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Amm. Sainato

Pagamenti interventi condominiali

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Buongiorno,

 

mi serve un'informazione precisa e specifica per favore:

 

l'azienda di mia sorella che si occupa di interventi condominiali, ha effettuato lavorazioni in vari condomini gestiti da una società di amministrazione, ha emesso regolari fatture di ogni intervento svolto, dopo due mesi dall'invio delle stessa la società ha risposto che non possono pagare le fatture per legge se non si specificano dettagliatamente le lavorazioni e se ogni fattura non è accompagnato dal DURC dell'azienda e dall'assicurazione.

 

E' una cosa normale o sta cercando di prendere tempo?

 

Anche perchè io come amministratore nei vari corsi non ho mai sentito nulla del genere.

 

Cordiali saluti a tutti

Contenuto della fattura

In passato vi era l'obbligo di indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori. Dal 14 maggio 2011 tale obbligo è stato abolito. Non è nemmeno necessario indicare in fattura riferimenti alle detrazioni fiscali, come ad esempio estremi di leggi e decreti.

 

Tuttavia ritengo opportuno che in fattura sia specificata ogni opera eseguita, in modo che in occasione di eventuali controlli si abbia chiaro che i lavori effettuati possono beneficiare delle detrazioni. Nel caso in cui la descrizione dei lavori dovesse risultare molto lunga, consiglio di fare riferimento in fattura ad un sal (stato avanzamento lavori) o a un consuntivo dove compariranno tutte le voci di lavorazione ed i loro prezzi.

Mi è stato chiesto più volte come comportarsi in occasione di fatture di acconto e di saldo. Non ci sono particolari regole, è però importante che tutto risulti chiaro.

 

Una modalità che mi pare abbastanza comoda sia per chi redige la fattura che per chi dovrà esaminarla in caso di controlli è emettere dapprima una fattura di acconto, anche con indicazione generica (es. sostituzione di serramenti presso l'immobile in via….), e poi una fattura di saldo, in cui si riporteranno in modo preciso tutti i lavori eseguiti (ad esempio per i serramenti si metterà quanti sono e che caratteristiche hanno) dalla quale si dedurrà il precedente acconto, facendo specifico riferimento alla fattura ad esso relativo.

 

C'è poi la questione relativa a più lavori eseguiti dalla medesima ditta, ma di cui solo una parte può beneficiare delle detrazioni fiscali. È allora utile emettere fatture differenziate: una con le voci di opere non detraibili, una con le voci che possono beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e una per le voci che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. Questo argomento è stato approfondito in un precedente articolo, di cui consiglio la lettura.

http://********************/contabilita-e-fatture-per-detrazioni-50-e-65/ (lavorincasa.it)

La fattura relativa ai lavori eseguiti è uno dei documenti fondamentali per accedere alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%) e per il risparmio energetico (65%).

 

Pertanto risulta importante stilarla correttamente al fine di non incorrere nella spiacevole perdita del beneficio fiscale.

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