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markinson

Superbonus 110%: la non conformità urbanistica della singola unità immobiliare non consente interventi (come il rifacimento infissi) sulla stessa ex art. 49 del D.P.R. n. 380/2001?

Ho letto la discussione "LE IRREGOLARITA' ALL'INTERNO DI SINGOLE UNITA' Immobiliari NON INFLUISCONO SUL SUPERBONUS" (https://www.condominioweb.com/forum/quesito/le-irregolarita-allinterno-di-singole-unita-immobiliari-non-influiscono-sul-superbonus-147497/; discussione ormai chiusa) e l'articolo "Superbonus abusi edilizi nelle case e condominio, facciamo chiarezza | Abitazioni con difformità edilizie, quando è un problema per il superbonus? (https://www.condominioweb.com/superbonus-abusi-edilizi.17809)" dell'Avv. Gallucci del 08/02/2021.

 

Mi resta il dubbio che espongo a seguire e che mi sono permesso di inserire anche tra i commenti del succitato articolo dell'Avv. Gallucci.


Preso atto che le "le asseverazioni dei tecnici abilitati riguardanti lo stato legittimo degli edifici sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici" (come tratto dal menzionato articolo dell'Avv. Gallucci), qualora sia necessario, in termini di interventi trainati, sostituire pure gli infissi delle singole unità immobiliari facenti parti di un condominio per raggiungere le condizioni (di efficientamento energetico) per l'accesso al superbonus del 110%, l'esistenza di non conformità urbanistica della singola proprietà farebbe scattare la previsione dell'articolo 49 del D.P.R. n. 380/01 secondo cui "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici"?


Altrimenti detto in sintesi: un'unità immobiliare di un complesso condominiale, singola unità non conforme dal punto di vista urbanistico e per cui si preveda il rifacimento degli infissi, può accedere ai benefici del superbonus del 110% (per il rifacimento dei suddetti infissi)?

 

Grazie per l'attenzione!

markinson dice:

Ho letto la discussione "LE IRREGOLARITA' ALL'INTERNO DI SINGOLE UNITA' Immobiliari NON INFLUISCONO SUL SUPERBONUS" (https://www.condominioweb.com/forum/quesito/le-irregolarita-allinterno-di-singole-unita-immobiliari-non-influiscono-sul-superbonus-147497/; discussione ormai chiusa) e l'articolo "Superbonus abusi edilizi nelle case e condominio, facciamo chiarezza | Abitazioni con difformità edilizie, quando è un problema per il superbonus? (https://www.condominioweb.com/superbonus-abusi-edilizi.17809)" dell'Avv. Gallucci del 08/02/2021.

 

Mi resta il dubbio che espongo a seguire e che mi sono permesso di inserire anche tra i commenti del succitato articolo dell'Avv. Gallucci.


Preso atto che le "le asseverazioni dei tecnici abilitati riguardanti lo stato legittimo degli edifici sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici" (come tratto dal menzionato articolo dell'Avv. Gallucci), qualora sia necessario, in termini di interventi trainati, sostituire pure gli infissi delle singole unità immobiliari facenti parti di un condominio per raggiungere le condizioni (di efficientamento energetico) per l'accesso al superbonus del 110%, l'esistenza di non conformità urbanistica della singola proprietà farebbe scattare la previsione dell'articolo 49 del D.P.R. n. 380/01 secondo cui "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici"?


Altrimenti detto in sintesi: un'unità immobiliare di un complesso condominiale, singola unità non conforme dal punto di vista urbanistico e per cui si preveda il rifacimento degli infissi, può accedere ai benefici del superbonus del 110% (per il rifacimento dei suddetti infissi)?

 

Grazie per l'attenzione!

in genere è vero: se l'appartamento non ha la conformità urbanistico catastale non puo' fruire del superbonus sui trainati.

Ad eccezione degli infissi, infatti la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna così ha risposto ad un interpello (909-1494/2020, di cui, pero', non ho il testo integrale):

 

“In virtù di quanto disposto dal predetto articolo 119 – comma 13-ter della legge N. 77/2020, le asseverazioni dei tecnici abilitati devono essere riferite esclusivamente alle “parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”: di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative (c.d. “appartamenti”) non precludono l’accesso al “Superbonus 110%” non solo per gli interventi “trainanti” (cappotto termico e sostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi “trainati”): dal momento che questi ultimi insistono sulle facciate del condominio – ovvero, sulle parti comuni – devono essere a tutti gli effetti considerati quali “parti comuni” di quest’ultimo”.

 

A mio avviso AdE ha creato un gran minestrone fra parti private e comuni, ma tant'è...

Ho trovato il testo dell'interpello:

 

Conformità infissi.pdf

  • Grazie 2

Grazie infinite Danielabi per la tempestività e soprattutto la puntualità della risposta!

 

Ho subito provveduto a scaricare il testo dell'interpello.

 

Sperando di non approfittare, però mi sorgono e propongo qui due ulteriori dubbi/quesiti:

  • nel merito, quanto può fare "stato" (diversamente detto: quanto peso può avere) nell'intero territorio nazionale (mi trovo in una regione diversa) l'interpretazione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna?
  • nella forma, sebbene l'interpello in questione sia stato qualificato come inammissibile dalla suddetta Direzione poiché "non è ravvisabile un reale interesse alla presentazione dell'interpello da parte di Alhena Srl (mero appaltatore e non titolare dell'interesse alla detrazione, riservata al Condominio)", il principio nello stesso espresso può essere assunto e acquisito come valido nella più ampia accezione?

Grazie ancora!

 

Le risposte agli interpelli sono vincolanti per l'Agenzia delle Entrate in riferimento al dubbio interpretativo dell'istante, nel senso che in caso di contenzioso relativo al caso proposto, AdE sarebbe tenuta a conformarsi alla risposta data al contribuente. Gli interpelli formano, pero', prassi, nel senso che sia nella stesura delle circolari sia nelle risposte ai successivi interpelli si considera la risposta già data che, di fatto, corrisponde all'interpretazione attuale della specifica norma. Solitamente ci si riferisce, in casi analoghi, a quanto risposto negli interpelli, consapevoli che, comunque, l'ufficio territoriale di riferimento potrebbe dare la propria interpretazione del caso divergente da quella in interpello, ma penso avvenga molto raramente.

L'interpello è inammissibile perchè è stato proposto da una ditta produttrice di infissi, quindi AdE non ha alcun vincolo nei suoi confronti, non essendo un caso proposto da un contribuente. Ma la risposta resta valida come interpretazione della norma.

  • Grazie 1
markinson dice:

nella forma, sebbene l'interpello in questione sia stato qualificato come inammissibile dalla suddetta Direzione poiché "non è ravvisabile un reale interesse alla presentazione dell'interpello da parte di Alhena Srl (mero appaltatore e non titolare dell'interesse alla detrazione, riservata al Condominio)", il principio nello stesso espresso può essere assunto e acquisito come valido nella più ampia accezione?

Nella pratica sarebbe da approfondire …, prudenzialmente se fossi in te, rifarei l’interpello con contenuti simili ma come contribuente.

 

Concordo con  Danielabi quando dice che hanno fatto un minestrone ….e non mi fiderei …

 

Pero il caso è interessante perché ci sono diversi condomini che si si ‘accontenterebbero’ di eseguire i lavori per i soli cappotto termico + infissi , se fai l’interpello, se puoi condividi la risposta.

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