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Chiara36

Appartamento all' asta: chi si accolla il debito?

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Salve a tutti, in un condominio è stato venduto all' asta un appartamento. Recuperato dal nuovo acquirente il debito relativo all' anno in corso e all' anno precedente, rimane ancora una debito di circa 1800 euro.

Ora, il pagamento di questa rimanenza va richiesto a tutto il condominio, e la mia domanda è: a tutto il condominio compreso il nuovo proprietario a cui abbiamo già chiesto l' anno in corso e quello precedente? oppure lui è da considerarsi escluso?

Grazie 1000.

Da escludere in quanto è obbligato solo al pagamento degli oneri relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Da escludere in quanto è obbligato solo al pagamento degli oneri relativi all'anno in corso e a quello precedente.

No, deve partecipare anche lui alla suddivisione in quanto la cifra non recuperata e ritenuto impossibile recuperare il residuo dall'ex condomino è riferibile a tutti i condomini al momento in cui si assume la delibera di ripartizione del debito non recuperato, compreso il nuovo acquirente.

No, deve partecipare anche lui alla suddivisione in quanto la cifra non recuperata e ritenuto impossibile recuperare il residuo dall'ex condomino è riferibile a tutti i condomini al momento in cui si assume la delibera di ripartizione del debito non recuperato, compreso il nuovo acquirente.

il nuovo condomino deve pagare soltanto quanto previsto dall'art. 63 Dacc, il debito a carico dal vecchio proprietario per gli anni precedenti dovrà essere spalmato tra tutti gli altri condomini, eccetto il nuovo condomino che ha già pagato la sua parte in base a quanto stabilito dal codice.

il nuovo condomino deve pagare soltanto quanto previsto dall'art. 63 Dacc, il debito a carico dal vecchio proprietario per gli anni precedenti dovrà essere spalmato tra tutti gli altri condomini, eccetto il nuovo condomino che ha già pagato la sua parte in base a quanto stabilito dal codice.

Ma i condomini a suo tempo non potevano pensare ad un sequestro conservativo dell'immobile venduto all'asta? Qui chi ci guadagna,secondo me,è il nuovo proprietario che ha acquistato all'asta un bene al di sotto del suo valore reale e la beffa sta proprio nel fatto che tutti i debiti -esclusi quelli degli ultimi due anni - siano spalmati su tutti i restanti condomini. Non mi sembra giusto: i debiti li dovrebbe estinguere il nuovo proprietario.

questo è quello che prevede il codice. Posso anche essere d'accordo con te, ma non credo che i condomini possano obbligare il nuovo acquirente a pagare morosità precedenti l'anno in cui risulta datato il decreto di trasferimento dell'immobile.

Anch'io mi trovo nella stessa situazione e ho bisogno di chiarire alcuni dubbi. Premetto che non sono esperto in materia e ho due domande alle quali non riesco a trovare la risposta.

 

Nel famoso art. 63 citato sopra c'è scritto che il nuovo acquirente paga il debito dell'anno in corso e quello precedente ma non c'è scritto chi deve pagare il restante maturato negli anni precedenti. Come viene stabilito che il pagamento di questa rimanenza va richiesto a tutto il condominio? Non c'è un limite di tempo (ad esempio 5 anni) dopo il quale va in prescrizione?

 

Grazie mille

Anch'io mi trovo nella stessa situazione e ho bisogno di chiarire alcuni dubbi. Premetto che non sono esperto in materia e ho due domande alle quali non riesco a trovare la risposta.

 

Nel famoso art. 63 citato sopra c'è scritto che il nuovo acquirente paga il debito dell'anno in corso e quello precedente ma non c'è scritto chi deve pagare il restante maturato negli anni precedenti. Come viene stabilito che il pagamento di questa rimanenza va richiesto a tutto il condominio? Non c'è un limite di tempo (ad esempio 5 anni) dopo il quale va in prescrizione?

 

Grazie mille

le quote impagate che non rientrano nelle disposizioni dall'art. 63 Dacc, vengono considerati inesigibili e pertanto devono essere ripartiti su tutti i condomini, esclusi i nuovi proprietari che si sono fatti carico dell'anno in corso e di quello precedente.

Prescritti o meno per il condominio sono sempre crediti inesigibili che devono essere recuperati.

i debiti precedenti le disposizioni dall'art. 63 Dacc, vengono considerati inesigibili e pertanto devono essere ripartiti su tutti i condomini, esclusi i nuovi proprietari che si sono fatti carico dell'anno in corso e di quello precedente.

Prescritti o meno per il condominio sono sempre crediti inesigibili che devono essere recuperati.

Prima di tutto volevo ringraziarla per la celere risposta.

 

Ho trovato questo articolo dove c'è scritto:

 

Per le spese più risalenti nel tempo, qualora siano state riportate nei vari rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall'amministratore nei confronti del neo proprietario aggiudicatario che ha acquistato l'immobile all'asta (Corte Appello Genova n. 513/09).

 

Fonte /asta-fallimentare-spese-condominiali.13975#ixzz5DaAwgxzxhttps://www.condominioweb.com/asta-fallimentare-spese-condominiali.13975#ixzz5DaAwgxzx

https://www.condominioweb.com

 

Mi sembra attendibile. Mi piacerebbe sentire anche il suo parere

Prima di tutto volevo ringraziarla per la celere risposta.

 

Ho trovato questo articolo dove c'è scritto:

 

Per le spese più risalenti nel tempo, qualora siano state riportate nei vari rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall'amministratore nei confronti del neo proprietario aggiudicatario che ha acquistato l'immobile all'asta (Corte Appello Genova n. 513/09).

 

Fonte /asta-fallimentare-spese-condominiali.13975#ixzz5DaAwgxzxhttps://www.condominioweb.com/asta-fallimentare-spese-condominiali.13975#ixzz5DaAwgxzx

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Mi sembra attendibile. Mi piacerebbe sentire anche il suo parere

Qualcuno può dirmi se è corretto oppure no?

grazie in anticipo!

Ma i condomini a suo tempo non potevano pensare ad un sequestro conservativo dell'immobile venduto all'asta? Qui chi ci guadagna,secondo me,è il nuovo proprietario che ha acquistato all'asta un bene al di sotto del suo valore reale e la beffa sta proprio nel fatto che tutti i debiti -esclusi quelli degli ultimi due anni - siano spalmati su tutti i restanti condomini. Non mi sembra giusto: i debiti li dovrebbe estinguere il nuovo proprietario.

Legge fatta per favorire le banche e facilitare la vendita degli immobili. Il condominio ci rimette sempre o quasi, è voluto dalla legge che obbliga il condominio a procedere e sostenere i costi e lo mette in fondo alla ripartizione dei fondi recuperati con la vendita.

 

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Prima di tutto volevo ringraziarla per la celere risposta.

 

Ho trovato questo articolo dove c'è scritto:

 

Per le spese più risalenti nel tempo, qualora siano state riportate nei vari rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall'amministratore nei confronti del neo proprietario aggiudicatario che ha acquistato l'immobile all'asta (Corte Appello Genova n. 513/09).

 

Fonte /asta-fallimentare-spese-condominiali.13975#ixzz5DaAwgxzxhttps://www.condominioweb.com/asta-fallimentare-spese-condominiali.13975#ixzz5DaAwgxzx

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Mi sembra attendibile. Mi piacerebbe sentire anche il suo parere

E' una sentenza minoritaria, ce ne solo altre 2-3 dello stesso tenore ma in maggioranza il condominio lo prende sempre nel didietro.

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