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Dino40

Consuntivo APPROVATO E NON APPROVATO

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BUON POMERIGGIO.

Ieri sera, finalmente, il nuovo amministratore del mio condominio, dopo mesi di attesa per il passaggio delle consegne, ha potuto svolgere regolarmente l'assemblea condominiale per l'approvazione del CONSUNTIVO 2017, del PREVENTIVO 2018 ed altri argomenti. Tutto bene sia per i vari punti dell'ordine del giorno che per le modalità di approvazione del verbale dopo lettura di quanto scritto sul punto approvato ( dopo anni che lo richiedevo inutilmente) tranne per il CONSUNTIVO. In questo caso l'assemblea, all'unanimità, ha dato mandato ( al nuovo amministratore e ad una delegata di un condomino dietro compenso) per un controllo minuzioso del consuntivo del vecchio amministratore non del tutto chiaro ed esauriente. Due condomini, però, hanno fatto mettere a verbale che l'analisi deve riguardare gli ultimi cinque anni. Io ho sostenuto che quando l'assemblea decide di approvare il consuntivo di un anno ( come è avvenuto realmente per gli anni passati anche se con il voto contrario dei due condomini di prima ) non si possa più tornare sull'argomento a meno che un condomino, avendo le carte di appoggio, non si rivolga al tribunale. Secondo me neanche in tribunale, passati i 30 giorni senza denuncia, sia possibile indagare. 

Mi dite se ho torto o ragione? Come fa un'assemblea a dire che una certa fattura è stata gonfiata ad arte senza prove concrete? E' possibile, secondo me, solo pensarlo e senza affermarlo in assemblea per evitare una denuncia per diffamazione o no?

Grazie per le risposte.

ciao

 

una volta approvato il consuntivo, trascorsi i termini di impugnazione per  gli assenti o dissenzienti, questo è definitivo.    Solo la presenza di dimostrati reati o errori da la possibilità di discutere solo quello.

La revisione che vi prefiggete è per cercare l'eventuale esistenza di tali situazioni, e quindi è sempre possibile che qualcuno esamini il tutto, eventualmente riferendo poi in assemblea e quindi, carte alla mano, dimostrare eventualmente ciò che si contesta.

 

Personalmente lo ritengo un lavoro inutile e procrastinatorio  dopo che il consuntivo è stato approvato, salvo che non ci siano fondati ed evidenti sospetti che poi dovranno essere dimostrati.

Dino40 dice:

Io ho sostenuto che quando l'assemblea decide di approvare il consuntivo di un anno ( come è avvenuto realmente per gli anni passati anche se con il voto contrario dei due condomini di prima ) non si possa più tornare sull'argomento

Ed invece, proprio la riforma entrata in vigore nel 2013 ha previsto la revisione contabile per gli anni decisi dall'assemblea.

L'articolo di riferimento è il 1130-bis del codice civile che recita:

 

L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

Grazie Leonardo!

Come sempre sei estremamente preciso ed informato. Io quel poco che so l'ho appreso leggendovi. Ho riletto più volte l'articolo 1130 bis, ma quello che non ho capito è il fatto se il condominio, dopo verifica, ha dei dubbi come possa agire. Si deve rivolgere ad un giudice oppure si può arrivare alla conclusione in assemblea ovviamente con la maggioranza prevista?

Chiedo a tutti, ma soprattutto a Leonardo 53 di chiarirmi le idee. Grazie.

Leonardo53 dice:

Ed invece, proprio la riforma entrata in vigore nel 2013 ha previsto la revisione contabile per gli anni decisi dall'assemblea.

L'articolo di riferimento è il 1130-bis del codice civile che recita:

 

L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

ciao Leonardo53

 

Non condivido la tua interpretazione.

 

Infatti, la nomina del revisore non implica che il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea sia da riapprovare e solo se il revisore dei conti troverà elementi particolari (reati o errori di ripartizione), si rimetterà in discussione in assemblea la modifica possibile del consuntivo limitata ai rilievi, che però rimane valida sino alla nuova delibera.

Modificato da camillo50

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