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Convocazione da PEC a posta elettronica ordinaria

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Buongiorno,

un amministratore sostiene che la convocazione tramite PEC verso posta ordinaria è valida in quanto sul c.c. è specificato che questa debba avvenire tramite posta eletronica certificata, per cui vale il mezzo usato dal mittente.

 

Secondo me questa è una follia in quanto questi non ha prova della ricezione da parte del destinatario e poi è ovvia l'intenzione del legislatore, per cui è valida solo la convocazione da PEC a PEC.

 

Non riesco però a trovare nome o sentenze a sostegno di quanto dico.

 

Ne conoscete (se ho ragione)?

 

Grazie

Giusto, confermo è valida la convocazione se inviata da Pec a Pec

Buongiorno,

un amministratore sostiene che la convocazione tramite PEC verso posta ordinaria è valida in quanto sul c.c. è specificato che questa debba avvenire tramite posta eletronica certificata, per cui vale il mezzo usato dal mittente.

 

Secondo me questa è una follia in quanto questi non ha prova della ricezione da parte del destinatario e poi è ovvia l'intenzione del legislatore, per cui è valida solo la convocazione da PEC a PEC.

 

Non riesco però a trovare nome o sentenze a sostegno di quanto dico.

 

Ne conoscete (se ho ragione)?

 

Grazie

vale solo convocazione tramite PEC mittente e PEC destinatario .

Buongiorno,

un amministratore sostiene che la convocazione tramite PEC verso posta ordinaria è valida in quanto sul c.c. è specificato che questa debba avvenire tramite posta eletronica certificata, per cui vale il mezzo usato dal mittente.

 

Secondo me questa è una follia in quanto questi non ha prova della ricezione da parte del destinatario e poi è ovvia l'intenzione del legislatore, per cui è valida solo la convocazione da PEC a PEC.

 

Non riesco però a trovare nome o sentenze a sostegno di quanto dico.

 

Ne conoscete (se ho ragione)?

 

Grazie

Hai perfettamente ragione la posta cetificata vale se anche chi riceve è munito di Pec quì hai la prova;

 

L'utilizzo della PEC in ambito condominiale. La Pec, per le prerogative che presenta, può essere uno strumento utilizzabile anche per la gestione di un edificio condominiale. Per il corretto utilizzo, però è necessario che sia il mittente (amministratore condominiale) che il destinatario (singoli condomini, imprese) siano in possesso di una casella di posta certificata.

Fonte /lutilizzo-della-pec-assemlblea.11644#ixzz3TRohtCeahttps://www.condominioweb.com/lutilizzo-della-pec-assemlblea.11644#ixzz3TRohtCea

https://www.condominioweb.com

La PEC casella semplice è una raccomandato semplice. La PEC PEC è una a/r. La prima vale per le convocazioni la seconda è necessaria per invio verbale

La PEC casella semplice è una raccomandato semplice. La PEC PEC è una a/r. La prima vale per le convocazioni la seconda è necessaria per invio verbale[/QUO

 

Per la convocazione assembleare nonché l'invio dei verbali dei condomini assenti all'assemblea bisogna utilizzare la Pec mittente e Pec destinatario.

appunto devi dimostrare la comunicazione dell'avventuta convocazione .(quindi deve essere PEC mittente -PEC destinatario )

 

la comunicazione e' un mittente che spedisce una missiva ed un destinatario che riceve detta missiva .

quindi se devi dimostrare una comunicazione devi provare che un mittente spedisce e che un destinatario riceve .

 

- - - Aggiornato - - -

 

La PEC casella semplice è una raccomandato semplice. La PEC PEC è una a/r. La prima vale per le convocazioni la seconda è necessaria per invio verbale

una pec spedita a una casella normale e' come una lettera .(non e' paragonabile ad una raccomandata semplice visto che non puoi provare che il destinatario ha ricevuto la missiva , cosa che con la raccomandata semplice puoi . )

Buonasera,

affinché la comunicazione tramite P.E.C. sia considerata "legalmente valida" è necessario che la stessa avvenga tramite due account P.E.C. (mittente/destinatario); diversamente la comunicazione è considerata alla stregua di una semplice e-mail (quindi non certificata).

Scusatemi se mi intrometto, ma la legge parla anche di invio tramite "posta raccomandata" non specifica la ricevuta di ritorno. Allora se io mando una convocazione con posta raccomandata semplice è coma mandare una pec a una casella ordinaria, ossia ho solo la prova dell'invio. Mi pare che l'articolo dica solo questo, d'altronde è ammesso anche il fax e questo nel rapporto da prova solo dell'invio.

Per la raccomandata semplice, in caso di contenziosi è sempre possibile richiedere all'operatore postale la prova della consegna all'indirizzo di recapito, se poi la raccomandata va in giacenza e l'interessato va al ritiro firmerà la ricevuta.

Sulla copia d'invio del fax in alto a sinistra c'è il numero telefonico del fax che riceve, la data ed il tempo di trasmissione, e c'è scritto "conferma messaggio", a destra la data l'ora ed il giorno della settimana ed il nr. tel. del mittente, con tutti questi dati in caso di contenzioso sarà possibile ottenere la prova della consegna.

In pratica sono tutti tracciabili, mentre la e.mail semplice non lo è.

scusa ma per il fax hai esattamente gli stessi dati della pec, inoltre per l'invio da una pec a una casella ordinaria in caso di contestazioni sarà sempre possibile richiedere al provider i dati della casella comprensivi degli accessi alla casella stessa da parte dell'utente proprietario. Come vedi siamo sullo stesso piano.

scusa ma per il fax hai esattamente gli stessi dati della pec, inoltre per l'invio da una pec a una casella ordinaria in caso di contestazioni sarà sempre possibile richiedere al provider i dati della casella comprensivi degli accessi alla casella stessa da parte dell'utente proprietario. Come vedi siamo sullo stesso piano.
Al provider del mittente risulterà l'invio, ma non quello della ricezione perchè chi ha la e.mail normale non ha un provider Pec.

Praticamente non è tracciabile la ricezione, mentre con la raccomandata e fax è possibile.

Secondo il DPR 11 febbraio 2005, n.68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai Gestori, hanno valore legale; quindi vengono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

In caso di contestazioni, le ricevute possono essere opposte a terzi in giudizio.

La traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal Gestore PEC per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

 

Attenzione!

 

Le ricevute hanno valore legale solo se sia il mittente che il destinatario comunicano tramite email PEC.

Il testo esplicativo redatto dal CNIPA è esplicito in proposito:

 

"Da una casella di PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di posta elettronica?

Sì, ma nel solo caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica certificata, sia l’invio che la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale."

 

Quando un mittente PEC spedisce a un destinatario che non ha una casella certificata, avrà in mano la ricevuta di trasmissione (invio) ma nessuna conferma di consegna. Di fronte al giudice in caso di contestazione potrà solo dimostrare di aver spedito il documento, senza che il destinatario abbia alcun bisogno di dimostrare che ha o non ha ricevuto il messaggio.

Si sta parlando di convocazione da Pec a e.mail semplice, non andiamo fuori tema con i D.I. per favore.

Ma poi, scusate, se anche si manda una raccomandata a/r che va in giacenza, e non viene mai ritirata, la compiuta giacenza per avere valore legale di ricezione deve essere almento di 30 giorni, nel frattempo l'assemblea si stata bella che fatta ... per l'amministratore quella raccomandata è stata legalmente ricevuta per compiuta giacenza dopo il 30° giorno, quindi il tizio non sarebbe stato convocato perché non ha ricevuto la convocazione?

 

Vabbè ... io non ci capisco più niente, adesso mi sto perdendo, vorrà dire che per risparmiare faremo convocazioni con il volantinaggio.

Vi è anche la presunzione di conoscenza.

Si sta parlando di convocazione da Pec a e.mail semplice, non andiamo fuori tema con i D.I. per favore.
Ma poi, scusate, se anche si manda una raccomandata a/r che va in giacenza, e non viene mai ritirata, la compiuta giacenza per avere valore legale di ricezione deve essere almento di 30 giorni, ...
No, vale dal momento in cui il postino rilascia l'avviso di giacenza, in pratica da subito, non appena non trova nessuno all'indirizzo indicato e poi nella stessa giornata a termine del giro la depone all'ufficio postale in giacenza.

 

La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847)

Ma non si parla di PEC o posta elettonica.

No, vale dal momento in cui il postino rilascia l'avviso di giacenza, in pratica da subito, non appena non trova nessuno all'indirizzo indicato e poi nella stessa giornata a termine del giro la depone all'ufficio postale in giacenza.

 

La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847)

Ma non si parla di PEC o posta elettonica.
Si parla di quello che un utente chiede ed ho risposto alla domanda posta da MaurizioG69

Ma si è andati fuori tema rispetto al 1° topic.

Si parla di quello che un utente chiede ed ho risposto alla domanda posta da MaurizioG69
Ma si è andati fuori tema rispetto al 1° topic.
Non sono andato io fuori tema, ho risposto ad una domanda.
Pensavo che bisognava seguire il topic iniziale.
Dillo ma chi è andato fuori tema e non a me, lo ripeto, ho risposto ad una domanda, non vado certo a dire non ti rispondo perchè sei fuori tema.

Perchè se non rispondevo io rispondeva qualcun altro, e se era un altro forumista facevi la stessa osservazione?

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