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Mancio

Lavori di ristrutturazione bagno

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Buonasera a tutti,

dovrei ristrutturare un bagno e spostare gli scarichi. Per gli scarichi dovrò fare una piccola traccia su un muro condominiale, togliere delle mattonelle nell'androne sempre condominiale e uscire fuori.. Ovviamente essendo condominio d'epoca, sarà premura del muratore recuperare quelle vecchie facendo molta attenzione nel toglierle.

 

La questione è semplice:

 

Se qualche condomino ( siamo in 4) volesse opporsi, visto che dovrò intervenire su una parte condominiale, può farlo, cioè impedirmi di fare il bagno in casa mia??

Inoltre sapere se c'è da qualche parte , sul codice civile, qualche articolo, comma etc , che legifera problemi tipo il mio???

sareebe molto utile avere una risposta.

 

Grazie molte.

 

Maurizio

Ciao, se non c'è un regolamento di condominio contrattuale che ti impedisce di fare dei lavori su parti comuni, lo puoi fare benissimo, art. 1102 c.c.

La ristrutturazione del bagno, comunque, nessuno te la può impedire.

E' apprezzabile da parte tua la massima attenzione nel ripristinare la parte comune dove devi eseguire il lavoro, a regola d'arte e, per quanto sia possibile, cercare di recuperare le mattonelle d'epoca (apposta ti dicevo del regolamento contrattuale perchè in questo caso non lo puoi fare e ti devi inventare altre soluzioni).

Ciao Brico,

intanto grazie della risposta. Non sono molto esperto in materia, che cosa significa "regolamento condominiale contrattuale"?

 

grazie anticipatamente.

 

Mancio

Si tratta del regolamento che dovresti, se c'è ovviamente, trovare allegato al rogito di acquisto oppure richiamato in esso, in quanto essendo registro presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, le regole contenute in esso possono essere cambiate soltanto all'unanimità e registrate di nuovo, altrimenti, a differenza del regolamento assembleare, non c'è nulla da fare.

Le regole contenute nel regolamento contrattuale possono anche andare in deroga al Codice Civile e possono fissare delle limitazioni oltre che nelle parti comuni anche nelle parti private, cosa che non può essere fatta in un regolamento assembleare.

Ciao

Dubito che un Regolamento Condominiale possa limitare (anche indirettamente) la possibilità di eseguire lavori su parti comuni allo scopo di far passare gli scarichi di un bagno di un condomino.

 

Di converso se il muratore riuscirà a togliere tutte le piastrelle "d'epoca" senza romperle proponilo come "luminare" all' università delle Belle Arti.

 

Io comincerei a cercare piastrelle alternative.😎

Dimaraz, non è così come dici, ci sono regolamenti di condominio, contrattuali si intende, che ti impediscono di fare dei lavori su parti comuni per ragioni private, siccome di quello che scrivo sono sicura, spiegami la ragione oppure la legge in cui si evince quello che tu asserisci, dove non potrebbe essere contenuta una regola del genere in un regolamento contrattuale?

Naturalmente, Mancio, proprio nel caso in cui esistesse questo tipo di regolamento, gli scarichi li può sostituire, nessuno potrebbe impedirgli questo (già l'ho detto) li può fare pure d'oro però, è obbligato, a lasciarli nella loro posizione originale, ossia non può farli passare su una parte condominiale, proprio perchè è vietato, eventualmente, dalla clausola contenuta in questo tipo di regolamento.

 

Per quanto riguarda il luminare delle belle arti, bè questi sono problemi del muratore e di Mancio, sempre perchè stiamo parlando di parti comuni, se si trattava delle sue mattonelle poteva pure cestinarle e farne ciò che voleva.....

--link_rimosso--

Punto C...alla fine della pagina.

Nel caso in specie (vecchio condominio di 4 unità) dubito che esista un qualsivoglia regolamento contrattuale.

 

Non confondiamo i lavori su parti comuni per un passaggio di tubi...con lavori volti alla creazione di nuovi manufatti in aree comuni.

--link_rimosso--

Punto C...alla fine della pagina.

Nel caso in specie (vecchio condominio di 4 unità) dubito che esista un qualsivoglia regolamento contrattuale.

 

Non confondiamo i lavori su parti comuni per un passaggio di tubi...con lavori volti alla creazione di nuovi manufatti in aree comuni.

Allora non sono stata chiara.

Chi ti dice il contrario.

Si sta discutendo per caso l'art. 1102 c.c.?

Ma scusa è la prima cosa che ho scritto a Mancio come riferimento legislativo.

Io ho scritto che NEL CASO ci fosse un regolamento contrattuale, che pone un divieto di eseguire lavori su parti comuni su iniziativa dei condòmini, questo lavoro non si può fare.

Dimaraz l'art. 1102 c.c. è uno dei più gettonati nei regolamenti contrattuali ad andare in deroga, figurati un pò.

Ciao

Io avevo inteso benissimo quanto sostenevi...solo che io sono di parere opposto.

Un regolamento contrattutale che genericamente impedisca lavori sulle parti comuni sarebbe facilmente "contestabile" se applicato nel caso in oggetto.

 

Non puoi "impedire" l' uso delle parti comuni per il passaggio di scarichi a seguito di lavori legalmente autorizzati.

Io avevo inteso benissimo quanto sostenevi...solo che io sono di parere opposto.

Un regolamento contrattutale che genericamente impedisca lavori sulle parti comuni sarebbe facilmente "contestabile" se applicato nel caso in oggetto.

 

Non puoi "impedire" l' uso delle parti comuni per il passaggio di scarichi a seguito di lavori legalmente autorizzati.

Se è contrattuale è perchè lo hai firmato anche "te" che, ora, vuoi fare il lavoro......perciò che ti vuoi contestare un contratto da "te" firmato accettato e registrato?

Dimaraz, un contratto è un contratto!

Comunque pensala come vuoi.

Ciao

Brico...concordo con te sulla "sacralità" di un contratto...ma la Legge spesso prevede le eccezzioni.

 

Al pari delle clausole vessatorie...mi risulta non siano valide regole che impediscono l' uso della cosa comune.

 

Per lo stesso motivo che non si può impedire l' allaccio di nuove utenze condominiali a scarichi esistenti...non puoi impedire il passaggio di nuovi scarichi su parti comuni.

Ripeto che fai confusione sulla "tipologia" di lavori.

 

Il tutto và sempre sotto il vincolo di non causare danni al bene comune (edificio).

Nel caso vi sarebbe da disquisire la questione "piastrelle" che però sarebbe un danno estetico e non alla struttura dell' edificio.

Credo che in caso di disputa, un Giudice potrebbe obbigare chi ha ordinato l' intervento alla sostituzione integrale dei rivestimenti (per garantire l' uniformità) ma nulla di più.

No, non faccio confusione, ti potrei far vedere centinaia di regolamenti contrattuali in cui l'art. 1102 c.c. va in deroga, altro che!

Esistono, ci sono e sempre se ne faranno.

Che poi il punto, in questo caso, è che Mancio non deve far altro che farli passare, i tubi, nel posto originario, quindi neanche siamo in presenza di una norma da considerare o interpretare vessatoria per il resto, ripeto, pensala come vuoi, magari se ti capita, prova ad informarti, vedrai che è come ti dico.

Io, se non fossi sicura, di ciò che stiamo scrivendo, neanche mi permetterei di scriverlo o di insistere, perchè altrimenti ci sarebbe qualcuno sul forum, pronto a smentirmi ma, poichè, l'art. 1102 c.c. non è inderogabile, ecco che il tutto è a prova di smentita.

Ciao

Ciao a tutti ,

Grazie delle vs risposte.

 

Non credo che sia presente alcun regolamento contrattuale, ( almeno quando ho comprato l'appartamento non mi e' stato fornito) in quando potrebbe averlo la prima persona che compro' il primo appartamento 50 anni fa!!

 

Comunque, i tubi di scarico delle acque nere non passeranno dove originariamente erano in quanto dove faro' il bagno , attualmente c' e' una cucina e quindi lo scarico delle acque nere va fatto di sana pianta. Adesso, sto aspettando che mi venga fornito l'art. del codice civile per essere tranquillo di poter eseguire i lavori in quanto la mia ristrutturazione e' migliorativa.

Per quanto riguarda la rimozione delle mattonelle, sara' complicato ma non impossibile..sicuramente ci vorra' molta,molta pazienza.

 

Appena conosco il numero di questo articolo ve lo invio ...

 

Comunque grazie delle spiegazioni e dell'aiuto.

 

Saluti a presto

 

Mancio

No, non faccio confusione, ti potrei far vedere centinaia di regolamenti contrattuali in cui l'art. 1102 c.c. va in deroga, altro che!

Esistono, ci sono e sempre se ne faranno.

Che poi il punto, in questo caso, è che Mancio non deve far altro che farli passare, i tubi, nel posto originario, quindi neanche siamo in presenza di una norma da considerare o interpretare vessatoria per il resto, ripeto, pensala come vuoi, magari se ti capita, prova ad informarti, vedrai che è come ti dico.

Io, se non fossi sicura, di ciò che stiamo scrivendo, neanche mi permetterei di scriverlo o di insistere, perchè altrimenti ci sarebbe qualcuno sul forum, pronto a smentirmi ma, poichè, l'art. 1102 c.c. non è inderogabile, ecco che il tutto è a prova di smentita.

Ciao

 

Scusa eh...il fatto che possano esistere regolamenti contrattuali con clausole che vanno in deroga ad un Art. del CC non singifica che automaticamente queste siano tutte "legali".

 

Essere "sicura" solo perchè nessun altro su un forum ti smentisce...scusami ma è un tuo pensiero privo di qualsiasi validità legale ...ma persino logica (pensaci e capirai perchè).

 

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Ciao a tutti ,

Grazie delle vs risposte.

 

Non credo che sia presente alcun regolamento contrattuale, ( almeno quando ho comprato l'appartamento non mi e' stato fornito) in quando potrebbe averlo la prima persona che compro' il primo appartamento 50 anni fa!!

 

Comunque, i tubi di scarico delle acque nere non passeranno dove originariamente erano in quanto dove faro' il bagno , attualmente c' e' una cucina e quindi lo scarico delle acque nere va fatto di sana pianta. Adesso, sto aspettando che mi venga fornito l'art. del codice civile per essere tranquillo di poter eseguire i lavori in quanto la mia ristrutturazione e' migliorativa.

Per quanto riguarda la rimozione delle mattonelle, sara' complicato ma non impossibile..sicuramente ci vorra' molta,molta pazienza.

 

Appena conosco il numero di questo articolo ve lo invio ...

 

Comunque grazie delle spiegazioni e dell'aiuto.

 

Saluti a presto

 

Mancio

Un Regolamento Condominiale Contrattuale DEVE essere riportato nel rogito d' acquisto... altrimenti perde valore.

 

L' intervetno sarà "migliorativo" per la tua proprietà...ma questo nulla centra con la possibilità o meno di fare lavori che comportano interventi in un area comune.

Non è che tu stai "migliorando" l' area comune (per la quale non serve permesso condominiale)...anzi corri il rischio di fare danni.

Scusa eh...il fatto che possano esistere regolamenti contrattuali con clausole che vanno in deroga ad un Art. del CC non singifica che automaticamente queste siano tutte "legali".

 

Essere "sicura" solo perchè nessun altro su un forum ti smentisce...scusami ma è un tuo pensiero privo di qualsiasi validità legale ...ma persino logica (pensaci e capirai perchè).

 

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Un Regolamento Condominiale Contrattuale DEVE essere riportato nel rogito d' acquisto... altrimenti perde valore.

 

L' intervetno sarà "migliorativo" per la tua proprietà...ma questo nulla centra con la possibilità o meno di fare lavori che comportano interventi in un area comune.

Non è che tu stai "migliorando" l' area comune (per la quale non serve permesso condominiale)...anzi corri il rischio di fare danni.

Sono sicura perchè ne conosco l'esistenza per averli letti, visti, confrontati ed analizzati, ovviamente non c'entra nulla il fatto che qualcuno possa smentirmi o meno, ci mancherebbe.

Io ti ho scritto che, spesso, l'art. 1102 c.c. (come altri che non sono inderogabili) va in deroga in questo tipo di regolamenti e non può essere considerata vessatoria una clausola che ti impedisce di fare lavori privati su parti comuni.

Dimaraz, il mio non è un puntiglio, così tanto per dire, è un fatto che esiste, non l'ho inventato io e nemmeno legiferato io, esite, c'è.

 

Per Mancio, l'art. è il 1102 c.c. per il resto concordo con quanto scritto da Dimaraz, inoltre può essere anche richiamato sul rogito e, se esiste, è per sempre, sin dalla nascita del Condominio e opponibile a terzi, vita natural durante.

Ciao

Condominio di 4 unità...obbligo di Regolamento solo sopra 10 unoità...dle probabilità che sia stato redatto un Regolamento Condominiale sono di 1 su 1 milione.

Condominio di 4 unità...obbligo di Regolamento solo sopra 10 unoità...dle probabilità che sia stato redatto un Regolamento Condominiale sono di 1 su 1 milione.

E', probabile che non ci sia un regolamento di natura assembleare proprio perchè sono 4 proprietari e l'obbligo scatta dopo 10 condòmini, quindi proprietari e non u.i., tanto per essere precisi, nulla osta che possa esserci un regolamento di natura contrattuale e, per la verità, ci sono proprio, nei palazzetti di un certo tipo, con una certa storicità, con un certo stile, questi accordi convenzionali.

Adesso non so se è questo il caso, però ci sono.

Ciao

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