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condo77

Bonus 110% - condominii sì, edifici plurifamiliari no?

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condo77 dice:

Leggendo in giro parrebbe che ENEA stia attendendo un risposta del ministero sul punto (ormai da mesi!), ma che nel frattempo consigli di essere conservativi e non computare il tetto sopra locale non riscaldato nella superficie disperdente lorda ai fini del rispetto del 25%.

Grazie condo77, il problema è che il cerino alla fine resta in mano sempre al committente per cui la prudenza è quanto mai opportuna in questi casi. Ma quanta confusione e quanti dubbi ancora....

Falco202 dice:

Scusate, ritorno per un attimo sul conteggio della superficie disperdente,

Un milione di anni fa, o forse due, c'era chi parlava al vento ed alle stelle . . .

(from Un milione di anni fa - Ryu il ragazzo delle caverne - by Georgia Lepore - 1979)

 

Guru Ing. Dott. Domenico Prisinzano (ENEA) - 28/01/2021

Il concetto di superficie disperdente spero non venga modificato . . .

. . . punto ingarbugliato . . . abbiamo fatto una proposta di interpretazione che abbiamo trasmesso al MiSE . . .  e siamo in attesa di una risposta . . .

 

 

FORUM sull'argomento specifico

Coibentazione tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto....

 

PRIMA DELLA MODIFICA dell'articolo 119 del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020)

ENEA - FAQ 6.B

 

BONUS 110%. Le risposte della “SUPER ESPERTA"

Domanda / Risposta #36

36.  Se si sostituisce completamente il pacchetto termico e di impermeabilizzazione delle falde di un tetto di copertura condominiale si deve rispettare il D.M 26-06-2015? E, in caso affermativo, qual è la percentuale di detrazione? Il solo tetto è minore del 25% della superficie opaca ma maggiore del 10%

Si, in caso di intervento non solo sullo strato impermeabilizzante di una copertura occorre rispettare il Decreto Requisiti Minimi DM 26.6.15. Dopo aver rispettato tale obbligo di legge si potrà accedere al bonus ristrutturazioni 50%. Se si osservano in aggiunta anche le trasmittanze termiche del decreto Requisiti o Ecobonus si potrà accedere all’ecobonus (singole unità 65%, parti comuni 70-75%) e al Superecobonus 110% (nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti per quest’ultimo bonus) ed anche in funzione della percentuale di superficie disperdente oggetto di intervento. Il limite del 10% della Sld non riguarda le superficie orizzontali o inclinati ma solo lo spicconamento delle pareti verticali.

 

Superbonus 110% e Superficie Lorda Disperdente: ciò che era ormai assodato rimesso in discussione - 14/12/2020

Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110% - 03/02/2021

L'articolo in sostanza non spiega bene. . . (quindi perché pubblicarlo ?)

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

 

ALTRA QUESTIONE SEGNALATA DA ANIT

Come funziona il corretto calcolo della superficie dell'intervento edilizio nel Bonus Facciate

Secondo l'ANIT, il metodo illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare-guida contrasta con le norme sulla prestazione energetica degli edifici

 

CONCLUSIONE

Prima si deve raggiungere il 25% senza il tetto, il sottotetto non concorre al calcolo.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Prima l'intervento non era agevolabile, ora si, ma la sua superficie NON si calcola.

Collegamento al preciso minuto 19

 

 

 

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Mi piace 1
Alberto.Cannaò dice:

Un milione di anni fa, o forse due, c'era chi parlava al vento ed alle stelle . . .

(from Un milione di anni fa - Ryu il ragazzo delle caverne - by Georgia Lepore - 1979)

 

Guru Ing. Dott. Domenico Prisinzano (ENEA) - 28/01/2021

Il concetto di superficie disperdente spero non venga modificato . . .

. . . punto ingarbugliato . . . abbiamo fatto una proposta di interpretazione che abbiamo trasmesso al MiSE . . .  e siamo in attesa di una risposta . . .

 

 

FORUM sull'argomento specifico

Coibentazione tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto....

 

PRIMA DELLA MODIFICA dell'articolo 119 del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020)

ENEA - FAQ 6.B

 

BONUS 110%. Le risposte della “SUPER ESPERTA"

Domanda / Risposta #36

36.  Se si sostituisce completamente il pacchetto termico e di impermeabilizzazione delle falde di un tetto di copertura condominiale si deve rispettare il D.M 26-06-2015? E, in caso affermativo, qual è la percentuale di detrazione? Il solo tetto è minore del 25% della superficie opaca ma maggiore del 10%

Si, in caso di intervento non solo sullo strato impermeabilizzante di una copertura occorre rispettare il Decreto Requisiti Minimi DM 26.6.15. Dopo aver rispettato tale obbligo di legge si potrà accedere al bonus ristrutturazioni 50%. Se si osservano in aggiunta anche le trasmittanze termiche del decreto Requisiti o Ecobonus si potrà accedere all’ecobonus (singole unità 65%, parti comuni 70-75%) e al Superecobonus 110% (nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti per quest’ultimo bonus) ed anche in funzione della percentuale di superficie disperdente oggetto di intervento. Il limite del 10% della Sld non riguarda le superficie orizzontali o inclinati ma solo lo spicconamento delle pareti verticali.

 

Superbonus 110% e Superficie Lorda Disperdente: ciò che era ormai assodato rimesso in discussione - 14/12/2020

Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110% - 03/02/2021

L'articolo in sostanza non spiega bene. . . (quindi perché pubblicarlo ?)

Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

 

ALTRA QUESTIONE SEGNALATA DA ANIT

Come funziona il corretto calcolo della superficie dell'intervento edilizio nel Bonus Facciate

Secondo l'ANIT, il metodo illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare-guida contrasta con le norme sulla prestazione energetica degli edifici

 

CONCLUSIONE

Prima si deve raggiungere il 25% senza il tetto, il sottotetto non concorre al calcolo.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Prima l'intervento non era agevolabile, ora si, ma la sua superficie NON si calcola.

Collegamento al preciso minuto 19

 

 

 

Quindi Alberto anche tu sostieni che il 25% debba essere raggiunto isolando la reale superficie disperdente e solo dopo si può "trainare" la coibentazione del tetto al 110 che viceversa rimarrebbe al 50%. Sono fritto....

(p.s. cmq la Treccani impallidisce al tuo cospetto 😂)

Falco202 dice:

Quindi Alberto anche tu sostieni che il 25% debba essere raggiunto isolando la reale superficie disperdente e solo dopo si può "trainare" la coibentazione del tetto al 110 che viceversa rimarrebbe al 50%. Sono fritto....

(p.s. cmq la Treccani impallidisce al tuo cospetto 😂)

3 cani contro un intero zoo: Alberto.CannaZoo! 💪💪

 

(gli altri 2 penso siano scappati)

Modificato da condo77

Mah......la mia idea è che avrebbero dovuto scrivere una semplice frase nella norma: "le disposizioni di cui alla presente legge sono valide solo per il provvedimento qui normato" (vabe'...scritta meglio)

Il senso è che il superbonus è "eccezionale" sotto tutti i punti di vista, tanto vale considerare che le "solite" regole saltano e si applicano quelle previste (ovviamente da rendere attuabili, il decreto Mise doveva servire allo scopo) dal 34/2020 senza tanti ma, forse, perchè.

Purtroppo non l'hanno scritto e ora è un continuo tentativo di applicare le solite regole a qualcosa che di solito ha quasi nulla. Ed è diventato tutto un fantastico minestrone: il superbonus, a mio parere, è andato a farsi friggere in quella che era la ratio di fondo e ora siamo alle prese con le sabbie mobili.

Mah.....

Danielabi dice:

Mah......la mia idea è che avrebbero dovuto scrivere una semplice frase nella norma: "le disposizioni di cui alla presente legge sono valide solo per il provvedimento qui normato" (vabe'...scritta meglio)

Il senso è che il superbonus è "eccezionale" sotto tutti i punti di vista, tanto vale considerare che le "solite" regole saltano e si applicano quelle previste (ovviamente da rendere attuabili, il decreto Mise doveva servire allo scopo) dal 34/2020 senza tanti ma, forse, perchè.

Purtroppo non l'hanno scritto e ora è un continuo tentativo di applicare le solite regole a qualcosa che di solito ha quasi nulla. Ed è diventato tutto un fantastico minestrone: il superbonus, a mio parere, è andato a farsi friggere in quella che era la ratio di fondo e ora siamo alle prese con le sabbie mobili.

Mah.....

E' anche vero che creano problemi le situazioni border-line: speriamo non ci siano solo di quelle!

Falco202 dice:

(p.s. cmq la Treccani impallidisce al tuo cospetto 😂)

La mia Trec(c)ani è il mio file doc con gli appunti che scrivo, un po' alla volta, insieme ad alcuni link, il resto si basa sulla memoria

Pare che in questo forum UNA ce l'abbia a lungo termine ... 😀

Gli appunti sono il risultato di ricerche in rete e consultazioni di forum, non solo questo, ma qui ci sono anche Amministratori condominiali, in altri ho notato la presenza di alcuni colleghi tecnici abilitati, quindi mancava il punto di vista di un intermediario dei committenti

Il resto siete VOI committenti che segnalate i casi pratici: noi tecnici non siamo in grado di immaginare tutto a priori, dobbiamo documentarci e capire le interpretazioni di diverse fonti, che a volte contrastano tra loro, ma anche contro le norme previgenti

Post scriptum

Convivo con un gatto, che il 25 giugno avrà un anno, forse io sono il cane, ma sono più grande ...

Non dimenticherò gli altri, che non ci sono più, un gatto e due gatte ...

Modificato da Alberto.Cannaò
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Ciao a tutti, chiedo un chiarimento per quanto riguarda i massimali infissi, io avevo capito che per gli infissi c'era un massimale a parte, ma...

• coibentazione pareti, pavimenti, coperture e finestre comprensive di infissi (isolamento termico involucro + infissi): detrazione massima ammissibile pari a 60.000 € cui corrisponde una spesa massima pari a 54.545,45 €;

 

cosa significa?

michela67@gmail,it dice:

Ciao a tutti, chiedo un chiarimento per quanto riguarda i massimali infissi, io avevo capito che per gli infissi c'era un massimale a parte, ma...

• coibentazione pareti, pavimenti, coperture e finestre comprensive di infissi (isolamento termico involucro + infissi): detrazione massima ammissibile pari a 60.000 € cui corrisponde una spesa massima pari a 54.545,45 €;

 

cosa significa?

Nei 60.000 € di detrazione sono comprese sia le spese per gli infissi (porte, finestre) che quelle per la coibentazione "trainata" (quindi minore del 25% della superficie disperdente lorda, p.e. dall'interno).

michela67@gmail,it dice:

Ciao a tutti, chiedo un chiarimento per quanto riguarda i massimali infissi, io avevo capito che per gli infissi c'era un massimale a parte, ma...

• coibentazione pareti, pavimenti, coperture e finestre comprensive di infissi (isolamento termico involucro + infissi): detrazione massima ammissibile pari a 60.000 € cui corrisponde una spesa massima pari a 54.545,45 €;

 

cosa significa?

In realtà non è così semplice come sembra . . .

Detrazione Infissi 2021: Il Bonus Infissi 110% Spiegato Semplice

per interventi trainati

€ 60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare

oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = € 54.545,00

(approssimato come da Decreto Asseverazioni)

Alberto.Cannaò dice:

In realtà non è così semplice come sembra . . .

Detrazione Infissi 2021: Il Bonus Infissi 110% Spiegato Semplice

per interventi trainati

€ 60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare

oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = € 54.545,00

(approssimato come da Decreto Asseverazioni)

Quindi io posso spendere 54000€ di infissi per unità immobiliare anche se viene 1000€ al mq?

Falco202 dice:

Quindi io posso spendere 54000€ di infissi per unità immobiliare anche se viene 1000€ al mq?

Hai sempre due limiti: il massimale e la congruità dei prezzi.

Puoi spendere 54.000 € di infissi purché i prezzi dei singoli infissi siano congrui e questa congruità dovrà asseverarla il tuo tecnico, in base al prezzario scelto (regionale o DEI).

 

A proposito di DEI: qualcuno ce l'ha disponibile?

Non mi spiacerebbe affatto darci un'occhiata (mi sono scaricato quello provinciale, pensavo di confrontarli).

condo77 dice:

Non mi spiacerebbe affatto darci un'occhiata (mi sono scaricato quello provinciale, pensavo di confrontarli).

Noi abbiamo quelli siculo.

Se ti serve...

GIME dice:

Noi abbiamo quelli siculo.

Se ti serve...

Ti ringrazio, ma temo di non poterlo usare quello. 😉

Ma anche da voi i tecnici hanno una certa resistenza a operare sul DEI?

Io ne ho sentiti alcuni, a partire dai miei naturalmente (che si lamentavano perché il prezzario provinciale per certi versi e troppo dettagliato, per altri mancante di certe tipologie), ma mi hanno detto che non ce l'hanno.

Ok, è ufficiale, adesso non ci capisco più nulla!

Nel nuovo decreto semplificazioni sono stati eliminati i requisiti di “indipendenza funzionale” e la ”necessità di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.” per poter usufruire delle agevolazioni superbonus 110%

Secondo voi questo ha rilevanza anche sui massimali per i singoli interventi?

Per essere più precisi veniamo alla mia situazione specifica:

la mia abitazione è costituita da due appartamenti “forse” funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo ( “forse” perché ciascun appartamento è dotato di pertinenza – ripostiglio o taverna che dir si voglia – anch’essa dotata di accesso autonomo dall’esterno su via pubblica ma connessa al rispettivo appartamento di competenza per quanto concerne impianto elettrico e di riscaldamento… a questo punto l’appartamento non è più funzionalmente indipendente solamente perché ha una pertinenza a lui connessa ? ) I due appartamenti ( e le relative pertinenze ) hanno proprietari diversi: uno è di mia proprietà e l’altro è di mia moglie.

L’edificio in questione è ( credo ) un edificio bifamigliare assimilabile ad una villetta a schiera “verticale” cioè dotata di due appartamenti, ciascuno con una pertinenza accatastata su scheda a parte come C2, il tutto con in comune solamente il tetto.

Nella norma relativa agli edifici plurifamiliari, per quanto concerne la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è prevista una detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 per singola unità immobiliare.

A questo punto quale è il massimale di intervento per questo edificio di 4 unità immobiliari due abitative ( A2 ) e due no ( C2 )?

4 X 30.000 = 120.000    oppure   4 x 20.000  oppure… ????????

Per quanto concerne invece l’installazione dell’impianto fotovoltaico il massimale per congruità asseverabile era stabilito in 2.400 euro per ogni kW  di  potenza  nominale  mentre il massimale si riduceva a  di 1600 euro/kW  se l’installazione dell’impianto fotovoltaico era abbinata ad interventi contemplati nell’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), del Dpr 380/2001, cioè d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, e) “interventi di nuova costruzione” ed f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”.  

Poichè ora il nuovo decreto semplificazioni prevede che gli interventi incentivati con il credito d’imposta al 110% costituiscono sempre manutenzione straordinaria ( realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori CILA), il massimale rimane sempre di 2.400 euro per ogni KW, venendo così meno il discorso della “ristrutturazione” che lo riduceva, nei casi previsti, a soli 1.600 euro per interventi configurabili come "ristrutturazioni" ?

Grazie a tutti per la pazienza e competenza!

SERGIODEMONTI dice:

Poichè ora il nuovo decreto semplificazioni prevede che gli interventi incentivati con il credito d’imposta al 110% costituiscono sempre manutenzione straordinaria ( realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori CILA),

Posto che non ho letto la bozza e sino a che non sarà pubblicato il decreto non mi ci mettero', a mio parere la variazione è relativa solo alla richiesta di abilitazione, nel senso che ora è richiesta la Cila in ogni caso, ma non varia nulla nella sostanza degli interventi dal punto di vista oggettivo. Quindi il massimale per fotovoltaico si dovrebbe applicare come prima.

 

Aver tolto l'indipendenza funzionale, a mio parere, creerà piu' di un problema perchè molte bi/trifamigliari che prima potevano intervenire in autonomia, ora dovranno chiedere agli altri di poter procedere, ma, ripeto, non avendo letto la bozza spero che abbiano fatto in modo che tutto questo non accada.

Grazie come sempre Danielabi

ok ma, fermo restando le cose allo stato attuale e data per scontata l'unanimità del consenso ad intervenire degli aventi titolo, nel mio caso, il massimale per l'intervento di efficientamento dell'impianto termico, secondo te è di  4 X 30.000 = 120.000 oppure......

SERGIODEMONTI dice:

Grazie come sempre Danielabi

ok ma, fermo restando le cose allo stato attuale e data per scontata l'unanimità del consenso ad intervenire degli aventi titolo, nel mio caso, il massimale per l'intervento di efficientamento dell'impianto termico, secondo te è di  4 X 30.000 = 120.000 oppure......

Diciamo che tirando ad indovinare, le plurifamigliari dovrebbero applicare i massimali dei condomìni

Danielabi dice:

Diciamo che tirando ad indovinare, le plurifamigliari dovrebbero applicare i massimali dei condomìni

Non mi pare sia cambiato nulla da questo punto di vista nel decreto semplificazioni.

Le modifiche riguardano conformità (come già dicevi) e allargamento a case di cura e ospedali.

 

Superbonus per caserme e ospedali, non per hotel

Uno dei capitoli in bilico, accanto al contestato pacchetto sugli appalti, è stato quello degli incentivi per le ristrutturazioni green e antisismiche degli edifici. Le regole per l’accesso finora hanno rallentato la richiesta dello sconto fiscale (2 miliardi su 18 stanziati) e una semplificazione era attesa da proprietari e professionisti. Per fare partire i lavori basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (Cila), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità. Niente da fare invece per gli alberghi, misura troppo costosa, almeno in questa fase. Una estensione arriva invece per case di cura, caserme, ospedali e ospizi.

Danielabi dice:

Aver tolto l'indipendenza funzionale, a mio parere, creerà piu' di un problema perchè molte bi/trifamigliari che prima potevano intervenire in autonomia, ora dovranno chiedere agli altri di poter procedere, ma, ripeto, non avendo letto la bozza spero che abbiano fatto in modo che tutto questo non accada.

Non la toglievano ma l'allargavano, infatti quello che sarebbe stato tolto era la necessità dell'accesso autonomo.

Ma non mi risulta sia passato.

condo77 dice:

Non la toglievano ma l'allargavano, infatti quello che sarebbe stato tolto era la necessità dell'accesso autonomo

Come ho detto non ho letto, le bozze le evito come la peste, perchè sono sempre difformi dal prodotto finale.

Allora tanto meglio..

Danielabi dice:

Come ho detto non ho letto, le bozze le evito come la peste, perchè sono sempre difformi dal prodotto finale.

Capitan Harlock (宇宙海賊キャプテンハーロック Uchū kaizoku kyaputen Hārokku)

Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà
Vola all'arrembaggio però un cuore grande ha (hurrà)

 

teschio_pirate_capitan_harlock.png.ebd8f1d08587e75f033bf8232a8b0b47.png

 

Dl Semplificazioni, ok in CdM . . .

pubblicato il: 29/05/2021

Il Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso decreto Semplificazioni. Viene confermata la modifica del Superbonus: secondo le ultime bozze, dovrebbe essere prevista l'autorizzazione tramite Cila degli interventi ammessi alla maxi-detrazione e non dovrebbero essere più richieste le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili.

 

Dl Semplificazioni Superbonus e PNRR approvato in CdM . . .

Dopo la riunione della cabina di regia, seguita da un vertice Governo sindacati, il decreto arriva in Consiglio dei Ministri il 28 maggio per approvazione dell’ultima versione del testo, con le modifiche più recenti. Vediamo come si configura dopo i momenti di confronto sopra descritti.

 

Decreto Semplificazioni 2021, testo ufficiale approvato . . .

Decreto Semplificazioni 2021, testo ufficiale approvato in Consiglio dei Ministri del 28 maggio: sarà più facile accedere al superbonus e lo SPID potrà essere usato con delega a soggetti terzi.

Il decreto Semplificazioni approvato il 28 maggio 2021 è il primo tassello per l’avvio dei progetti legati al Recovery Plan e, tra le novità, stabilisce l’articolazione della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Ecco il testo del DL semplificazione: si elimina obbligo di BIM e digitalizzazione?

Dall'analisi del testo della bozza del Dl Semplificazione scopriamo che si vuole togliere l'obbligo del BIM per gli appalti del PNRR.

Una scelta corretta ? o retrograda e demenziale ? e perchè una doppia corsia, per gli appalti PNRR - dove c'è una maggiore esigenza di controllo richiesto dall'Europa, si toglie il miglior strumento di controllo, il BIM, ma lo si lascia per gli altri appalti. Ecco come stanno le cose e alcuni commenti, personali ovviamente.

 

Più che di transizione digitale mi sembra che qui si pensi ai transistor

 

Allora vorrei ricordare a tutti un caso concreto: la realizzazione del ponte san Giorgio.

unnamed.jpg.91698ec99b438861e78c2c83ca88482b.jpg from Genova example for all people

 

Quando si commissionò l'appalto c'è qualcuno che pensò che il BIM sarebbe stato un problema in vista dei tempi stretti con cui si doveva consegnare l'opera. Quindi fu fatta "dolosamente" una "deroga" istituzionale del decreto ministeriale 560/17 prevedendo la non applicabilità a questa opera dell'obbligo del BIM. Una decisione surreale che sollevò tante proteste.

Come è andata però a finire ? che Italferr, dovendo consegnare il progetto in tempi estremamente ristretti valutò di progettare comunque in BIM, ottenendo così come riscontro un migliore controllo della progettazione, un ausilio alle scelte progettuali, una riduzione dei tempi e dei costi, e una velocizzazione degli iter autorizzatori. Mi risulta che lo stesso studio di Renzo Piano ha voluto lavorare con i modelli digitali forniti dal progettista. Il BIM fu scelto per semplificare.


Prassi - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Lettera circolare 26 maggio 2021, n. 1064

Cessione dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus e conformità urbanistica delle singole unità immobiliari collocate in condominio: chiarimenti

 

  • Haha 1

e fortuna che siamo solo all'approvazione in CDM, figurati il putiferio quando verrà pubblicato il decreto 😱

Danielabi dice:

e fortuna che siamo solo all'approvazione in CDM, figurati il putiferio quando verrà pubblicato il decreto 😱

VERO - è solo l'antipasto . . . io aspetto il dolce (la versione definitiva)

. . . ma potrebbe servire un digestivo . . .

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