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Luca2

Bonus 110% - le condomini per poterne usufruire e se ci sono delle limitazioni particolari

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Buongiorno, vorrei avere dei chiarimenti in merito al bonus del 110%. Le condizioni per poterne usufruire e se ci sono delle limitazioni particolari, visto che, al momento, secondo me, non è molto chiaro. Inoltre sarei interessato a sapere se il Bonus facciate al 90% è rimasto. Ringrazio anticipatamente per le risposte.

Luca2 dice:

Buongiorno, vorrei avere dei chiarimenti in merito al bonus del 110%. Le condizioni per poterne usufruire e se ci sono delle limitazioni particolari, visto che, al momento, secondo me, non è molto chiaro. Inoltre sarei interessato a sapere se il Bonus facciate al 90% è rimasto. Ringrazio anticipatamente per le risposte.

La prima domanda è un po' vasta, magari specifica più precisamente i punti di tuo interesse. 😉

Il bonus facciate è rimasto, con il vantaggio che oltre alla detrazione in 10 anni si potrà fare anche lo sconto in fattura e la cessione del credito.

 

condo77 dice:

La prima domanda è un po' vasta, magari specifica più precisamente i punti di tuo interesse. 😉

Il bonus facciate è rimasto, con il vantaggio che oltre alla detrazione in 10 anni si potrà fare anche lo sconto in fattura e la cessione del credito.

In merito al bonus del 110% vorrei sapere quali requisiti bisogna avere per poterne usufruire e per quali lavori è possibile richiederlo. 

Lo sconto in fattura, e la cessione del credito, per il bonus facciate, è necessaria, ovviamente, l' autorizzazione della ditta... ma che benefici avrebbe la ditta?

 

Luca2 dice:

 

In merito al bonus del 110% vorrei sapere quali requisiti bisogna avere per poterne usufruire e per quali lavori è possibile richiederlo. 

Lo sconto in fattura, e la cessione del credito, per il bonus facciate, è necessaria, ovviamente, l' autorizzazione della ditta... ma che benefici avrebbe la ditta?

 

Sono agevolati gli interventi che portano ad un miglioramento di almeno due classi APE, su condominii o abitazioni unifamiliari (quest'ultime devono essere abitazione principale).

 

Il beneficio della ditta nel fare lo sconto in fattura è che altrimenti il cliente si potrebbe rivolgere ad altra ditta. 😉

 

Grazie mille. Qualsiasi intervento relativo il risparmio energetico, per un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o per l' antisismico?

Luca2 dice:

Grazie mille. Qualsiasi intervento relativo il risparmio energetico, per un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o per l' antisismico?

Ci sono diverse misure, per il dettaglio conviene leggere direttamente l'art. 128:

 

Art.128
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di
cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di
efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al
primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e
di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura
del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli
edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE
dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui
all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la
detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché
l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai
condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto
previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione
a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste
dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente
alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo
quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano
il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decretolegge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via
telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio
2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché
l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di
garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta
la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo
economico.
17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle
sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del
visto di conformità di cui al comma 11.
 

Modificato da condo77
Luca2 dice:

Grazie mille per la risposta esaustiva. Grazie e buon pomeriggio

 

Di nulla e altrettanto! 🙂

 

🙄  speriamo tanto che l'art.128 resti così come nella bozza...è da diversi giorni che si attende la bollinatura dalla Ragioneria di Stato....i conti faticano a farli tornare e il decreto è ancora da pubblicare. 🤞🏻

Danielabi dice:

🙄  speriamo tanto che l'art.128 resti così come nella bozza...è da diversi giorni che si attende la bollinatura dalla Ragioneria di Stato....i conti faticano a farli tornare e il decreto è ancora da pubblicare. 🤞🏻

Cara Daniela speriamo che far ripartire l'Italia serva anche che pantalone paghi il 10% e non i soliti furbetti.

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