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claudiocesare

Debito legalmente prescritto per decorrenza del termine.

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Ho comprato nel febbraio 2006 in un'asta giudiziaria un appartamento pignorato. A me toccava pagare il vecchio debito di € 447,19 relativa agli anni 2005 e 2006 del proprietario precedente .

Penso che esso sia legalmente prescritte per decorrenza del termine legale.

Infatti l'amministratore del condominio,ha chiesto allo scrivente, solo nel giugno 2011 e solo mediante raccomandata, la quota a lui spettante per gli anni 2005 e 2006.

Si fa notare anche che in data 01.03.2007, a seguito della vendita all’asta giudiziaria del suddetto appartamento pignorato, era stato approvato del Tribunale di Catania il piano di riparto e che quindi si era già a conoscenza della incapienza del credito vantato dal condominio.

Successivamente, a seguito del relativo ricorso fatto dall'Avv. che cura gli interessi del condominio,il giudice della Corte di Appello di Catania con ordinanza del 23/02/2010, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22.02.2010, relativo al RG 465/98 (quindi del 1998), ha ordinato la improseguibilità della presente esecuzione per intervenuta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato.

Nelle varie assemblee condominiali straordinarie fatte dal giugno 2011, tale argomento non è stato potuto essere discusso per il non raggiungimento dei millesimi necessari.

L'amministratore del condominio nei bilanci consuntivi annuali del 2011 e del 2012 mi inserisce come moroso e mediante raccomandate mi invita a pagare tale debito da me sempre contestato per decorrenza del termine legale.

Secondo me le date di morosità partono o dall'approvazione del bilancio dell'anno 2006 effettuati nel marzo 2007 o dal 01.03.2007 data dell' approvazione del piano di riparto del Tribunale di Catania

 

Non avendo mai ricevuto una ingiunzione giudiziaria su tale debito secondo me sono trascorsi più di 5 anni ....... mentre l'amministratore i 5 anni decorrono dal 23/02/2010.

Ho chiesto una pacifica mediazione al condominio.......ma sembra che si vada in una causa civile...........

Scritto da claudiocesare il 02 Giu 2013 - 10:28:04: ...Secondo me le date di morosità partono o dall'approvazione del bilancio dell'anno 2006 effettuati nel marzo 2007 o dal 01.03.2007 data dell' approvazione del piano di riparto del Tribunale di Catania

Secondo me se nei rendiconto approvati negli anni successivi e non impugnati viene riportata la morosità, la decorrenza dei termini è sospesa.

 

In ogni caso sapevi sin dal giorno che hai acquistato che dovevi al condominio 447 euro.

Chi sta giocando appigliandosi alla prescrizione legale (ma non morale) sei tu.

Cosa vorresti mediare?

Pagare il 50%?

Probabilmente andando in causa, soprattutto se il giudice compensa le spese e vi accanite fino alla cassazione, sia tu che il condominio spenderete molto più della cifra contesa, ma a volte i princìpi hanno prevalenza sui costi.

 

 

Scritto da claudiocesare il 02 Giu 2013 - 10:28:04: Ho comprato nel febbraio 2006 in un'asta giudiziaria un appartamento pignorato. A me toccava pagare il vecchio debito di € 447,19 relativa agli anni 2005 e 2006 del proprietario precedente .

Penso che esso sia legalmente prescritte per decorrenza del termine legale.

Infatti l'amministratore del condominio,ha chiesto allo scrivente, solo nel giugno 2011 e solo mediante raccomandata, la quota a lui spettante per gli anni 2005 e 2006.

Si fa notare anche che in data 01.03.2007, a seguito della vendita all’asta giudiziaria del suddetto appart [...]

Grazie x l'intervento. ma come detto io l'ho saputo solo nel 2011 e ciò è sempre stato contestato e mi sembra che la decorrenza dei termini si interrompe sino quando non viene emesso un decreto ingiuntivo, non dall'approvazione di un bilancio peraltro contestato

 

 

 

Scritto da claudiocesare il 02 Giu 2013 - 11:05:30:

Grazie x l'intervento. ma come detto io l'ho saputo solo nel 2011 e ciò è sempre stato contestato e mi sembra che la decorrenza dei termini si interrompe sino quando non viene emesso un decreto ingiuntivo, non dall'approvazione di un bilancio peraltro contestato

 

C'è qualcosa che mi sfugge:

dici di essere diventato proprietario nel 2006.

Fino al 2011 non hai mai ricevuto alcuna convocazione d'assemblea?

Non hai mai ricevuto alcun verbale di approvazione di rendiconto?

 

Se è così puoi impugnare le delibere in Tribunale entro 30 giorni dalla data in cui ne sei venuto a conoscenza.

 

Cosa vuol dire che hai contestato il bilancio?

L'unico modo valido di contestare il bilancio è quello di impugnarlo nei termini (30 giorni) in Tribunale.

 

Una contestazione verbale o anche scritta con raccomandata non ha nessun valore.

 

 

 

 

Ciao leonardo. Spiego e Chiarisco.

Ogni anno nel mese di marzo-aprile si svolge l'assemblea ordinaria condominiale col punto all'ordine del giorno consuntivo dell'anno precedente. Nel consuntivo dell'anno 2006 (quindi marzo 2007) vi era riportato il debito complessivo di circa 5000 euro del vecchio proprietario ma solo dal giugno 2011 (come consuntivo del 2010), vi era la specifica del mio debito per gli anni 2005 e 2006.

Non ho mai impugnato legalmente nessuna delibera condominiale, ho solo contestato facendo trascrivere nei verbali dell'assemblea condominiale la mia contestazione sulla prescrizione in quanto i tempi per richiedere il mio debito era trascorso legalmente, così come ho sempre risposto ai solleciti di pagamento che mi arrivavano con raccomandata dall'amministratore.

La contestazione sta nel fatto che era noto all'amministratore il debito in quanto io ero subentrato al vecchio proprietario nel febbraio 2006 e già dal 01.03.2007 a seguito della vendita all’asta giudiziaria del suddetto appartamento pignorato, era stato approvato del Tribunale di Catania il piano di riparto e che quindi si era già a conoscenza della incapienza del credito vantato dal condominio Quindi L'amministratore aveva tutti i tempi per richiedere le somme da me dovute . Lui afferma che avendo poi successivamente fatto ricorso a tale sentenza il termine decorre dal 23/02/2010il quando il giudice della Corte di Appello ha ordinato la improseguibilità del ricorso per intervenuta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato.

Se fosse andato in cassazione i tempi si allungavano............. la domanda è; da quando decorre la data per la prescrizione dei tempi? e per interrompere tali tempi pare che occorre una decreto ingiuntivo al pagamento de4l mio debito?. Non ho mai ricevuto nessun decreto ingiuntivo .... quindi secondo me sono trascorsi più di 5 anni se sei considera a far fede dalla data febbraio 2006 ( quando divenni ufficialmente proprietario dell'appartamento) o 01.03.2007 ( quando fu stabilito il piano di riparto approvato del Tribunale di Catania e in cui si era a conoscenza della incapienza del credito vantato dal condominio

 

 

Scritto da claudiocesare il 03 Giu 2013 - 09:46:18:

 

...Nel consuntivo dell'anno 2006 (quindi marzo 2007) vi era riportato il debito complessivo di circa 5000 euro del vecchio proprietario ma solo dal giugno 2011 (come consuntivo del 2010), vi era la specifica del mio debito per gli anni 2005 e 2006.

A questo punto non so che dirti, dovresti sentire un avvocato.

 

Comunque dovresti vedere i rendiconto e gli stati patrimoniali degli anni dal 2008 al 2011.

Se quei cinquemila euro non sono stati incassati sono rimasti tra le passività del condominio.

Se erano passività a qualcuno saranno state imputate.

Se sono state imputate come perdite del condominio non recupeabili forse sei a posto.

Se c'è un richiamo al tuo debito in attesa di sentenza dovresti chiedere un chiarimento più approfondito a un legale.

 

 

Non ti so dire da quale data parta la prescrizione. Ma se fosse dal marzo 2007, sicuramente ti sono stati richiesti entro il termine (marzo 2012), perché inseriti nel bilancio consuntivo approvato, perché richiesti per raccomandata nel giugno 2011.

La prescrizione si blocca quando viene fatta un'azione di richiesta (quindi non a parole, ma scritta), non necessariamente un decreto ingiuntivo. E il bilancio consuntivo è già di per sé un'azione di richiesta.

Se i tempi si interrompessero solo mediante decreto ingiuntivo, chiunque non chiederebbe nulla, farebbe solo decreto ingiuntivo!

 

 

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