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Chiarimenti su debito condominiale pregresso

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ho bisogno di chiarimenti su una situazione verificatasi nel condominio dove abito.provo a spiegare al meglio la situazione.un condomino ha cominciato ad accumulare debito verso il condominio non pagando piu' per diversi anni.per sue traversie personali ha avuto la casa pignorata e venduta all'asta.il nuovo proprietario ha ereditato con l'acquisto varie spese tra cui le spese condominiali dell'anno in corso ( al momento della vendita da parte del tribunale ) e dell'anno precedente.la domanda e' la seguente : come si fa a determinare la somma esatta dovuta per l'anno in corso e il precedente,posto che nel bilancio la voce dell'anno in corso tiene conto del saldo dell'anno precedente che riportava l'intero debito del vecchio proprietario moroso ? intendo dire come si fa a scorporare il grosso del debito pregresso per i due anni di riferimento ? l'art 63 recita che il nuovo proprietario e' responsabile dei " contributi dell'anno in corso e del precedente " non specificando tra spese ordinarie e straordinarie,come va quindi intesa la somma dovuta ? inoltre, il nuovo proprietario, avendo pagato questo debito pregresso in sede di acquisto presso il tribunale come deve essere considerato al momento in cui il condominio dovra' ripianare il resto del debito ? partecipa pro quota anche lui o e' escluso ?

spero di essermi espresso chiaramente e grazie fin d'ora a chi vorra' rispondere.

il nuovo proprietario non participerà alle spese più vecchie di due anni (anno in corso e precedente), se la contabilità è tenuta bene, si può quantificare quanto da te osservato.

le spese di cui risponde per anno in corso e precedente sono la somma delle ordinarie piu' straordinarie ?

e quindi al momento della ripartizione del debito residuo del vecchio proprietario moroso tra i condomini per ripianare il bilancio lui va tenuto fuori ?

Si sia le spese ordinarie che straordinarie, ma dipende.

 

Dipende, nel caso di spese ordinarie, in sostanza, il momento determinante per il loro addebito è quello esatto in cui l'opera viene prestata, nel caso delle spese straordinarie, viceversa, occorre fare riferimento alla relativa delibera assembleare (Sentenza 02.05.2013 n. 10235 la Corte di Cassazione).

 

In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010).

 

In prospettiva condominiale, coprono la morosità inesigibile (o debito consolidato) solo i Proprietari che compongono il Condominio al momento della richiesta di copertura.

il nuovo proprietario non participerà alle spese più vecchie di due anni (anno in corso e precedente), se la contabilità è tenuta bene, si può quantificare quanto da te osservato.

Scusa la domanda, ma nel mio caso l'ammiistratore condominiale ha spalmato il debito pregresso 3-4-5-6 anche a me, affermando che ora sono parte del condominio e le spese, in quota, me le devo accollare anch'io.

Scusa la domanda, ma nel mio caso l'ammiistratore condominiale ha spalmato il debito pregresso 3-4-5-6 anche a me, affermando che ora sono parte del condominio e le spese, in quota, me le devo accollare anch'io.

Infatti, come avente causa spettano a te le spese per l'anno di subentro e quello precedente; per tutto il resto, essendo tu un condòmino come tutti gli altri, ti spetta pagare pro-quota come tutti gli altri e non per intero.

Infatti, in prospettiva condominiale, coprono la morosità inesigibile (o debito consolidato) solo i Proprietari che compongono il Condominio al momento della richiesta di copertura.

Buon giorno, mi inserisco perché è un argomento interessante ed un problema a cui devo trovare una soluzione anche io.

La stessa situazione si è verificata nel condominio di cui sono condomino ed amministratore da un mese.

Il condomino che ha acquistato un appartamento all'asta, ha provveduto al pagamento dei debiti dell'anno in corso (era il 2012) e dell'anno precedente (2011) del condomino debitore.

A detta dello stesso giudice che si è occupato dell'asta, all'acquirente non deve essere chiesto nulla di più di quanto stabilito dalla legge; il debito pregresso dal 3° anno in poi, in totale sono tre gestioni, andranno a carico di tutti gli altri condomini seguendo i millesimi di proprietà, quale fondo cassa per far fronte ai debiti verso i fornitori.

Qui sorge un altro problema, c'è chi dice che siano a carico di tutti e chi invece afferma che chi è diventato condomino nel corso del 3° anno di gestione, debba rispondere solo di quella gestione e non della 4a e 5a.

Qualcuno è a conoscenza di una disposizione scritta, legge o sentenza, che non si basi solo sulle opinioni personali?

Questa è la situazione che ho messo in preventivo:

1° anno in corso - gestione 01/06/2012 - 31/05/2013 debito di V (venditore) saldato da A (acquirente)

2° anno precedente - gestione 01/06/2011 - 31/05/2012 debito di V (venditore) saldato da A (acquirente)

3° anno pregresso - gestione 01/06/2010 - 31/05/2011 debito di V a carico di tutti i condomini con esclusione di A (acquirente)

4° anno pregresso - gestione 01/06/2009 - 31/05/2010 debito di V a carico di tutti i condomini con esclusione di A e di N (nuovo condomino dal 11/2010)

5° anno pregresso - gestione 01/06/2008 - 31/05/2009 debito di V a carico di tutti i condomini con esclusione di A e di N

 

Il vostro parere?

 

Grazie

Riposta a:

La stessa situazione si è verificata nel condominio di cui sono condomino ed amministratore da un mese.

Il condomino che ha acquistato un appartamento all'asta, ha provveduto al pagamento dei debiti dell'anno in corso (era il 2012) e dell'anno precedente (2011) del condomino debitore.

A detta dello stesso giudice che si è occupato dell'asta, all'acquirente non deve essere chiesto nulla di più di quanto stabilito dalla legge; il debito pregresso dal 3° anno in poi, in totale sono tre gestioni, andranno a carico di tutti gli altri condomini seguendo i millesimi di proprietà, quale fondo cassa per far fronte ai debiti verso i fornitori.

 

Anch'io affermo che il debito pregresso " dal 3° anno" andrà ripartito ai condomini con esclusione del nuovo acquirente.

Ma il mio amministratore non è di questo parere. Vuole accollare quota del debito pregresso anche al nuovo acquirente.

C'è qualche sentenza a tal riguardo?

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