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APE CONVENZIONALE - APE A FINE LAVORI - DIAGNOSI ENERGETICA

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Il superbonus ha introdotto una ulteriore opzione nel già variegato panorama delle attestazioni energetiche previste dalla legislazione italiana.

All’attestato di prestazione energetica (Ape) e a quello di qualificazione energetica, si aggiunge l’attestato di prestazione energetica convenzionale, esplicitamente previsto per dimostrare il duplice salto di classe dell’edificio in seguito alla realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (interventi trainanti e trainati).
In base all’articolo 2, comma 1, lettera l-bis del Dlgs 192/2005, l’Ape (non quello convenzionale) è il documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Ape unica per più unità
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Tuttavia, l’Ape riferita a più unità immobiliari è un caso molto raro: può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale dal medesimo sistema di climatizzazione estiva (se presente).
La validità
L’Ape ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, così come previsto dai Dpr 412/1993 e 74/2013. In caso di fruizione di detrazioni fiscali per interventi sull’involucro dell’edificio, è sempre prevista la realizzazione di un Ape per ogni singola unità immobiliare dopo l’intervento, tranne che per la sostituzione dei serramenti.

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del Dlgs 192/2005, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato (as built), devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza con la dichiarazione di fine lavori, senza alcun onere aggiuntivo.


L’Ape convenzionale
L’Ape riferita all’intero edificio va prodotta per interventi che fruiscano dell’ecobonus con aliquota al 75% (interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di prestazione energetica). Questo documento, detto “convenzionale” è introdotto solo a fini fiscali, ed è richiesto nelle situazioni prima e dopo l’intervento, per dimostrare il raggiungimento dei requisiti richiesti. È richiesta l’Ape convenzionale, riferita all’intero edificio nella situazione prima e dopo i lavori, per interventi che fruiscano del superbonus.

  • Grazie 1

Per come è concepito il calcolo dell'APE degli edifici, esso si basa su dati delle singole unità immobiliari.

Cosa succede se un condòmino si rifiuta, giustamente in epoca di pandemia, di far entrare il geometra a casa per i rilievi? Succede che si blocca tutto, fino a data da destinarsi. E giù con ricorsi ex art. 700 c.p.c., in Tribunali intasati, con altri soldi da spendere...

Auguri.

Alessandro7517 dice:

Per come è concepito il calcolo dell'APE degli edifici, esso si basa su dati delle singole unità immobiliari.

Cosa succede se un condòmino si rifiuta, giustamente in epoca di pandemia, di far entrare il geometra a casa per i rilievi? Succede che si blocca tutto, fino a data da destinarsi. E giù con ricorsi ex art. 700 c.p.c., in Tribunali intasati, con altri soldi da spendere...

Auguri.

Gli stringenti requisiti per adire all'art. 700 non comprendono la compilazione dell'Ape.

giallone dice:

Gli stringenti requisiti per adire all'art. 700 non comprendono la compilazione dell'Ape.

Ecco, meglio mi sento, quindi neppure il diritto d'urgenza...

Allora stai fresco and andare avanti con la pratica, si blocca proprio tutto.

Superbonus 110%: rilascio APE in 48 ore e online, è una truffa?

Ebbene sì, Federcontribuenti ha segnalato che molte società stanno promettendo il rilascio dell’APE in 48 ore e telematiche.

Si tratta di una vera e propria truffa visto che l’APE, come dichiarato dalla Corte di Cassazione, è un documento richiesto negli atti notarili di compravendita e nei contratti di locazione.

L’APE deve essere redatta da un tecnico abilitato e iscritto all’albo e in seguito ad un sopralluogo presso l’immobile oggetto di certificazione.

Il ruolo dei professionisti tecnici è fondamentale anche ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Chi produce un attestato falso commette un illecito civile e penale e deve risarcire il danno cagionato.

 

Superbonus 110%, quali sono le sanzioni previste dal Decreto Rilancio?

Per avere accesso al Superbonus 110% bisogna essere in possesso di determinati requisiti, che vanno certificati e documentati.

Bisogna prestare massima attenzione ai falsi attestati o alle dichiarazioni infedeli: le sanzioni previste dal Decreto Rilancio sono molto severe.

Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario ottenere i vari documenti, come il visto di conformità e l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica).

In caso di attestazioni false, si va incontro a pesanti sanzioni fino a subire conseguenze penali.

A quanto ammontano le sanzioni per chi emette falsi attestati? Il produrre attestazioni false costituisce un vero e proprio reato.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni false verrà comminata una sanzione amministrativa da 2.000 fino a 15.000 euro per ciascun documento falso.

Modificato da studiofrancescopozzi

Superbonus 110% e APE convenzionale: a breve il formato XML convenzionale

A breve sarà stabilito il formato per l'APE convenzionale che servirà per certificare il doppio passaggio di classe energetica per il superbonus

Superbonus 110%: come previsto dall'art. 119, comma 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, per fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica sono richiesti alcuni specifici requisiti.

Superbonus 110%, Ecobonus e doppio salto di classe energetica

Il requisito più importante è quello relativo al miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

L'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prevede che gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

APE convenzionale e CTI

Per quanto riguarda la redazione dell'APE convenzionale tramite software commerciali, a settembre si è tenuta una riunione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per deciderne il formato vista la necessità di presentare questo documento nel caso di interventi sugli immobili con più unità immobiliari con lo scopo di richiedere il superbonus 110%.

Nel caso di edifici di pluri-unità deve essere redatto per edificio;

Per il calcolo dell'Ep,gl vengono sommati gli EP relativi ai soli servizi già presenti nella situazione "ante". Quindi l'APE convenzionale potrebbe avere un Epgl diverso dall'Ape tradizionale.

Nell'APE convenzionale vanno inputate tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio (per gestire la presenza di impianti comuni) ma nella determinazione dell'EP,gl vengono sommati solo gli Ep relativi alle UI che richiedono il superbonus. Infatti in un condominio con unità residenziali inferiori al 50% delle non residenziali, solo le residenziali potranno richiedere il superbonus e quindi andranno sommate nel calcolo dell'EP,gl.

Infine, si ricorda che l'APE convenzionale va allegato all'asseverazione che il professionista deve inviare ad ENEA. La metodologia di calcolo è quella nazionale in vigore e il calcolo della classe avviene tramite le Linee guida nazionali attuali.

In questa settimana ci sarà una nuova riunione per concretizzare il formato dell'APE convenzionale e discutere della possibilità di esportare un "XML convenzionale". 

Superbonus 110%, chiesto APE convenzionale più snello

 

Semplificare ulteriormente le procedure per ottenere il superbonus 110% in condominio. È la richiesta inviata al Ministero dello Sviluppo Economico da Rete Irene, network di imprese che progetta e realizza interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.
 
Le proposte di Rete Irene riguardano la possibilità di redigere l’APE convenzionale pre-intervento senza tenere conto di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio e di realizzare i lavori in presenza di piccole irregolarità urbanistiche sulle parti comuni non interessate dai lavori.
 

APE convenzionale per il 50% dell'edificio

Una delle novità del Superbonus 110% è la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) pre-intervento, per misurare i risultati ottenuti con i lavori di efficientamento energetico. Per ottenere il Superbonus, infatti, è necessario ottenere un miglioramento di due classi nella prestazione energetica dell’edificio. 
Negli edifici con più unità immobiliari, prima dell’intervento si redige l’APE convenzionale, che, secondo quanto stabilito dal DM Requisiti Tecnici, deve riferirsi all’edificio nella sua interezza.
Questo vincolo potrebbe sbarrare la strada dell’efficientamento a quegli edifici in cui il certificatore non ha accesso anche ad una sola unità immobiliare. Si andrebbero infatti a dilatare i tempi della fase istruttoria e, contemporaneamente, Rete Irene teme che si possano favorire “atteggiamenti estorsivi”.
Secondo Rete Irene, quindi, per la redazione dell'APE convenzionale si dovrebbe poter considerare un numero di unità immobiliari inferiore al totale, a condizione che il numero delle unità considerate non sia inferiore al 50% delle unità totali e che la superficie utile delle unità con destinazione residenziale considerate sia pari almeno al 50% della superficie utile complessiva dell'edificio.

Per stimolare la collaborazione dei proprietari, inoltre, la fruizione della detrazione dovrebbe essere limitata alle sole unità immobiliari considerate per il calcolo dell'APE convenzionale.
A detta di Rete Irene, prevedendo che le superfici che separano le unità considerate da quelle non considerate siano da trattare come adiabatiche, non si dovrebbero determinare distorsioni del risultato della classificazione energetica.  

 

Superbonus 110% su parti comuni con abusi edilizi

Il decreto “Agosto” (L. 126/2020) ha già introdotto delle semplificazioni, consentendo di realizzare i lavori agevolati negli edifici condominiali in cui i singoli condòmini hanno commesso piccoli abusi edilizi nei propri appartamenti che non riguardano le parti comuni.
Sebbene, come evidenziato da Rete Irene, l’emendamento risponda all’esigenza di non negare il Superbonus ad interi edifici in cui le irregolarità sono imputabili a singoli proprietari, la norma dovrebbe essere snellita ulteriormente.
Rete Irene propone infatti di includere nel Superbonus 110% anche gli edifici che presentano irregolarità urbanistiche su quelle parti comuni che non devono essere interessate dall’intervento. L’asseverazione dello stato legittimo degli immobili dovrebbe quindi riferirsi solo alle zone di intervento.

E SE UN CONDOMINO NON CONSENTE L'ACCESSO PER REDIGERE L'APE?

 

Riporto qui di seguito per comodità degli utenti una serie d'interventi sull'argomento

 

Circolare 30

5.2.6 D. Nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l'A.P.E. deve essere rilasciato per le singole unità immobiliari, oppure è sufficiente un'A.P.E. “condominiale”? Inoltre, se anche i singoli condomini
eseguono interventi trainati, è necessario anche l'A.P.E. della singola unità immobiliare?
R. Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente.
Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1 del citato decreto interministeriale (interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al Superbonus) è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare.
Si ricorda, inoltre, che come precisato nel comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”), l’A.P.E., ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005, ha «una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

 

ENEA FAQ N. 5

Per poter usufruire del superbonus 110% è necessario dimostrare che l’edificio sul quale si sono sostenuti interventi di riqualificazione energetica è migliorato di almeno 2 classi energetiche. E’ pertanto necessario confrontare due attestati di prestazione energetica: una prima dei lavori ed uno dopo. Quindi gli attestati di prestazione energetica sono fondamentali per accedere alle detrazioni. Proprio per questo sono stati necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Enea su APE e superbonus 110  (FAQ n.5 su Ape e superbonus 110 dell’Enea)

1. Con quale criterio devono essere determinate le classi energetiche? Tramite il decreto 26/06/2015 o tramite le leggi regionali?

Secondo l’ENEA, il criterio di classificazione da usare per Ape e Superbonus 110% è quello previsto dal decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Semplificazioni e PA. Il decreto in questione risale al 26 giugno 2015. Questo per favorire l’uniformità di applicazione degli incentivi previsti dal Superbonus 110% in tutto il territorio Italiano. L’Enea però prevede anche la possibilità di rifarsi alla classificazione regionale per determinare le classi energetiche. Tuttavia questo è possibile solo se le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche previste dal suddetto decreto.

2. Quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra Ape-pre e Ape-post in caso di edifici unifamiliari?

Il caso di edifici unifamiliari, il confronto tra Ape pre e post intervento è del tutto simile a quello dei condomini. Nella risposta alla FAQ n.5 su Ape e superbonus 110 dell’Enea possiamo infatti leggere:

“Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari”.

3. In quali casi il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%. L’Enea specifica inoltre che questi ultimi non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

4. Quali Ape vanno depositati nei catasti regionali?

Gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento. Questi APE dovranno essere rilasciati rigorosamente prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

 

FAQ del CENED Regione Lombardia:

3. Per gli immobili ubicati in Lombardia, il cosiddetto “APE convenzionale” e di cui al punto 12.2 dell’Allegato A al decreto requisiti, predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, previsto nel caso di interventi su edifici con più unità immobiliari, deve essere rilasciato dall’Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico degli Edifici Regionale?

No, tale documento deve essere predisposto secondo le indicazioni di cui al Decreto Requisiti Ecobonus e pertanto, a differenza degli APE predisposti per singole unità immobiliari, non viene generato attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale. In ogni caso, ai fini della redazione del cosiddetto “APE convenzionale”, è necessario produrre gli APE delle singole unità immobiliari, ante e post intervento, secondo le disposizioni regionali di cui al D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546. Infatti, ai fini della predisposizione dell’”APE convenzionale”, come precisato al punto 12.3 dell’Allegato A al Decreto Requisiti, la determinazione degli indici di prestazione energetica dell’edificio, considerato nella sua interezza, presuppone la necessità di calcolare gli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari che devono essere desunti dai relativi APE depositati nel CEER (riferimento Articolo 6, lettera g) e Allegato C del Decreto Requisiti Ecobonus).

 

 

12.12 Il Soggetto certificatore deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Nel caso in cui l’edificio ricada nell’ipotesi di cui al punto 6.17, il Soggetto certificatore dovrà effettuare un sopralluogo anche presso l’edificio in cui è stato installato l’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da poter reperire e verificare anche i dati da riportare nel campo “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE, come previsto al punto 6.19.
Nel caso di APE relativi a molteplici subalterni ai sensi del punto 11.2, qualora il professionista si trovasse nell’impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione può utilizzare, ai fini della modellizzazione degli stessi, la documentazione in suo possesso, avendone verificato preventivamente la congruenza dall’esterno. I subalterni a cui il certificatore non ha avuto accesso sono tuttavia passibili di controllo e, a tal fine, è richiesto di dichiararne l’elenco nel campo “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE.
 

FAQ_SUPERBONUS.pdf

Decreto-legislativo-n.48-10-giugno-2020-Gazzetta[8].pdf

DM_Linee_guida_APE_appendiceA.pdf

DM_Linee_guida_APE.pdf

DM_Linee_guida_APE_allegato1.pdf

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Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

E SE UN CONDOMINO NON CONSENTE L'ACCESSO PER REDIGERE L'APE?

Chiedo scusa se mi è sfuggito qualcosa di macroscopico ma non trovo la risposta a questa domanda.

O è ancora una criticità sul tema?

Grazie mille.

AlbertoBS dice:

Chiedo scusa se mi è sfuggito qualcosa di macroscopico ma non trovo la risposta a questa domanda.

O è ancora una criticità sul tema?

Grazie mille.

Se si tratta di APE convenzionale allora il sopralluogo nei singoli appartamenti non è necessario (ovvero non è prescritto per legge), purché il tecnico abbia sufficiente documentazione e la possibilità di fare adeguati rilievi esterni, in modo da calcolare ugualmente l'indice di prestazione energetica di quell'appartamento, da usare poi assieme a quello degli altri appartamenti per calcolare l'APE dell'intero edificio.

 

Francesco si riprometteva cmq di chiedere conferma di quanto sopra all'ENEA, per maggior sicurezza.

Modificato da condo77
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Il deposito dell'APE regione per regione

L'obiettivo dei Decreti attuativi della Legge n. 90/2013 e delle Nuove Linee Guida D.M. 26/06/2015 è stato quello di unificare il sistema di classificazione degli edifici sulla base del concetto di edificio di riferimento.
Tutte le regioni hanno accolto o stanno accogliendo il sistema di classificazione nazionale che prevede l'identificazione di dieci classi energetiche dalla A4, la più prestante, alla G, in funzione dell'edificio target e sulla base dell'indice di prestazione globale non rinnovabile dell'edificio reale.
Ogni regione ha scelto le proprie modalità di deposito dell'APE: la Lombardia adotta un motore di calcolo proprietario, Lazio e Molise hanno di recente adottato nuove misure di trasmissione, mentre altre regioni non hanno ancora istituito un catasto energetico o un sistema informatizzato per raccogliere i dati principali della certificazione energetica.
Vogliamo fare un viaggio attraverso le regioni d'Italia per fare chiarezza sulle modalità di deposito dell'APE e mettere in luce singolarità e differenze rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale.

Le nuove Linee Guida sul territorio nazionale

Il metodo di calcolo dell'indice di prestazione dell'edificio reale oggetto di certificazione si basa sulle UNI TS 11300 e prevede sei servizi differenti:

  • climatizzazione invernale (EPH,nren),
  • climatizzazione estiva (EPC,nren),
  • acqua calda sanitaria (EPW,nren),
  • ventilazione (EPV,nren),
  • illuminazione (EPL,nren)
  • e trasporto (EPT,nren);

Ciascun servizio sarà valutato solo se effettivamente presente, ad eccezione del riscaldamento sempre simulato anche nei fabbricati dove non esiste l'impianto di riscaldamento e del servizio di ACS, anche questo considerato sempre presente in edifici residenziali.

Il valore utilizzato per determinare la classe energetica è l'indice di prestazione non rinnovabile (EPnren) come somma di tutti e sei i servizi che, paragonato allo stesso indice dell'edificio di riferimento, posiziona la classe energetica tra la A4 e la G.

 

EPnren,gl = EPH,nren + EPW,nren + EPC,nren + EPV,nren + EPL,nren + EPT,nren


APE e Catasto Energetico regione per regione

Sul territorio nazionale rimangono unicamente due casi singolari:

Regione Lombardia dove il sistema di classificazione è del tutto analogo a quanto previsto dall'attuativo della L. n. 90/2013 ma la regione richiede di adottare il proprio motore di calcolo per la certificazione energetica. Il Motore CENED +2 consente il calcolo e la classificazione energetica dell'edificio secondo la procedura contenuta nella D.G.R. n. 2456/2017.

Provincia autonoma di Trento: in questa provincia le modalità di calcolo dell'APE sono del tutto analoghe al Decreto Linee Guida Nazionali, ma il sistema di determinazione della classe energetica dell'edificio, la targa e il formato dell'attestato sono totalmente diversi. La classe dell'immobile viene determinata in funzione di un ricalcolo della prestazione dell'edificio come se fosse ubicato a Trento e i modelli di APE, uno per gli edifici residenziali e uno per gli edifici non residenziali, sono quelli riportati nella DGP 163/2017.

Perché un catasto energetico nazionale

Alcune regioni virtuose avevano istituito il catasto energetico degli edifici ben prima dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali che nel 2015 hanno modificato il sistema di classificazione. Se fino a quella data i catasti erano una realtà soltanto regionale, con la Legge n. 90/2013 scatta l'obbligo di istituire un catasto energetico nazionale.

Art 12 comma d)
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: […]

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.»

Il catasto nazionale si chiama SIAPE ed è utilizzato direttamente dalle regioni e province autonome per comunicare annualmente i dati degli APE consegnati sul proprio territorio. L'introduzione del catasto SIAPE è sancita dal DM 26/06/2015 (Nuove Linee Guida).

Art 5 comma 4
4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all'articolo 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Nel testo del decreto si stabilisce che il SIAPE debba essere sviluppato da ENEA e che i dati dei certificati dovranno essere comunicati da ogni ente regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
Ecco perché ogni regione è tenuta a istituire un catasto in grado di raccogliere l'elenco delle informazioni richieste da ENEA e trasmetterle esclusivamente per via telematica. I dati da fornire non sono altro che gli elementi contenuti nella stampa dell'APE e tracciati all'interno di un file di scambio dati nel formato XML; molti dei catasti regionali esistenti importano infatti direttamente il file XML che può essere richiesto secondo due livelli di dettaglio:

XML APE 2015 STANDARD NAZIONALE: questo formato contiene i dati della stampa dell'APE e alcune informazioni aggiuntive come il software utilizzato o le caratteristiche degli impianti presenti.

XML APE 2015 STANDARD NAZIONALE COMPLETO: aggiunge ai dati dell'APE tutte le informazioni su input e output necessarie per controllare i certificati, come stratigrafie utilizzate, ponti termici, dettagli di calcolo dei sottosistemi di emissione, regolazione, distribuzione o ancora caratteristiche dei materiali e dei servizi considerati.

Regioni Con Catasto Energetico.jpg

Regioni Invio XML.jpg

buonasera, mi unisco alla discussione per una domanda sull'APE ante. Non ho ben compreso con quali documenti si calcola l'ape convenzionale. Una unità unifamiliare, libera su 4 lati, con proprio ingresso, isolata...è considerata unità unifamiliare diversa da una unità funzionalmente indipendente che, invece, è la classificazione che distingue le ville a schiera ? La domanda pare banale ma è una diatriba da cui non riesco ad uscire.  Una villa singola, per motivi suoi, non ha il gas. Di conseguenza l'impianto di riscaldamento esiste, è collegato,  ma non lo usano. Le risposte che ho avuto dagli esperti sono:

1) deve essere funzionalmente indipendente quindi deve avere il gas oppure la caldaia deve funzionare alimentata in altro modo ( es un bombolone di gas )

2) il funzionalmente indipendente non c'entra un tubo, ma si devono produrre le bollette per calcolare il consumo del riscaldamento

3) nessuna delle due. Basta che ci sia l'impianto collegato, anche non funzionante perchè non si considerano i costi del consumo reale, ma quelli del virtuale

4) nessuna delle tre. Basta che ci sia l'impianto collegato perchè i calcoli del convenzionale si fanno sulla base delle misure della superficie disperdente e non in base al tipo di caldaia che per quanto li riguarda può anche non funzionare e non aver fatto alcuna revisione data la mancanza del gas.

 

veramente c'è da diventare scemi dietro a questa cosa. Chi mi sa aiutare con la risposta tecnicamente corretta ?

1) 2) 4) errate

3) esatta

 

Si tratta di edificio unifamiliare, quindi non serve il funzionalmente indipendente che è invece utile nel caso dei condominii (compresi quelli orizzontali tipo villette a schiera), proprio per poter trattare u.i. condominiali alla stregua di edifici unifamiliari.

Le bollette non servono ai fini APE, semmai per capire che interventi fare sulla base dei consumi reali, ma questo esula dal discorso APE/bonus fiscale.

L'APE convenzionale considera non solo la dispersione energetica ma anche l'efficienza del generatore di calore (misura l'energia non rinnovabile consumata, che si basa anche ma non solo sull'energia totale dispersa), quindi serve sapere che tipo di caldaia e di corpi scaldanti siano installati.

Modificato da condo77
ricnic dice:

veramente c'è da diventare scemi dietro a questa cosa.

Be'...devi aver trovato dei tecnici molto confusi: le uniche unità che non hanno problemi di sorta sono le ville, villette, case indipendenti. Praticamente non hanno alcun pre-requisito da soddisfare, devono solo non sforare con i costi e i massimali e, ovviamente, migliorare le due classi.

Spero che tu riesca a trovare un tecnico che conosca la materia.

Danielabi dice:

Be'...devi aver trovato dei tecnici molto confusi: le uniche unità che non hanno problemi di sorta sono le ville, villette, case indipendenti. Praticamente non hanno alcun pre-requisito da soddisfare, devono solo non sforare con i costi e i massimali e, ovviamente, migliorare le due classi.

Spero che tu riesca a trovare un tecnico che conosca la materia.

Effettivamente spero per la dignità professionale degli "esperti" interrogati da Ric che gli stessi fossero impegnati in una maratona alcoolica quando hanno dato le risposte 1) 2) e 4), oppure fossero esperti di altri settori. 😈

  • Mi piace 1

grazie. Avevo interpretato così anche io, ma hanno smontato le mie certezze. Sto valutando diverse aziende che si propongono tra quelle con lo sconto in fattura perchè ho dei condominii con diverse situazioni ( come tutti, immagino ) e tra questi ho delle villette a schiera costituite in supercondominio ed una singola confinante,  che però vuole unirsi alla cordata. Tra quelle che ho sentito, mi hanno, appunto, chiesto una serie di documenti tra i quali quelli indicati. Ci ho anche fatto delle ore in zoom per farmi spiegare. Un'azienda di energia mi ha anche consigliato, nella mancanza del gas, di far mettere un bombolone gpl a cui far attaccare la caldaia, perchè l'importante è far andare l'impianto per fare i conteggi. E di lavoro fanno solo energia. Un altro, sempre e solo impresa spa che fa solo energia, mi ha detto che se non ha i 3 requisiti su 4 del funzionalmente indipendente, non può prenderla in carico. Può essere che sbaglino perchè è più facile concentrarsi sui condominii che sulle ville ? Infatti i condominii me li prendono ma la villa no. Ma dato l'andazzo chi si fida ?

condo77 dice:

(misura l'energia non rinnovabile consumata, che si basa anche ma non solo sull'energia totale dispersa), quindi serve sapere che tipo di caldaia e di corpi scaldanti siano installati.

scusami, come si calcola l'energia consumata se non c'è il gas e l'impianto non viene messo in funzione ? La caldaia non ha libretto e nemmeno la revisione biennale perchè non si usa da anni. Solo tre o quattro anni fa è tornata ad essere abitata, ma non hanno mai riallacciato il gas.

ricnic dice:

scusami, come si calcola l'energia consumata se non c'è il gas e l'impianto non viene messo in funzione ? La caldaia non ha libretto e nemmeno la revisione biennale perchè non si usa da anni. Solo tre o quattro anni fa è tornata ad essere abitata, ma non hanno mai riallacciato il gas.

Grossomodo:

Energia consumata = Energia dispersa / efficienza impianto

 

Se p.e. il mio involucro disperde 10 MWh / anno e ho un impianto con un'efficienza del 70%, allora consumo 10 / 70% = 14 MWh / anno.

Sia le dispersioni che l'efficienza che i consumi sono calcolati, non misurati (quelli che tu chiamavi "virtuali"), quindi poco cambia se nella realtà voglio 25°C in casa e consumo metano come una centrale termoelettrica, oppure manco sono collegato al metano: dato un certo edificio con un certo involucro e un certo impianto, si calcola un determinato consumo, che sarà sempre quello anche se la casa fosse disabitata.

 

Modificato da condo77

APE Convenzionale: cos'è e come si fa

Regole, FAQ ed esempi sull'APE per il Superbonus

L'APE convenzionale è il documento introdotto dal Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 per gli interventi di riqualificazione energetica con il Superbonus. L'APE convenzionale include in realtà due documenti: l'APE pre e l'APE post intervento. Assieme servono a verificare il salto minimo di due classi energetiche necessario per l'Ecobonus 110%.
L'APE convenzionale calcola l'efficienza energetica di un edificio costituito da più unità immobiliari, ad esempio il condominio, nella sua interezza. Per ottenerlo si sommano i prodotti degli indici delle singole unità immobiliari di un intero edificio e si divide il risultato per la superficie utile complessiva dell'edificio stesso.


Questo nuovo documento, che non va confuso con il classico Attestato di Prestazione Energetica, è il più discusso e controverso tra le pratiche per il Superbonus 110%. Per la sua redazione si seguono norme e regole ben precise

 

APE Convenzionale: Calcoli, applicazione e norme

Come si calcola l'APE convenzionale?

L'APE Convenzionale non è un Attestato di Prestazione "tradizionale": è un documento nato apposta per il Superbonus con l'unico obiettivo di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche tra la situazione ANTE intervento e quella POST intervento. Per accedere all'incentivo del 110% infatti:

  • è necessario scegliere almeno uno tra gli interventi trainanti
  • gli interventi trainanti e trainati insieme devono permettere il miglioramento di almeno due classi energetiche tra la situazione ANTE intervento e quella POST intervento.

Il miglioramento di 2 classi energetiche è dimostrato nell'APE Convenzionale che è costituito dall'APE PRE e APE POST intervento:

indica la prestazione raggiunta dall'edificio grazie ai lavori del Superbonus 110%

  • va allegato alle asseverazioni
  • va riportato sul portale ENEA per il SuperEcobonus

L'APE Convenzionale PRE e Convenzionale POST intervento sono documenti progettuali e possono essere sempre redatti dallo stesso progettista dei lavori, senza vincolo di terzietà.

l'APE convenzionale ANTE intervento si ottiene dallo stato di fatto dell'edificio, l'APE convenzionale POST intervento dal miglioramento energetico scelto dal progettista


Modello energetico e APE Convenzionale ANTE INTERNVENTO per edificio unifamiliare: l'APE Convenzionale non riguarda solamente i condomìni.

Quando si applica l'APE convenzionale?

L'APE convenzionale riguarda solo i condomini? La risposta è No. L'APE per il Superbonus 110% è APE Convenzionale sia che si tratti di condomìnio che di edificio unifamiliare o di villetta a schiera, vale a dire singola unità immobiliare in edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno.
Perché il Decreto Requisiti Tecnici cita e mette l'accento sui condomìni? Perché, mentre il metodo di calcolo di un APE per singola unità immobiliare è sempre esistito, ai fini delle nuove detrazioni è stato necessario indicare come valutare l'APE di un condomìnio intero, una prassi utilizzata raramente. Da questo proviene l'errore che spesso si commette di associare l'APE Convenzionale solamente ai condomìni.

 

Le norme da seguire per l'APE Convenzionale

L'APE Convenzionale ANTE e POST intervento si calcola sempre con normativa nazionale quindi: UNI TS 11300, Decreto Requisiti Minimi e Decreto Linee Guida per la certificazione energetica.
Il Decreto Requisiti Tecnici non consente di calcolare la classe dell'APE Convenzionale ANTE e POST intervento con software che utilizzano un metodo semplificato come DOCET; è necessario utilizzare un software Certificato CTI, che applichi il metodo di calcolo completo.

Posso usare CENED 2+ per l'APE Convenzionale?
In Regione Lombardia non è possibile calcolare l'APE Convenzionale di edifici condominiali o di edifici unifamiliari con il software Regionale CENED +2.0 poiché basato sui metodi indicati nella direttiva regionale Allegato H della DdUO 18546/2019 e non sulle ipotesi e sul metodo indicati dalla UNITS 11300. Per tutte le regioni:

L'APE convenzionale ANTE e POST intervento sono calcolati in norma nazionale UNI TS 11300 e Decreti Attuativi Legge 90.

L'APE ex POST (a fine lavori) si calcola secondo le direttive e le delibere regionali vigenti.

Ad ogni APE la giusta normativa

 

3 DOMANDE E 7 REGOLE SULL'APE CONVENZIONALE

1 - L'APE convenzionale va depositato a catasto?

No. L'APE Convenzionale è un documento che deve essere allegato alle asseverazioni e caricato in formato PDF sul portale ENEA dedicato al SuperEcobonus.
Non è mai richiesto di caricare in un catasto regionale l'APE Convenzionale per il Superbonus che ha contenuti diversi da quelli dell'APE "tradizionale".
L'unico APE da depositare a catasto è quello ex post, vale a dire l'APE tradizionale, redatto dal certificatore energetico terzo per ogni unità immobiliare al termine dei lavori.

2 - Quanti APE bisogna produrre per un Superbonus in condominio?

L'APE Convenzionale è sempre unico per tutto l'edificio: se ci troviamo davanti un condominio composto da 10 unità con impianto centralizzato o da 10 unità con impianto termoautonomo, l'APE Convenzionale avrà sempre una sola classe energetica corrispondente all'insieme di tutte le 10 unità del condominio che partecipano al Superbonus. Come sempre accade, al termine dei lavori di riqualificazione sarà necessario invece produrre un numero di APE ex POST pari al numero di unità immobiliari presenti.
Per il condominio che vuole accedere al Superbonus 110% sarà necessario produrre:

  • un APE Convenzionale ANTE INTERVENTO per tutto il condominio;
  • un APE Convenzionale POST INTERVENTO per tutto il condominio, utilizzando gli stessi servizi presenti nella situazione di partenza;
  • tanti APE "tradizionale" o APE ex POST quante sono le unità immobiliari nel condominio.

L'APE Convenzionale ANTE e POST intervento possono essere redatti dallo stesso progettista dei lavori mentre l'APE ex POST è accatastato da un certificatore energetico terzo.

3 - Come si valuta il salto di 2 classi energetiche?

Il punto 12.1 dell'Allegato A del Decreto Requisiti Tecnici definisce che il calcolo dell'APE Convenzionale in condizione POST intervento debba sempre essere eseguito a parità di servizi rispetto allo stato ANTE intervento dell'edificio.
Facciamo un semplice esempio: nell'edificio in stato ANTE intervento ritroviamo una caldaia che eroga riscaldamento e acqua calda sanitaria. I servizi presenti sono H – Riscaldamento e W – Acqua calda Sanitaria.
Il progetto prevede la sostituzione dell'impianto con una Pompa di calore reversibile e pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo. In stato POST intervento avremo 3 servizi: H- Riscaldamento, W-Acqua Calda Sanitaria, C-Raffrescamento, quest'ultimo erogato dalla pompa di calore.
Nel determinare la classe dell'APE Convenzionale POST intervento tralasceremo il contributo del servizio C – Raffrescamento e il confronto tra le due classi energetiche sarà garantito a parità di servizi.

 

Riassumendo, ecco 7 regole da ricordare:

L'APE convenzionale... sono due ANTE e POST intervento.

L'APE convenzionale è convenzionale per i condomìni, per le villette singole o le villette a schiera.

L'APE convenzionale è unico per tutto il condominio ed è calcolato a partire dalle prestazioni delle singole unità.

L'APE convenzionale si calcola sempre con la norma nazionale, in qualsiasi regione d'Italia.

L'APE convenzionale POST intervento si calcola con gli stessi servizi presenti nell'APE ANTE intervento.

L'APE convenzionale non va accatastato ma deve essere allegato alle asseverazioni.

L'APE convenzionale ANTE e POST intervento può essere redatto dallo stesso progettista.

 

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condo77 dice:

Grossomodo:

Energia consumata = Energia dispersa / efficienza impianto

 

Se p.e. il mio involucro disperde 10 MWh / anno e ho un impianto con un'efficienza del 70%, allora consumo 10 / 70% = 14 MWh / anno.

Sia le dispersioni che l'efficienza che i consumi sono calcolati, non misurati (quelli che tu chiamavi "virtuali"), quindi poco cambia se nella realtà voglio 25°C in casa e consumo metano come una centrale termoelettrica, oppure manco sono collegato al metano: dato un certo edificio con un certo involucro e un certo impianto, si calcola un determinato consumo, che sarà sempre quello anche se la casa fosse disabitata.

 

Buongiorno condo77, visto che Lei è di Trento non so se può risolvere il mio dubbio. Ma l'APE convenzionale deve essere considerata quella con calcolo nazionale oppure con quello provinciale? Ho l'esempio di un edificio in val di Non. Con il calcolo nazionale ho il salto di una classe, con quello provinciale (EP calcolato con ubicazione a TN) ho il salto di due classi. Poi è pacifico che a fine lavori va emesso l'APE provinciale, ma ai fini ENEA? Grazie, saluti.

nizagam dice:

Buongiorno condo77, visto che Lei è di Trento non so se può risolvere il mio dubbio. Ma l'APE convenzionale deve essere considerata quella con calcolo nazionale oppure con quello provinciale? Ho l'esempio di un edificio in val di Non. Con il calcolo nazionale ho il salto di una classe, con quello provinciale (EP calcolato con ubicazione a TN) ho il salto di due classi. Poi è pacifico che a fine lavori va emesso l'APE provinciale, ma ai fini ENEA? Grazie, saluti.

Nazionale.

Se con il provinciale avete fatto il "salto" di 2, non dovreste essere lontanissimi nemmeno con il nazionale.

Potete integrare con qlc altro intervento?

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ERA GIA' SCRITTO NEL MIO POST

 

Le norme da seguire per l'APE Convenzionale

L'APE Convenzionale ANTE e POST intervento si calcola sempre con normativa nazionale quindi: UNI TS 11300, Decreto Requisiti Minimi e Decreto Linee Guida per la certificazione energetica.

 

L'APE ex POST (a fine lavori) si calcola secondo le direttive e le delibere regionali vigenti.

 

Ad ogni APE la giusta normativa

Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

e con cosa si riscaldano?....corsa condominiale ogni mezz'ora?

non è un comndominio. Una villa singola. Abitanoi persone anziane. Hanno i caminetti e stufette elettriche nell'unica stanza che usano

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