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Assicurazione fabbricato - a) è lecito pagare i danni prima di aver ricevuto l'importo dall'assicurazione?

Premessa: il mio condominio è assicurato con una "polizza globale fabbricato" che, coprendo i danni all'intera rete di tubazioni dell'edificio, include sia quelli accaduti nelle parti comuni che nei singoli appartamenti (le cui tubazioni sono pero' di proprietà del Condomino dal punto di derivazione verso l'appartamento stesso). 

Caso 1: rottura tubazione riscaldamento in un appartamento.

- L'Amministratore risarcisce una somma al danneggiato (sulla base delle spese dallo stesso sostenute per riparare il danno) prima di aver ricevuto il rimborso dall'Assicurazione.

- All'atto del rimborso il suo importo risulta del 25% inferiore a quanto anticipato al Danneggiato.  L'importo è stato sborsato in effetti dagli altri Condomini, essendo stato inserito nel consuntivo di quell'anno!!

Mi chiedo:

a) è lecito pagare i danni prima di aver ricevuto l'importo dall'Assicurazione?

b) la differenza tra quanto anticipato dall'Amministratore e quanto effettivamente riconosciuto e rimborsato successivamente dall'Assicurazione deve essere richiesta al Danneggiato o deve rimanere a carico del Condominio (e ripartito fra gli altri Condomini)?

 

Caso 2: rottura braga (Condomino A) con danni anche all'appartamento sottostante (Condomino B).

- l'Assicurazione risarcisce il danno al Condomino A nel corso dell'anno in cui si è verificato il sinistro, dopo che lo stesso ha concordato col Perito l'importo del danno

- il Condomino B, invece,  fa richiesta di risarcimento danni dopo circa due anni!!

- l'Amministratore fa eseguire i lavori (Condomino B) e li inserisce tra le spese condominiali (pertanto sono pagate da tutti gli altri Condomini!!) nel 2017

- quest'anno (come nel caso 1) l'Assicurazione ha deciso comunque di risarcire il danno del Condomino B, ma per un importo "inferiore" a quello inserito nel consuntivo suddetto.

Mi chiedo:

a) è lecito che l'Amministratore abbia fatto fare i lavori presso il Condomino B ed abbia pagato la fattura addebitandola all'intero Condominio, invece di concordare l'importo con l'Assicurazione e magari far fare i lavori direttamente dal Danneggiato? Il tutto, ovviamente, seguendo il buon senso che impone un iter ben definito da seguire in tempi stretti con l'Assicurazione.

b) chi paga la differenza tra quanto pagato per i lavori e l'importo inferiore rimborsato dall'Assicurazione?

 

Grazie per la Vs. consueta collaborazione nel dipanare i  miei dubbi.

Cordiali saluti a tutti gli amici del Forum di Condominio Web

Caso 1: ciò che non è stato rimborsato dall’assicurazione al danneggiato non deve essere risarcito dal condominio se la rottura dell’impianto di riscaldamento è avvenuta nel tratto privato di tubazione;

 

Caso 2: se la rottura della braga ha coinvolto parti condominiali (si tratta di vedere esattamente il punto dove è avvenuta la rottura) il danno deve essere risarcito dai condòmini che sono allacciati a quella colonna di scarico (quindi non è detto che siano tutti). Se l’assicurazione ha deciso di risarcire anche il condòmino B nonostante siano passati due anni, la differenza dovrà essere pagata da tutti i condòmini allacciati alla colonna di scarico.

 

Modificato da bilbetto

Grazie mille per la tua immediata risposta. Io la penso esattamente come te. Approfitto della tua competenza per chiederti se esiste una norma al riguardo da poter utilizzare per confermare la validità di questo "modus operandi" e tacitare qualsiasi eventuale contestazione da parte dei Condomini coinvolti. E' chiaro che risolvere le questioni dopo tanto tempo è sempre piu' complicato. Forse, se le cose fossero state gestite in altro modo fin dall'inizio.....

P.S.: io sono semplicemente una locataria, ma visto che sono stata nominata revisore dei conti (dato che nessuno dei Condomini si è mai, in 40 anni, preso la briga di controllare la contabilità del condominio), sto cercando di svolgere il mio incarico al meglio. Faccio presente che lo faccio a titolo gratuito, ma volentieri.

Cordiali saluti.

L’art. 1123 cc fornisce le indicazioni su come ripartire le spese. Per il “condominio parziale” costituito da coloro che sono allacciati alla colonna di scarico fai riferimento al comma 3. Per le parti private di un impianto di riscaldamento fai riferimento all’art. 1117 cc comma 1 punto 3) dove si indica che l’impianto comune finisce al punto di diramazione alle singole unità immobiliari.

Compito dell'amministratore nel caso di denuncia di sinistro da parte di un Condomino procurata da impianti  comuni o comunque coperti dalla RC fabbricato è  inoltrare la denuncia all'assicurazione  e chiedere sia inviato il perito per definire entità e rimborso dovuto.  Nel caso prospettato si discuteva in assemblea del lamentato danno ed i Condomini a maggioranza deliveravano di anticipare una somma per la riparazione immediata (presumo determinata da preventivo fornito dallo stesso Condomino).

 

Caso 1:  danno su parti private, rottura del tubo all'interno dell'appartamento. la somma da liquidare  è quella peritata dall'assicurazione, se il Condomino ritiene la somma non sufficiente  deve con propria perizia (o con fattura se ritenuta sufficiente) contestarla all'assicurazione.

 

Caso 2:  danni al vicino per rottura su braga

Serve una premessa se la rottura sulla braga e diciamo sulla parte superiore (lo T che entra nell'appartamento) si configura come risarcimento fra privati; se la rottura e nella parte della colonna essendo parte comune riguarda il Condominio. 

 

Pertanto nel caso  la rottura sia localizzata nella colonna al risarcimento del danno del proprietario B (piano inferiore) risponde anche il Condominio se non provvede l'assicurazione.

Nel caso che la rottura sia sulla parte della braga che è di A, la differenza è questione privata e l'eventuale  ristoro del danno  il proprietario B deve chiederlo al proprietario A, per la parte non coperta dall'assicurazione 

 

Modificato da SPL House
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