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Giova

Deleghe in condominio - qualora si dovessero deliberare spese condominiali che riguardano solo gli appartamenti

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Un saluto a tutti, complimenti allo staff per il forum ed anche ai membri che quotidianamente lo vitalizzano, spero anche io, in futuro, di poter contribuire....... adesso vorrei chiedere un consiglio pratico riguardo le deleghe in condominio sul seguente caso: abito in palazzo di 15 appartamenti e al piano strada 6 negozi (immobili tutti di proprietari diversi).

Il condominio è formato da più di venti condomini quindi c' è la limitazione delle deleghe 1/5 e 1/5.

Il dubbio che mi è sorto è questo: qualora si dovessero deliberare spese condominiali che riguardano solo gli appartamenti il limite delle deleghe varebbe oppure no? Qualora l' amministratore presentasse convocazione con punti all' ordine del giorno che riguardano spese generali e altre solo parziali come posso regolarmi a prendere le deleghe? qualora dovessimo deliberare lavori in facciata potrei prendere 4 deleghe con max 200mm? mentre per lavori alle scale potrei prendere molte più deleghe? oppure la prima limitazione, limita di conseguenza anche la seconda?

Grazie a chi vorrà rispondere

Saluti

 

Giova

Potrebbero esserci delle parti comuni che riguardano solo alcune u.i., ma non credo che le scale siano tra queste, salvo non sia specificato nei Rogiti e/o nel Regolamento di Condominio Contrattuale

Comunque credo che nel caso sia un cc 1123 3° comma (condominio parziale) il conteggio delle teste va fatto sul parziale e se non arriva a 20, il limite del 1/5 dovrebbe decadere, comunque disposizioni particolari per il momento non ci sono, per cui prendi il mio parere per un'opinione senza valore, in attesa di conferme ufficiali.

Confermo quanto detto da Tuxx, se si tratta di condominio parziale e il numero non supera i 20, niente limite per le deleghe.

x tutti: dubbio: nel silenzio del regolamento di condominio, qualora dovessero pitturare le scale che servono solo gli appartamenti, la spesa andrà ripartita tra tutti oppure spetterebbero solo ai condòmini proprietari degli appartamenti? Da profano della materia propenderei per la seconda, però la risposta di Tuxx mi ha confuso....

 

saluti

 

Giova

Le pareti del vano scale sono parti comuni (cc art 1117), salvo titolo diverso, per cui le spese per la tinteggiatura vanno ripartite tra tutti i condomini in proporzione millesimale (cc art 1123);

 

In tema di condominio, i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale stesse né accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza dello stesso (Tribunale di Bologna n 2695/2000)

Non generalizzerei la sentenza di un tribunale a tutte le situazioni che si possono avere.

 

Si potrebbe obiettare che se l' edificio presenta più scale o più blocchi (condominio parziale) la spesa per la pittura dei muri vada ripartita sicuramente per millesimi...ma con eslcusione di tutti colore che non anno proprietà in quel vano scale/blocco.

Non generalizzerei la sentenza di un tribunale a tutte le situazioni che si possono avere.

 

Si potrebbe obiettare che se l' edificio presenta più scale o più blocchi (condominio parziale) la spesa per la pittura dei muri vada ripartita sicuramente per millesimi...ma con eslcusione di tutti colore che non anno proprietà in quel vano scale/blocco.

Sono d'accordo, perchè in questo caso, più scale, si tratterebbe di un 3°.c. art. 1123, o così detto condominio parziale

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