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attilio p.

SUPERBONUS 110 E LA CONFORMITA' URBANISTICA

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Leggendo un articolo sul SuperBonus 110 e gli abusi edilizi su un noto quotidiano web che si occupa di lavori pubblici la mia attenzione si sofferma su: “ogni singola unità immobiliare sarà sotto l'occhio dell'Agenzia delle Entrate che, prevediamo, starà molto attenta che gli interventi siano svolti correttamente e gli immobili siano conformi dal punto di vista urbanistico”.

Mi sono allora andato a vedere, viste le grandi novità introdotte dal Superbonus la relativa normativa di settore ovvero i Decreti Legge (Efficienza energetica, Rilancio, Asseverazione etc) e relativi   Provvedimenti  e Circolari attuative della ADE (Provv. artt. 119-121 DL Rilancio 08.08.2020, Circolare n. 24 del 8 agosto 2020).

 

La documentazione tecnica richiesta per dimostrare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta riguarda:

 

per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di professionista abilitato che gli interventi eseguiti sull’involucro del fabbricato, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; Il professionista incaricato deve inoltre attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

 

per gli interventi antisismici l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

In merito alla conformità urbanistica non viene specificato proprio nulla.

 

E’ anche vero che è comunque cogente l’art.49 del DPR 380/2001

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Il comma successivo specifica meglio quali siano gli interventi abusivi ostativi al benefici fiscali:

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

 

Ma è anche vero che le disposizioni di cui l’art.49 del DPR 380/2001 (che sostituisce l'art. 41-ter legge 17 agosto 1942, n. 1150, ) sono sempre esistite e per i passati provvedimenti di benefici fiscali rispetto all'esecuzione di lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico non mi sembra che a tale aspetto sia stato dato lo stesso peso che attualmente gli si sta dando al Superbonus 110. 

Non vorrei allora che si stia mettendo in campo, da parte di tutti i professionisti interessati, una campagna acquisti per accaparrarsi, in relazione alla paventata possibilità di perdere il treno dei notevoli benefici offerti dal  superbonus, tutti i possibili incarichi per la messa a norma di ogni piu’ piccola irregolarità edilizia (modeste modifiche interne, imperfetta rispondenza catastale) di ciascuna singola unità immobiliare dei condomini interessati.

Modificato da attilio p.

Diciamo che ci sono due "novità" in questo superbonus: chi paga, alla fine, sarà l'erario, quindi lo Stato, perchè non vedrà entrare nelle casse le imposte compensate, anzi...ci rimette il 10% in piu' e pare che i controlli (pur sempre a campione) saranno piu' severi, per cui gli asseveratori non vogliono trovarsi nella situazione di vedere contestata l'asseverazione tanto da far perdere la detrazione al committente, con tutte le conseguenze immaginabili.

Hai ragione, l'art. 49 è da tempo in vigore, ma tutti hanno fatto finta che non esistesse, ma ora la posta si è di molto alzata e le persone che devono apporre una firma a garanzia sono diverse e vogliono tutelarsi, soprattutto ora che di confusione ce n'è ancora tanta!

E mettiamoci anche le banche che saranno i maggiori acquirenti dei crediti, che, ovviamente, non hanno alcuna intenzione di crearsi dei problemi, ma, anzi, possibilmente di scaricarli su altri....

  • Grazie 1

Si è vero lo stato questa volta ci mette tutto (+10%) il capitale, mentre prima una quota parte, pero' non mi sembra intanto che l'Agenzia delle Entrate abbia la possibilità nè la facoltà di  fare degli accertamenti sulla regolarità urbanistica-edilizia (che i disposti normativi non prevedono.........sono previsti solo degli accertamenti a campione da parte di Enea sulle asseverazioni energetiche), che non siano specificatamente richiesti, per l'accesso al superbonus, asseverazioni sulla regolarità  urbanistica-edilizia da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Facciamo il caso classico di un cappottino termico per un edificio l'asseverazione della conformità urbanistica e regolarità edilizia dell'edificio il tecnico incaricato la dovrà presentare al Comune nell'ambito della SCIA necessaria all'inizio dei lavori ma non certamente all'Agenzia delle Entrate  

 

attilio p. dice:

Si è vero lo stato questa volta ci mette tutto (+10%) il capitale, mentre prima una quota parte, pero' non mi sembra intanto che l'Agenzia delle Entrate abbia la possibilità nè la facoltà di  fare degli accertamenti sulla regolarità urbanistica-edilizia (che i disposti normativi non prevedono.........sono previsti solo degli accertamenti a campione da parte di Enea sulle asseverazioni energetiche), che non siano specificatamente richiesti, per l'accesso al superbonus, asseverazioni sulla regolarità  urbanistica-edilizia da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Facciamo il caso classico di un cappottino termico per un edificio l'asseverazione della conformità urbanistica e regolarità edilizia dell'edificio il tecnico incaricato la dovrà presentare al Comune nell'ambito della SCIA necessaria all'inizio dei lavori ma non certamente all'Agenzia delle Entrate  

 

🙄 infatti la conformità urbanistica la stanno chiedendo i tecnici, ma non perchè sarà necessaria per AdE, quantomeno così mi è stato riferito. Vedro' di approfondire la questione.

  • Grazie 1

Probabilmente la conformità urbanistica (e la regolarità edilizia) la stanno richiedendo tutti quei soggetti (Banche, Finanziarie, Poste........mi dicono persino la Barilla!) che si apprestano ad accettare il credito di imposta maturato dal soggetto che attua i lavori a seguito delle detrazioni fiscali conseguibili. Ma poichè, anche per il Superbonus, le detrazioni di imposta si maturano appunto solo a lavori effettuati (di efficientamento energetico e sismico, realizzazione di impianti fotovoltaici, istallazione erogatori di energia elettrica) ed relative asseverazioni trasmesse ad ADE, mi sembra chiaro che alla fine gli istituti bancari dovranno, al fine di consentire al committente ed al fornitore di servizi di procedere operativamente,  finanziare lo svolgimento dei lavori e delle altre spese accessoria, erogando sostanzialmente un prestito (il + 10 sarà sicuramente assorbito dagli interessi e spese di istruzione). Per questo motivo mi sembra che gli istituti bancari si stanno muovendo attraverso le stesse procedure consolidate per l'erogazione di mutui per ristrutturazione e/o acquisto di immobili. 

Modificato da attilio p.

ho avuto un incontro alcuni giorni fa con il consulente di un istituto di credito. Mi ha confermato che la banca effettuerà tutte le operazioni di controllo sul soggetto beneficiario, alla stessa stregua che se erogasse un finanziamento. Quindi non è assolutamente certo che poi decida di aprirti una linea di credito ( che poi in realtà ripagherebbe lo stato e non tu) se non hai le garanzie economiche necessarie. A parità di elementi la banca potrebbe decidere di finanziare tizio e non caio solo per la sua situazione economica, e in questo caso non sono ammissibili ipoteche sugli immobili, nè garanzie reali. Oltretutto l'apertura di un conto corrente nella stessa banca, elemento essenziale per il finanziamento, si porta dietro i costi degli interessi che dovranno esser pagati dal beneficiario...quindi proprio del tutto gratuito non sarà per il beneficiario.

 

Per non parlare dei costi relativi alle indagini iniziali che un tecnico dovrà effettuare ( vedi conformità urbanistica). Per quel lavoro il tecnico vorrà esser pagato. Nel caso tutto proceda come sperato, quei costi verranno fatti rientrare nel costo totale dell'intervento, ma se ad indagini fatte venisse deciso o stabilito che non sia possibile proseguire per una ragione o per l'altra, il proprietario dovrebbe comunque accollarsi quei costi.

Anch'io ho parlato con....😊

 

un serio studio di "tecnici", e mi ha confermato cio' che sospettavo e che mi ha fatto un po' vergognare del "sospetto", perchè di fatto la richiesta della conformità catastale e urbanistica è del tutto "normale", nel senso che dovrebbe essere prodotto per ogni tipo di detrazione di cui si vuol fruire.

Attilio riporta l'articolo 49 del 380, che dovrebbe dissipare ogni dubbio sulle richieste effettuate: la norma stabilisce così, punto.

Mi sono vergognata della mia titubanza, perchè avrei dovuto da subito sostenere che era logico che venisse richiesta da parte degli asseveratori la conformità, perchè è logico che si verifichi la piena legalità.
Siamo un po' troppo abituati a considerare che fatta la legge, trovato l'inganno, ma questa volta i soldi spesi saranno tanti e quasi tutti a carico dell'erario, da cittadina desidero che vengano spesi in piena legalità.

Che poi in Italia, rispetto ad altri Paesi, le pratiche siano complesse e farraginose è vero, ma è un altro discorso.

 

silviap23 dice:

Quindi non è assolutamente certo che poi decida di aprirti una linea di credito ( che poi in realtà ripagherebbe lo stato e non tu) se non hai le garanzie economiche necessarie.

Per dire....a me il funzinario di banca ha detto altro, ma le notizie erano ancora "fresche".

In ogni caso, non vedo che rischi corra la banca, ovviamente con la documentazione richiesta dal Decreto Rilancio e da AdE a posto: il debitore è lo Stato non il contribuente. Se anche AdE dovesse ritenere non fruibile la detrazione, la banca continuerebbe a compensare il credito acquisito, salvo non sia stata compagna di merende del contribuente (cioè abbia messo in atto dei reggiri di qualche tipo). Se poi consideriamo che si sta formando un marketplace dei crediti, una sorta di borsa, dove banche e imprese potranno acquistare e vendere crediti fiscali....direi che le banche come al solito fanno cio' che vogliono, e mai si pongono come parti attive del bilanciamento economico del Paese...vabbe'..

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Danielabi dice:

Anch'io ho parlato con....😊

 

un serio studio di "tecnici", e mi ha confermato cio' che sospettavo e che mi ha fatto un po' vergognare del "sospetto", perchè di fatto la richiesta della conformità catastale e urbanistica è del tutto "normale", nel senso che dovrebbe essere prodotto per ogni tipo di detrazione di cui si vuol fruire.

 

In realtà l'art.49 del DPR 380 precisa molto bene quali sono le difformità dal titolo abilitativo posseduto che non consentono il beneficio della detrazione fiscale:

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Stiamo parlando evidentemente di verifica di conformità urbanistica al piu' di regolarità edilizia......ma quella catastale (valida solo ai fini fiscali ma mai probante nè per la propriètà e nè per lo stato dei luoghi) non ne vedo nè la necessità nè l'utilità.

Inoltre secondo me, nel caso ne caso che i lavori si riferiscano, tornando all'esempio del "cappottino termico" alle parti comuni, non capisco proprio il motivo dovrebbero  essere oggetto delle verifiche tutte le unità immobiliari (parti di proprietà esclusiva) che non sono oggetto dei lavori . Occorre inoltre ricordare che i beneficiari delle detrazioni fiscali, non sono mica le unità immobiliari, ma i legittimi proprietari, in quanto persone fisiche, con contributi in ragione dei mm di proprietà posseduti.  

attilio p. dice:

ma quella catastale (valida solo ai fini fiscali ma mai probante nè per la propriètà e nè per lo stato dei luoghi) non ne vedo nè la necessità nè l'utilità

Proprio perchè ha valenza fiscale è bene che sia in ordine, è il primo documento a cui arriva senza problemi AdE.

 

attilio p. dice:

Occorre inoltre ricordare che i beneficiari delle detrazioni fiscali, non sono mica le unità immobiliari, ma i legittimi proprietari, in quanto persone fisiche, con contributi in ragione dei mm di proprietà posseduti. 

Ovvio, ma sono le persone fisiche che rispondono delle proprie azioni esercitate sulle unità immobiliari e poi è da considerare che ci sono anche i lavori trainati che riguardano le singole abitazioni.

 

In ogni caso, gli ordini professionali hanno messo molto in allarme i propri iscritti, perchè gli accertamenti, pare, in relazione al superbonus saranno molto approfonditi e nessuno vuol correre rischi. E' vero che la conformità sarà da pagare, ma, a dirla tutta, meglio non correre il rischio che un piccolo volume in piu' infici la detrazione.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

In ogni caso, non vedo che rischi corra la banca, ovviamente con la documentazione richiesta dal Decreto Rilancio e da AdE a posto: il debitore è lo Stato non il contribuente. Se anche AdE dovesse ritenere non fruibile la detrazione, la banca continuerebbe a compensare il credito acquisito, salvo non sia stata compagna di merende del contribuente

esatto, anche a me queste richieste della banca sembrano una forzatura, oltretutto discriminatorie! Una volta che il debitore non è il privato, non vedo perchè fare queste distinzioni...

 

forse una ragione potrebbe essere che anche le banche hanno a disposizione dei budget ad esaurimento, e in questo modo tentano di "limitare gli accessi", magari con la paura di non riuscire a far fronte a tutte le richieste, e magari non tutte le banche forse si comporteranno allo stesso modo. 

 

 

silviap23 dice:

ho avuto un incontro alcuni giorni fa con il consulente di un istituto di credito. Mi ha confermato che la banca effettuerà tutte le operazioni di controllo sul soggetto beneficiario, alla stessa stregua che se erogasse un finanziamento. Quindi non è assolutamente certo che poi decida di aprirti una linea di credito ( che poi in realtà ripagherebbe lo stato e non tu) se non hai le garanzie economiche necessarie. A parità di elementi la banca potrebbe decidere di finanziare tizio e non caio solo per la sua situazione economica, e in questo caso non sono ammissibili ipoteche sugli immobili, nè garanzie reali. Oltretutto l'apertura di un conto corrente nella stessa banca, elemento essenziale per il finanziamento, si porta dietro i costi degli interessi che dovranno esser pagati dal beneficiario...quindi proprio del tutto gratuito non sarà per il beneficiario.

 

Per non parlare dei costi relativi alle indagini iniziali che un tecnico dovrà effettuare ( vedi conformità urbanistica). Per quel lavoro il tecnico vorrà esser pagato. Nel caso tutto proceda come sperato, quei costi verranno fatti rientrare nel costo totale dell'intervento, ma se ad indagini fatte venisse deciso o stabilito che non sia possibile proseguire per una ragione o per l'altra, il proprietario dovrebbe comunque accollarsi quei costi.

mi sembra logico che il tecnico vada pagato in ogni caso, sia che si prosegua con il superbonus 110% o altra agevolazione possibile, sia che non se ne faccia nulla....ha svolto una prestazione professionale?= va pagato

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Si avvia alla soluzione il problema delle asseverazioni, da parte dei tecnici coinvolti nella gestione delle pratiche dei bonus per l’efficienza energetica e sismabonus, per ciò che riguarda la regolarità edilizia.
In sede di conversione del decreto agosto è stato, infatti, previsto che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9 bis DPR 380/2001) e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
In altri termini, le asseverazioni sulla regolarità edilizia riguarderanno solo le parti (facciate, luoghi comuni) sulle quali si interviene. Il problema era sorto quando il legislatore, con il Dl 76/2020 (convertito con la legge 120/2020), ha modificato l’articolo 9 bis del Testo unico edilizia, chiarendo che lo stato legittimo di un immobile vada sempre provato, sotto pena della perdita (articolo 49 Dpr 380/2001) dei benefici fiscali.
In conseguenza, per ottenere i benefici connessi all’efficienza energetica ed al sismabonus, è diventata necessaria (articolo 119 comma 13 bis Dl 34/2020) un’asseverazione che doveva riguardare il regime dell’intero manufatto edilizio sul quale si intendeva intervenire. Quindi, solo in presenza di opere su edifici regolari si potevano chiedere i vari bonus, e quindi le asseverazioni indispensabili per attivare le pratiche avrebbero dovuto riguardare la globalità delle caratteristiche delle unità immobiliari.
Di fatto, per migliorare l’efficienza energetica o consolidare la statica degli immobili, occorreva una verifica sulla regolarità urbanistica dell’intera costruzione. Tutti gli abusi interni, relativi ad esempio a solai, destinazioni, scale e lo stesso frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, diventavano quindi un ostacolo alla richiesta di contributi. Per di più, i tecnici diventavano responsabili sia sotto l’aspetto edilizio che in relazione ai vari bonus, poiché nel descrivere le caratteristiche delle unità immobiliari non potevano trascurare una difformità catastale, o una diversa suddivisione interna e quindi l’esistenza di irregolarità urbanistiche.

In un quadro divenuto allarmante, la modifica appena approvata liberalizza gli interventi sulle facciate, trascurando tutto ciò che è all’interno del manufatto. Il quadro complessivo, quando la legge sarà approvata, separerà quindi il regime delle parti comuni (soprattutto, delle facciate) dal regime delle varie unità immobiliari, evitando interferenze e contribuendo alla pace condominiale. Il rischio infatti era che specifici contributi potessero essere revocati, a distanza di anni, in quanto indirettamente erogati a beneficio di immobili con abusi edilizi.
Gli unici problemi che potrebbero ostacolare un bonus su edifici condominiali potrebbe quindi essere la presenza di verande o di logge abusivamente chiuse: in questo caso infatti l’abuso edilizio si colloca sullo stesso bene (la facciata) che è oggetto del beneficio fiscale, generando una incongruenza che impedisce l’erogazione del bonus.

In termini più generali, l’asseverazione del tecnico sulla regolarità urbanistica del luogo si allinea all’asseverazione circa la capienza fiscale del soggetto che chiede di compensare il bonus con il proprio debito verso l’Erario: il professionista risponde nei limiti di ciò che è immediatamente percepibile.

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Finalmente un intervento legislativo chiarisce definitivamente che (la conformità urbanistica e) la regolarità edilizia, che dovranno essere asseverata (e) dai tecnici abilitati ed incaricati ai fini dell'usufruzione del SuperBonus110, riguarda solo ed esclusivamente le parti in comune (facciate, coperture, strutture portanti, fondazioni) dell'edificio, oggetto degli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico, previsti dal  DL 34/2020

SEGUITEMI SUL MIO POST "SUPERBONUS E IRREGOLARITA' EDILIZIE" DOVE LA PROBLEMATICA E' ESAMINATA IN DETTAGLIO CON CONTINUI AGGIORNAMENTI

Modificato da studiofrancescopozzi
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silviap23 dice:

esatto, anche a me queste richieste della banca sembrano una forzatura, oltretutto discriminatorie! Una volta che il debitore non è il privato, non vedo perchè fare queste distinzioni...

 

forse una ragione potrebbe essere che anche le banche hanno a disposizione dei budget ad esaurimento, e in questo modo tentano di "limitare gli accessi", magari con la paura di non riuscire a far fronte a tutte le richieste, e magari non tutte le banche forse si comporteranno allo stesso modo. 

 

 

egregio Architetto

le Banche non hanno bisogno di "badget ad esaurimento" perchè acquisiscono il credito dei loro "nuovi" Clienti e per loro è tutto "grasso che cola"

con la nuova normativa che le ho indicato [ «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9 bis DPR 380/2001) e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi» ] non potranno fare richieste fuori dal coro e dovranno attenersi a quanto disposto

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Comunque le Poste, a differenza delle Banche o Assicurazioni,  non chiedono alcuna documentazione e il loro utile si aggira su poco più del 6% circa

Il servizio di cessione del credito di Poste Italiane è aperto a tutte le imprese e i cittadini, titolari di un conto BancoPosta.
Per le imprese il servizio di cessione del credito di Poste Italiane sarà disponibile già dal 21 settembre, attraverso il canale online, ed avrà ad oggetto inizialmente il credito relativo al “Bonus vacanze”.
Dal 19 ottobre 2020 sarà disponibile anche il servizio di cessione relativo al Superbonus 110% sia per le imprese che per i privati, attraverso il canale online e presso gli Uffici Postali.
Da fine settembre Poste Italiane metterà a disposizione nell’area pubblica del proprio sito internet un “simulatore” del prezzo di acquisto dei crediti d’imposta di cui al Decreto Rilancio.
Per poter accedere al servizio di cessione del credito di imposta di Poste Italiane gli interessati non dovranno presentare alcuna documentazione per istruire la pratica. Una volta stipulato il contratto di cessione – online, in pochi click, o in Ufficio Postale – il correntista, che abbia maturato il credito fiscale, dovrà solo accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e comunicare i dati della cessione, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento; a seguito del perfezionamento della cessione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, riceverà la liquidità sul proprio conto BancoPosta.
 

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studiofrancescopozzi dice:

...

In un quadro divenuto allarmante, la modifica appena approvata liberalizza gli interventi sulle facciate, trascurando tutto ciò che è all’interno del manufatto. Il quadro complessivo, quando la legge sarà approvata, separerà quindi il regime delle parti comuni (soprattutto, delle facciate) dal regime delle varie unità immobiliari, evitando interferenze e contribuendo alla pace condominiale. Il rischio infatti era che specifici contributi potessero essere revocati, a distanza di anni, in quanto indirettamente erogati a beneficio di immobili con abusi edilizi.
Gli unici problemi che potrebbero ostacolare un bonus su edifici condominiali potrebbe quindi essere la presenza di verande o di logge abusivamente chiuse: in questo caso infatti l’abuso edilizio si colloca sullo stesso bene (la facciata) che è oggetto del beneficio fiscale, generando una incongruenza che impedisce l’erogazione del bonus.

In termini più generali, l’asseverazione del tecnico sulla regolarità urbanistica del luogo si allinea all’asseverazione circa la capienza fiscale del soggetto che chiede di compensare il bonus con il proprio debito verso l’Erario: il professionista risponde nei limiti di ciò che è immediatamente percepibile.

Ci sono delle prese di posizione ufficiali su questo passaggio? 

 

Ovverosia che la conformità può essere limitato al bene oggetto del beneficio fiscale (nell'esempio fatto, la sola facciata del condominio)

graccionem dice:

Ovverosia che la conformità può essere limitato al bene oggetto del beneficio fiscale (nell'esempio fatto, la sola facciata del condominio)

Si, è ufficiale che la conformità sia richiesta sulle parti comuni senz'altro; ma anche per quelle private che accedono al bonus con lavori trainati. Chi non effettua alcun intervento sulle parti private, non ha il problema.

Danielabi dice:

Si, è ufficiale che la conformità sia richiesta sulle parti comuni senz'altro; ma anche per quelle private che accedono al bonus con lavori trainati. Chi non effettua alcun intervento sulle parti private, non ha il problema.

mi pare di aver letto che anche gli incapienti possono cedere il loro credito d'imposta (con sconto in fattura) per lavori condominiali di recupero del patrimonio edilizio al 50%.

 

confermate ?

grazie.

 

Nel mio condominio le unità immobiliari dell'ultimo piano hanno sopra "un sottotetto" utilizzato regolarmente come mansarda. A suo tempo mi pare di aver sentito che sarebbe un utilizzo irregolare. Se fosse, potrebbe essere motivo per non poter aderire al 110% in caso di cappotto?

Grazie

clagio dice:

Nel mio condominio le unità immobiliari dell'ultimo piano hanno sopra "un sottotetto" utilizzato regolarmente come mansarda. A suo tempo mi pare di aver sentito che sarebbe un utilizzo irregolare. Se fosse, potrebbe essere motivo per non poter aderire al 110% in caso di cappotto?

Grazie

Essendo proprietà private le mansarde abusive non influiscono per gli interventi di isolamento a cappotto delle facciate comuni o sostituzione del generatore centralizzato

Viceversa i proprietari di dette mansarde non possono accere agli interventi trainati (sostituzione infissi, ecc.)

 

In sede di conversione del decreto agosto è stato, infatti, previsto che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9 bis DPR 380/2001) e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
In altri termini, le asseverazioni sulla regolarità edilizia riguarderanno solo le parti (facciate, luoghi comuni) sulle quali si interviene.
Gli unici problemi che potrebbero ostacolare un bonus su edifici condominiali potrebbe quindi essere la presenza di verande o di logge abusivamente chiuse: in questo caso infatti l’abuso edilizio si colloca sullo stesso bene (la facciata) che è oggetto del beneficio fiscale, generando una incongruenza che impedisce l’erogazione del bonus.

Modificato da studiofrancescopozzi
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