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frasette

Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

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Buongiorno, vorrei chiederVi in merito all'impianto di riscaldamento centralizzato se, per il distacco di un appartamento occorre per legge una perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato e se la stessa perizia sia posta a carico del condomino richiedente il distacco. Premesso che dal distacco si possa configurare un aggravio di spese per chi rimane, come deve comportarsi in merito l'amministratore?

Salve su questo tema si è scritto tanto quindi sarò sintetico. Posso chiederti su quali considerazioni fai la tua premessa?

1) comunicazione da parte del distaccante con perizia tecnica a suo carico redatta da tecnico abilitato che asseveri che dal suo distacco non derivi notevole squilibrio termico ed aggravio di costo.

2) Se ritenete che la su detta relazione non sia corretta dovete farne redigere un'altra a spese del condominio .

3) Se risulteranno difformi potete trovare un accordo o iniziare un contenzioso.

A mio avviso il centralizzato non è mai un buon affare ( per gli utenti)

Tengo a precisare che l'amministratore, a chi si è distaccato dal centralizzato non ha chiesto nemmeno di farsi redigere la perizia tecnica, che a mio parere è obbligatoria.

Salve, per forza di cose occorre seguire quanto già indicato da Salpa65 nel punto 1). Quindi è obbligatoria la perizia tecnica e l'amministratore ha l'obbligo di presentarla in assemblea per portarla a conoscenza di tutti i condòmini. Se la perizia viene ritenuta non soddisfacente l'assemblea può richiedere eventuali integrazioni; oppure, come detto da salpa al punto 2, incaricare un altro tecnico a proprie spese (del condominio) per far redigere un altra perizia.

Se il vostro amministratore non ha preteso la perizia ha sbagliato.

Salve, premesso che non sono un profondo conoscitore della materia ma non mi risulta che sia obbligatoria alcuna perizia del distaccante. Il novellato articolo di legge del Codice Civile non ne parla affatto. Tecnicamente ci potrebbe anche essere questa perizia ma potrebbe anche andare bene una dichiarazione rilasciata dal panettiere sotto casa (questa non è mia, l'ho sentita dire in un convegno proprio sul distacco...). Detto ciò, sono d'accordo che l'Amministratore farebbe bene a chiedere la perizia al distaccante per pararsi da eventuali grane sollevate da altri condomini. Ma se la perizia non c'è allora è onere del condominio dimostrare che con il distacco si è creato un notevole squilibrio (occhio, lo squilibrio ci sarà sempre ma deve essere notevole....) e un aggravio di spesa per chi è rimasto fedele all'impianto centralizzato.

Neanche a me risulta quest'obbligo. Chi si distacca può farlo e se ne assume tutte le responsabilità per il caso di disfunzioni, danni, ecc. ecc.

Detto ciò: la perizia pur non obbligatoria è utile non per ottenere un placet dell'assemblea, comunque non necessario per operare il distacco (salvo diversa indicazione del regolamento condominiale) ma solamente per rendere edotto l'amministratore dell'intervento senza aspettare "l'ultimo momento" e della sua fattibilità in un'ottica di leale collaborazione.

Concludendo: se è certo (in termini concreti) che dal distacco derivino aggravi di spese, l'amministratore potrà agire in via giudiziale per ottenere il blocco dell'iniziativa.

Perizia o no, se il distacco comporta un aggravio di spese per gli altri condomini, l'amministratore sarà tenuto a richiedere al condominio che ha eseguito il distacco il pagamento del 100% delle spese.

Ringrazio tutti. A quanto ho capito, si tratta di una materia complessa e non vi è nulla di certo.

Neanche a me risulta quest'obbligo. Chi si distacca può farlo e se ne assume tutte le responsabilità per il caso di disfunzioni, danni, ecc. ecc.

Detto ciò: la perizia pur non obbligatoria è utile non per ottenere un placet dell'assemblea, comunque non necessario per operare il distacco (salvo diversa indicazione del regolamento condominiale) ma solamente per rendere edotto l'amministratore dell'intervento senza aspettare "l'ultimo momento" e della sua fattibilità in un'ottica di leale collaborazione.

Concludendo: se è certo (in termini concreti) che dal distacco derivino aggravi di spese, l'amministratore potrà agire in via giudiziale per ottenere il blocco dell'iniziativa.

Salve, Io ho presentato perizia di un ingegnere attestante che dal mio distacco non si generano aggravi ( abito all'ultimo piano ) .Attualmente sono in causa presso il tribunale di Bologna . Sono contento di aver prodotto la perizia, forse , anzi certamente, le disposizioni legislative non la prevedono esplicitamente , ma cosa direbbe il giudice se avessi certificato ciò senza averne titolo?

Attenzione l'operazione è delicata spesso il resto dei condomini non è favorevole a tali iniziative ed in gioco ci sono costi importanti , quindi prima di assumervi inutili responsabilità valutate bene le vostre azioni . Le norme solitamente, e lei mi insegna, non prevedono ogni azione ma delineano i principi generali , quindi le procedure derivanti devono essere dettate dal buon senso per evitare che poi un giudice ce le imponga.

Per quanto riguarda limitazioni del regolamento l'ordinanza del tribunale di torino del 20 gennaio 2014 cita>

Salve, "In considerazione del fatto che il novellato art. 1118 c.c. prevede che il condomino che intende distaccarsi deve fornire prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condòmini”, la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale."

da --link_rimosso--

"La perizia tecnica. La prova della coesistenza delle condizioni tecniche sopra citate deve essere fornita dal condomino interessato tramite perizia (così come già stabilito della Cassazione con sentenza n.5974 del 25 marzo 2004). Il documento deve essere redatto da un tecnico abilitato, un professionista iscritto agli albi professionali e in possesso delle competenze tecniche in ambito di impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ramificate. La perizia deve attestare lo stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo in caso di distacco e deve dimostrare l'assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato."

 

Fonte /distacco-impianto-di-riscaldamento-le-considerazioni-sul-risparmio-energetico.2257#ixzz3WqgP27Nthttps://www.condominioweb.com/distacco-impianto-di-riscaldamento-le-considerazioni-sul-risparmio-energetico.2257#ixzz3WqgP27Nt

https://www.condominioweb.com

Salve, premesso che non sono un profondo conoscitore della materia ma non mi risulta che sia obbligatoria alcuna perizia del distaccante...
Neanche a me risulta quest'obbligo. Chi si distacca può farlo e se ne assume tutte le responsabilità per il caso di disfunzioni, danni, ecc. ecc...

Mi spiace, ma siete male informati.

 

Il novellato art. 1118 c.c. prevede che il condomino che intende distaccarsi deve fornire prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condòmini”, la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.

 

Inoltre, vi consiglio di leggere qui:

https://www.condominioweb.com/distacco-dal-riscaldamento-centralizzato-altri-condomini-non-risparmiano.2249

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