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Alfredodm

Installazione di un'antenna trasmittente sul terrazzo di un condominio

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Un'assemblea di Condominio di un palazzo facente parte di un Supercondominio di 7 palazzi ha approvato la posa, sul terrazzo, di antenne trasmittenti di un operatore telefonico in cambio di un contributo in denaro. Molti dei condomini degli altri palazzi sono contrari a questa installazione in quanto inquinante (è stata provato un superamento dell'inquinamento sopportabile da elettrosmog) ed è stata organizzata una raccolta di firme per la convocazione di un'assemblea straordinaria del Supercondominio per dissuadere i condomini del palazzo di cui sopra ad accogliere la posa delle antenne, in quanto ne scaturirebbe:

- la concessione di ingresso e di passaggio dei manutentori delle antenne all'interno di un Supercondominio recintato;

- un deprezzamento degli immobili di molti palazzi per la presenza di vicine antenne che propagano elettrosmog;

- un'estetica parzialmente deturpata (art. 32 del regolamento del supercondominio)

- un possibile danno alla salute dei condomini che abitano il Supercondominio per via delle radiazioni elettromagnetiche emesse (che si sommano a quelle già presenti per un complesso di ripetitori già esistente nelle adiacenze del Supercondominio e a tralicci dell'alta tensione anch'essi vicini alle abitazioni).

Premesso che il regolamento del Supercondominio non tratta e disciplina questo specifico argomento, quali possono essere argomenti dissuasivi e, soprattutto, "armi" utili a contrastare la volontà espressa dal singolo palazzo?

 

Grazie

 

Alfredodm

Personalmente ritengo che l'assemblea generale non abbia titolo per decidere cosa possa o non possa fare un condominio singolo nella sua proprietà comune. L'edificio nasce come condominio a se stante facente parte di un più ampio complesso condominiale per la presenza di parti e/o impianti comuni.

Detto questo, per quanto concerne tutte le altre considerazioni solo un giudice può stabilire se le lamentele abbiano fondamento o meno.

Aggiungerei che le antenne è meglio averle sopra la testa o immediatamente vicine che un poco distanti (per via del cono d'ombra).

Quindi rivaluterei questa opposizione che se l'operatore telefonico si rivolge ai palazzi poco distanti dal supercondominio allora l'inquinamento ve lo beccate a piena potenza...

Un'assemblea di Condominio di un palazzo facente parte di un Supercondominio di 7 palazzi ha approvato la posa, sul terrazzo, di antenne trasmittenti di un operatore telefonico in cambio di un contributo in denaro. Molti dei condomini degli altri palazzi sono contrari a questa installazione in quanto inquinante (è stata provato un superamento dell'inquinamento sopportabile da elettrosmog) ed è stata organizzata una raccolta di firme per la convocazione di un'assemblea straordinaria del Supercondominio per dissuadere i condomini del palazzo di cui sopra ad accogliere la posa delle antenne, in quanto ne scaturirebbe:

- la concessione di ingresso e di passaggio dei manutentori delle antenne all'interno di un Supercondominio recintato;

- un deprezzamento degli immobili di molti palazzi per la presenza di vicine antenne che propagano elettrosmog;

- un'estetica parzialmente deturpata (art. 32 del regolamento del supercondominio)

- un possibile danno alla salute dei condomini che abitano il Supercondominio per via delle radiazioni elettromagnetiche emesse (che si sommano a quelle già presenti per un complesso di ripetitori già esistente nelle adiacenze del Supercondominio e a tralicci dell'alta tensione anch'essi vicini alle abitazioni).

Premesso che il regolamento del Supercondominio non tratta e disciplina questo specifico argomento, quali possono essere argomenti dissuasivi e, soprattutto, "armi" utili a contrastare la volontà espressa dal singolo palazzo?

 

Grazie

 

Alfredodm

Poichè l'edificio è un condominio a se ed il singolo condominio è l'unico edificio proprietario del lastrico solare, solo il condominio può decidere se far installare l'antenna e non anche il supercondominio.

 

Per quanto riguarda le obiezioni degli altri edifici circa il passaggio dei tecnici per la manutenzione... ritengo che difficilmente potranno accampare una simile pretesa davanti al Giudice.

Se si rompe l'ascensore di un edificio piuttosto che la serratura del portone o c'è da fare manutenzione alle scale dei singolicondominii/edifici... i tecnici non devono comunque utilizzare l'ingresso del supercondominio?

 

Ad ogni modo potete cautelarvi nella stipula del contratto con il gestore telefonico sollevandovi da ogni responsabilità in caso di opposizione del supercondominio a consentire l'accesso.

Investite una piccola parte del canone e fatevi assistere da un avocato, anche sulle clausole vessatorie. Fate inserire che a termine della locazione dovranno ripristinare lo stato dei luoghi e non lasciarvi un "museo" sul lastrico".

Analizzate ogni singola clausola e non soffermatevi all'importo del canone.

Anche per il canone, informatevi sui prezzi di mercato.

Nel mio condominio, per esempio, partimmo con un contratto di 10mila euro annui, poi ci mandarono una lettera che se non avessimo rimodulato il contratto con un riduzione di almeno il 50% del canone avrebbero disdettato e noi rispondemmo (bluffando anche noi) che saremmo stati felici della loro disdetta anticipata perchè ci avrebbe consentito di installare subito un impianto fotovoltaico, senza dover aspettare la fine della locazione.

Morale della favola... abbiamo rimodulato il contratto a 15mila euro annui.

Innanzitutto, molte grazie Leonardo.

Ti faccio presente che io e molti altri del Supercondominio siamo quelli contrari all'installazione delle antenne, e non a favore come forse hai inteso tu.

Ciò detto, io potrei leggere le tue risposte al contrario e quindi tenermi il parere, ma ti chiedo se tu non possa aggiungere qualcosa in più per cassare l'iniziativa.

Per esempio, mi sembra che tu non abbia "toccato" il tema dell'elettrosmog (già presente nel Supercondominio).

 

Grazie

 

Alfredodm

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie per la risposta.

 

Alfredodm

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie per la risposta a tutti.

Alfredodm

il supercondominio non ha voce in capitolo circa l'istallazione di antenne su i singoli condominii.

 

il supercondominio amministra le parti in comune tra i condominii ,non le parti comuni dei singoli condominii.

 

- - - Aggiornato - - -

 

se proprio volete agire lo potreste fare come semplici cittadini ovvero agire contro un ipotetico danno alla vostra salute .(ovviamente contro il gestore delle antenne e non verso il condominio )

Ti faccio presente che io e molti altri del Supercondominio siamo quelli contrari all'installazione delle antenne, e non a favore come forse hai inteso tu.

La risposta non cambia.

Il supercondominio non ha titolo per statuire su ciò che vuole fare un singolo edificio nella sua proprietà.

 

Per quanto riguarda l'elettrosmog, può lamentarsi sia il supercondominio che gli altri supercondominii limitrofi ma l'unica cosa che potete fare è quella di far verificare all'ARPA se viene superato il limite massimo di immissione.

Se le compagnie non fossero in regola non riuscirebbero ad ottenere i permessi dalla ASL e ti assicuro che sono molto al di sotto del massimo.

 

Se l'assemblea del singolo condominio delibera, non potrete farci niente.

L'edificio prenderà i soldi e sarà protetto dall'inquinamento per via dell'effetto ombrello.

Gli edifici limitrofi non prenderanno un soldo e subiranno l'inquinamento.

 

Nel mio condominio decidemmo di far installare l'antenna proprio perchè il nostro punto era iquello strategicamente migliore ma se non l'avessimo messa sul nostro edificio l'avrebbero messa su quello a fianco. A quel punto... meglio prendere i soldi che l'inquinamento.

In ogni caso, l'installazione DEVE essere autorizzata dal Comune, dopo accertamento da parte dell’Arpa ed è necessaria l'unanimità dei condomini del palazzo in cui si monta.

 

In assenza di anche solo uno di questi elementi, si può BLOCCARE TUTTO.

In ogni caso, l'installazione DEVE essere autorizzata dal Comune, dopo accertamento da parte dell’Arpa

Stai sicuro che le autorizzazioni riescono ad ottenerle, altrimenti non farebbero nemmeno la proposta di contratto e comunque nella stipula di contratto si cautelano inserendo una clausola in cui è specificato che l'efficacia del contratto è subordinata all'ottenimento di tutti permessi da parte del locatario.

ed è necessaria l'unanimità dei condomini del palazzo in cui si monta.

In assenza di anche solo uno di questi elementi, si può BLOCCARE TUTTO.

Per questo bisognerebbe affrontare un giudizio di 3 gradi e niente è scontato.

Potrebbe essere valido il discorso dell'unanimità se si stipulasse un contratto di diritto di superficie (diritto reale) ma se si stipulasse un semplice contratto di locazione di parte del lastrico solare non superiore a 9 anni, sarebbe come decidere di locare l'ex appartamento condominiale del portiere a maggioranza.

E comunque ad impugnare dovrebbe essere un condòmino dell'edificio ma non mi pare questo il caso.

Se si trovasse un condòmino disponibile ad impugnare....

spese legali certe ma tempi ed esiti incerti.

 

Art. 1108 c.c.

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni

Stai sicuro che le autorizzazioni riescono ad ottenerle, altrimenti non farebbero nemmeno la proposta di contratto e comunque nella stipula di contratto si cautelano inserendo una clausola in cui è specificato che l'efficacia del contratto è subordinata all'ottenimento di tutti permessi da parte del locatario.

 

Per questo bisognerebbe affrontare un giudizio di 3 gradi e niente è scontato.

Potrebbe essere valido il discorso dell'unanimità se si stipulasse un contratto di diritto di superficie (diritto reale) ma se si stipulasse un semplice contratto di locazione di parte del lastrico solare non superiore a 9 anni, sarebbe come decidere di locare l'ex appartamento condominiale del portiere a maggioranza.

E comunque ad impugnare dovrebbe essere un condòmino dell'edificio ma non mi pare questo il caso.

Se si trovasse un condòmino disponibile ad impugnare....

spese legali certe ma tempi ed esiti incerti.

 

Art. 1108 c.c.

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni

Intanto, si BLOCCA TUTTO !!!

 

E l'esito non è così incerto.

 

Ti ricordo che TUTTE le sentenze sono per l'UNANIMITA'.

 

Ne allego solo alcune.

 

Cass. sent. n. 3865/93: l’unanimità dei consensi troverebbe giustificazione nel fatto che l’installazione dell’antenna rappresenta la costituzione di un diritto reale, nello specifico di un diritto di servitù, sul fondo comune (per il quale l’art. 1108 cod. civ. richiede l’unanimità).

Trib. Milano, sent n. 12663 del 23.10.2002; Trib. Genova, sent. n. 1385 del 12.04.2006: l’installazione di una stazione radio base, che si possa qualificare innovazione, qualora determini una riduzione quantitativa dell’utilizzazione e del godimento anche di un solo condomino di una parte del bene condominiale o una modifica di destinazione funzionale della stessa (trasformazione di tale parte in unità produttiva destinata a servire attività industriale e commerciale estranea al carattere residenziale dell’edificio), la relativa determinazione assembleare potrà dirsi consentita soltanto con l’unanimità dei consensi dei condomini, in difetto della quale la delibera dovrà considerarsi nulla.

Trib. Bologna (ord. 8.03-28.06.2005): il consenso unanime sarebbe giustificato dal fatto che l’installazione delle antenne di telefonia mobile sul tetto determina una riduzione del valore di mercato dell’edificio e delle singole unità che lo compongono.

Intanto, si BLOCCA TUTTO !!!

 

E l'esito non è così incerto.

 

Ti ricordo che TUTTE le sentenze sono per l'UNANIMITA'.

 

Ne allego solo alcune.

 

Cass. sent. n. 3865/93: l’unanimità dei consensi troverebbe giustificazione nel fatto che l’installazione dell’antenna rappresenta la costituzione di un diritto reale, nello specifico di un diritto di servitù, sul fondo comune (per il quale l’art. 1108 cod. civ. richiede l’unanimità).

Trib. Milano, sent n. 12663 del 23.10.2002; Trib. Genova, sent. n. 1385 del 12.04.2006: l’installazione di una stazione radio base, che si possa qualificare innovazione, qualora determini una riduzione quantitativa dell’utilizzazione e del godimento anche di un solo condomino di una parte del bene condominiale o una modifica di destinazione funzionale della stessa (trasformazione di tale parte in unità produttiva destinata a servire attività industriale e commerciale estranea al carattere residenziale dell’edificio), la relativa determinazione assembleare potrà dirsi consentita soltanto con l’unanimità dei consensi dei condomini, in difetto della quale la delibera dovrà considerarsi nulla.

Trib. Bologna (ord. 8.03-28.06.2005): il consenso unanime sarebbe giustificato dal fatto che l’installazione delle antenne di telefonia mobile sul tetto determina una riduzione del valore di mercato dell’edificio e delle singole unità che lo compongono.

Le prime due (vecchie) sentenze sono state superato proprio perchè le compagnie, sapendo che è difficile ottenere l'unaninità, stipulano contratti di locazione non superiori a nove anni.

 

In ogni caso per poter tentare l'impugnazione occorre innanzitutto trovare un condòmino dell'edificio disposto ad impugnare in prima persona offrendogli garanzie contrattuali che ogni spesa legale presente e futura sarà coperta da Tizio, Caio, Sempronio... (altrimenti c'è il rischio che "armiamoci e partite" ed il condòmino si ritrova ad aver affrontare da solo 3 gradi di giudizio).

In secondo luogo, occorre trovare un Giudice che in caso di impugnazione emetta un provvedimento d'urgenza e sospenda la delibera fino a sentenza.

 

Se il giudice non sospende la delibera ed i sobillatori si defilano lasciando solo il condòmino che ha impugnato?

Tutto è semplice con il portafoglio degli altri ma bisogna analizzare ogni caso.

Tieni presente che la riforma ha addirittura abbassato le maggioranze per innvovazioni e limitato i veti all'unanimità.

A mio avviso, il capitolo antenne telefoniche è ancora più incerto che in passato.

https://www.condominioweb.com/un-nuovo-business-per-i-condomini-le-antenne-per-telefonia.12460

Le prime due (vecchie) sentenze sono state superato proprio perchè le compagnie, sapendo che è difficile ottenere l'unaninità, stipulano contratti di locazione non superiori a nove anni.

 

In ogni caso per poter tentare l'impugnazione occorre innanzitutto trovare un condòmino dell'edificio disposto ad impugnare in prima persona offrendogli garanzie contrattuali che ogni spesa legale presente e futura sarà coperta da Tizio, Caio, Sempronio... (altrimenti c'è il rischio che "armiamoci e partite" ed il condòmino si ritrova ad aver affrontare da solo 3 gradi di giudizio).

In secondo luogo, occorre trovare un Giudice che in caso di impugnazione emetta un provvedimento d'urgenza e sospenda la delibera fino a sentenza.

 

Se il giudice non sospende la delibera ed i sobillatori si defilano lasciando solo il condòmino che ha impugnato?

Tutto è semplice con il portafoglio degli altri ma bisogna analizzare ogni caso.

Tieni presente che la riforma ha addirittura abbassato le maggioranze per innvovazioni e limitato i veti all'unanimità.

A mio avviso, il capitolo antenne telefoniche è ancora più incerto che in passato.

https://www.condominioweb.com/un-nuovo-business-per-i-condomini-le-antenne-per-telefonia.12460

Che sia incerto non c'è dubbio...

 

Ed è proprio per questo che non si deve dare affatto per scontato che la maggioranza possa decidere di mettere un'antenna telefonica nelle parti comuni che:

- rovina l'estetica condominiale;

- fa danni alla salute;

- deprezza il valore degli immobili.

 

E comunque, ripeto, meglio averle sopra la testa che nel palazzo accanto...

Meglio non averla proprio.

E comunque, ripeto, meglio averle sopra la testa che nel palazzo accanto...

Infatti Alfredo, che ha aperto la discussione, è proprio quello del palazzo accanto che ne subirà le conseguenze ma non godrà degli utili. Per questo cerca una escamotage che, a mio avviso, non può trovare se non trovano almeno un "complice" dell'edificio in cui sarà installato l'impianto, disposto ad impugnare per conto dei palazzi accanto e tentare il tutto per tutto.

Infatti Alfredo, che ha aperto la discussione, è proprio quello del palazzo accanto che ne subirà le conseguenze ma non godrà degli utili. Per questo cerca una escamotage che, a mio avviso, non può trovare se non trovano almeno un "complice" dell'edificio in cui sarà installato l'impianto, disposto ad impugnare per conto dei palazzi accanto e tentare il tutto per tutto.

L'unica cosa che può fare Alfredo (da solo) è rivestire le pareti del proprio appartamento con uno strato di alluminio o simile e montare tende schermanti.

Ho compreso bene il problema e ringrazio tutti moltissimo per la intensa partecipazione. In particolare:

- Leonardo53

- ciccopasticcio

- Mosquiton

- Gallucci

e gli altri. Se posso, distribuirò punti a tutti.

 

Alfredodm

Se avete ancora qualcosa da dire, ben venga.

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