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Cortile privato con parcheggio

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Salve a tutti abito in un condominio di 6 appartamenti con annesso cortile privato, e solo 5 dei parcheggi non assegnati. Fino ad ora abbiamo sempre parcheggiato anche al di fuori dagli spazi consentiti tollerandoci tutti reciprocamente. Adesso 1 (ufficialmente) o 2 (subdolamente perché non si espone al momento) condomini stanno premendo con l'am.re perché disciplini il parcheggio magari con turnazione. Nel fare ciò si appellato al fatto che originariamente il costruttore aveva assegnato ad ogni proprietario un garage, quindi l'uso improprio del garage costringe chi ha 1 o 2 auto a parcheggiarle nel cortile . Il pignolo ovviamente è un single che fino ad ora ha trasgredito anche lui tutto ad un tratto si appella al rispetto delle regole. Domanda: per regolamentare gli spazi comuni c'è bisogno della maggioranza o unanimità? Può qcn sindacare il mio utilizzo personale del garage? Cosa può fare l'am.re?

La turnazione dei posti auto è una regolamentazione di una parte comune (cortile) che si approva con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc, > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm) è previsto dall'art. 1138 cc;

La turnazione dei posti auto è una regolamentazione di una parte comune (cortile) che si approva con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc, > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm) è previsto dall'art. 1138 cc;
Esempio : la vendita dell'appartamento di servizio del portiere .

Mi spiego meglio, oltre agli articoli citati daTullio quali articoli consentono di utilizzare le parti comuni con l'unanimità? Spero di essere stata chiara

Mi spiego meglio, oltre agli articoli citati daTullio quali articoli consentono di utilizzare le parti comuni con l'unanimità? Spero di essere stata chiara
Le parti comuni possono essere regolamentate a maggioranza come detto, non esiste un articolo particolare che imponga l'unanimità per un uso particolare, soltanto un accordo unanime e sottoscritto da tutti potrebbe impegnare tutti ad una regola.
Le parti comuni possono essere regolamentate a maggioranza come detto, non esiste un articolo particolare che imponga l'unanimità per un uso particolare, soltanto un accordo unanime e sottoscritto da tutti potrebbe impegnare tutti ad una regola.

quindi così come per la turnazione, anche per cambiare la destinazione d'uso (ad es. destinare una parte di corte a parcheggio) può essere presa con la stessa maggioranza?

quindi così come per la turnazione, anche per cambiare la destinazione d'uso (ad es. destinare una parte di corte a parcheggio) può essere presa con la stessa maggioranza?
Per il cambio della destinazione d'uso esiste un apposito articolo del Codice Civile;

 

cc Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d'uso.

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Per il cambio della destinazione d'uso esiste un apposito articolo del Codice Civile;

 

cc Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d'uso.

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

le maggioranze che riporti si riferiscono alla prima o alla seconda convocazione?

le maggioranze che riporti si riferiscono alla prima o alla seconda convocazione?
Quando un specifico articolo del Codice Covile non specifica una differenza di maggioranze, si intende che il quorum vale per ambedue le assemblee 1° e 2° convocazione.

Per cambio destinazione d'uso il limite può essere decifrabile in molte maniere (capisco un garage comune che diventi appartamento, ecc.)

Esempio un cortile può divenire parcheggio?

Una demolizione di un'aiuola a giardino può ampliare i parcheggi?

Per cambio destinazione d'uso il limite può essere decifrabile in molte maniere (capisco un garage comune che diventi appartamento, ecc.)

Esempio un cortile può divenire parcheggio?

Una demolizione di un'aiuola a giardino può ampliare i parcheggi?

Si, ad ambedue le domande

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