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Gaecoraz

Ai fini del limite deleghe 200/1000 (art 67) i millesimi del delegato, qualora condomino, vanno tenuti fuori o inclusi?

ai fini della valutazione del limite per le deleghe di 200/1000 previsti dall'art 67, i millesimi del delegato, qualora condomino, vanno tenuti fuori o inclusi nel computo? Ad es. 2 deleghe x complessivi 180 millesimi vanno ad aggiungersi ai 60 millessimi di proprietà del condomino delegato oppure vanno valutati in modo a sè stante? E' lecito in altre parole che questo condomino con le deleghe ricevute vada oltre i 200/1000 previsti dall'art. 67?. Esistono interpretazioni in giurisprudenza in merito?

L'articolo è chiaro: il condomino non può rappresentare piu di un quinto dei condomini e quindi dei millesimi.Pertanto se le deleghe superano il quinto non vanno conteggiate quelle in eccedenza

L'art. 67 delle disposizioni attuative recita "Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale".

Quindi, siccome il condomino delegato ha... 60/1000 di sua proprietà e 180/1000 per delega, E' IN PERFETTA REGOLA !!!

Lui conta per 240/1000 (60+180).

L'articolo 67 NON PARLA DI TOTALE MILLESIMALE...

Quindi, fino a che quel condominio rappresenta PER DELEGA i 200/1000 non stà infrangendo nessuna legge.

Io la intendo così... ma sò che altri miei esimi colleghi la pensano diversamente.

Per dirimere (???) la querelle bisognerebbe ricorrere ad un Giudice... Ma, siccome, soventemente anche i giudici decidono ad personam (anche se dovrebbero farlo secondo giurisprudenza...) dubito che si arrivi ad una definizione certa. (A meno che.. non si decida di cambiare l'art. 67 delle d.attuative...). Cosa poco probabile.

Concordo.. l'articolo in questione si riferisce alle sole deleghe.. voler coinvolgere nel computo anche i millesimi del delegato mi sembra poco attinente.

Concordo.. l'articolo in questione si riferisce alle sole deleghe.. voler coinvolgere nel computo anche i millesimi del delegato mi sembra poco attinente.

Caro Giovanni... mi fà piacere che la pensiamo allo stesso modo ma... è pur vero che, l'articolo, per come è stato scritto, è foriero di interpretazioni personali...

Caro Giovanni... mi fà piacere che la pensiamo allo stesso modo ma... è pur vero che, l'articolo, per come è stato scritto, è foriero di interpretazioni personali...

L'art. 67 dice che

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

 

Significa che nei condominii con oltre 20 condòmini, un solo condòmino che abbia 300 millesimi non potrà mai essere pienamente rappresentato e potrà esprimere i suo 300 millesimi esclusivamente se si presenta personalmente in assemblea?

L'argomento è complesso ma è stato abbondantemente trattato il tema di quella "e" congiunzione in questa discussione:

--link_rimosso--

Ribadisco.. l'articolo si occupa di disciplinare solo le deleghe in condominio. Il delegato, anche se condòmino, nei condominii con più di 20 proprietari, al massimo, può rappresentare 1/5 dei proprietari e max 200 millesimi. La "e" congiunzione indica che devono essere presenti, contemporaneamente, ambedue le condizioni.

In nessun comma è specificato che i millesimi delle deleghe fanno totale con i millesimi "propri" del delegato.

... La "e" congiunzione indica che devono essere presenti, contemporaneamente, ambedue le condizioni...

E quindi concordi con me.

Forse ho capito male ma credo che Aristide concordasse con te avendo capito l'opposto.

poichè nei condominii con più di 20 condòmini, 3 condòmini non superano 1/5, possiamo ritenere corretto un esempio del genere.

 

Io, perfetto estraneo al condominio, mi presento con 3 deleghe di 150 millesimi cadauno.

 

Poichè con 3 voti e 450 millesimi non supero contemporaneamente le due condizioni in quanto 3 voti non superano 1/5 dei partecipanti, potrò esprimere liberamente tutti i 3 voti e tutti i 450 millesimi.

Corretto? Se si, siamo d'accordo.

Poichè con 3 voti e 450 millesimi non supero contemporaneamente le due condizioni in quanto 3 voti non superano 1/5 dei partecipanti, potrò esprimere liberamente tutti i 3 voti e tutti i 450 millesimi.

Corretto? Se si, siamo d'accordo.

Quando tu rappresenti 450 mlm superi i 200 consentiti (1/5), per cui .... concordo con quanto scritto da Aristide Balducci;
Per dirimere (???) la querelle bisognerebbe ricorrere ad un Giudice... Ma, siccome, soventemente anche i giudici decidono ad personam (anche se dovrebbero farlo secondo giurisprudenza...) dubito che si arrivi ad una definizione certa. (A meno che.. non si decida di cambiare l'art. 67 delle d.attuative...). Cosa poco probabile.
Purtroppo per il momento la Giurisprudenza non ci viene in soccorso, io attendo fiducioso

No Leonardo,

avendo 450 millesimi come deleghe non si verifica una delle due condizioni ed essendo necessarie ambedue le condizioni, si eccede nei limiti previsti dall'articolo..

No Leonardo,

avendo 450 millesimi come deleghe non si verifica una delle due condizioni ed essendo necessarie ambedue le condizioni, si eccede nei limiti previsti dall'articolo..

Ah, ecco, allora avevo capito male io.

Quindi tu sei del parere che un condòmino che abbia 300 millesimi non ha diritto ad essere rappresentato perchè eccede una delle due condizioni.

Tale condòmino o partecipa personalmente oppure non vota.

lo scopo della norma e' non dare troppo "peso decisionale" ad un delegato e cio avviene solo se supera entrambi i limiti . e solo avendo piu' di 1/5 delle teste e piu' di 1/5 dei millesimi che ho un peso decisionale visto che serve la doppia maggioranza (quindi per essere "forte" devo avere sia 1/5 delle teste sia 1/5 dei millesimi ) .

Tale condòmino o partecipa personalmente oppure non vota.
Mancando pronunce nel merito o si acconsente il voto per delega oppure si applica fedelmente la norma e poi si chiede al Giudice.
Ah, ecco, allora avevo capito male io.

Quindi tu sei del parere che un condòmino che abbia 300 millesimi non ha diritto ad essere rappresentato perchè eccede una delle due condizioni.

Tale condòmino o partecipa personalmente oppure non vota.

il condomino ha sempre diritto ad essere rappresentato .(anche se ha piu' di 1/5 dei millesimi )

Art. 67. (1)

 

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

 

 

 

"ogni condomino " (ovvero tutti nessuno escluso , ovvero non c'e'differenza tra chi ha 1 millesimo e chi ne ha 999 millesimi) .

Lo stesso articolo 67 Dacc al 1° comma dice anche;

 

- il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale

...

il condomino ha sempre diritto ad essere rappresentato .(anche se ha piu' di 1/5 dei millesimi )

Tu non hai bisogno di convincere me che la penso esattamente come te, tanto meno io voglio convincere quelli che la pensano diversamente tra me e te.

Al momento sono tutti pareri e nessuna sentenza quindi ognuno applica la norma come la interpreta.

E' sufficiente leggersi la discussione al link che ho postato nel mio altro intervento e che riporto eventualmente fosse sfuggito, dove sono espressi pareri differenti.

Ognuno che legge i pro e i contro si farà una sua idea di come meglio vuole interpretare.

Al momento su quale sia la vera verità non si è espresso neanche un Giudice di Pace. 😂

Al momento su quale sia la vera verità non si è espresso neanche un Giudice di Pace. 😂
Lo stesso articolo 67 Dacc al 1° comma dice anche;

 

- il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale

...

appunto ,mica significa che un condomino (anche se in possesso di piu' di 1/5 dei millesimi) non puo' farsi rappresentare . e' il delegato che non puo' superare entrambi i limiti.
appunto ,mica significa che un condomino (anche se in possesso di piu' di 1/5 dei millesimi) non puo' farsi rappresentare . e' il delegato che non puo' superare entrambi i limiti.
Infatti, il delegato non può superare nel totale rappresentato più di 1/5 (200 mlm), e se ne rappresenterà più di questo limite non potrà rappresentare quella persona.

Ripeto per l'ennesima volta non ci sono pronunce, per cui o continuiamo a ribadire le stesse opinioni, oppure e ritengo sia la soluzione migliore, si attendono una o più decisioni Giurisprudenziali, magari di Cassazione. Che ne dici?

Ripeto per l'ennesima volta non ci sono pronunce, per cui o continuiamo a ribadire le stesse opinioni, oppure e ritengo sia la soluzione migliore, si attendono una o più decisioni Giurisprudenziali, magari di Cassazione. Che ne dici?

"Infatti, il delegato non può superare nel totale rappresentato più di 1/5 (200 mlm), e se ne rappresenterà più di questo limite non potrà rappresentare quella persona."

quindi potrebbe esserci il paradosso di un condomino (che ha piu' di 1/5 dei millesimi) che ha il diritto di delegare ma non potra' delegare nessuno visto che il delegato avrebbe piu' di 1/5 dei millesimi (direi che cio contrasta con il dirittto del condomino a farsi rappresentare ) quindi proprio in virtu ' di cio che si deduce che debbano essere superati entrambi i limiti e non uno solo dei due .

 

 

il limite del 1/5 delle teste e' legato al 1/5 dei millesimi .

 

- - - Aggiornato - - -

 

il delegato non puo' superare 1/5 delle teste E un 1/5 dei millesimi . (non ci si deve fermare solo al superamento di un limite ,ma l'articolo va letto e applicato per esteso ) .

Caro amico Peppe con tutto il rispetto, attendiamo qualche decisione giudiziale per favore.

Hai mai visto dei paradossi nelle Leggi del nostro Bel Paese?

Caro amico Peppe con tutto il rispetto, attendiamo qualche decisione giudiziale per favore.

Hai mai visto dei paradossi nelle Leggi del nostro Bel Paese?

difatti il paradosso non c'e' .perche' resta salvo il principio che un condomino puo' partecipare all'assemblea tramite un suo rappresentante (difatti il secondo periodo dell'art. 67 va letto tenendo conto proprio di detto principio )ovvero se io in qualita' di condomino detengo piu' di 1/5 dei millesimi ,e fatto salvo il mio diritto di delega viene da sé che colui che mi rappresenta potra ' partecipare all'assemblea (salvo che non abbia anche altre deleghe ovvero superi anche 1/5 delle teste ) .

 

non e' che solo perché abito in un condominio sopra i venti condomini ,e solo perché ho piu' di 200 millesimi viene meno il mio diritto a farmi rappresentare in assemblea .

Carissimo, nonchè amico Peppe. il termine paradosso l'hai citato tu mica io, io ho solamente detto che c'è una incongruenza e/o incontabilità sullo stesso articolo, che in fin dei conti è la stessa identica cosa, e se noi forumisti leggiamo e cerchiamo di interpretare questo articolo non ci riusciremo mai senza una esauriente spiegazione da parte della Giurisprudenza e continueremo a batterci sulle barricate, per cui ripeto, attendiamo che ci sia un chiarimento dai Giudici, per favore Peppe, lasciamo perdere e affermiamo solamente che ci sono diverse e contrarie opinioni su questo punto.

Ospite
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