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Grande Mela

Parcheggio per disabile in cortile comune

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Rifacendomi a una discussione risalente al 2006 chiusa dall'utente "ME RI" con [...A proposito di stalli di sosta destinati ai disabili si deve tenere presente che ci sono già diverse sentenze che danno ragione al disabile, obbligando il condominio a prevedere tale area. Vi cito quanto ha stabilito il Giudice Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi nel procedimento cautelare RG.3155/2006 ex art. 700 c.p.c. promosso da Cirilli Angelo contro il Condominio di Via Alfonso Lombardi n. 13 di Bologna con ricorso depositato il 28/02/2006:...] chiedo:

1. a quali diverse altre sentenze faceva riferimento "ME RI" ?

2. qualche legale o utente "esperto" è in grado di cercare di spiegare in parole semplici la differenza fra un procedimento cautelare e una sentenza?

3. Nel caso specifico che vorrei riportare, la richiesta di assegnazione di un posto riservato perviene da persona evidentemente portatrice di handicap proprietaria di autorimessa troppo angusta per il suo utilizzo causa difficoltà motorie. Posto che la disabilità era già esistente quando venne acquistato l'immobile a suo tempo, preciso che i posti auto sono di numero notevolmete inferiore al nr delle unità abitative (5 posti auto per 24/25 unità abitative) e che c'è abbondanza di autorimesse ma purtroppo costruite negli anni '70 e quindi non rispondenti alle normative attualmente vigenti.

4. Quale maggioranza assembleare secondo voi sarebbe necessaria per deliberare favorevolmente? (secondo me nessuna)

5. Ci sarebbero comunque gli estremi per impugnare un'eventuale delibera?

6. Ma se già le sentenze fanno solo "orientamento giurisprudenziale" e non "legge" non pensate che un procedimento cautelare non sia un po' "pochino"?

Non entro poi nei dettagli (che avrebbero senz'altro il loro peso di fronte a un giudice) fra i quali l'inesistenza di uno stallo sulla pubblica via perchè mai richiesto dall'interessato in quanto ritenuto comunque scomodo e l'eliminazione di barriere architettoniche da parte del condominio con la creazione ci apposito corrimano lungo la scalinata esistente fra landrone e l'accesso pedonale.

Concludo con un pensiero: fare riferimento agli articoli della costituzione 32, 2, 3 e 42 comma II della Cost.e in particolare ricollegare tutto ciò al "diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 della cost., ed al diritto alla salute -inteso anche come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti- tutelato dall'art. 32 Cost" mi sembra veramente eccessivo. Ha molto più valore la disponibilità delle persone (e sono tante) che portano le borse della spesa in casa al disabile quando viene incontrato lungo la strada. Cosa che probabilmente non accadrebbe più se ottenesse con una forzatura quanto in oggetto, limitando il diritto di proprietà degli altri condomini.

Secondo me il condominio non puo' deliberare a maggioranza: il cortile è una parte comune ex art. 1117/cc e riservare un posto auto significa costituire un diritto reale di godimento e necessita l'approvazione da parte di tutti i condomini (unanimità). Un conto è l'abbattimento delle barriere architettoniche per agevolare il portatore di handicap è un'altro è costituire non una servitù o un diritto reale di una parte comune indivisa, anche se per un disabile.

La mia risposta a cui fai riferimento è troppo vecchia per essere presa oggi a riferimento, stante che le cose sono cambiate con altre sentenze.

Sostanzialmente si deve distinguere tra edifici realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 236/89 e quelli realizzati dopo.

Per gli edifici successivi a tale norma sussiste l'obbligo di realizzazione degli stalli di sosta per disabili secondo un preciso parametro (1/50 di legge, riducibile con norma regionale), e quindi lo/gli stalli di sosta devono essere già previsti nel progetto da approvare. La loro eventuale soppressione da parte del costruttore / condominio si configura come alterazione dello stato dei luoghi rispetto al progetto approvato e/o alla disposizione di norma e quindi può comportare la notifica di Ordinanza per la remissione in pristino. Sostanzialmente la questione rivestirebbe un aspetto urbanistico anziché civilistico.

Invece per gli edifici realizzati prima della norma non sussiste tale obbligo e adesso puoi prendere a riferimento la sentenza del Tribunale di Napoli, 4^ sezione civile, del 24 febbraio 2009, che sostanzialmente recita che il condominio non è tenuto a predisporre un posto auto per disabile.

Tieni però presente che in caso di ricorso al giudice non è garantito che la pensi sempre allo stesso modo...... (e in materia di condominio non è raro).

Per quanto riguarda la possibilità per il disabile di ottenere un posto assegnato sulla strada pubblica tieni presente che l'art. 381 comma 5°, del DPR 495/92 (come modificato) consente tale realizzazione solo se il disabile non ha la possibilità di sosta in area privata.

In merito infine alle maggioranze assembleari ritengo che si debba distinguere tra posto "riservato ai disabili" (ovvero a chiunque esponga l'apposito contrassegno) e posto "assegnato al disabile" (ovvero a una persona specifica). Nel primo caso ritengo occorra la maggioranza prevista dall'art. 27 della L. 220/2012 che ha modificato la L. 13/89, nel secondo caso invece penso occorra l'unanimità.

 

Ciao

Grazie Meri sono perfettamente d'accordo con te. Sarei curioso di leggere integralmente la sentenza che hai citato ma non la trovo....saresti così gentile da postare il link?

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