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SUPERBONUS E PONTI TERMICI

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INSERISCO QUESTO POST PERCHE' NEI VARI INTERVENTI VISTI NOTO UNA GRANDE CONFUSIONE TRA PONTI TERMICI SI' E PONTI TERMICI NO

Ponti termici e Superbonus

Nel Superbonus e nelle riqualificazioni energetiche è sempre obbligatorio considerare i ponti termici nel modello energetico.

Come si verificano le trasmittanze delle strutture? Come si corregge il nodo quando la verifica di formazione di muffa non è soddisfatta? Quando si deve fare la verifica agli elementi finiti?

Verifiche di formazione di muffa e obblighi nella riqualificazione

Nel Superbonus e nelle riqualificazioni è sempre obbligatorio considerare i ponti termici nel modello energetico. In un involucro edilizio i ponti termici sono quelle discontinuità nelle pareti e nelle strutture caratterizzate da un maggiore flusso termico. Le discontinuità possono essere geometriche o dovute ai materiali costruttivi e compromettono la corretta trasmissione del calore. Possono causare formazione di muffa, aumento dei consumi energetici e peggioramento del comfort abitativo. Ma come si verificano le trasmittanze delle strutture? Come si corregge il nodo quando la verifica di formazione di muffa non è soddisfatta? Quando si deve fare la verifica agli elementi finiti? In quest’articolo rispondiamo a queste domande attraverso esempi pratici.

Superbonus: è obbligatorio considerare i ponti termici?

La risposta a questa domanda è semplice: è sempre obbligatorio considerare i ponti termici per il Superbonus e in tutti i casi in cui si affronta un’analisi energetica.
Nel Superbonus dobbiamo fare un confronto tra due edifici: la situazione ante e quella post intervento. In entrambe queste fasi i ponti termici devono essere considerati, con opportune differenze:

ANTE INTERVENTO: i ponti termici possono essere calcolati con un abaco precalcolato. Il valore da determinare è la trasmittanza termica lineica, il flusso termico bidimensionale per metro lineare di sviluppo. Lo stesso metodo può essere utilizzato nella fase POST INTERVENTO per edifici nei quali si eseguono solo lavori sugli impianti.

POST INTERVENTO: in edifici nei quali prevediamo interventi sull’involucro, i ponti termici devono essere obbligatoriamente studiati con un solutore agli elementi finiti. La verifica di assenza di formazione di muffa è obbligatoria e si basa sulla determinazione della temperatura superficiale del nodo. L’unico modo per farlo è calcolare i ponti termici con un software agli elementi finiti (FEM).

Verifiche di trasmittanza e ponti termici

Se la riqualificazione coinvolge l’isolamento termico dell’edificio allora è necessario rispettare le trasmittanze limite o il valore di H’T, vale a dire il coefficiente di scambio termico medio di progetto.
Come si classifica un intervento in Superbonus:

Ristrutturazione importante di 1° livello: l’isolamento coinvolge più del 50 per cento della superficie disperdente e contestualmente si sostituisce l’intero impianto.

Ristrutturazione importante di 2° livello: l’isolamento supera il 25% della superficie disperdente; è il tipico caso di interventi trainanti del comma 1a della Legge 77/2020.

Riqualificazione energetica di involucro: agisce su meno del 25% della superficie disperdente.

Le verifiche di trasmittanza da eseguire sono tre:

  • verifica del coefficiente di scambio termico H’T: è la media delle trasmittanze di tutti i componenti e comprende i ponti termici associati alle strutture oggetto di intervento. Questa verifica è obbligatoria per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello.
  • verifica sulla trasmittanza termica media: è la media delle trasmittanze delle strutture suddivise per tipologia e comprende i ponti termici. Questa verifica è richiesta per la ristrutturazione importante di secondo livello e la riqualificazione energetica di involucro.
  • verifica di trasmittanza per le detrazioni fiscali: è la verifica introdotta dall’Allegato E Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus ed è necessaria per l’accesso a Superbonus ed Ecobonus. In questo caso il valore da verificare non comprende i ponti termici.

Quando e come verificare l’assenza di muffa nei ponti termici

La verifica di assenza di formazione di muffa nei ponti termici è un obbligo per tutti gli edifici nuovi e per tutti gli interventi di Superbonus ed Ecobonus che riguardino l’involucro dell’edificio. Questo significa che tutti i ponti termici formati da strutture oggetto di intervento devono essere sottoposti a verifica di assenza di muffa. Ebbene sì: vale anche per i ponti tra serramento e parete; anche se si isola la parete ma non si sostituisce il serramento; ed anche se il serramento non è parte comune di un condominio.

La verifica di assenza di formazione di muffa si esegue ai sensi della norma UNI 13788 e richiede, semplificando, tre passaggi di calcolo:

1. valutare il fattore di resistenza superficiale ammissibile mensile: per ogni mese del periodo di riscaldamento si utilizza il metodo delle classi di concentrazione, si valuta la temperatura superficiale critica minima e il fattore di resistenza superficiale
Fattore di temperatura minimo accettabile UNI 13788 3.1.3

2. definire il fattore di resistenza minimo: si estrae il massimo dei fattori di resistenza mensili appena calcolati.
Fattore di temperatura di progetto UNI 13788 3.1.2

3. verificare l’assenza di formazione di muffa: la verifica è positiva se il fattore di resistenza superficiale del nodo è maggiore del fattore di resistenza ammissibile calcolato al punto 2.
La verifica è superata se il fattore di resistenza di progetto supera il fattore minimo ammissibile

 

 

Modificato da studiofrancescopozzi
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Buongiorno, è un bel problema questo dei ponti termici. Io non sono esperto del settore, tuttavia mi piacerebbe sapere se questo argomento è trattato nel modo corretto dai progettisti. E' vero che per il salto delle 2 classi non è indispensabile la verifica del ponte termico, però come in altri post, continuo a ribadire che esiste un problema con la ex legge 10 che impone il rispetto di determinati valori che possono essere raggiunti solo con la demolizione. Porto ad esempio il caso delle terrazze. Se da un lato le finestre in qualche maniera si possono risolvere, le terrazze la vedo dura se non con un intervento di rifacimento.

Voi come vi comportate a riguardo? C'è chi sostiene che il ponte termico bisogna risolverlo (appunto per la ex Legge 10), mentre chi ritiene che si possa non correggere. 

Grazie.

Michele.

marvin69 dice:

per il salto delle 2 classi non è indispensabile la verifica del ponte termico

caro Marvin vedo che pervicacemente continui con il tuo post sulla L. 10 ma penso proprio che tu non hai letto il mio post:

 

è sempre obbligatorio considerare i ponti termici per il Superbonus e in tutti i casi in cui si affronta un’analisi energetica.
Nel Superbonus dobbiamo fare un confronto tra due edifici: la situazione ante e quella post intervento. In entrambe queste fasi i ponti termici devono essere considerati, con opportune differenze:

ANTE INTERVENTO: i ponti termici possono essere calcolati con un abaco precalcolato. Il valore da determinare è la trasmittanza termica lineica, il flusso termico bidimensionale per metro lineare di sviluppo. Lo stesso metodo può essere utilizzato nella fase POST INTERVENTO per edifici nei quali si eseguono solo lavori sugli impianti.

POST INTERVENTO: in edifici nei quali prevediamo interventi sull’involucro, i ponti termici devono essere obbligatoriamente studiati con un solutore agli elementi finiti. La verifica di assenza di formazione di muffa è obbligatoria e si basa sulla determinazione della temperatura superficiale del nodo. L’unico modo per farlo è calcolare i ponti termici con un software agli elementi finiti (FEM).

 

Le verifiche di trasmittanza da eseguire sono tre:

  • verifica del coefficiente di scambio termico H’T: è la media delle trasmittanze di tutti i componenti e comprende i ponti termici associati alle strutture oggetto di intervento. Questa verifica è obbligatoria per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello.
  • verifica sulla trasmittanza termica media: è la media delle trasmittanze delle strutture suddivise per tipologia e comprende i ponti termici. Questa verifica è richiesta per la ristrutturazione importante di secondo livello e la riqualificazione energetica di involucro.
  • verifica di trasmittanza per le detrazioni fiscali: è la verifica introdotta dall’Allegato E Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus ed è necessaria per l’accesso a Superbonus ed Ecobonus. In questo caso il valore da verificare non comprende i ponti termici.

1.4.1 Ristrutturazioni importanti

 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
2. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello:
l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.

Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.
1.4.2 Riqualificazioni energetiche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

 

marvin69 dice:
marvin69 dice:

rispetto di determinati valori che possono essere raggiunti solo con la demolizione. Porto ad esempio il caso delle terrazze. Se da un lato le finestre in qualche maniera si possono risolvere, le terrazze la vedo dura se non con un intervento di rifacimento

non capisco perchè vuole demolire le terrazze...al limite se non sono isolate dovrà coibentarle creando un gradino e modificando le porte-finestre

bisogna partire dal presupposto generale che i ponti termici vanno sempre corretti, nei limiti del possibile, nell'ottica del raggiungimento di un miglioramento ottimale dell'intervento energetico

certamente esistono ponti termici che non si possono correggere

ho sentito di Condomini a cui l'Impresa voleva imporre l'"incapsulamento" dei balconi ma per me è assurdo per i seguenti motivi:

in presenza di balconi si può:
1) - rivestirli completamente (incapsulamento) all'intradosso (sotto) + all'estradosso (sopra - con sostituzione delle porte finestre) e su tutti i frontalini
2) - rivestimento solo all'intradosso (sotto) e sui frontalini
3) - nessun rivestimento

- l'intervento 1 è a mio parere impraticabile perchè richiede la demolizione delle pavimentazioni e la sostituzione delle porte-finestre

- l'intervento 2 non migliora granchè il ponte termico del balcone

- rimane il "non intervento 3"

I PT dei balconi non sono eliminabili, se non demolendo tutto; quindi, o ci veniamo a patti, o lo diciamo chiaro e tondo: abbatti e ricostruisci (il che, in termini di economia circolare, di risparmio a 360°, è una follia)

Casa Clima consiglia di demolire il balcone e di ricostruirlo con taglio termico ma loro ragionano da Tedeschi si sa...in Italia se vai a proporre un intervento del genere ti sparano con la doppietta caricata a sale (se ti va bene)


Per la verifica dei PT balconi meglio utilizzare il fattore fRsi = (Tsi min - Te) / (Ti - Te) come indicatore univoco della bontà di risoluzione di un PT, imponendo per esempio un valore superiore a 0.70, meglio 0.75, per dichiarare un PT risolto

fRsi per di più è indipendente dalla temperatura esterna cui si sottopone il dettaglio a verifiche FEM perché al diminuire della Te, diminuisce in conseguenza la Tsi min, in maniera caratteristica per quel nodo, rimanendo così invariato il rapporto (ammesso che la Ti ambiente sia sempre 20°C).

Usare l'Frsi(min) è un metodo analitico corretto e univoco per determinare il comportamento igrotermico del particolare e potrebbe validamente indicare se si è fatto il minimo sindacale.

L'incidenza dello Psi sulle dispersioni sarà quello che deve essere, senza andarla a mescolare nel 'compresi i pt' che ancora appare nel DM req.min.
E l'edificio reale andrà confrontato con un edificio ideale, questo si senza Pt.. e ne risulterà la classe che deve risultare; magari con qualche bugiarda stellina in meno; d'altronde ristrutturare un esistente, per di più abitato, qualche compromesso lo richiede.

 

ALLEGO ANALISI A ELEMENTI FINITI PER CAPIRE DI COSA SI STA PARLANDO

Cassa Vuota1_POST1_LANA ROCCIA cm. 12.JPG

Cassa Vuota1_PRE Intervento.JPG

Modificato da studiofrancescopozzi

Ringrazio per la risposta. Forse mi sono espresso in maniera sbagliata. Volevo dire che Il ponte termico va sempre considerato, tuttavi ci sono dei casi come hai giustamente descritto, che Il ponte termico non si può risolvere del tutto. Per le finestre in qualche modo si riesce a fare, nelle terrazze nel ns condominio per non demolire il pavimento l'unica cosa può essere la coibentazione della parte sotto e dei frontalino che però se non migliora è meglio lasciarle così.

Cmq grazie del contributo

Michele 

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marvin69 dice:

Per le finestre in qualche modo si riesce a fare

basta rivestire spalle e voltini con pannelli sottovuoto VACUNANEX o in aerogel AEROPANEL...costano un po' ma devi demolire solo 1-2 cm.

 

marvin69 dice:

terrazze nel ns condominio per non demolire il pavimento l'unica cosa può essere la coibentazione della parte sotto e dei frontalino che però se non migliora è meglio lasciarle così.

NON SERVE:

ho modellato agli elementi finiti il nodo balcone e si conferma che:
1) senza risvolti ho un PT di 0,5-0,6
2) con risvolto inferiore non cambia nulla
3) solo con risvolto sopra e sotto si va sotto a 0,3
4) in ogni caso la verifica per la muffa è sempre ok
come volevasi dimostrare... se si vuole migliorare in modo significativo l'unico è il metodo invasivo (non fattibile a causa dell'aumento di quota e conseguente incompatibilità con la soglia della porta finestra).

 

Per le verifiche penso che non entreranno mai nel merito specifico dei calcoli, ma faranno solo una verifica formale di completezza della documentazione. Quindi nella L.10 devono esserci ponti termici con verifiche.
Il vero problema nascerà se effettivamente si formerà muffa all'interno delle abitazioni.
L'ideale sarebbe convincere architetti e committenti ad installare delle vmc puntuali (almeno nei locali più a rischio...bagni e cucine).

Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

L'ideale sarebbe convincere architetti e committenti ad installare delle vmc puntuali (almeno nei locali più a rischio...bagni e cucine).

Proprio una bella prospettiva di risparmio energetico per il futuro, sì!

Modificato da rolando1
rolando1 dice:

Proprio una bella prospettiva di risparmio energetico per il futuro, sì!

certamente sì...la VMC puntuale (singolo locale) o meno (centralizzato) consente risparmi energetici in quanto l'aria calda viziata dei locali, prima d'essere immessa all'esterno passa in uno scambiatore di calore dove cede il suo calore e l'aria fredda fresca prima d'entrare viene riscaldata

quindi non ci sono perdite di calore per ricambio d'aria locali e si ha sempre aria fresca ogni tot

il costo è di 300 euro/cadauno + fori e installazione e quindi non è una cifra iperbolica

Modificato da studiofrancescopozzi

Peccato che la ventilazione meccanica controllata non sia espressamente prevista dalla normativa sull’Ecobonus. Per questo, non può essere allineata neanche come intervento trainato e in quanto tale non può accedere alla detrazione fiscale del 110%. Se ENEA non lo prende in considerazione come elemento di risparmio energetico, un motivo ci sarà!

Modificato da rolando1
rolando1 dice:

Peccato che la ventilazione meccanica controllata non sia espressamente prevista dalla normativa sull’Ecobonus.

non si può aver tutto dalla vita...comunque con 600 euro (escluso foro e installazione) li mette sia in cucina che in bagno....certo se li vuole in tutta la casa l'importo sale (soggiorno + 2 camere= altri 900 euro)

Modificato da studiofrancescopozzi

Non gode del 110 ma può usufruire di altre agevolazioni

1) - L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

2) - Riqualificazione energetica - Che cos'è

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi condominiali

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

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Ventilazione meccanica controllata: che cosa è, come funziona, opinioni

La Ventilazione Meccanica Controllata, a cui si fa riferimento con l’acronimo VMC, è una tecnologia innovativa ed estremamente efficace finalizzata a filtrare e rinnovare l’aria di un ambiente domestico privato o commerciale.

Si tratta del metodo più indicato per contrastare ed eliminare umidità, muffe e cattivi odori ma anche per neutralizzare un’ampia gamma di sostanze inquinanti, come detergenti e vernici chimiche utilizzate per gli arredi, o particelle che possono generare allergie provenienti da animali domestici, tessuti o materiali di altra origine.

 

1 Ventilazione meccanica controllata: come funziona

2 Ventilazione meccanica controllata: vantaggi e svantaggi

2.1 Impianti senza scambiatore di calore a singolo flusso

2.2 Impianti con scambiatore di calore a doppio flusso

2.3 Impianti con scambiatore di calore a flusso alternato

3 Ventilazione meccanica controllata: opinioni

4 Ventilazione meccanica controllata: l’eccellenza italiana Thesan

 

Ventilazione meccanica controllata: come funziona

Per capire come funziona la ventilazione meccanica controllata è necessario entrare nel dettaglio ed esaminare le diverse tipologie di impianti esistenti.

 

La prima importante distinzione è quella tra:

  • impianti di ventilazione meccanica controllata senza scambiatore di calore.
  • impianti di ventilazione meccanica controllata con scambiatore di calore.

Nel primo caso si fa riferimento a impianti che si limitano a filtrare ed estrarre l’aria viziata

Nel secondo caso, oltre a filtrare ed estrarre l’aria viziata, l’impianto recupera il calore prodotto all’interno del sistema di aerazione, assicurando un risparmio energetico.

 

Gli impianti VMC con scambiatore di calore a loro volta possono essere di tre tipologie:

  • Impianti con scambiatore di calore a singolo flusso
  • Impianti con scambiatore di calore a doppio flusso
  • Impianti con scambiatore di calore a flusso alternato

Ventilazione meccanica controllata: vantaggi e svantaggi

I vantaggi e gli svantaggi variano in relazione al tipo di impianto scelto e possono essere riassunti come segue:

 

Impianti senza scambiatore di calore a singolo flusso

Poiché la ventilazione forzata è affidata a un’unità che immette o estrae aria sono adatti per immettere negli ambienti una determinata quantità d’aria adeguata alle esigenze, dopo averla filtrata.

VANTAGGI:

Costano meno e sono adatti ad ambienti come bagni e cucine

SVANTAGGI:

Poiché non sono provvisti di uno scambiatore di calore non sono adatti a climi che presentano sbalzi termici elevati e sono più adatti ai climi temperati.

Sempre in quanto non dispongono di uno scambiatore di calore assicurano un risparmio energetico ridotto

 

Impianti con scambiatore di calore a doppio flusso

Poiché recuperano gran parte dell’energia necessaria al mantenimento delle condizioni interne scambiando calore tra l’aria di mandata e l’aria estratta, sono progettati per ottenere un’elevata filtrazione dell’aria con un ridottissimo costo d’esercizio. Il loro utilizzo consente così di ridurre notevolmente i consumi energetici.

Sono unità di ventilazione complete di sistema di recupero di calore che gestisce l’immissione e la ripresa d’aria dai singoli locali.

VANTAGGI:

  • Assicurano un ricambio d’aria costante
  • Sono adatti a qualsiasi tipo di stanza
  • Offrono la massima efficienza energetica

SVANTAGGI:

  • Sono un po’ più costosi rispetto agli impianti a singolo flusso

Impianti con scambiatore di calore a flusso alternato

Grazie al monotubo di cui dispongono alternano l’estrazione dell’aria viziata con l’immissione di aria filtrata (ad esempio in base a cicli di 1 minuto cadauno).

Per ottenere buoni risultati e per rispettare la normativa EN 13141-8 devono essere installati in coppia.

 

VANTAGGI:

  • Sono semplici da installare

SVANTAGGI:

  • non dispongono di uno scambiatore di calore ma solo di un accumulatore termico che rilascia progressivamente calore
  • essendo necessario installarne due per rispettare la normativa vigente, non sono convenienti economicamente.

Ventilazione meccanica controllata: opinioni

I sistemi di ventilazione meccanica controllata stanno riscuotendo un successo crescente che va di pari passo anche con la realizzazione di “case passive”, ovvero edifici che consentono di minimizzare il dispendio energetico grazie al fatto di essere “sempre più ermetici” e privi di fughe d’aria o spifferi.

Il fatto di non ricambiare correttamente aria all’interno degli appartamenti espone infatti al rischio di favorire la formazione di muffe.

I sistemi di ventilazione meccanica controllata con scambiatore di calore riescono a ottimizzare il microclima e la circolazione corretta dell’aria evitando il formarsi di muffe.

 

Ventilazione meccanica controllata: l’eccellenza italiana Thesan

Tra le aziende leader di settore nell’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata vi segnaliamo l’eccellenza italiana di Thesan, azienda del gruppo industriale Savio.

Thesan propone ai suoi clienti i sistemi puntuali per la Ventilazione Meccanica Controllata Aircare con scambiatore d’aria con recupero di calore che presentano i seguenti vantaggi:

  • ricambiano e filtrano l’aria indoor assicurando il corretto ricambio d’aria pura
  • mantengono salubri gli ambienti interni, depurandoli dagli inquinanti interni ed esterni
  • massimizzano il risparmio energetico negli edifici
  • garantiscono il giusto comfort ambientale ed il benessere fisico
  • si installano facilmente ovunque, senza vincoli architettonici
  • si accordano perfettamente all’arredamento esistente (design Pininfarina)
  • riqualificano l’edificio dal punto energetico

La garanzia di massima qualità delle soluzioni Thesan è garantita e certificata da 2 enti terzi autorevoli: CasaClima e TÜV.

Thesan è inoltre impegnata nella ricerca congiunta e in partnership scientifiche con:

  • CNR
  • Scuola Normale di Pisa
  • Polo Universitario di Torino
  • Polo Universitario di Milano
  • Polo Universitario di Napoli
Modificato da studiofrancescopozzi
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Ciao sono Andrea. Complimenti per il blog, molto interessante e utile. Volevo porre un quesito in merito ai ponti temici. I ponti termici che interessano due unità abitative di cui una non è oggetto d'intervento vanno comunque calcolati? Mi faccio questa domanda perchè, molto spesso è impossibile verificare tali ponti se non si interviene anche nell'unità abitativa non interessata dai lavori. Ciò che mi viene logico pensare è che tali ponti si eliminino o non si considerino. Cosa ne pensate, potete darmi qualche riferimento di legge? Ringrazio anticipatamente a chi vorrà dare un contributo.

Non mi risulta che l'obbligo di verifica formazione muffa in corrispondenza dei ponti termici per gli interventi di Superbonus diversi dalla nuova costruzione sia obbligatorio. Se è come dite, per favore sapreste indicarmi in quale norma è prescritto? Grazie

FedericoMinelli dice:

Se è come dite, per favore sapreste indicarmi in quale norma è prescritto? Grazie

Il cappotto deve essere costruito a regola d'arte, quindi non essere soggetto a ponti termici.

Da questo ne deriva che le semplici UNI di riferimento forniscono adeguata informazione, abbinata alla capacità tecnica esecutiva azienda incaricata.

  • Mi piace 1
FedericoMinelli dice:

Non mi risulta che l'obbligo di verifica formazione muffa in corrispondenza dei ponti termici per gli interventi di Superbonus diversi dalla nuova costruzione sia obbligatorio. Se è come dite, per favore sapreste indicarmi in quale norma è prescritto? Grazie

Devi verificare il decreto requisiti, il calcolo dei ponti termici dovrebbe essere richiesto per certificare l'ape convenzionale

  • Mi piace 1

Grazie per le vostre risposte, ma il Decreto Requisiti Minimi NON prescrive la verifica formazione muffa in corrispondenza dei ponti termici per gli interventi diversi dalla nuova costruzione.

Quindi, secondo il Decreto Requisiti Minimi, tale verifica non è SEMPRE obbligatoria, ma solo in caso di nuova costruzione.

Nel primo post invece si parla di "verifica SEMPRE obbligatoria in caso di Ecobonus e Superbonus", cosa di cui non trovo alcun riscontro in fonti ufficiali.

Se tale affermazione non trovasse riscontro in alcuna norma, ne risulterebbe una notevole semplificazione per la verifica dei ponti termici, in tutti quegli interventi di Superbonus che non rientrano nella nuova costruzione.

Modificato da FedericoMinelli

Non è aggiornatissima visto che è una pubblicazione del 2021, ma hai tutti i riferimenti normativi e a pag. 27 trovi anche la menzione relativa al ponte termico

 

https://www.bo.cna.it/uploads/contenuti/Documenti/Webinar_CNA_Marinosci_210217.pdf

 

Che mi risulti, il calcolo dei ponti termici è da eseguire in ogni riqualificazione energetica, quindi anche su edifici esistenti.

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