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erreti

Nell'espressione del voto assembleare si cita il delegante o il delegato?

Alle votazioni durante l' assemblea, si cita il condomino o anche la persona non facente parte della compagine, delegati dal condomino o va indicato il nominativo di quest'ultimo presente in assemblea con delega?

Non credo esista una normativa di Legge, comunque nelle assemblee a cui ho partecipato dove c'erano dei delegati una volta accertato che la presenza del delegante è valida, questo delegato/i aveva il diritto di parlare e votare a nome del delegante, sul verbale compariva il nominativo del condomino delegante e a parentesi il nominativo della persona che lo rappresentava.

Ciao

 

ha ragione Tullio, ma io ritengo più corretto indicare il nome del condomino delegante ( per pignoleria puoi anche ribadire - rappresentato da.... - ma è una aggiunta pleonastica visto che è già indicato che lui partecipa quale delegato ( o almeno dovrebbe anche se vedo dei verbali dove il segretario indica la presenza per delega senza indicare chi è il delegato)

Camillo, non posso essere pignolo su una norma che non esiste, in pratica ogni condominio, oppure meglio ancora ogni Presidente d'assemblea detta al segretario il testo del verbale in concertazione con i condomini presenti, quindi non essendoci normativa qualsiasi opinione/parere sarà soddisfacente, purchè il delegante dell'u.i. sia ritenuto presente e votante.

Secondo me, delegante o delegato, l'importante è che dal verbale si capisca come ha votato il condòmino.

 

Esempio

Se tra le presenze indico che Leo è presente per delega rilasciata a Tizio e Tullio è presente per delega rilasciata a Caio, nel caso scrivo che Caio ha espresso voto contrario non avrò difficoltà a capire che quel voto è da attribuire a Tullio.

 

Viceversa, se nelle presenze scrivo che Leo e Tullio sono presenti per delega e poi scrivo che Caio ha espresso voto contrario non potrò associare il voto di Caio al condòmino dal solo verbale, se non visionando anche le deleghe.

 

Io nei miei verbali uso scrivere:

 

sono personalmente presenti i seguenti condòmini

AAAA per millesimi 63.31

BBBBB per millesimi 66,26

CCCC per millesimi 67,62

sono inoltre presenti per delega i seguenti condòmini:

DDDD per millesimi 64,24 (delega a TIZIO)

EEEE per millesimi 65,17 (delega a CAIO)

per un totale di N° X presenti su Y partecipanti e per valore millesimale di N millesimi

 

Nelle votazioni, poi, indico il nome del condòmino (delegante)

Nel verbale viene riportato il nome del delegante seguito dalla locuzione "rappresentato per delega dal sig." E successivamente, quest'ultimo firma nel prospetto presenze dell'assemblea.

Nel caso che nella trascrizione del verbale non venga riportato il nome del delegato, quindi la dicitura condomino Tizio presente per delega (senza il nominativo del delegato), con le nuove disposizioni sul limite del numero di deleghe ( 1/5 numero di teste, o 1/5 millesimi, per condomini con teste maggiori di 20 ) non è possibile stabilire, per gli assenti, dal verbale la regolare costitutzione dell'assemblea e quindi il deliberato può essere impugnato (pena annullabilità o nullità).

Quando c'è stato l'appello i presenti hanno sentito il presidente affermare che "il condomino Tal dei Tali è rappresentato dal suo delegato sign. Pinco Pallino" (o forma analoga) e potranno farsi i conteggi sul 1/5 di rappresentanza, se poi il nominativo del rappresentante delegato non viene scritto sul verbale, si tratterà di un errore veniale il quale non fa alcun danno.

...con le nuove disposizioni sul limite del numero di deleghe ( 1/5 numero di teste, o 1/5 millesimi, per condomini con teste maggiori di 20 ) non è possibile stabilire, per gli assenti...

Art. 67 c.c.

...Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale...

La differenza tra quanto scritto da te e quanto scritto nella norma la fa la e (congiunzione) invece della o (disgiunzione)

Devono configurarsi CONGIUNTAMENTE le due condizioni e cioè il superamento contemporaneo di 1/5 di teste e 1/5 di millesimi.

Per chiarire meglio il concetto, nei condòminii con più di 20 condòmini potrà sempre partecipare un rappresentante con 4 deleghe perchè non supera 1/5 delle teste e quindi può partecipare anche se le 4 teste rappresentassero 600 millesimi perchè non si verifica la condizione di superamento CONGIUNTO di 1/5 di teste e millesimi.

Art. 67 c.c.

...Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale...

La differenza tra quanto scritto da te e quanto scritto nella norma la fa la e (congiunzione) invece della o (disgiunzione)

Devono configurarsi CONGIUNTAMENTE le due condizioni e cioè il superamento contemporaneo di 1/5 di teste e 1/5 di millesimi.

Per chiarire meglio il concetto, nei condòminii con più di 20 condòmini potrà sempre partecipare un rappresentante con 4 deleghe perchè non supera 1/5 delle teste e quindi può partecipare anche se le 4 teste rappresentassero 600 millesimi perchè non si verifica la condizione di superamento CONGIUNTO di 1/5 di teste e millesimi.

Hai scritto giusto, "contemporaneamente", ma secondo me queste, "contemporaneamente" devono stare al di sotto dei due termini, (come p.es. le maggioranze minime ma stavolta al contrario, ambedue devono superare la propria barriera, una della maggioranza delle teste e l'altra quella di mlm), perciò rimango come tempo fa, della ma opinione ed attendendo fiducioso la giurisprudenza in merito, di più non posso e non desidero aggiungere ne commentare.

Concordo con la "e" Art. 67 c.c., e a mio parere come riportato nel precedente post, che la mancata trascrizione nel verbale del nome del delegato poichè nel verbale devono essete indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione dell'assemblea e delle sue deliberazioni, pena, in difetto, la nullità delle deliberazioni adottte in assemblea (Secondo Tribunale di Napoli 12 maggio 1989) . Un assente che riceve un verbale senza la trascrizione dei delegati non può controllare, dal verbale, la validità della costituzuine dell'assemblea (limite delle deleghe ).

Concordo con la "e" Art. 67 c.c...

Tra l'altro se così non fosse, nel caso un solo condòmino rappresentasse 300 millesimi (+ di 1/5) a questi gli sarebbe sempre negato il diritto di essere rappresentato, diritto sancito dal 1° comma dello stesso art. 67 INDEROGABILE:

 

Art. 67

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.

Un assente per riscontrare la validità dell' assemblea si deve recare dall'amministratore a visionare le deleghe di cui non conosce neanche il nome del delegato, quando poi inoltre le deleghe sono facilmente "aggiustabili" dopo l'assemblea per renderla valida.

Ripeto nel verbale devono essete indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione dell'assemblea, Roberto Triola Secondo presidente di casssazione (quali condomini erano presenti personalmente e quali per delega e, in questo caso chi li rappresntava).

Aggiustabili le deleghe dopo la lettura davanti a dei condomini testimoni presenti all'assemblea? Ma cosa è questo un covo di banditi, oppure un condominio di persone oneste?

Comunque per rassicurarti, nel condominio dove abito, e spero tu abbia letto come siamo usi fare, il post nr. 2 è chiaro.

Non credo esista una normativa di Legge, comunque nelle assemblee a cui ho partecipato dove c'erano dei delegati una volta accertato che la presenza del delegante è valida, questo delegato/i aveva il diritto di parlare e votare a nome del delegante, sul verbale compariva il nominativo del condomino delegante e a parentesi il nominativo della persona che lo rappresentava.

Direi che è la forma in uso nella maggior parte dei Condomini ed anche la più corretta..........

Sono perfettamente d'accordo, nel condominio dove abito praticamente è consolidata come facesse parte del RdC contrattuale direi per "facta concludentia", però nessuna norma di Legge lo prevede negli altri condominii, per cui impugnare per questo motivo senza un appiglio o basandosi su pareri o altre sentenze vale fino ad un certo punto, in quanto starà al Giudice nella sua libertà giudiziale esprimere un parere a norma di Legge.

Concordo con te che ogni impugnazione ha la sua storia e quindi la valutazione del magistrato competente, per qunto riguarda i testimoni in tale tipo di contezioso la prova testimoniale è inammissibile e quindi il ricorso è fondato, mentre per quanto riguarda le sentenze molte di esse ormai fanno da "norma di legge", vedi ad esempio riparto terrazzi a livello, redazione del bilancio, etc

... vedi ad esempio riparto terrazzi a livello, redazione del bilancio, etc
Per il riparto terrazzi o lastrici solari esiste un articolo del codice civile, esattamente l'art 1126 cc, per quanto riguarda i bilanci, sinceramente non ho mai saputo che una o più sentenze fanno Legge, caso mai potranno essere confermate dopo ricorso e caso per caso, infatti non tutti i casi sono perfettamente identici nei minimi particolari da formulare una Legge dello Stato.

Comunque sarà meglio rientrare in tema, lo Staff non gradisce molto gli Off-Topic ed io off-topic cerco di non usarli salvo casi eccezionali e per brevi apparizioni nello stesso topic, per cui d'ora in poi, interverrò solo a tema.

Un cordiale saluto

Per quanto riguarda i terrazzi a livello il riparto è per sentenza (art. 1126 o 1125 c.c a seconda delle situazioni) , ho riportato norma di legge tra virgolette. Tanto ti dovevo

codiali saluti

Per quanto riguarda i terrazzi a livello il riparto è per sentenza (art. 1126 o 1125 c.c a seconda delle situazioni) , ho riportato norma di legge tra virgolette. Tanto ti dovevo

codiali saluti

OK per i terrazzi, però devi convenire che per la redazione del bilancio non c'è nessuna regola adottata come Legge da qualche Sentenza, ovvero ogni amministratore può comunicare questo resoconto a consuntivo come meglio desidera, purchè sia chiaro questo è importante (2° e spero ultimo off-topic)
ultimo off topic guardati bilancio per cassa o per competenza.

cordiali sluti

Dove sta la Legge e le norme di compilazione? Devi sapere che qualsiasi amministratore compila il bilancio o per competenza o per cassa e non esiste nessuno schema precompilato e come esempio cito l'f24 , il 770, ecc ecc, cioè ognuno compila il bilncio e lo redige a capocciam e non come i bambini delle elementari sul quaderno a quadretti. Ora direi basta con questo Off-Topic altrimenti lo Staff chiuderà la discussione, intesi?

Se desideri continuare la discussione apri un nuovo Topic con un titolo a tua scelta, ti consiglierei "Norme di Legge per la compilazione del bilancio condominiale"

Concordo con te che ogni impugnazione ha la sua storia e quindi la valutazione del magistrato competente, per qunto riguarda i testimoni in tale tipo di contezioso la prova testimoniale è inammissibile e quindi il ricorso è fondato, mentre per quanto riguarda le sentenze molte di esse ormai fanno da "norma di legge", vedi ad esempio riparto terrazzi a livello, redazione del bilancio, etc

Le sentenze disciplinano l'ordinamento giuridico ma non fanno legge, solo le sentenze a sezione unite danno un disciplinazione definitiva e danno una "norma di legge" ove vi siano lacune..........per quanto concerne la redazione del bilancio non vi sono norme, in caso di contenzioso solitamente si applicano le norme societarie..........

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