#1 Inviato 16 Marzo, 2016 Buongiorno Un Condominio (con un numero inferiore a 20 condòmini) chiede di inserire un nr massimo di 3 deleghe nel Regolamento di Condomini.....è possibile?
#2 Inviato 16 Marzo, 2016 Si, è possibile, secondo il mio parere si può deliberare questo limite all'unanimità.
#3 Inviato 16 Marzo, 2016 Buongiorno Un Condominio (con un numero inferiore a 20 condòmini) chiede di inserire un nr massimo di 3 deleghe nel Regolamento di Condomini.....è possibile? Secondo il mio parere è possibile inserire questa clausola regolamentare nel regolamento di condominio con la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi).
#4 Inviato 16 Marzo, 2016 Si, anche a mio parere si può inserire la limitazione ma, il quorum per andare a modificare il regolamento, può essere definito solo dopo avere determinato la natura del regolamento stesso.
#5 Inviato 16 Marzo, 2016 Deleghe di voto Ogni condomino può farsi rappresentare all’assemblea senza che tale diritto trovi limitazioni. Pertanto chicchessia, anche un estraneo al condominio e anche l’amministratore, può essere portatore di deleghe, così come infinito può essere il numero delle deleghe conferite a un’unica persona. La giurisprudenza ammette che il regolamento contrattuale possa disciplinare l’istituto delle deleghe, sia limitando il numero di quelle di cui uno può essere portatore, sia vietando a qualcuno di esserne delegato. La stessa cosa non è possibile se si tratta di un regolamento approvato a semplice maggioranza (assembleare).Il delegato però non può delegare a sua volta ad altri, a meno che non sia autorizzato da chi ha dato la delega, perché il rapporto tra delegante e delegato è fiduciario e personale. --link_rimosso-- L'articolo è ante riforma ma nel caso trattato è ininfluente perchè trattiamo di condominio con meno di 21 condomini
#6 Inviato 16 Marzo, 2016 Si, anche a mio parere si può inserire la limitazione ma, il quorum per andare a modificare il regolamento, può essere definito solo dopo avere determinato la natura del regolamento stesso. Secondo me si possono avere pareri diversi (come li abbiamo io e Tullio) sulla natura della singola clausola (clausola contrattuale o clausola regolamentare) ma non è rilevante che l'attuale regolamento sia di natura contrattuale o assembleare. Anche in un regolamento contrattuale e registrato in Conservatoria, si può modificare una clausola regolamentare con la maggioranza del 2° comma art. 1136.