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studiofrancescopozzi

APE CONVENZIONALE - APE A FINE LAVORI - DIAGNOSI ENERGETICA

condo80 dice:

Ecco questo intendevo.

I lavori si potrebbero ultimare successivamente al 31/12/2023 ma quanto tempo dopo questa data?

entro la data di asseverazione, dato che questa deve avvenire a lavori completati

nel caso di cessione/sconto in fattura, la data ultima per trasferire il credito è il 16/03/2024 (a meno di proroghe, p.e. quest'anno è il 07/04/2022)

prima della cessione dev'esserci l'asseverazione (tra asseverazione e comunicazione di cessione devono passare minimo 5 gg)

Modificato da condo77
Danielabi dice:

Serve l'asseverazione e il visto per poter inviare la comunicazione della cessione del credito entro il 16 marzo 2024, pertanto per allora i lavori devono essere terminati.

 

Grazie ad entrambi.

Se ho capito bene sul Superbonus per i condomini le cose stanno così:

Se i lavori NON vengono ultimati entro il 16 marzo 2024, la parte di opere realizzata FINO al 16 marzo 2024 (ma pagata entro il 31/12/2023) gode della detrazione con aliquota 110%. Invece la parte di lavori realizzata dopo il 16 marzo 2024 gode dell'aliquota al 70%. È corretto?

condo80 dice:

Grazie ad entrambi.

Se ho capito bene sul Superbonus per i condomini le cose stanno così:

Se i lavori NON vengono ultimati entro il 16 marzo 2024, la parte di opere realizzata FINO al 16 marzo 2024 (ma pagata entro il 31/12/2023) gode della detrazione con aliquota 110%. Invece la parte di lavori realizzata dopo il 16 marzo 2024 gode dell'aliquota al 70%. È corretto?

Ma, se ci si trova in questo caso, essendo necessaria (come scrive anche condo77) l'asseverazione per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito, occorrerebbe anche un'asseverazione intermedia (e non soltanto a lavori ultimati) per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito della parte di lavori realizzata entro il 16 marzo 2024 ed un'asseverazione a fine lavori. È così?  

condo80 dice:

Ma, se ci si trova in questo caso, essendo necessaria (come scrive anche condo77) l'asseverazione per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito, occorrerebbe anche un'asseverazione intermedia (e non soltanto a lavori ultimati) per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito della parte di lavori realizzata entro il 16 marzo 2024 ed un'asseverazione a fine lavori. È così?  

Se servano o meno asseverazioni intermedie dipende dal fatto che si facciano o meno dei SAL.

Nel caso ci siano pagamenti a cavallo dell'anno, il SAL diventa inevitabile.

P.e. :

  • inizio lavori 2022
  • entro il 31/12/2022 pagamento minimo 30% lavori
  • entro il 16/03/2023 asseverazione e cessione 1° SAL
  • entro il 31/12/2023 pagamento 100% lavori
  • entro il 16/03/2024 asseverazione e cessione saldo finale

Eventualmente invece di 2 cessioni se ne possono fare anche 3: 1° SAL (minimo 30%) 2° SAL (minimo 60%) e saldo finale

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condo77 dice:

Se servano o meno asseverazioni intermedie dipende dal fatto che si facciano o meno dei SAL.

Nel caso ci siano pagamenti a cavallo dell'anno, il SAL diventa inevitabile.

P.e. :

  • inizio lavori 2022
  • entro il 31/12/2022 pagamento minimo 30% lavori
  • entro il 16/03/2023 asseverazione e cessione 1° SAL
  • entro il 31/12/2023 pagamento 100% lavori
  • entro il 16/03/2024 asseverazione e cessione saldo finale

Eventualmente invece di 2 cessioni se ne possono fare anche 3: 1° SAL (minimo 30%) 2° SAL (minimo 60%) e saldo finale

Grazie .... perfetto.

Riallacciandomi all'esempio .... due cose:

1) nel caso di cessione diretta del credito all'impresa che esegue i lavori, per "PAGAMENTO" si intende

l'emissione, da parte dell'impresa, delle due fatture (intestate al condominio) rispettivamente entro il 31/12/2022 e 31/12/2023 con sconto in fattura del 100% (quindi di importo pari a zero) e, pertanto, senza alcun passaggio di denaro dal condominio all'impresa?

2) se i lavori non vengono ultimati entro il 16/03/2024, la parte di opere realizzate dopo il 16/03/2024 beneficerà dell'aliquota al 70%?

condo80 dice:

Grazie .... perfetto.

Riallacciandomi all'esempio .... due cose:

1) nel caso di cessione diretta del credito all'impresa che esegue i lavori, per "PAGAMENTO" si intende

l'emissione, da parte dell'impresa, delle due fatture (intestate al condominio) rispettivamente entro il 31/12/2022 e 31/12/2023 con sconto in fattura del 100% (quindi di importo pari a zero) e, pertanto, senza alcun passaggio di denaro dal condominio all'impresa?

2) se i lavori non vengono ultimati entro il 16/03/2024, la parte di opere realizzate dopo il 16/03/2024 beneficerà dell'aliquota al 70%?

1) sì

2) bella domanda, sono un po' incerto su questa e chiamo in soccorso @Danielabi ; secondo me si ha diritto cmq al 110% se si riesce ad asseverare prima di presentare la dichiarazione dei redditi, in tal caso la prima rata bisognerà portarla in detrazione, le successive si potranno cedere. Nel caso invece i lavori fossero pagati entro il 31/12/2023 e però asseverati post termine ultimo per la cessione e anche per la dichiarazione, penso si rientrerebbe sempre nel 110% ma la prima rata andrebbe persa. Non ritengo si rientrerebbe nel 70% perché questa aliquota riguarda i lavori pagati nel 2024.

Modificato da condo77
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condo80 dice:

2) se i lavori non vengono ultimati entro il 16/03/2024, la parte di opere realizzate dopo il 16/03/2024 beneficerà dell'aliquota al 70%?

Il termine di presentazione della comunicazione di cessione è perentorio, pertanto è indispensabile per poter fruire della cessione che si invii la comunicazione per quanto pagato nel 2023 entro il 16.03.24, con asseverazione e visto.

Se  salta la data di comunicazione (16.03.24), resta valido il 110% per quanto pagato, ma dovrete detrarre la prima rata e cedere le ulteriori. Attenzione che per il superbonus chi non presenta il 730 direttamente (con la precompilata) oppure tramite sostituto d'imposta (datore di lavoro) ha in ogni caso obbligo di asseverazione e visto.

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Danielabi dice:

Il termine di presentazione della comunicazione di cessione è perentorio, pertanto è indispensabile per poter fruire della cessione che si invii la comunicazione per quanto pagato nel 2023 entro il 16.03.24, con asseverazione e visto.

Se  salta la data di comunicazione (16.03.24), resta valido il 110% per quanto pagato, ma dovrete detrarre la prima rata e cedere le ulteriori. Attenzione che per il superbonus chi non presenta il 730 direttamente (con la precompilata) oppure tramite sostituto d'imposta (datore di lavoro) ha in ogni caso obbligo di asseverazione e visto.

Quindi sarebbe come dire che se non si riesce ad asseverare l'ultimazione dei lavori e ad inviare la comunicazione di cessione del credito entro il 16/03/2024, si perde la possibilità di cedere la prima rata ma si avrebbe tempo per ultimare  ed asseverare i lavori fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi percepiti nel 2023)?

In questo caso la prima rata andrebbe portata in detrazione diretta (anzichè ceduta) ma sempre con aliquota di detrazione al 110%? 

È corretto? 

condo80 dice:

Quindi sarebbe come dire che se non si riesce ad asseverare l'ultimazione dei lavori e ad inviare la comunicazione di cessione del credito entro il 16/03/2024, si perde la possibilità di cedere la prima rata ma si avrebbe tempo per ultimare  ed asseverare i lavori fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi percepiti nel 2023)?

In questo caso la prima rata andrebbe portata in detrazione diretta (anzichè ceduta) ma sempre con aliquota di detrazione al 110%? 

È corretto? 

A mio avviso sì, stessa mia idea.

condo80 dice:

Quindi sarebbe come dire che se non si riesce ad asseverare l'ultimazione dei lavori e ad inviare la comunicazione di cessione del credito entro il 16/03/2024, si perde la possibilità di cedere la prima rata ma si avrebbe tempo per ultimare  ed asseverare i lavori fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi percepiti nel 2023)?

No, si deve sempre fare riferimento ai pagamenti: per i pagamenti effettuati nel 2022 si deve comunicare la cessione entro il 16.03.23; in alternativa, non si fa la cessione totale, ma si detrae la prima rata e si cedono le altre. Quanto pagato nel 2023 potrà essere comunicato come cessione entro il 16.03.24 e così via.

Se volete cedere, avete la necessità, sempre di asseverazione e visto, in qualsiasi momento.

 

condo80 dice:

In questo caso la prima rata andrebbe portata in detrazione diretta (anzichè ceduta) ma sempre con aliquota di detrazione al 110%?

Anche in questo caso, il riferimento per stabilire la percentuale di detrazione  è la data del pagamento: se avete pagato nel 2021/2022/2023 la percentuale è il 110%

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Danielabi dice:

No, si deve sempre fare riferimento ai pagamenti: per i pagamenti effettuati nel 2022 si deve comunicare la cessione entro il 16.03.23; in alternativa, non si fa la cessione totale, ma si detrae la prima rata e si cedono le altre. Quanto pagato nel 2023 potrà essere comunicato come cessione entro il 16.03.24 e così via.

Se volete cedere, avete la necessità, sempre di asseverazione e visto, in qualsiasi momento.

 

Anche in questo caso, il riferimento per stabilire la percentuale di detrazione  è la data del pagamento: se avete pagato nel 2021/2022/2023 la percentuale è il 110%

State dicendo la stessa cosa, Condo80 sottintendeva il pagamento entro il 31.12.2023

Modificato da condo77
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condo77 dice:

State dicendo la stessa cosa, Condo80 sottintendeva il pagamento entro il 31.12.2023

Ah va bene, evidentemente non ho capito.

condo77 dice:

State dicendo la stessa cosa, Condo80 sottintendeva il pagamento entro il 31.12.2023

Infatti.

Ragionando sui vostri preziosi contributi mi è sorto, però, un dubbio.

Visto che stiamo discutendo di un lavoro da effettuare, come avevo scritto, con la cessione diretta del credito all'impresa che emette fattura al condominio (come abbiamo detto entro 31/12/2023) con sconto in fattura del 100% (quindi di importo pari a zero) e, pertanto, senza alcun passaggio di denaro dal condominio all'impresa, QUALORA, POI, NON SI RIUSCISSE ad asseverare l'ultimazione dei lavori e ad inviare la comunicazione di cessione del credito entro il 16/03/2024 ma ad asseverare l'ultimazione entro la data della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024, POSSONO I CONDOMINI portare in detrazione diretta la prima rata (così come mi avete scritto) anzichè cederla, non avendo il condominio pagato alcuna somma all'impresa? Per detrarre una somma in dichiarazione dei redditi non occorre averla pagata materialmente all'impresa?   

Momento....forse mi sono persa (o dimenticata) qualche passaggio, ma cessione del credito e sconto in fattura sono due cose diverse

a) cessione credito: è sostanzialmente un atto di compravendita stipulato con terzi, voi "vendete" l'importo della detrazione, il terzo vi corrisponde un corrispettivo che userete per pagare l'impresa che ha effettuato il lavoro. L'impresa puo' essere cessionaria, cioè potete cedere anche all'impresa.

b) sconto in fattura: la ditta si fa carico dell'importo della detrazione scontandolo dal totale fatturato; per monetizzare l'operazione farà cessione dell'importo a terzi.

 

Nel caso a) i condòmini restano titolari del credito sino a cessione (quindi sono soggetti alle varie scadenze); nel caso b) l'impresa puo' emettere fattura a fine lavori, scontando l'intera detrazione maturata. Nel caso b) non c'è alcun obbligo da parte dei condòmini, che non devono detrarre rate e/o occuparsi di cessione.

In ogni caso, se l'impresa emette fattura entro il 31.12.2023 la detrazione sarà del 110%; se emette fattura successivamente la detrazione sarà inferiore.

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Danielabi dice:

Momento....forse mi sono persa (o dimenticata) qualche passaggio, ma cessione del credito e sconto in fattura sono due cose diverse

a) cessione credito: è sostanzialmente un atto di compravendita stipulato con terzi, voi "vendete" l'importo della detrazione, il terzo vi corrisponde un corrispettivo che userete per pagare l'impresa che ha effettuato il lavoro. L'impresa puo' essere cessionaria, cioè potete cedere anche all'impresa.

b) sconto in fattura: la ditta si fa carico dell'importo della detrazione scontandolo dal totale fatturato; per monetizzare l'operazione farà cessione dell'importo a terzi.

 

Nel caso a) i condòmini restano titolari del credito sino a cessione (quindi sono soggetti alle varie scadenze); nel caso b) l'impresa puo' emettere fattura a fine lavori, scontando l'intera detrazione maturata. Nel caso b) non c'è alcun obbligo da parte dei condòmini, che non devono detrarre rate e/o occuparsi di cessione.

In ogni caso, se l'impresa emette fattura entro il 31.12.2023 la detrazione sarà del 110%; se emette fattura successivamente la detrazione sarà inferiore.

Tutto giusto, ma permane la necessità di asseverazione + visto, in assenza dei quali non si può fare la comunicazione di cessione/sconto e dunque l'impresa avrà praticato sì lo sconto in fattura ma non avrà ricevuto il corrispondente credito fiscale.

La domanda di Condo80 dunque rimane legittima: cosa succede se l'impresa mi fa lo sconto in fattura ma poi io non riesco a trasferirle il credito perché i lavori non sono terminati e dunque il tecnico non assevera, il commercialista non vista e non fa la comunicazione di cessione/sconto?

A mio avviso, succede che la fattura va rifatta, con tutte le conseguenze del caso (credito disponibile l'anno successivo, se la fattura originale era in una anno e la fattura rifatta nell'anno successivo), eventuale minor beneficio fiscale ecc.

Per questo conviene che la ditta fatturi solo quanto già fatto o che è certa di portare a termine entro la data di asseverazione.

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Danielabi dice:

In ogni caso, se l'impresa emette fattura entro il 31.12.2023 la detrazione sarà del 110%; se emette fattura successivamente la detrazione sarà inferiore.

Mi sembrava che quanto scritto fosse dirimente per ogni dubbio: se ci sono le condizioni entro il 31.12.2023 la detrazione è al 110%, altrimenti no, punto.

Qualsiasi cosa è di conseguenza.

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Danielabi dice:

Mi sembrava che quanto scritto fosse dirimente per ogni dubbio: se ci sono le condizioni entro il 31.12.2023 la detrazione è al 110%, altrimenti no, punto.

Qualsiasi cosa è di conseguenza.

Io non sono così tranchant, p.e. se sai che entro fine gennaio 2024 finirai i lavori, perché non fatturare tutto a dicembre 2023?

In fondo è quanto si è fatto con il bonus facciate e sta funzionando egregiamente (almeno per me 😄)

 

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condo77 dice:

Io non sono così tranchant, p.e. se sai che entro fine gennaio 2024 finirai i lavori, perché non fatturare tutto a dicembre 2023?

Appunto, basta sapere che se vuoi detrarre al 110% devi chiudere le partite entro il 31.12.2023.

Viene tutto di conseguenza.

Danielabi dice:

Appunto, basta sapere che se vuoi detrarre al 110% devi chiudere le partite entro il 31.12.2023.

Viene tutto di conseguenza.

Sì ma "viene tutto di conseguenza" non è proprio chiarificatore, penso Condo80 chiedesse appunto i dettagli di quel tutto e di quelle conseguenze. 🙂

Cmq dai, vediamo se abbiamo chiarito e semmai pronti per altre domande.

condo77 dice:

Sì ma "viene tutto di conseguenza" non è proprio chiarificatore, penso Condo80 chiedesse appunto i dettagli di quel tutto e di quelle conseguenze. 🙂

Cmq dai, vediamo se abbiamo chiarito e semmai pronti per altre domande.

Vi ringrazio.

Da quanto entrambi avete scritto mi sembra confermato che, in caso di sconto in fattura, per essere sicuri di detrarre tutto al 110% i lavori devono essere fatturati entro il 31/12/2023 avendo la certezza di ultimarli, asseverarli ed inviare la comunicazione di cessione del credito entro il 16/03/2024.

Se, invece, i lavori vengono pagati dal condominio all'impresa con il corrispettivo ricevuto da un terzo cui si è ceduto l'importo della detrazione, allora è si è sicuri di poter detrarre tutti i lavori al 110% se i lavori vengono pagati, ultimati ed asseverati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 e, quindi, si hanno a disposizione diversi mesi un più rispetto al caso di sconto in fattura.

Se è così, trovo incredibile che il termine per l'ultimazione dei lavori per poter beneficiare dell'aliquota di detrazione al 110% sia, nei due casi in discussione, diverso anzichè lo stesso e dipenda da come il condominio scelga di operare fiscalmente.

Ma se questo è ........

 

Per la comunicazione di cessione c'è meno tempo che per la dichiarazione dei redditi, quindi sì, se si decide di detrarre al posto di scontare/cedere c'è qlc mese in più.

Diciamo che se si programmano bene le cose non dovrebbe esserci cmq problema.

condo80 dice:

Se, invece, i lavori vengono pagati dal condominio all'impresa con il corrispettivo ricevuto da un terzo cui si è ceduto l'importo della detrazione, allora è si è sicuri di poter detrarre tutti i lavori al 110% se i lavori vengono pagati, ultimati ed asseverati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 e, quindi, si hanno a disposizione diversi mesi un più rispetto al caso di sconto in fattura

io probabilmente non capisco, ma questo passaggio non mi torna....

Sia lo sconto che la cessione del credito sono da comunicare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di pagamento, o di stipula del contratto di cessione. Hanno gli stessi termini.

Il termine della denuncia dei redditi vale solo in caso di detrazione diretta dalle imposte, esclusi sia il caso di cessione che di sconto.

Danielabi dice:

io probabilmente non capisco, ma questo passaggio non mi torna....

Sia lo sconto che la cessione del credito sono da comunicare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di pagamento, o di stipula del contratto di cessione. Hanno gli stessi termini.

Il termine della denuncia dei redditi vale solo in caso di detrazione diretta dalle imposte, esclusi sia il caso di cessione che di sconto.

Infatti è come dici.

Ma in caso di cessione, la decisione di cedere la prendi ex post, quindi se ti accorgi di aver sforato con i tempi puoi cambiare idea e detrarre.

In caso di sconto in fattura non hai questo "secondo binario", perché la decisione va presa ex ante e se dopo ti accorgi di aver sforato con i tempi non puoi cambiare idea e detrarre.

Danielabi dice:

io probabilmente non capisco, ma questo passaggio non mi torna....

Sia lo sconto che la cessione del credito sono da comunicare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di pagamento, o di stipula del contratto di cessione. Hanno gli stessi termini.

Il termine della denuncia dei redditi vale solo in caso di detrazione diretta dalle imposte, esclusi sia il caso di cessione che di sconto.

Lo spunto per la riflessione me lo aveva dato proprio Danielabi, mi sembrava di aver capito adesso, invece, mi tornano i dubbi.

Questo era il messaggio di Danielabi:

Momento....forse mi sono persa (o dimenticata) qualche passaggio, ma cessione del credito e sconto in fattura sono due cose diverse

a) cessione credito: è sostanzialmente un atto di compravendita stipulato con terzi, voi "vendete" l'importo della detrazione, il terzo vi corrisponde un corrispettivo che userete per pagare l'impresa che ha effettuato il lavoro. L'impresa puo' essere cessionaria, cioè potete cedere anche all'impresa.

b) sconto in fattura: la ditta si fa carico dell'importo della detrazione scontandolo dal totale fatturato; per monetizzare l'operazione farà cessione dell'importo a terzi.

Nel caso a) i condòmini restano titolari del credito sino a cessione (quindi sono soggetti alle varie scadenze); nel caso b) l'impresa puo' emettere fattura a fine lavori, scontando l'intera detrazione maturata. Nel caso b) non c'è alcun obbligo da parte dei condòmini, che non devono detrarre rate e/o occuparsi di cessione.

In ogni caso, se l'impresa emette fattura entro il 31.12.2023 la detrazione sarà del 110%; se emette fattura successivamente la detrazione sarà inferiore.

 

Per cessione del credito io intendevo l'opzione a) indicata da Danielabi, cioè cedere il credito ad una banca, acquisire la liquidità per pagare l'impresa e detrarre il 110% in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Adesso non capisco perchè condo77 nel suo ultimo messaggio ha scritto:

Ma in caso di cessione, la decisione di cedere la prendi ex post, quindi se ti accorgi di aver sforato con i tempi puoi cambiare idea e detrarre.

 

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