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Lavori straordinari e impresa poco seria

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Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro consulto in merito a una questione importante,

in un condominio si necessitano lavori urgenti di ristrutturazione, in gara sono rimaste due imprese con uan notevole differenza di costo,

per risparmiare la maggioranza dei condomini vuole scegliere quella che costa di meno. La problematica sollevata da me è che l'impresa che chiede di meno non mi sembra molto affidabile, infatti già per entrare in possesso della documentazione per verificare la sua regolarità gli devo correre dietro e non ho neppure pienamente riscontro. Il mio dubbio è se mi fornisce i documenti che è in regola ma poi durante i lavori l'impresa mette operai in nero e qualcuno di questi si fa male chi ne risponde? il condominio? l'amministratore? come posso tutelarmi contro la scelta fatti dai condomini?

Il datore di lavoro è il soggetto che conferisce l’incarico lavorativo (indifferente che venga affidato a un soggetto privato od a una ditta), ne cura l’esecuzione e ne paga il corrispettivo.

 

Il datore di lavoro-committente, prima di affidare un incarico lavorativo, deve accertarsi che la ditta appaltatrice abbia le competenze tecniche per eseguirlo, rispondendo in caso contrario della cosiddetta culpa in eligendo.

 

Tu assumi la qualifica di datore di lavoro, pertanto dovrai avere cura di effettuare i preventivi controlli.

 

La responsabilità dell’amministratore per la violazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, però, è ristretta al caso in cui affidi l’incarico lavorativo in piena autonomia, assumendosi pertanto le conseguenze dei poteri decisionali così impiegati.

 

Diverso invece è il caso in cui l’appalto è dato dall’amministratore in esecuzione di una precisa delibera dell’assemblea di condominio, in tale ipotesi infatti, l’amministratore non ha autonomia decisionale né operativa e, quale mandatario dell’assemblea, è per legge tenuto a dare esecuzione alla decisione da questa assunta, quindi ti esonera dalle responsabilità connesse.

 

Pertanto nessuna sanzione per l’amministratore che viola le norme dettate dal D. L.vo 81/2008 se l’illecito è commesso in esecuzione di una valida delibera dell’assemblea condominiale cui egli era tenuto a dare esecuzione senza margini di discrezionalità ed autonomia.

 

Consiglio di informare i condomini a cosa vanno incontro e scrivere il tutto sul verbale d'assemblea..................i miei verbali sono dei papiri, potrebbero non salvarmi in certe situazioni, ma nessuno potrà dire, non mi hai detto niente, non sapevo, ecc.

Nel caso esposto si può ' parlare solo di committente . Il datore di lavoro sara' il titolare dell'impresa non certo l' amministratore .

Nel caso esposto si può ' parlare solo di committente . Il datore di lavoro sara' il titolare dell'impresa non certo l' amministratore .

L’art. 2 comma 1 lett. B del D. L.vo 09/04/2008 n. 81 specifica che per datore di lavoro, si tratta del “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”, o comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”: in sostanza il datore di lavoro è il soggetto che conferisce l’incarico lavorativo................comunque non cambia il succo della questione sulle responsabilità del ns. amico.

Appunto non e' datore di lavoro ma solo committente . Mica faccio un contratto di lavoro ma commissionò un lavoro ovvero appalto un lavoro ossia contratto d'appalto .

In caso di lavori straordinari, considerando e valutando anche l'entità del lavoro stesso, si dovrebbe procedere richiedendo la stesura da parte di un tecnico ( geometra, ingegnere, o altro secondo i casi ) di un capitolato sui lavori da eseguire con la specifica non solo della messa in opera ma anche del tipo, della qualità e quantità dei materiali da utilizzare e su la base di quello richiesto le ditte dovranno presentare i preventivi...... vi assicuro che nove casi su dieci non si riscontrano notevoli differenze.

Inoltre per ovviare alla responsabilità della sicurezza sul cantiere, che in mancanza ricade sul condominio nelle vesti del suo amministratore, si dovrebbe nominare un direttore lavori.

Il tutto risulterà oneroso...... purtroppo con le leggi italiane se si vuole esonerarsi dalle responsabilità è così che si dovrebbe fare, altrimenti in bocca al lupo.

vi ringrazio di consigli, vorrei precisare che le mie sono al momento soltanto considerazioni personali su una delle due ditte, perchè il condominio non ha ancora deciso in assemblea a quel delle due affidare i lavori, sta di fatto però che la prima ditta al mio contatto e alle mie richieste mi ha subito inviato tutti i documenti, mentre la seconda ditta nonostante i miei solleciti non ho ancora ricevuto il DURC, questo mi fa già pensare sulla sua serietà, per questo mi sono spinto oltre, e ho pensato ammettendo che mi dia tutto i documenti in regola se già per ricevere dei documenti sono 2 mesi che gli sto dietro figuriamoci dopo con i lavori. Cmq sarà nominato un direttore dei lavori. Siamo ancora nella fase iniziale nonostante l'urgenza dei lavori da eseguire.

 

- - - Aggiornato - - -

 

volevo anche chiedervi se in assemblea i condomini decidono di non approvare i lavori starordinari per oltre 40.000,00 euro, nè i lavori di messa in sicurezza di 4.000,00 euro cosa posso fare? mi hanno detto che potrei fare una segnalazione ai vigili del fuoco, potete aiutarmi a capire come muovermi? grazie del vostro importante aiuto!!!

Dimettiti, se chiami i vigili ti metterai, anzi li metterai nei casini.

quando chiami i vigili loro fanno quello che devono fare, ma in contemporanea chiamano anche i vigili urbani che subito sollevano una sanzione e poi ecc...............in poche parole alla prima occasione visto che hai fatto loro questo SGARBO, ti faranno fuori anche se hai fatto il tuo dovere, quinti anticipali sul tempo e ti togli anche una bella rogna.

ok Kurt ti ringrazio, per il momento cerco di farli ragionare, poi se vedo che non vogliono nè fare i lavori ne mettere in sicurezza il fabbricato mi dimetto!!

 

un altro consiglio, secondo te e voi del forum dovrei allegare insieme alla lettera di convocazione per l'assemblea straordinaria una lettera in cui spiego la situazione di pericolosità del fabbricato e che in caso di totale disinteresse da parte loro li minaccio (per modo di dire) di procedere come mio obbligo e dovere con segnalazione ai vigili del fuoco? magari così si danno una mossa e una svegliata a intervenire per i lavori

Scrivi il contenuto della lettera nel verbale della prossima assemblea che farai.

Come ti hanno detto giustamente, stai parlando di un contratto di appalto, non di somministrazione di lavoro. Per cui sarai committente e non datore di lavoro. Purtroppo, negli appalti ci sono due responsabilità: la civile e la penale. La civile resta in carico al condominio (lavori più lunghi, costosi, ecc.). La penale può essere data solo ad una persona fisica, non giuridica, per cui te la tieni tu in quanto rappresentante del committente (si fa male qualcuno in cantiere...). Per toglierti questa responsabilità, dovrai nominare un responsabile dei lavori (figura ben diversa dal direttore dei lavori), che farà il tuo compito (praticamente, questa figura prenderà la percentuale che prenderesti tu come amministratore, ma farà lui il tuo lavoro): a te in questo caso resterà solo una colpa in eligendo, cioè avrai colpa solo se nomini una persona non qualificata e inidonea. Costui, se necessario, nominerà il coordinatore della sicurezza, farà la verifica tecnico professionale delle imprese e così via.

ma chi può fare il responsabile dei lavori? intendo quale titolo deve avere?

L’art. 2 comma 1 lett. B del D. L.vo 09/04/2008 n. 81 specifica che per datore di lavoro, si tratta del “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”, o comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”: in sostanza il datore di lavoro è il soggetto che conferisce l’incarico lavorativo................comunque non cambia il succo della questione sulle responsabilità del ns. amico.

Il condominio è datore di lavoro se ha detto dipendenti e quindi deve rispettare le regole che hai citato ma se non ha dipendenti è solo committente. Cambia molto nel'assegnazione dei lavori se il condominio ha o meno dipendenti.

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