c. III comma

 

Non vorrei aprire un duetto G vs L ma ho il piacere di approfondire, magari sperando in altri contributi.

Il 3° comma dell'art. 1123, a mio avviso, si riferisce ad un condominio parziale già costituito e non ad un condominio parziale in cui un condòmino viene gravato di spese maggiori a causa del mancato utilizzo dell'altro.

Ti faccio un esempio: il consumo dell'acqua con contatore individuale si paga in proporzione all'uso ma se tu non consumi acqua io pago sempre e solo il mio consumo ed il mio costo non si aggravia se tu tieni il rubinetto chiuso.

 

Se un condominio di 10 condòmini ha stipulato un contratto d'appalto annuale con un'impresa per lo spostamento di bidoni e dopo 3 mesi la metà dei condòmini stacca le utenze che si fa?

Gli altri 5 condòmini si accollano il resto della spesa? E se i 5 condòmini rimanenti decidono, dato l'eccessivo costo pro-capite, di movimentare i bidoni personalmente... chi pagherà l'inadempienza contrattuale all'impresa?

 

Andando a memoria nelle discussioni degli anni addietro (non so se lo ricordi anche tu che nel forum sei molto più anziano di me), il non poter aggravare le spese agli altri condòmini mi pare derivi da una sentenza di un condòmino che aveva acquistato l'appartamento al piano superiore, aveva fatto una scala interna, aveva murato la porta del piano superiore e pretendeva di non pagare più le spese di pulizia scale e ascensore relative al piano superiore, aggravando di spese il resto dei condòmini.

Scusami Leonardo ma qui non si tratta di aggravamento di spesa ma di utilizzo o meno di un servizio. Se io ne usufruisco, pago.

 

io penso che, come dice l'op, se l'appartamento è addirittura esonerato dal comune a pagare la tassa sui rifiuti non debba concorrere alle spese per movimentare i carrelli dei rifiuti che lui non produce.

 

per quel che riguarda eventuali penali per la non contribuzione della maggioranza dei condomini esonerati (vedi post di leonardo # ____ 😊), credo che debbano pagarla tutti.

 

Giovanni Inga dice:

Scusami Leonardo ma qui non si tratta di aggravamento di spesa ma di utilizzo o meno di un servizio. Se io ne usufruisco, pago.

 

Eh ma se abbiamo deliberato insieme un servizio ad un determinato costo, pagare in proporzione all'uso va bene se io io continuo a fare lo stesso uso ed a pagare la stessa spesa deliberata.

Se io continuo ad usare il servizio nello stesso modo ma sono costretto a pagare di più perchè tu rinunci al servizio, di sicuro avrò un aggravio di spese che non dipende dal mio diverso uso da quanto deliberato.

Leonardo53 dice:

Eh ma se abbiamo deliberato insieme un servizio ad un determinato costo, pagare in proporzione all'uso va bene se io io continuo a fare lo stesso uso ed a pagare la stessa spesa deliberata.

Se io continuo ad usare il servizio nello stesso modo ma sono costretto a pagare di più perchè tu rinunci al servizio, di sicuro avrò un aggravio di spese che non dipende dal mio diverso uso da quanto deliberato.

poniamo il caso che uno dei condòmini si faccia consegnare il kit per la differenziata e che quindi non utilizzi piu' il servizio condòminiale: deve continuare a pagare il costo condominiale?

e' vero che nel momento in cui è stato sottoscritto, l'accordo valeva per tutti, ma se qualcuno dei sottoscrittori muore, per esempio, l'accordo si risolve perchè è impossibile che venga eseguito; per analogia penso che se il condòmino ha chiuso l'appartamento e non utilizza il servizio ha motivo per risolvere il contratto di servizio.

Ma ve lo immaginate cosa significherebbe continuare a cambiare la ripartizione della spesa tra condòmini diversi a seconda di chi utilizza o meno il servizio? Io sono dell'opinione che un servizio condominiale (deliberato regolarmente dall'assemblea con le giuste maggioranze) coinvolga tutti, a prescindere dal fatto che l'appartamento sia vuoto, perchè colui che vorrebbe escludersi rimane SEMPRE proprietario di quella unità.

Del resto l'art- 1118 cc insegna ...

 

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni

 

 

bilbetto dice:

Ma ve lo immaginate cosa significherebbe continuare a cambiare la ripartizione della spesa tra condòmini diversi a seconda di chi utilizza o meno il servizio? Io sono dell'opinione che un servizio condominiale (deliberato regolarmente dall'assemblea con le giuste maggioranze) coinvolga tutti, a prescindere dal fatto che l'appartamento sia vuoto, perchè colui che vorrebbe escludersi rimane SEMPRE proprietario di quella unità.

Del resto l'art- 1118 cc insegna ...

 

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni

 

 

si, ma i bidoni carrellati sono in comodato d'uso, non sono beni comuni; in questo caso il problema è il servizio prestato e, dovessi dire, ripatirei anch'io come Giovanni, il servizio in parti uguali, considerando, appunto che pago qualcuno perchè porti fuori la spazzatura al posto mio, non è un servizio reso al condomìnio, non vedo perchè qualcuno dovrebbe pagare piu' o meno di altri.

Modificato da Danielabi
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... una convenzione di ripartizione diversa deve essere approvata all'unanimità. Il criterio di ripartizione ex art. 1123 cc (salvo RdC contrattuale) è per millesimi di proprietà.

bilbetto dice:

... una convenzione di ripartizione diversa deve essere approvata all'unanimità. Il criterio di ripartizione ex art. 1123 cc (salvo RdC contrattuale) è per millesimi di proprietà.

si, pero'  il secondo comma stabilisce che le spese sono ripartite in base all'uso, come si puo' dire che l'appartamento con piu' millesimi utilizza maggiormente il servizio della ditta che porta fuori i bidoni della spazzatura? Non si tratta della quantità di spazzatura, ma di "acchiappare" il bidone e trascinarlo fuori, pieno o mezzo pieno....quindi, come dice Giovanni: pari uso.

Poi, va bene, se vogliamo stare nella "botte di ferro" (e non nel bidone), facciamo ratificare il criterio di ripartizione all'assemblea. Stabilito il pari uso è stabilito anche il "non uso": chi non utilizza non paga.

A me sembra equo...

Sulla partecipazione alla spesa del "distaccato dall'immondizia" dopo la delibera assembleare di affidamento dell'incarico, avrei tanto piacere di sentire l'opinione dell'avvocato @Bah_ se avrà la bontà di leggere la discussione dall'inzio

Secondo me dovrebbe propendersi per un'applicazione, analogica o meno questo è da vedere, del 1123.2 cc. E' pur vero che dovrebbe applicarsi alle cose ma sto vedendo sentenze applicate anche a servizi come nel caso di specie (es. luci delle scale i proprietari degli appartamenti al piano terra non ne usufruiscono e non concorrono alle relative spese).

Mi riservo di tornare sul caso questa sera non appena avrò tempo a sufficienza per rispondere con la massima correttezza e completezza possibile.

  • Grazie 1
Giovanni Inga dice:

Non è così perché di tale servizio se ne ha pari uso

 

Allora anche l’illuminazione (consumo energia) di un cortile condominiale potrebbe sottostare allo stesso principio, ma anche la stessa pulizia. Secondo me non è tanto il servizio di svuotamento che deve essere messo in discussione sul quale secondo me ci sono pochi dubbi, ma piuttosto sulla liceità o meno di pagarlo se l’appartamento è vuoto ed è stato esonerato dal pagare la tassa sui rifiuti ed io, in virtù dell’art. 1118 cc continuo a non avere dubbi ... si deve pagare.

Bah_ dice:

Mi riservo di tornare sul caso questa sera non appena avrò tempo a sufficienza per rispondere con la massima correttezza e completezza possibile

Intanto ti ringrazio per l'attenzione che ci hai dedicato

bilbetto dice:

.... ma piuttosto sulla liceità o meno di pagarlo se l’appartamento è vuoto ed è stato esonerato dal pagare la tassa sui rifiuti ed io, in virtù dell’art. 1118 cc continuo a non avere dubbi ... si deve pagare.

Stefano, se non si stabilisce il principio di fondo (ripartizione costo) non puoi nemmeno stabilire la conseguenza del principio (pago/ non pago).

Quindi vediamo le argomentazioni di Bah (di Boh)

bilbetto dice:

Allora anche l’illuminazione (consumo energia) di un cortile condominiale potrebbe sottostare allo stesso principio, ma anche la stessa pulizia. Secondo me non è tanto il servizio di svuotamento che deve essere messo in discussione sul quale secondo me ci sono pochi dubbi, ma piuttosto sulla liceità o meno di pagarlo se l’appartamento è vuoto ed è stato esonerato dal pagare la tassa sui rifiuti ed io, in virtù dell’art. 1118 cc continuo a non avere dubbi ... si deve pagare.

Quì c'è un equivoco di base... non stiamo disquisendo sul pagare o meno la tassa sui rifiuti bensì sulla movimentazione del carrellato cioè dei bidoni dell'indifferenziato fatto dal custode o da una ditta incaricata.

Nulla questio sulla tassa ma sul servizio svolto, a mio avviso, paga solo chi ne usufruisce.

 

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