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whippino

Opere urgenti di manutenzione...inesistenti

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Salve a tutti, abito in un palazzo senza condominio siamo solo i 4 proprietari

Uno dei proprietari dall’oggi al domani spunta con una lettera

Con oggetto: Opere urgenti di manutenzione straordinaria per conservazione della cosa comune.

 

presentando un bel preventivo per lavori condominiali da 20.000 euro da un’impresa (amico o cugino chissa'?) e facendo pressione sul questo:

"ex art. 1110 codice civile, il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al relativo rimborso in quota parte."

 

Continuando nella lettera...

Vi invito, entro e non oltre

15 gg. dal ricevimento della presente, a esprimere il Vs. parere.

Con avvertimento che in difetto di riscontro sarà mia cura realizzare le opere

suddette procedendo ai relativi esborsi ed agire in giudizio nei Vs. confronti per

il recupero della quota parte di Vs. spettanza.

 

Innanzitutto il 90% dei lavori non sono assolutamente di urgenza ma puramente decorativi, e quelli cosidetti  d’urgenza non andrebbero prima periziati? Mai fatta una riunione, mai fatto presente nulla.

 

a) alla realizzazione della cabina armadio che custodisca i contatori;

b) allo spostamento in una zona interna ed a norma del motorino di

prelievo dell’acqua posto all’ingresso dello stabile;

c) alla sostituzione dei vetri della porta/vetrata che immette al

cortile/giardino con altri che siano a norma;

d) alla messa a norma dell’impianto elettrico e citofonico con relativo

rilascio di certificazione di conformità;

e) alla tinteggiatura dell’ingresso e della scala nonché alla lucidatura dei

pavimenti e delle scale;

f) al rifacimento delle parti pericolanti del prospetto ed alla relativa ri tinteggiatura;

g) alla sostituzione dei vetri della vetrata posta nel ballatoio del primo

piano;

h) alla riparazione ed eliminazione delle infiltrazioni del tetto del

secondo piano con rifacimento e tinteggiatura dello stesso e dell’intonaco della

scala;

i) alla tinteggiatura del portone di ingresso.

 

Inoltre ho letto che

il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini

 

Volevo sapere come dobbiamo muoverci se tra 15 arriva questa impresa a fare lavori non autorizzati ne richiesti da nessuno?

 

Dobbiamo pagare un avvocato? Scrivere una raccomandata?

premesso che siete a tutti gli effetti un condomino, infatti il  condominio  nasce automaticamente quando ci sono almeno due proprietari che posseggono due  unità immobiliari ciascuno,  con parti comuni, probabilmente quello che manca è l'amministratore, in ogni caso tutte le decisioni devono essere prese in assemblea e deliberate con le maggioranze previste dal codi civile. Le lettere e comunicazioni fuori della sede assemblea non hanno alcuna validità. Per quanto riguarda i lavori urgenti si applica, come da te postato l'art. 1134 c.c.

Inizia a scrivere una raccomandata specificando che quanto comunicato dovrà essere discusso e deliberato in apposita assemblea convocata. Qualora ciò non dovesse avvenire, lo si diffida dal procedere a qualsivoglia incarico e/o lavoro.

Visto che il signore ha fatto alcuni esempi di articoli del c.c., voi gli rammentate gli altri e cioè il 1134 c.c. e il 1136 c.c. tanto per iniziare...

 

JOSEFAT dice:

premesso che siete a tutti gli effetti un condomino, infatti il  condominio  nasce automaticamente quando ci sono almeno due proprietari che posseggono due  unità immobiliari ciascuno,  con parti comuni, probabilmente quello che manca è l'amministratore, in ogni caso tutte le decisioni devono essere prese in assemblea e deliberate con le maggioranze previste dal codi civile. Le lettere e comunicazioni fuori della sede assemblea non hanno alcuna validità. Per quanto riguarda i lavori urgenti si applica, come da te postato l'art. 1134 c.c.

Grazie per la risposta, ma quindi cosa dovremmo fare in pratica?
Rispondere con una raccomandata o semplicemente ignorare la lettera? E se si presenta qualcuno a fare i lavori?

Essendo voi un condominio  prima si applicano gli articoli previsti per il condominio , e quelle sulla comunione si applicano per ciò che non e’ previsto negli articoli riguardanti il condominio .

 

quindi non si applica art 1110 ( comunione e non condominio ) ma art 1134 

Modificato da peppe64
Giovanni Inga dice:

Inizia a scrivere una raccomandata specificando che quanto comunicato dovrà essere discusso e deliberato in apposita assemblea convocata. Qualora ciò non dovesse avvenire, lo si diffida dal procedere a qualsivoglia incarico e/o lavoro.

 Visto che il signore ha fatto alcuni esempi di articoli del c.c., voi gli rammentate gli altri e cioè il 1134 c.c. e il 1136 c.c. tanto per iniziare...

 

Salve Giovanni, stavo rispondendo a Josefat e ho visto dopo la tua risposta , sembra tutto chiaro.

La raccomandata deve essere scritta da un avvocato o possiamo scriverla tranquillamente noi?

peppe64 dice:

Essendo voi un condominio  prima si applicano gli articoli previsti per il condominio , e quelle sulla comunione si applicano per ciò che non e’ previsto negli articoli riguardanti il condominio .

Salve Peppe, come faccio a sapere quali articoli riguardano il condominio e quali la comunione di beni?

 

io per ora sto solo guardando qua e la su internet 😊

whippino dice:

Salve Giovanni, stavo rispondendo a Josefat e ho visto dopo la tua risposta , sembra tutto chiaro.

La raccomandata deve essere scritta da un avvocato o possiamo scriverla tranquillamente noi?

Salve Peppe, come faccio a sapere quali articoli riguardano il condominio e quali la comunione di beni?

 

io per ora sto solo guardando qua e la su internet 😊

Gli articoli li trovi nel Codice Civile ( compreso il DACC )

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