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condo77

Bonus 110% - condominii sì, edifici plurifamiliari no?

Partecipa al forum, invia un quesito

condo77 dice:

Ti ringrazio, ma temo di non poterlo usare quello. 😉

Ma anche da voi i tecnici hanno una certa resistenza a operare sul DEI?

Io ne ho sentiti alcuni, a partire dai miei naturalmente (che si lamentavano perché il prezzario provinciale per certi versi e troppo dettagliato, per altri mancante di certe tipologie), ma mi hanno detto che non ce l'hanno.

VERO - parti troppo dettagliate e mancanza di certe tipologie, aggiungo anche alcuni prezzi non aggiornati !

Alla faccia dei Prezzari Regionali, criticati proprio per i lenti aggiornamenti dei prezzari . . .

Un mio collega ingegnere ha acquistato almeno due volumi su carta, non li ho consultati . . .

 

Obiettivo Superbonus: massimali, computi e parcelle - webinar del 29/04/2021

collegamento diretto all'intervento del Dott. Giuseppe Rufo, Amministratore DEI CONSULTING

Condivido sua presentazione inviata ai partecipanti

Antonio-Rufo-Prezzari-Superbonus-congruita-prezzi.pdf

Evidenzio in particolare quanto segue (pagina 55)

Prezzari DEI - Prossimi Aggiornamenti
• Nuove tipologie di cappotti
• Imp. Fotovoltaici e colonnine elet.
• Infissi e lavorazioni complementari
• Schermature solari
• Monitoraggio strutturale
• Diagnostica

 

Intervento di Rufo delirante . . .

(lei Ing. Elena Allegrini, ENEA, Dipartimento di Efficienza Energetica, è intervenuta prima . . .)

 

Secondo intervento del Dott. Giuseppe Rufo

 

Stato Legittimo aggirabile con CILA nel Superbonus

Commenti a caldo sul decreto semplificazioni

 

Diciamo che il legislatore ha semplificato davvero la procedura, disponendo la possibilità di usare la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata del DPR 380/01.

Inoltre gli interventi del Superbonus 110 sono qualificati come manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelli concernenti demolizione e ricostruzione (totale o parziale, aggiungo io?).

La semplificazione vale soltanto per le opere rientranti nell’art. 119 del D.L. 34/2020, cioè quelli:

- Ecobonus 110, Trainanti e trainati;

- Sismabonus 110;

Faccio presente che ciò non vale per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali, con o senza cessione del credito o sconto in fattura perché disciplinati da altri articoli o norme. Pertanto le varie detrazioni fiscali come Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus “normali” e Bonus Facciate fattibili con cessione del credito ex art. 121 dovranno comunque rispettare lo Stato Legittimo come normalmente avviene.

 

Il legislatore ha fretta di mettere un tappo alla faccenda e far partire i cantieri, visto le scadenze e che siamo a Giugno.

Ma la fretta non è mai di aiuto: leggiamo la norma alla rovescia per capire meglio.

Ha escluso l’obbligo di attestare lo Stato Legittimo di conformità urbanistica immobiliare o delle singole unità immobiliari cosi come previsto dal DPR 380/01 art. 9-bis comma 1-bis che, per ironia della sorte fu introdotto proprio dall’altro Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020. Per il Tecnico comunque resta salva la possibilità di attestarla comunque, cosa che consiglio di fare.

 

Adesso però è chiaro che gli immobili con domande di condono o sanatoria pendenti, sono stati messi fuori gioco dal Superbonus. E ho anche perplessità sulla legittimità costituzionale di questa “semplificazione”, lasciatemelo dire.

 

Ci sono altri commenti da riportare  . . .

Annuntio vobis - gaudium magnum - habemus Papam

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - TESTO PDF

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

(Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n° 129 del 31/05/2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021

 

in particolare articolo 33

Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Grazie 2
Alberto.Cannaò dice:

Misure di semplificazione

Hai letto? Puoi garantire? 😃

u

Danielabi dice:

Hai letto? Puoi garantire? 😃

Come Muzio Scevola! 🤯

 

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione."; b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;

 

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

 

c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.".

 

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

 

 

La lettera c) sulla CILA è quello che ci interessa e direi che semplifica un bel po', in effetti.

condo77 dice:

La lettera c) sulla CILA è quello che ci interessa e direi che semplifica un bel po', in effetti

Si, anche se quel "resta impregiudicata ogni valutazione......." aleggia come un corvo nero, comunque....

Ovviamente, la Cila è per chi inizia da oggi.

Danielabi dice:

Si, anche se quel "resta impregiudicata ogni valutazione......." aleggia come un corvo nero, comunque....

Ovviamente, la Cila è per chi inizia da oggi.

Ovviamente. Chi ha già iniziato spero proprio abbia un valido titolo edilizio!

Cmq chi avesse presentato p.e. una SCIA può convertirla in CILA per rientrare nella novella legislativa, leggevo.

Danielabi dice:

Hai letto? Puoi garantire? 😃

In realtà poco gaudium ed anche magnum

Questa mattina funerale di una mia collega (ed amica) architetto

Lavorare ed impegnarmi qui aiuta

Non auguro a nessuno a contribuire a diffondere la notizia (purtroppo per telefono)

Specialmente a chi già conosci bene (un altro architetto donna, sua amica da più anni)

 

Tornando a bomba

Superbonus 110%, CILA e verifica di conformità: è vera semplificazione? - 31/05/2021

Per l'attuazione non si sa se si dovrà attendere una modifica alla modulistica unificata.

VERO - potrebbe essere un problema, forse non in tutti i comuni

 

Il Decreto Semplificazioni, però, onde evitare che si parli di un nuovo condono mascherato afferma che "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. Confermati anche gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Siamo alle solite . . . altre responsabilità per i tecnici abilitati dichiaranti  . . .

 

Gli effetti
Cosa significa questa modifica? Analizzando alla lettera il comma 13-ter vuol dire che:

1. gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo (urbanistica-edilizia);
2. il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi;
3. le CILA dovranno riportare fedelmente gli interventi (pena decadenza del beneficio fiscale) e, quindi, lo stato dei luoghi.
Risulta chiaro che se l'immobile presenta degli abusi, questo continueranno ad esistere (a meno che non vengano rimossi o sanati) e rimarrà sempre il potere di vigilanza da parte della pubblica amministrazione che attraverso un controllo incrociato tra le CILA presentate e i titoli edilizi, potrà sempre e facilmente verificare la presenza di eventuali abusi edilizi.

E gli altri bonus?
Se si potrà parlare di vera semplificazione lo sapremo nei prossimi mesi. Una cosa è certa, mentre quella del superbonus 110% è la classica punta dell'iceberg, esiste un problema che il legislatore dovrebbe pensare di affrontare e che si chiama "abuso edilizio".

 

In sostanza sono d'accordo con l'Ing. Carlo Pagliai

Faccio presente che ciò non vale per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali, con o senza cessione del credito o sconto in fattura perchè disciplinati da altri articoli o norme. Pertanto le varie detrazioni fiscali come Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus “normali” e Bonus Facciate fattibili con cessione del credito ex art. 121 dovranno comunque rispettare lo Stato Legittimo come normalmente avviene.

Contribuenti di serie A e contribuenti di serie B ? (domanda mia)

Adesso però è chiaro che gli immobili con domande di condono o sanatoria pendenti, sono stati messi fuori gioco dal Superbonus. E ho anche perplessità sulla legittimità costituzionale di questa “semplificazione”, lasciatemelo dire.

 

Per quanto riguarda quanto segnalato da Condo77, in particolare quanto segue:

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

Significa che i dati devono essere riportati, compresa la segnalazione delle opere abusive

Bisogna anche considerare quant'altro da rispettare, a livello di norme varie, come segnalato da Pagliai, specialmente nelle zone vincolate (oppure edificio vincolato).

Le Regioni (e le Province di Trento e Bolzano) a statuto speciale, se ne possono fare un baffo

Costituzione della Repubblica Italiana (articolo 116)

Decreto Legge n° 34 del 19/05/2020 (Legge n° 77 del 17/07/2020)

Articolo 265-bis - Clausola di salvaguardia
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 maggio (quindi prima del D.L. n° 77/2021)

Posizione sul pacchetto di misure per il superbonus 110%

Modificato da Alberto.Cannaò
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  • Grazie 1
Alberto.Cannaò dice:

Questa mattina funerale di una mia collega (ed amica) architetto

Ahia.....questo senz'altro spiace molto.

 

Alberto.Cannaò dice:

E ho anche perplessità sulla legittimità costituzionale di questa “semplificazione”, lasciatemelo dire.

Come hai detto, anche per me l'indicazione che restano validi gli accertamenti, forse permette alla norma di passare....

Sono totalmente d'accordo che gli abusi vadano affrontati e sanati, questa "semplificazione" non mi piace.

Capisco che la conformità richiede molto tempo per essere rilasciata, ma almeno, finalmente, in molti edifici quantomeno si arrivava alla consapevolezza dell'abuso.

In sostanza siamo passati da una situazione totalmente legale, anche se macchinosa, a una totalmente illegale...direi che non ci smentiamo mai.

 

 

  • Mi piace 1
Danielabi dice:

In sostanza siamo passati da una situazione totalmente legale, anche se macchinosa, a una totalmente illegale...direi che non ci smentiamo mai.

Un po' di ottimismo esiste . . .

Barriere architettoniche, rimozione al 110 per cento se trainata dal sismabonus? - 01/06/2021

Si attende ancora l’ufficialità ma è ormai probabile che gli interventi di rimozione di barriere architettoniche possano essere agevolati al 110 per cento non solo se trainati da interventi trainanti del superbonus ma anche da quelli del sismabonus.

DECRETO LEGGE n° 77 del 31/05/2021

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: 
 "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione."; 

Prima la mancanza della lettera e) non consentiva la cessione del credito

(di cui all'art. 121 dell'ex DL 34/2020)

 

Modificato da Alberto.Cannaò
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Alberto.Cannaò dice:

Questa mattina funerale di una mia collega (ed amica) architetto

Condoglianze sincere.

Danielabi dice:

In sostanza siamo passati da una situazione totalmente legale, anche se macchinosa, a una totalmente illegale...direi che non ci smentiamo mai.

Auguro modifica dell'art. 13-ter quando il decreto legge sarà convertito in Legge

Ritengo l'articolo praticamente non applicabile (almeno sembra contraddittorio e scritto male)

Presumo potranno esserci casi particolari, che consentiranno o meno l'applicabilità

 

condo77 dice:

Condoglianze sincere.

GRAZIE

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Grazie 1
Alberto.Cannaò dice:

Auguro modifica dell'art. 13-ter quando il decreto legge sarà convertito in Legge

Ritengo l'articolo praticamente non applicabile (almeno sembra contraddittorio e scritto male)

Ecco, se è scritto male ora, figurati dopo che avranno inserito decine di emendamenti......😱

SELEZIONE DI ALCUNI RECENTI ARTICOLI

dl Semplificazioni e obbligatorietà di attestare lo stato legittimo: cosa cambia

Superbonus 110%: sempre necessaria la regolarità urbanistica dell’immobile

Cessione dei bonus edilizi senza responsabilità fiscali

Superbonus 110% ristrutturazioni . . .

ATTENZIONE all'ultimo articolo, riporta in particolare quanto segue:

Per fare partire i lavori basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (Cila), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità

Sostanzialmente è fuorviante, soprattutto la doppia conformità.

Con la CILA si presentano gli elaborati grafici dello stato esistente, di progetto e di confronto.

Cosa si riporta nello stato esistente ?

Si riportano anche le eventuali opere abusive, quindi di fatto è un'autodenuncia.

Di conseguenza il Comune potrà eseguire i controlli, facendo uso di una particolare arma letale, una precisa definizione di stato legittimo.

D.P.R. 380/2001, art. 9-bis, comma 1-bis

Comunque il suddetto comma spiega chiaramente come affrontare i casi più difficili, quelli in cui è necessario rintracciare almeno documenti probanti, se non altri documenti probatori.

Quanto normalmente accerta un vero Professionista, ma ora almeno è scritto nero su bianco.

Il legislatore dimentica che l'urbanistica, nel senso di norme, non esiste dal 01/09/1967

Quella data di fatto è una forzatura per gli atti trasferimento.

La frase di rito non rimuove le opere abusive

La licenza edilizia (titolo autorizzativo) è stata introdotta con la prima legge sull'urbanistica

LEGGE n° 1150 del 17/08/1942 (articolo 31 - licenza di costruzione)

Ante ’67: Legittimazione e conformità urbanistica negli atti notarili – (agg. 2020)

Licenza edilizia, vigente dal 1942 al 1977

Ma ciò non significa che prima non ci fossero norme comunali, i cosiddetti piani regolatori

Per esempio Roma ed i piani regolatori dell'origine

La LEGGE n° 2359 del 25/06/1865 ha introdotto due strumenti urbanistici:

i piani regolatori edilizi ed i piani di ampliamento (in allora non si chiamavano così) Wikipedia.org

Successivamente la LEGGE n° 2892 del 15/01/1885 per un caso particolare 

Per il risanamento della città di Napoli

Di cosa tratta la legge n. 2892 del 1885, cosiddetta legge “Napoli”

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Grazie 2

PRIMA DELL'AVVENTO (D.L. 77/2021)

Interessante (almeno per me) esempio di perizia giurata

SCHEMA PERIZIA GIURATA - 24/11/2015
ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI DA PRIVATO (persona fisica o giuridica)
EDIFICATE ANTE 01.09.1967

SUPERBONUS 110% E IRREGOLARITÀ EDILIZIA DELL’IMMOBILE - 11/09/2020

(quindi prima delle modifiche in vigore dal 01/01/2021)

Analisi normativa e indicazioni pratiche per i tecnici in ordine alla possibilità di effettuare interventi e fruire delle agevolazioni fiscali su immobili in tutto o in parte oggetto di abusi o irregolarità urbanistico-edilizie.

Quindi alla fine è stata stralciata la modifica sulle unità funzionalmente indipendenti. Semplificazione un bel niente

Alberto.Cannaò dice:

In realtà poco gaudium ed anche magnum

Questa mattina funerale di una mia collega (ed amica) architetto

Lavorare ed impegnarmi qui aiuta

Non auguro a nessuno a contribuire a diffondere la notizia (purtroppo per telefono)

Specialmente a chi già conosci bene (un altro architetto donna, sua amica da più anni)

 

Tornando a bomba

Superbonus 110%, CILA e verifica di conformità: è vera semplificazione? - 31/05/2021

Per l'attuazione non si sa se si dovrà attendere una modifica alla modulistica unificata.

VERO - potrebbe essere un problema, forse non in tutti i comuni

 

Il Decreto Semplificazioni, però, onde evitare che si parli di un nuovo condono mascherato afferma che "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. Confermati anche gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Siamo alle solite . . . altre responsabilità per i tecnici abilitati dichiaranti  . . .

 

Gli effetti
Cosa significa questa modifica? Analizzando alla lettera il comma 13-ter vuol dire che:

1. gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo (urbanistica-edilizia);
2. il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi;
3. le CILA dovranno riportare fedelmente gli interventi (pena decadenza del beneficio fiscale) e, quindi, lo stato dei luoghi.
Risulta chiaro che se l'immobile presenta degli abusi, questo continueranno ad esistere (a meno che non vengano rimossi o sanati) e rimarrà sempre il potere di vigilanza da parte della pubblica amministrazione che attraverso un controllo incrociato tra le CILA presentate e i titoli edilizi, potrà sempre e facilmente verificare la presenza di eventuali abusi edilizi.

E gli altri bonus?
Se si potrà parlare di vera semplificazione lo sapremo nei prossimi mesi. Una cosa è certa, mentre quella del superbonus 110% è la classica punta dell'iceberg, esiste un problema che il legislatore dovrebbe pensare di affrontare e che si chiama "abuso edilizio".

 

In sostanza sono d'accordo con l'Ing. Carlo Pagliai

Faccio presente che ciò non vale per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali, con o senza cessione del credito o sconto in fattura perchè disciplinati da altri articoli o norme. Pertanto le varie detrazioni fiscali come Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus “normali” e Bonus Facciate fattibili con cessione del credito ex art. 121 dovranno comunque rispettare lo Stato Legittimo come normalmente avviene.

Contribuenti di serie A e contribuenti di serie B ? (domanda mia)

Adesso però è chiaro che gli immobili con domande di condono o sanatoria pendenti, sono stati messi fuori gioco dal Superbonus. E ho anche perplessità sulla legittimità costituzionale di questa “semplificazione”, lasciatemelo dire.

 

Per quanto riguarda quanto segnalato da Condo77, in particolare quanto segue:

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

Significa che i dati devono essere riportati, compresa la segnalazione delle opere abusive

Bisogna anche considerare quant'altro da rispettare, a livello di norme varie, come segnalato da Pagliai, specialmente nelle zone vincolate (oppure edificio vincolato).

Le Regioni (e le Province di Trento e Bolzano) a statuto speciale, se ne possono fare un baffo

Costituzione della Repubblica Italiana (articolo 116)

Decreto Legge n° 34 del 19/05/2020 (Legge n° 77 del 17/07/2020)

Articolo 265-bis - Clausola di salvaguardia
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 maggio (quindi prima del D.L. n° 77/2021)

Posizione sul pacchetto di misure per il superbonus 110%

Grazie Alberto. Condivido le tue impressioni (ho già polemizzato contro i facili entusiasmi in altro post😅) e aggiungo una considerazione collaterale citando l'ultima parte dell'articolo:
"Una serie di piccoli e grandi abusi edilizi che andrebbero rilevati e affrontati con la voglia di risolvere un problema e non far finta di niente lasciando le problematiche ai tecnici e alle pubbliche amministrazioni. Ma questa è un'altra storia di cui ho parlato nell'articolo Detrazioni fiscali: la soluzione è un nuovo condono edilizio che vi invito a leggere."
E sappiamo che nell'era dell'ipocris... ops, del politically correct, certe sfumature lessicali che - non sia mai - potrebbero portare chi le utilizza ad essere sospettato di.. "simpatie ideologiche non di sinistra" (?) vanno evitate come la peste. E così quelli che dovrebbero essere condoni - almeno nelle intenzioni - diventano "scudi", "rottamazioni", "semplificazioni" e simili. Ma non diciamolo. 🙊

(Mi associo alle condoglianze del forum...)

 

Modificato da chiaraz74
chiaraz74 dice:

Mi associo alle condoglianze del forum...)

GRAZIE (purtroppo oggi anche il gatto di mia sorella, sempre di famiglia)

@Alberto.Cannaò : non so se lo hai già citato (mi sono persa temo 🤗)
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifiche-effetti-fino-decreto-semplificazioni-26051#Superbonus-110-e-Decreto-Semplificazioni-nessuna-modifica-alla-disciplina-urbanistico-edilizia

"Preso in esame il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata è chiaro quanto richiesto al professionista abilitato nell’inserimento di una sequela di dati ben precisi, tra i quali la compilazione del quadro “l) Regolarità Urbanistica” all’interno del quale è contenuto tutto quanto si scontra con la semplificazione, ora, intesa dal legislatore.

Ed è ancora il professionista a dover dichiarare, così come trascritto nella modulistica “Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità”, circa i vari aspetti dell’intervento edilizio in progetto, ma più in particolare a rendere asseverazione conclusiva comportante, nel ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 C.P., esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali sia conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia, ed ancora “non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio”.

  • Grazie 1
chiaraz74 dice:

Di notte normalmente dormo . . . (anche le dita riposano) 😀

Complimenti per lo smanettamento da smartphone. 😀

Un altro forum ha un grande difetto: occorre attendere il caricamento di un'intera pagina . . .

Su uno smartphone non è il massimo, specie quando nelle vicinanze non hai un PC et similia  . . .

In questo forum hanno usato il cervello, gli interventi sono distribuiti su più pagine, quindi queste pagine si caricano più velocemente.

L'altro forum da me frequentato è . . . molto frequentato.

Purtroppo da più di un mese, come per altro partecipante, con il quale condividevamo spesso pareri (un diverso tecnico), non ricevo avviso / notifica sulla mia casella di posta elettronica, la società mi ha almeno risposto con il classico

Segnaleremo la problematica all’ufficio competente e le daremo un riscontro.

 

L'articolo non l'ho citato, non sempre controllo in tempo reale la rete internet, qualche articolo lo rintraccio alcuni giorni dopo la pubblicazione.

Il tema principale era già stato trattato dell'Ing. Carlo Pagliai, ma anche altri professionisti, ma anche per altre sviste del legislatore, che in questa discussione sono state segnalate.

 

Il motivo ed il perché si soggiaccia nel circolo dei provvedimenti ora emanati lo si adduce, in maniera semplice e comprensibile, nella sola deduzione logica in base alla quale ne diviene il decreto 77/2021 faccia riferimento al solo aspetto attinente la fruizione dell’incentivo 110%, non intervenendo, invece, nel testo di rango superiore qual è il d.P.R. n. 380/2001.

 

Per l'appunto il D.P.R. n° 380/2001 è di rango superiore, pertanto noi tecnici non lo possiamo ignorare (e nemmeno lo stesso legislatore)

DPR di 2° sottolivello versus DL di 4° sottolivello (entrambi sono di 1° livello)

(il DL potrà essere convertito in Legge, ma più leggi non dovrebbero contraddirsi tra di loro)

Gerarchia e rango degli Atti normativi - Certifico Srl

 

Da notare che a noi tecnici non è sfuggito nulla . . .

Nonostante la cortina fumogena che precede l'ultima frase . . .  quella più importante . . . 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Quanto precede la suddetta frase lo considero irrilevante.

Peraltro non mi è sfuggita la sintassi (la struttura della frase)

La frase fa parte dello stesso paragrafo 

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Pertanto mi appare una evidenziazione di

non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Testo iniziale del comma 14

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa . . .

Ricordo che CILA = comunicazione di inizio lavori asseverata

Tuttavia la frase può significare tante cose, che il legislatore non ha chiaramente scritto . . .

Per esempio che ne facciamo dell'attuale modulistica, unica e nazionale da alcuni anni, mi pare dal 2016, quindi già ampiamente collaudata ?

Modulistica edilizia unificata

Forse il legislatore è un alieno di una diversa galassia ?

A long time ago, in a galaxy far, far away . . . (ok, ma quando?)

--link_rimosso--

 

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Mi piace 1
Alberto.Cannaò dice:

Di notte normalmente dormo . . . (anche le dita riposano) 😀

Complimenti per lo smanettamento da smartphone. 😀

Un altro forum ha un grande difetto: occorre attendere il caricamento di un'intera pagina . . .

Su uno smartphone non è il massimo, specialmente quando nelle vicinanze non hai un PC et similia  . . .

In questo forum hanno usato il cervello, gli interventi sono distribuiti su più pagine, quindi queste pagine si caricano più velocemente.

L'altro forum da me frequentato è . . . molto frequentato.

Purtroppo da più di un mese, come per altro partecipante, con il quale condividevamo spesso pareri (un diverso tecnico), non ricevo avviso / notifica sulla mia casella di posta elettronica, la società mi ha almeno risposto con il classico

Segnaleremo la problematica all’ufficio competente e le daremo un riscontro.

 

L'articolo non l'ho citato, non sempre controllo in tempo reale la rete internet, qualche articolo lo rintraccio alcuni giorni dopo la pubblicazione.

Il tema principale era già stato trattato dell'Ing. Carlo Pagliai, ma anche altri professionisti, ma anche per altre sviste del legislatore, che in questa discussione sono state segnalate.

 

Il motivo ed il perché si soggiaccia nel circolo dei provvedimenti ora emanati lo si adduce, in maniera semplice e comprensibile, nella sola deduzione logica in base alla quale ne diviene il decreto 77/2021 faccia riferimento al solo aspetto attinente la fruizione dell’incentivo 110%, non intervenendo, invece, nel testo di rango superiore qual è il d.P.R. n. 380/2001.

 

Per l'appunto il D.P.R. n° 380/2001 è di rango superiore, pertanto noi tecnici non lo possiamo ignorare

(e nemmeno lo stesso legislatore)

DPR di 2° sottolivello versus DL di 4° sottolivello (entrambi sono di 1° livello)

(tuttavia il DL potrà essere convertito in Legge, ma più leggi non dovrebbero contraddirsi tra di loro)

Gerarchia e rango degli Atti normativi - Certifico Srl

 

Da notare che a noi tecnici non è sfuggito nulla . . .

Nonostante la cortina fumogena che precede l'ultima frase . . .  quella più importante . . . 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Quanto precede la suddetta frase lo considero irrilevante.

Peraltro non mi è sfuggita la sintassi (la struttura della frase)

La frase fa parte dello stesso paragrafo 

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Pertanto mi appare una evidenziazione di

non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Testo iniziale del comma 14

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa . . .

Ricordo che CILA = comunicazione di inizio lavori asseverata

Tuttavia la frase può significare tante cose, che il legislatore non ha chiaramente scritto . . .

Per esempio che ne facciamo dell'attuale modulistica, unica e nazionale da alcuni anni, mi pare dal 2016, quindi già ampiamente collaudata ?

Modulistica edilizia unificata

Forse il legislatore è un alieno di una diversa galassia ?

A long time ago, in a galaxy far, far away . . . (ok, ma quando?)

--link_rimosso--

 

Grazie a te 🙂
(A volte sono al PC, più spesso allo smartphone e la tastiera risponde un po' come vuole avendo lo schermo infranto e semi-espulso🤣)

Tralasciando la mia opinione sul legislatore (in particolare su "questo", che più che ad una diversa galassia appartiene ad una diversa democrazia e ad un diverso ordinamento costituzionale), direi che si torna al quesito iniziale: quale sarebbe la semplificazione che ha suscitato l'entusiasmo di qualche amico qui sul forum? E quanti tecnici nella pratica si assumerebbero il rischio di ignorare le difformità o i veri e propri abusi certificando il falso in atto pubblico? Senza un tecnico che presenta la chiusura lavori niente Superbonus, ergo?
A meno che per "semplificazione" si intenda una posticipazione del problema.. dal mio punto di vista di non-tecnico tuttavia iniziare i lavori senza verifiche preliminari a me pare più un "armiamoci (del legislatore) e partite (tecnici e, in ultima istanza, contribuenti)", una vera e propria istigazione all'azzardo morale (quando in realtà le eventuali conseguenze restano comunque a carico di tecnici e committenti).
Bo?

chiaraz74 dice:

Grazie a te 🙂
(A volte sono al PC, più spesso allo smartphone e la tastiera risponde un po' come vuole avendo lo schermo infranto e semi-espulso🤣)

Tralasciando la mia opinione sul legislatore (in particolare su "questo", che più che ad una diversa galassia appartiene ad una diversa democrazia e ad un diverso ordinamento costituzionale), direi che si torna al quesito iniziale: quale sarebbe la semplificazione che ha suscitato l'entusiasmo di qualche amico qui sul forum? E quanti tecnici nella pratica si assumerebbero il rischio di ignorare le difformità o i veri e propri abusi certificando il falso in atto pubblico? Senza un tecnico che presenta la chiusura lavori niente Superbonus, ergo?
A meno che per "semplificazione" si intenda una posticipazione del problema.. dal mio punto di vista di non-tecnico tuttavia iniziare i lavori senza verifiche preliminari a me pare più un "armiamoci (del legislatore) e partite (tecnici e, in ultima istanza, contribuenti)", una vera e propria istigazione all'azzardo morale (quando in realtà le eventuali conseguenze restano comunque a carico di tecnici e committenti).
Bo?

Il tecnico non certifica il falso perché a fine lavori assevera che questi sono conformi al titolo edilizio e al progetto presentati, non assevera che tutto l'immobile è conforme dal punto di vista urbanistico e catastale.

Se p.e. sostituisco la caldaia, non devo asseverare che i balconi sono conformi (e magari non lo sono perché c'è una veranda abusiva).

Corregetemi se sbaglio...

chiaraz74 dice:

A meno che per "semplificazione" si intenda una posticipazione del problema

Quello che penso anch'io, inoltre più si scrive più si corre il rischio di ingarbugliare la norma.

Come in questo caso, dopo lo spiegone iniziale . . .

la mazzata finale . . . ma senza ulteriori spiegazioni.

Il comma 13-bis non è stato modificato (ex DL 34/2020 convertito da Legge 77/2020, art. 119)

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. . .

Quindi dipende dal caso specifico e dai tipi di interventi, poco o molto invasivi a livello strutturale, sulle parti private e/o sulle parti comuni, valutando anche le parti grigie, ovvero le parti comuni che si collocano dentro l'appartamento (interventi sulle strutture portanti), oppure nelle pareti murarie esterne (aperture di nuova porta e/o porta-finestra, modifiche delle loro dimensioni, chiusura del balcone e trasformazione in veranda, eccetera)

DECRETO LEGGE n° 34 del 19/05/2020

Le attuali modifiche saranno inserite se il DL 77/2021 sarà convertito in Legge

(se saranno veloci dopo pochi giorni, una volta si sono dimenticati un pezzo di un particolare comma, poi inserito dopo più di due settimane)

Modificato da Alberto.Cannaò

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