#1 Inviato 21 Maggio, 2018 salve a tutti, qualcuno ha affrontato il cambio destinazione d'uso e sà se è d'obbligo ottenere l'approvazione a maggioranza dei condomini ( o basta una mera comunicazione dell'intenzione?) l'edificio originario consta di alloggi ( dal primo al 5 piano) e da negozi piano terra (ingressi individuali): attualmente il negozio è accatastato come A10 (studio/uffici) variazione da C/1 legata alla propria attività professionale: volendo chiedere il cambio destinazione d'uso da A10 ad A/3 ALLOGGIO, il condominio si può opporre? grazie.
#2 Inviato 21 Maggio, 2018 Solamente se previsto in un RdC Contrattuale si può vietare il cambio di destinazione d'uso delle u.i. --> --link_rimosso--
#3 Inviato 21 Maggio, 2018 Se caso il condomìnio potrebbe opporsi nel caso inverso: il regolamento contrattuale potrebbe escludere la presenza in condominio di uffici/negozi. Quando sarà stato fatto il cambio della destinazione comunicherai all'amministratore il nuovo accatastamento
#4 Inviato 21 Maggio, 2018 mi sento di aggiungere che, in tal caso sicuramente ricorre anche una modifica delle eventuali tabelle millesimali a carico dell'autore della variazione
#5 Inviato 21 Maggio, 2018 marcanto dice: mi sento di aggiungere che, in tal caso sicuramente ricorre anche una modifica delle eventuali tabelle millesimali a carico dell'autore della variazione Sempre che ricorrano i casi previsti dall'art 69 Dacc, ma non credo che in questo caso ci siano elementi per la modifica.
#6 Inviato 21 Maggio, 2018 Tullio Ts dice: ma non credo che in questo caso ci siano elementi per la modifica. non si puo mai dire > cambio destinazione d'uso da A10 ad A/3 , dipende dalla differenza tra l'attuale rendita catastale e quella che ne deriverà dalla A3
#7 Inviato 21 Maggio, 2018 marcanto dice: non si puo mai dire > cambio destinazione d'uso da A10 ad A/3 , dipende dalla differenza tra l'attuale rendita catastale e quella che ne deriverà dalla A3 Il fatto è che l'art. 69 Dacc, non prende in considerazione il valore catastale, ma solo se c'è un errore o modifiche per sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, ed è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. --> https://www.condominioweb.com/alcune-semplici-indicazioni-per-comprendere-quali-norme-applicare-per-il-cambio-di.1674
#8 Inviato 21 Maggio, 2018 Tullio Ts dice: ed è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. bhe.....conosco quello che afferma il 69 DACC, e in particolare la parte citata. "il valore" in assenza di modifiche dimensionali, o degli altri parametri che incidono, quello che incide sul valore è appunto la categoria catastale, ergo la sua rendita. Poi, volendo, la questione è possibile metterla anche sotto un altro aspetto di tipo commerciale: un immobile ad uso studio / ufficio avrà un valore di mercato "X". Mentre lo stesso immobile a destinazione abitazione avrà un valore di mercato "Y" riporto quanto indicato nell'articolo citato "Quindi, contrariamente a quanto comunemente si crede, le tabelle millesimali non vengono determinate solo sulla base della dimensione dell’appartamento, ma sul complessivo «valore»." Modificato 21 Maggio, 2018 da marcanto
#9 Inviato 21 Maggio, 2018 marcanto dice: bhe.....conosco quello che afferma il 69 DACC, e in particolare la parte citata. "il valore" in assenza di modifiche dimensionali, o degli altri parametri che incidono, quello che incide sul valore è appunto la categoria catastale, ergo la sua rendita. Poi, volendo, la questione è possibile metterla anche sotto un altro aspetto di tipo commerciale: un immobile ad uso studio / ufficio avrà un valore di mercato "X". Mentre lo stesso immobile a destinazione abitazione avrà un valore di mercato "Y" riporto quanto indicato nell'articolo citato "Quindi, contrariamente a quanto comunemente si crede, le tabelle millesimali non vengono determinate solo sulla base della dimensione dell’appartamento, ma sul complessivo «valore»." Scopri di più Scopri di più Bhe non puoi prendere soltanto una frase dell'articolo, bisogna leggere fino infondo; - Pertanto, una diversa destinazione d’uso dell’immobile non può incidere sull’assetto dei millesimi: si pensi a un appartamento a uso abitativo che diventi a uso studio oppure a un locale commerciale che muti in magazzino. In definitiva, le variazioni dell’immobile che non riguardano la sua consistenza non fanno scattare necessariamente la revisione delle tabelle. Tra l'altro in questo caso da A/10 (uffici e studi privati) a A/3 (abitazioni di tipo economico) si dovrebbero diminuire i millesimi, e di conseguenza tutti gli altri dovrebbero avere un aumento, non credo che si possa pretendere una cosa del genere a discapito di tutti gli altri. Qui hai un estratto della sentenza; --> --link_rimosso-- Modificato 21 Maggio, 2018 da Tullio Ts
#10 Inviato 21 Maggio, 2018 hai detto bene, a definirlo "articolo" ....e per tale lo prendo. Un articolo. non credi che questa parte Tullio Ts dice: Pertanto, una diversa destinazione d’uso dell’immobile non può incidere sull’assetto dei millesimi: si pensi a un appartamento a uso abitativo che diventi a uso studio oppure a un locale commerciale che muti in magazzino. In definitiva, le variazioni dell’immobile che non riguardano la sua consistenza non fanno scattare necessariamente la revisione delle tabelle. contraddica quella parte della norma che parla di "valore" "ed è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino" Tullio Ts dice: Tra l'altro in questo caso da A/10 (uffici e studi privati) a A/3 (abitazioni di tipo economico) si dovrebbero diminuire i millesimi, e di conseguenza tutti gli altri dovrebbero avere un aumento, non credo che so possa pretendere una cosa del genere a discapito di tutti gli altri. ma l'art.69 al 2) indica "di incremento o diminuzione delle unità immobiliari" quindi la norma non fa distinzione se la modifica avviene in incremento o diminuzione perche la si applica in entrambi i casi. E poi mi sembra legittimo che un condòmino debba /voglia modificare le tabelle qualora abbia anche diritto a millesimi più bassi.
#11 Inviato 21 Maggio, 2018 visto che tu la sentenza "l'hai letta" allora qualcosa puoi fare. Cita a quali parti fai riferimento e da quale pag. sono state tratte. Perchè da quello che ho letto della sentenza NON SI TRATTA di cambio di destinazione d'uso ma di richiesta di modifica delle tabelle per errori dato l'impossibilità di usare la proprietà per l'uso per cui era destinata. non è cambio di destinazione anche perchè non è fatto un raffronto tra veccha e nuova destinazione.... Modificato 21 Maggio, 2018 da marcanto
#12 Inviato 21 Maggio, 2018 E' proprio all'inizio; Con atto di citazione notificato il 15, 17 e 19-4-2000 Carnevali Dina, premesso di essere proprietario di tre unità immobiliari facenti parte del condominio sito in Porto Recanati, via Donatello 5, tra cui un magazzino deposito al piano seminterrato, esponeva che in quest'ultimo locale si erano verificate negli ultimi anni delle infiltrazioni di acqua dal sottosuolo, che lo avevano reso completamente inutilizzabile secondo la sua destinazione catastale; ... inoltre: 1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 69 n. 2 disp. att. c.c. e dell'art. 1123 c.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, a causa delle inondazioni verificatesi, provenienti dal sottosuolo, che avevano reso il locale dell'attore inutilizzabile secondo la sua destinazione catastale, ... 2) I primi tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Modificato 21 Maggio, 2018 da Tullio Ts
#13 Inviato 21 Maggio, 2018 appunto......l'oggetto della questione NON E' un effettivo cambio di destinazione d'uso. Ma i richiedenti chiedono una revisione delle tabelle perche RITENGONO che le stesse siano oggetto di errore perchè i locali sono viziati da DIFETTI che NE COMPROMETTONO O RIDUCONO IL LORO VALORE. Quindi tabelle viziate da errore per valutazioni non appropriate dei valori dei locali viziati da difetti alla luce di questo il caso esposto dalla sentenza non si pio applicare per la questione qui trattata. dalla pag 7 si enuncia ancora il concetto di valori < “…….la tabella che li esprime é soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori.” > Modificato 21 Maggio, 2018 da marcanto
#14 Inviato 21 Maggio, 2018 Non si possono modificare la tabelle millesimali per cambio di destinazione d'uso (conseguente il valore catastale), perchè l'art. 69 Dacc non lo prevede. Detto questo, non ho il potere di convincere nessuno e mi arrendo Modificato 21 Maggio, 2018 da Tullio Ts
#15 Inviato 22 Maggio, 2018 ringrazio tutti gli intervenuti, la materia è contorta per una profana come me. Al momento ho solo iniziato con chiedere all'Amministratore copia del regolamento di condominio, eventuali aggiornamenti e eventuali delibere attinenti specifiche sul cambio destinazione d'uso. Poi valuterò se affidarmi ad un Consulente. grazie ( se non mi scoraggio e proseguo nell'iter, vi informerò dell'esito)