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Ottavio1968

Esonero spese condominiali - per esonerare un condomino dal pagamento delle quote condominiali c'è bisogno dei 1000/1000?

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Buonasera a tutti.

volevo porvi un altro quesito, il condominio dove vivo e stato costituito da febbraio 2017, circa un mese fa e stato approvato il bilancio anno 2017 con un aggravio di spesa a diversi condomini (nel mio caso circa 500 euro in più oltre le quote condominiali già versate) in quanto nella prima assemblea tenutasi a marzo 2017  dove io non ero presente in quanto non avvisato (insieme ad altri tre parenti che non erano presenti, quindi quattro appartamenti/proprietari) veniva esonerato il costruttore da pagamento delle quote condominiali in quanto avendo quota maggioritaria cosi era stato deciso (già so che devo fare ricorso). nella stessa assemblea era stato deciso che l'inquilino del sesto piano avendo preso due appartamenti uno che da sulla scala a e uno che sta sulla scala b univa i due appartamenti e lo stesso chiedeva di pagare le quote condominiali solo per la scala b rifacendo a proprie spese anche il ricalcolo delle quote millesimali. i quattro gatti che erano presenti scala b e scala c mentre della scala a era presente solo il costruttore che aveva ancora degli appartamenti invenduti visto che non toccava alla loro scala diedero il benestare (sia per l'esonero del costruttore sia per il condomino del sesto piano), la mia domanda e :

per esonerare un condomino dal pagamento delle quote condominiali c'è bisogno dei 1000/1000? 

per esonerare il costruttore dal pagamento delle quote condominiali c'è bisogno dei 1000/1000?

 

Grazie

Ottavio1968 dice:

Buonasera a tutti.

volevo porvi un altro quesito, il condominio dove vivo e stato costituito da febbraio 2017, circa un mese fa e stato approvato il bilancio anno 2017 con un aggravio di spesa a diversi condomini (nel mio caso circa 500 euro in più oltre le quote condominiali già versate) in quanto nella prima assemblea tenutasi a marzo 2017  dove io non ero presente in quanto non avvisato (insieme ad altri tre parenti che non erano presenti, quindi quattro appartamenti/proprietari) veniva esonerato il costruttore da pagamento delle quote condominiali in quanto avendo quota maggioritaria cosi era stato deciso (già so che devo fare ricorso). nella stessa assemblea era stato deciso che l'inquilino del sesto piano avendo preso due appartamenti uno che da sulla scala a e uno che sta sulla scala b univa i due appartamenti e lo stesso chiedeva di pagare le quote condominiali solo per la scala b rifacendo a proprie spese anche il ricalcolo delle quote millesimali. i quattro gatti che erano presenti scala b e scala c mentre della scala a era presente solo il costruttore che aveva ancora degli appartamenti invenduti visto che non toccava alla loro scala diedero il benestare (sia per l'esonero del costruttore sia per il condomino del sesto piano), la mia domanda e :

per esonerare un condomino dal pagamento delle quote condominiali c'è bisogno dei 1000/1000? 

per esonerare il costruttore dal pagamento delle quote condominiali c'è bisogno dei 1000/1000?

 

Grazie

Ambedue le decisioni sono assolutamente nulle se non approvate all'unanimità con 1000/1000 e/o non previste da un RdC contrattuale, e visto che tu dici che non eri presente all'assemblea puoi impugnare quando desideri qualsiasi riparto se non corrispondente alle disposizioni dell'art. 1123 cc e seguenti. 

concordo con  Tullio e per quanto riguarda l'esonero del costruttore riporto questa sentenza:

 

E’ legittimo l’esonero, parziale o totale, dalle spese condominiali in favore dell’originario costruttore che maturano sulle unità immobiliari invendute, se tale accordo è previsto dal regolamento contrattuale o da tutti i titoli di compravendita, atteso che le disposizioni di cui all’art. 1123 cod. civ. sono derogabili esclusivamente attraverso un atto di convenzione.
L’esonero, tuttavia, non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita. Infatti, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi bisognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione.
Questo, in sostanza, l’orientamento della Cassazione rispetto ad una tematica oltremodo ricorrente, specie in tempi di crisi economica come quella attuale.

 

(Cass. sez. II., 25.3 2004. n. 5975 ; id. sez. II, 16.12.1988 n. 6844: id. sez. II, 23.12.1988 n. 7039.)

           

  • Grazie 1

Infatti posso aggiungere questo link per quanto riguarda il costruttore;

 

 

Mentre era necessaria l'unanimità per (detto da Ottavio1968) ...  l'inquilino del sesto piano avendo preso due appartamenti uno che da sulla scala a e uno che sta sulla scala b univa i due appartamenti e lo stesso chiedeva di pagare le quote condominiali solo per la scala b rifacendo a proprie spese anche il ricalcolo delle quote millesimali. ...

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