#1 Inviato 27 Gennaio, 2020 Buongiorno, avrei da porvi un quesito, nel mio condminio dovremmo fare dei lavori alla pavimentazione del cortile causa infiltrazioni. Una parte di questa pavimentazione ( diciamo il 30% ) copre 4-5 box sottostanti, altra parte non copre nulla c'è terrapieno, premesso che come ripartizione delle spese per la parte che copre i box bisogna utilizzare il 1125, ma il dubbio è su quali lavorazioni tocca applicare queste criterio? Le macro lavorazioni sono: 1) Rimozione della pavimentazione e massetto 2) Impermeabilizzazione con guaina bitominosa 3) rifacimento del massetto con fornitura e posa in opera di zincorete a maglie quadrate 4) posa in opera della pavimentazione per quali di queste bisogna ripartire per il 50%? tutte o solo impermeabilizzazione
#2 Inviato 28 Gennaio, 2020 cond.tiziocaio dice: Buongiorno, avrei da porvi un quesito, nel mio condminio dovremmo fare dei lavori alla pavimentazione del cortile causa infiltrazioni. Una parte di questa pavimentazione ( diciamo il 30% ) copre 4-5 box sottostanti, altra parte non copre nulla c'è terrapieno, premesso che come ripartizione delle spese per la parte che copre i box bisogna utilizzare il 1125, ma il dubbio è su quali lavorazioni tocca applicare queste criterio? Le macro lavorazioni sono: 1) Rimozione della pavimentazione e massetto 2) Impermeabilizzazione con guaina bitominosa 3) rifacimento del massetto con fornitura e posa in opera di zincorete a maglie quadrate 4) posa in opera della pavimentazione per quali di queste bisogna ripartire per il 50%? tutte o solo impermeabilizzazione Le spese di cui ai n. 1-3-4 sono a carico di tutti i condomini che hanno l’uso esclusivo del cortile in quote proporzionai ai rispettivi millesimi di proprietà generale. La spesa per l’impermeabilizzazione (limitatamente alla zona che copre i box) è suddivisa in due parti eguali fra i condomini che utilizzano il cortile e i proprietari di box.
#3 Inviato 27 Febbraio, 2020 Grazie per la risposta, ma ho letto su internet nei vari articoli e/o sentenze che se però la lavorazione si rende necessaria per mancata manutenzione della parte superiore ( calpestio ), non trova applicazione l'art. 1125 ma incide il principio della responsabilità , ovvero tutte le spese anche quelle della parte sottostante sono addebitate al proprietario del calpestio. Quindi tutte le lavorazioni, di conseguenza anche la spesa 2 dovrebbe essere a carico dei condomini.. Che ne dite?
#4 Inviato 27 Febbraio, 2020 cond.tiziocaio dice: Grazie per la risposta, ma ho letto su internet nei vari articoli e/o sentenze che se però la lavorazione si rende necessaria per mancata manutenzione della parte superiore ( calpestio ), non trova applicazione l'art. 1125 ma incide il principio della responsabilità , ovvero tutte le spese anche quelle della parte sottostante sono addebitate al proprietario del calpestio. Quindi tutte le lavorazioni, di conseguenza anche la spesa 2 dovrebbe essere a carico dei condomini.. Che ne dite? Se con apposita perizia si accertasse che la causa delle infiltrazioni fosse conseguenza della cattiva conduzione del cortile da parte del condominio e non fosse dovuta a vetustà dell’impermeabilizzazione o ad altre cause non imputabili ad un improprio utilizzo del cortile, anche la spesa indicata al punto 2 sarebbe a carico dei condomini.
#5 Inviato 27 Febbraio, 2020 cond.tiziocaio dice: si rende necessaria per mancata manutenzione della parte superiore a mio parere la manutenzione si rende necessaria quando appaiono le prime infiltrazioni.... e solo allora avvengono gli interventi, specialmente se il cortile è solo pedonale e non ci passano i TIR. Quindi si tratta quasi sempre di degrado della guaina per il passare degli anni.