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AndreaS.

Distacco da impianto riscaldamento centralizzato - volevo sapere se per il distacco basta la semplice comunicazione all'amministratore e la dichiarazione

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Spettabili utenti,

il regolamento condominiale stipulato nel 1985 dichiara che:

"il condomino che rinuncia al riscaldamento centrale per l'intero inverno deve corrispondere la sua quota di spesa nella seguente misura:

a) spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione. Il condomino deve sempre corrispondere a queste spese la proporzione ai millesimi di proprietà;

b) spese di esercizio. Il condomino deve sempre corrispondere la sua quota ma ridotta al 15% delle spese preventivate o sostenute. Naturalmente se per effetto della temporanea rinuncia al riscaldamento centrale si rendono necessarie delle modifiche all'impianto, le spese relative restano a totale carico del condomino predetto. Il condomino che rinuncia al riscaldamento deve dare preventivo avviso all'amministratore il quale provvederà a spese del condomino, alla sigillatura dei termosifoni, ove questa sia tecnicamente possibile. Il condomino non può sottrarsi alla spesa del calorificio centrale (spese di manutenzione - riparazioni e ricostruzioni dell'impianto) 

 nemmeno rinunciando per sempre al riscaldamento in base a quanto contemplato dall'art. 1118 del c.c. che stabilisce esplicitamente che "il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione". Questa norma può essere modificata solo col consenso di TUTTI i condomini......."

Detto ciò, volevo sapere se per il distacco basta la semplice comunicazione all'amministratore e la dichiarazione del tecnico che effettua la disconnessione dell'impianto o devo comunque fornire la relazione tecnica che attesta che non si avranno problemi di funzionamento e aggravi di spesa per il resto dei condomini?

 

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti!

Buonasera

dopo la riforma del 2012 le regole per il distacco da impianto centralizzato sono cambiate. Ad oggi il condomino che intende distaccarsi dovrà fornire relazione asseverata di un tecnico che certifichi che il distacco non crei aggravio di spesa per i condomini e dovrà accollarsi la diagnosi energetica dell'intero stabile.

Inoltre resterebbe obbligato a corrispondere spese di manutenzione impianto centralizzato e quota involontaria di dispersione in base ai millesimi della nuova tabella riscaldamento realizzata al momento dell'installazione dei contatori e della relativa relazione di fabbisogno energetico dello stabile. 

Nel condominio sono stati installati i contatori ed approvata la relazione a norma uni 10200?

Condominiamo dice:

Buonasera

dopo la riforma del 2012 le regole per il distacco da impianto centralizzato sono cambiate. Ad oggi il condomino che intende distaccarsi dovrà fornire relazione asseverata di un tecnico che certifichi che il distacco non crei aggravio di spesa per i condomini e dovrà accollarsi la diagnosi energetica dell'intero stabile.

Inoltre resterebbe obbligato a corrispondere spese di manutenzione impianto centralizzato e quota involontaria di dispersione in base ai millesimi della nuova tabella riscaldamento realizzata al momento dell'installazione dei contatori e della relativa relazione di fabbisogno energetico dello stabile. 

Nel condominio sono stati installati i contatori ed approvata la relazione a norma uni 10200?

Grazie per la risposta!

L'impianto non è stato dotato di contabilizzatori di calore e valvole termostatiche e nel 2016 è stata fatta fare una relazione in cui si dichiara che non vi è un vantaggio nell'installazione degli stessi.

Inoltre credo che i millesimi non siano stati aggiornati in seguito alla norma UNI 10200/15 in quanto nel rendiconto sono separate le voci di spesa manutenzione e spese gasolio ma non i millesimi per costi fissi e costi variabili. Tutti gli appartamenti dal 1° al 5° piano hanno gli stessi millesimi.

Nel caso in cui non vi siate allineati alla uni 10200 probabilmente prevalgono ancora le norme del regolamento condominiale pertanto per il distacco è opportuna comunicazione formale (fax, pec, racc A/R) corredata da dichiarazione del tecnico.

ho appena trovato questo sul web:

"Casi di esenzione

Esistono comunque dei casi in cui non è possibile tecnicamente applicare la norma Uni 10200 o non è proporzionato in termini di costi rispetto all’obiettivo del risparmio energetico. In tema, il dlgs 141/2016 – che ha modificato sul punto il Dlgs 102 – ha chiarito che ciò si verifica (anche, ma non solo), quando “…siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento”. In casi simili, in presenza di una relazione tecnica che attesti la differenza di fabbisogno termico, l’assemblea può decidere di suddividere le spese calcolando almeno il 70% di consumo volontario e ripartendo la restante percentuale in proporzione ai metri cubi, ai metri quadri o ai millesimi di proprietà.

Per quanto riguarda la maggioranza necessaria per l’approvazione dei nuovi criteri di riparto, esistono due orientamenti.

Il primo prevede che la tabella Uni e i criteri debbano essere approvati dall’assemblea, con il voto utile della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 500 millesimi, come previsto, tra l’altro, anche dall’articolo 26, comma 5, della legge 10/1991. Ferma restando la possibilità per ogni condomino di contestare la tabella e il criterio approvato in concreto, mediante l’impugnazione della delibera, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile. Va da sé che in presenza di una prestazione energetica o diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le delibere si ritiene possano essere assunte con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 333 millesimi, (articolo 26, comma 2, della Legge 10/1991).

Per il secondo orientamento, invece, visto il carattere inderogabile della norma non è necessaria alcuna delibera, con l’assemblea che deve limitarsi a votare (con la maggioranza semplice) l’affidamento dell’incarico al tecnico, che andrà a compilare la relazione tecnica sulle eventuali differenze di fabbisogno termico. Resta fermo il diritto del condomino di impugnare, ad esempio, l’assemblea che approvi il rendiconto, utilizzando un criterio di riparto delle spese di riscaldamento ritenuto illegittimo."

AndreaS. dice:

ho appena trovato questo sul web:

"Casi di esenzione

Esistono comunque dei casi in cui non è possibile tecnicamente applicare la norma Uni 10200 o non è proporzionato in termini di costi rispetto all’obiettivo del risparmio energetico. In tema, il dlgs 141/2016 – che ha modificato sul punto il Dlgs 102 – ha chiarito che ciò si verifica (anche, ma non solo), quando “…siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento”. In casi simili, in presenza di una relazione tecnica che attesti la differenza di fabbisogno termico, l’assemblea può decidere di suddividere le spese calcolando almeno il 70% di consumo volontario e ripartendo la restante percentuale in proporzione ai metri cubi, ai metri quadri o ai millesimi di proprietà.

Per quanto riguarda la maggioranza necessaria per l’approvazione dei nuovi criteri di riparto, esistono due orientamenti.

Il primo prevede che la tabella Uni e i criteri debbano essere approvati dall’assemblea, con il voto utile della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 500 millesimi, come previsto, tra l’altro, anche dall’articolo 26, comma 5, della legge 10/1991. Ferma restando la possibilità per ogni condomino di contestare la tabella e il criterio approvato in concreto, mediante l’impugnazione della delibera, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile. Va da sé che in presenza di una prestazione energetica o diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le delibere si ritiene possano essere assunte con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 333 millesimi, (articolo 26, comma 2, della Legge 10/1991).

Per il secondo orientamento, invece, visto il carattere inderogabile della norma non è necessaria alcuna delibera, con l’assemblea che deve limitarsi a votare (con la maggioranza semplice) l’affidamento dell’incarico al tecnico, che andrà a compilare la relazione tecnica sulle eventuali differenze di fabbisogno termico. Resta fermo il diritto del condomino di impugnare, ad esempio, l’assemblea che approvi il rendiconto, utilizzando un criterio di riparto delle spese di riscaldamento ritenuto illegittimo."

Comunque anche se non avete installato i contabilizzatori di calore, per il distacco di un singolo si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 1118 c.c., saldo disposizioni diverse nel vostro regolamento.

 

Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni. (1° comma derogabile, 2° comma inderogabile)


Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

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