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Grande Mela

Numero massimo deleghe inferiore a 5

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Buongiorno

 

Un Condominio (con un numero inferiore a 20 condòmini) chiede di inserire un nr massimo di 3 deleghe nel Regolamento di Condomini.....è possibile?

Si, è possibile, secondo il mio parere si può deliberare questo limite all'unanimità.

Buongiorno

 

Un Condominio (con un numero inferiore a 20 condòmini) chiede di inserire un nr massimo di 3 deleghe nel Regolamento di Condomini.....è possibile?

Secondo il mio parere è possibile inserire questa clausola regolamentare nel regolamento di condominio con la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi).

Si, anche a mio parere si può inserire la limitazione ma, il quorum per andare a modificare il regolamento, può essere definito solo dopo avere determinato la natura del regolamento stesso.

Deleghe di voto

Ogni condomino può farsi rappresentare all’assemblea senza che tale diritto trovi limitazioni. Pertanto chicchessia, anche un estraneo al condominio e anche l’amministratore, può essere portatore di deleghe, così come infinito può essere il numero delle deleghe conferite a un’unica persona. La giurisprudenza ammette che il regolamento contrattuale possa disciplinare l’istituto delle deleghe, sia limitando il numero di quelle di cui uno può essere portatore, sia vietando a qualcuno di esserne delegato. La stessa cosa non è possibile se si tratta di un regolamento approvato a semplice maggioranza (assembleare).Il delegato però non può delegare a sua volta ad altri, a meno che non sia autorizzato da chi ha dato la delega, perché il rapporto tra delegante e delegato è fiduciario e personale.

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L'articolo è ante riforma ma nel caso trattato è ininfluente perchè trattiamo di condominio con meno di 21 condomini

Si, anche a mio parere si può inserire la limitazione ma, il quorum per andare a modificare il regolamento, può essere definito solo dopo avere determinato la natura del regolamento stesso.

Secondo me si possono avere pareri diversi (come li abbiamo io e Tullio) sulla natura della singola clausola (clausola contrattuale o clausola regolamentare) ma non è rilevante che l'attuale regolamento sia di natura contrattuale o assembleare.

 

Anche in un regolamento contrattuale e registrato in Conservatoria, si può modificare una clausola regolamentare con la maggioranza del 2° comma art. 1136.

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