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Timavo

Quorum costitutivi e deliberativi

Partiamo dall' art. 1136 che recita:

"I° L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

II° Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

III° Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

IV° Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo."

Per quanto attiene alla nomina (equiparabile alla conferma) e la revoca dell'amministratore, tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie seguono il dettato normativo che riconduce tutto al secondo comma "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio".

Volendo escludere la casistica previste dalle assemblee in prima convocazione, entriamo nel merito di quanto previsto dal secondo comma, le interpretazioni (di parte) che vengono fornite, e gli orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti con la riforma Legge 220/2012. 

In fase di costituzione dell' assemblea in seconda convocazione, il presidente verifica oltre alla regolarità delle convocazioni e delle deleghe, il raggiungimento dei quorum necessari per poter deliberare in merito ai punti posti all' ordine del giorno, escludendo dalla votazione quelli che non soddisfino tali requisiti.

Caso 1: l'assemblea non supera i 333 millesimi necessari per costituirsi. L'assemblea può discutere sui vari punti posti all' Odg, ma non può procedere alla votazione e deliberare nulla.

Caso 2: l'assemblea supera i 333 millesimi e sono presenti almeno 1/3 dei condomini. L'assemblea è regolarmente costituita e può votare e deliberare, fatto salvo i punti enunciati al quarto comma.

Caso 3: l'assemblea supera i 500 millesimi e sono presenti almeno 1/2 dei condomini. L' assemblea è regolarmente costituita e può votare e deliberare su tutti i punti previsti all' Odg, compresi quelli previsti dal quarto comma.

Tralascio volutamente la casistica dove sono necessari quorum maggiori per deliberare in merito a innovazioni,ricostruzioni, parti comuni, tabelle millesimali ecc dove è necessaria la presenza e l' unanimità dei proprietari.

Tornando al punto Conferma/Revoca/Nomina amministratore, è pacifico che nei casi 1 e 2, il Presidente dovrà stralciare dall'Odg tale punto perchè mancano i requisiti minimi previsti per procedere alla votazione.

Nel caso 3 si procede regolarmente alla votazione ed alle delibere assunte dalla maggioranza.

Se esaminiamo la parte "...metà del valore dell' edificio..." a mio parere essa è riferita agli "intervenuti" e non alla maggioranza espressa attraverso la votazione, perchè qualsiasi interpretazione diversa da questa rischia di generare stalli, confusione, amministratori in prorogatio, tribunali intasati per delibere impugnate. E solitamente sono interpretazioni conservative e di parte, di coloro che preferiscono continuare in prorogatio, in attesa di un provvedimento di un Tribunale, che paralizzano la normale vita condominiale e di fatto rendono privo di qualsiasi potere l'attività dell' amministratore.

Con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso semplificare alcuni iter deliberativi, compreso quello di conferma/revoca/nomina (assimilabili tra loro per gli effetti giuridici che producono, Tribunale di Catania con la sentenza n. 1389 del 21.03.2017) dell' amministratore, affidando tale scelta all'assemblea che rappresenti almeno la metà dell'edificio ed alla maggioranza che si esprime attraverso essa.

In sostanza, volendo stabilire i quorum deliberativi, necessari alla nomina/revoca dell'amministratore, bisognerebbe introdurre una scriminante distinguendo due ipotesi: 

a) nel caso in cui l'assemblea riesca a deliberare in prima convocazione (caso più unico che raro) sarebbe applicabile il secondo comma (ovvero i 500 millesimi); 

b) nel caso in cui l'assemblea si riunisca in seconda convocazione (come normalmente avviene), troverebbe applicazione il terzo comma (ovvero un terzo del valore dell'edificio).

Tale interpretazione sembrerebbe più corretta per una serie di motivi: 

a) le assemblee di prima convocazione vengono (volutamente) convocate in orari impossibili e le decisioni vengono assunte sempre in seconda convocazione; 

b) il Legislatore della riforma ha cercato di snellire le decisioni ed imporre dei quorum elevati renderebbe più difficile il raggiungimento delle maggioranze prescritte;
c) non prevedere quorum differenziati per la prima e seconda convocazione avrebbe poco senso; 

d) nel caso in cui non fosse possibile raggiungere la maggioranza prevista dal secondo comma il condominio rimarrebbe paralizzato e sarebbe necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario;

e) tale ipotesi trova sostegno anche nell' art. 66 "L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione."

f) Il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015 fa proprio quest’ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: "…in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell’assemblea sia per l’approvazione delle delibere aventi ad oggetto l’amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all’ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete,conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell’assemblea e 333,33 millesimi per l’approvazione degli oggetti posti all’Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell’adottata delibera”.

A voi la parola.

Tullio01 dice:

--link_rimosso--

CONF chi? Possiamo pure chiudere i Tribunali, a questo punto.

Timavo dice:

Caso 1: l'assemblea non supera i 333 millesimi necessari per costituirsi. L'assemblea può discutere sui vari punti posti all' Odg, ma non può procedere alla votazione e deliberare nulla.

L'assemblea può costituirsi ugualmente pur in assenza di maggioranze di Legge e deliberare ma il deliberato è ANNULLABILE nei coanonici terminidi 30 giorni di annullabilità

 

Timavo dice:

Caso 2: l'assemblea supera i 333 millesimi e sono presenti almeno 1/3 dei condomini. L'assemblea è regolarmente costituita e può votare e deliberare, fatto salvo i punti enunciati al quarto comma.

Più precisamente, può regolarmente deliberare se sussiste il quorum deliberativo, altrimenti, delibere ANNULLABILI

Timavo dice:

Caso 3: l'assemblea supera i 500 millesimi e sono presenti almeno 1/2 dei condomini. L' assemblea è regolarmente costituita e può votare e deliberare su tutti i punti previsti all' Odg, compresi quelli previsti dal quarto comma.

Esattamente. Può deliberare con le dovute maggioranze deliberative (non è sufficiente  che siano presenti più di 500 millesimi ma per deliberare serve il voto favorevole di almeno 500 millesimi)

 

Timavo dice:

Se esaminiamo la parte "...metà del valore dell' edificio..." a mio parere essa è riferita agli "intervenuti" e non alla maggioranza espressa attraverso la votazione, perchè qualsiasi interpretazione diversa da questa rischia di generare stalli, confusione, amministratori in prorogatio, tribunali intasati per delibere impugnate.

La metà del valore dell'edificio è riferita all'edificio e quindi 500 millesimi dell'edificio.

La maggioraanza degli intervenuti, invece, è data dalla maggioranza dei presenti personalmente e per delega.

In pratica, per revocare l'amministratore servono SEMPRE almeno 500 millesimi del valore dell'intero edificio e non la metà dei millesimi degli intervenuti, come credo di aver capito che tu intendi e che è una tua libera interpretazione non supportata da nessuno.

Leonardo53 dice:

La metà del valore dell'edificio è riferita all'edificio e quindi 500 millesimi dell'edificio.

La maggioraanza degli intervenuti, invece, è data dalla maggioranza dei presenti personalmente e per delega.

In pratica, per revocare l'amministratore servono SEMPRE almeno 500 millesimi del valore dell'intero edificio e non la metà dei millesimi degli intervenuti, come credo di aver capito che tu intendi e che è una tua libera interpretazione non supportata da nessuno.

La metà del valore dell' edificio, è riferita all' assemblea (intervenuti) e non alla maggioranza.

La mia interpretazione trova sostegno nella Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015 del Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la fa proprio quest’ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: "…in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell’assemblea sia per l’approvazione delle delibere aventi ad oggetto l’amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all’ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete,conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell’assemblea e 333,33 millesimi per l’approvazione degli oggetti posti all’Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell’adottata delibera”.

Adesso sono disposto a credere alla tua interpretazione di parte, se mi produci qualche sentenza successiva alla riforma del 2012

Timavo dice:

La metà del valore dell' edificio, è riferita all' assemblea (intervenuti) e non alla maggioranza.

La mia interpretazione trova sostegno nella Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015 del Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la fa proprio quest’ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: "…in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell’assemblea sia per l’approvazione delle delibere aventi ad oggetto l’amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all’ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete,conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell’assemblea e 333,33 millesimi per l’approvazione degli oggetti posti all’Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell’adottata delibera”.

Adesso sono disposto a credere alla tua interpretazione di parte, se mi produci qualche sentenza successiva alla riforma del 2012

Non ho capito bene la sentenza del Tribunale di Palermo che hai riportato  e perciò, secondo me, resta valido tutto il discrso di Leonardo.

Timavo dice:

per l’approvazione delle delibere aventi ad oggetto l’amministrazione ordinaria del condominio

l'oggetto "amministrazione ordinaria" è riferito all'amministrazione e non all'amministratore.

Per approvare il consuntivo (operato di amministrazione) sono sufficienti 1/3 dei millesimi dell'edificio mentre per la revoca dell'amministratore servono 500 millesimi.

Al massimo può bastare 1/3 dei millesimi per la conferma dell'anmministratore anche se, a mio avviso, non è necessario nemmeno votare la conferma in assenza di richiesta di revoca/nomina.

Indipendentemente da quello che è scritto (non ho letto la sentenza), lacia perdere la sentanza di un Tribunale di 1° grado dove a decidere non è nemmeno un collegio di Giudici ma un solo Giudice.

Dovresti postare almeno qualche Sentenza di Cassazione per dibattere sul tuo assunto ed ancor meglio se sentanza di Cassazione a sezioni unite.

Timavo dice:

Adesso sono disposto a credere alla tua interpretazione di parte, se mi produci qualche sentenza successiva alla riforma del 2012

Ora non ho ne voglia ne tempo di cercare sentenze ma mi sono letto la sentenza di Palermo e non dice niente di quello che tu hai citato perchè, come avevo già intuito, si tratta dell'impugnazione di un rendiconto (amministrazione e non amministratore) ed il Giudice ha detto una cosa scontata da sempre in questo forum e cioè che la delibera ai approvazione dle rendiconto con 1/3 dei millesimi è perfettamente valida.

Al link in calce ti posto la sentenza completa del Tribunale di Palermo e ti prego di evidenziarmi dove dice che si può nominare un amministratore con metà dei millesimi degli intervenuti:

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/docs/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMINIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/09/04/conferma sentenza Palermo.pdf?uuid=ACKzjfr

 

Leonardo53 dice:

l'oggetto "amministrazione ordinaria" è riferito all'amministrazione e non all'amministratore.

Per approvare il consuntivo (operato di amministrazione) sono sufficienti 1/3 dei millesimi dell'edificio mentre per la revoca dell'amministratore servono 500 millesimi.

Al massimo può bastare 1/3 dei millesimi per la conferma dell'anmministratore anche se, a mio avviso, non è necessario nemmeno votare la conferma in assenza di richiesta di revoca/nomina.

Indipendentemente da quello che è scritto (non ho letto la sentenza), lacia perdere la sentanza di un Tribunale di 1° grado dove a decidere non è nemmeno un collegio di Giudici ma un solo Giudice.

Dovresti postare almeno qualche Sentenza di Cassazione per dibattere sul tuo assunto ed ancor meglio se sentanza di Cassazione a sezioni unite.

Infatti il mio post serve per innescare un dibattito/approfondimento.

Partendo dal tuo assunto interpretativo che servono 500 millesimi per nominare/revocare che non trova nessun sostegno di Cassazione, ma è una libera interpretazione (spesso trasposta anche in assemblea) da parte di chi trova vantaggioso vedersi rinnovato in perpetuo in mancanza di quorum deliberativi, spesso in associazione con condomini complici.

Nel post originale ho citato la sentenza del Tribunale di Catania n. 1389 del 21.03.2017 (notare la data) che di fatto equipara la nomina con la riconferma dell' amministratore, superando di fatto l'ipotesi che per la semplice riconferma potesse essere sufficiente la maggioranza semplice di 1/3 ed 1/3 (anche questa è una interpretazione di parte).

Se associamo a questa, anche la sentenza del Tribunale di Palermo del 2015 (anche qui notare la data), si evince che:

a)la nomina equivale alla riconferma, con tutti i suoi quorum che si tira dietro; 

b)in seconda convocazione, per poter deliberare in merito a nomina/riconferma amministratore serve un quorum costitutivo che superi i 500 millesimi;

c)in seconda convocazione, rispettato il quorum costitutivo di 500 millesimi, si delibera con una maggioranza che rispetti il principio di 1/3 ed 1/3.

Ripeto che qualsiasi altra interpretazione diversa, svilisce le intenzioni del legislatore che intendeva semplificare con la riforma del 2012 e di fatto si presta a situazioni di stallo e paralisi.

Leonardo53 dice:

Ora non ho ne voglia ne tempo di cercare sentenze ma mi sono letto la sentenza di Palermo e non dice niente di quello che tu hai citato perchè, come avevo già intuito, si tratta dell'impugnazione di un rendiconto (amministrazione e non amministratore) ed il Giudice ha detto una cosa scontata da sempre in questo forum e cioè che la delibera ai approvazione dle rendiconto con 1/3 dei millesimi è perfettamente valida.

Al link in calce ti posto la sentenza completa del Tribunale di Palermo e ti prego di evidenziarmi dove dice che si può nominare un amministratore con metà dei millesimi degli intervenuti:

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/docs/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMINIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/09/04/conferma sentenza Palermo.pdf?uuid=ACKzjfr

 

"- La normativa di riferimento che disciplina l'adozione della delibera di conferma dell'amministratore di un condominio è rinvenibile, quanto alla regolare costituzione dell'assemblea dei condomini e delle maggioranze necessarie per la sua validità, nel combinato disposto degli artt. 1135 e 1136 c.c.. In particolare, in seconda convocazione, come il caso di specie rappresenta, l'assemblea dei condomini fu costituita regolarmente, nel rispetto delle superiori previsioni normative, con la presenza dei condomini titolari di 830,36 millesimi del valore della proprietà condominiale, quantità ben oltre superiore al terzo del valore dell'edificio prescritto dal 3° comma dell'art. 1136 c.c. Vi è più il numero dei partecipanti all'assemblea era visibilmente superiore al terzo dei partecipanti all'intero condominio, siccome disposto dalla medesima norma...".

A me sembra chiarissimo. Nella parte da me evidenziata, si parla di conferma dell' amministratore, non di rendiconto o amministrazione.

Timavo dice:

CONF chi? Possiamo pure chiudere i Tribunali, a questo punto.

Perchè chiudere i tribunali? C'è sempre o trovi sempre qualcuno a cui non vanno bene le maggioranze previste dalle norme civilistiche e impugnano con spreco di danaro  e lavoro per i mediatori, avvocati prima e giudici dopo rimettendoci pure.

Timavo dice:

Ripeto che qualsiasi altra interpretazione diversa, svilisce le intenzioni del legislatore che intendeva semplificare con la riforma del 2012 e di fatto si presta a situazioni di stallo e paralisi.

Vabbè, al link in calce c'è una sentenza del 2019:

La sentenza n. 14039/2019 ribadisce la necessità che per la valida nomina dell'amministratore venga raggiunta una maggioranza che abbia rappresentato almeno la metà del valore dell'edificio.
Fonte: https://www.condominioweb.com/nomina-amministratore-assemblea.16119

https://www.condominioweb.com/nomina-amministratore-assemblea.16119

 

Se tu sei convinto di poter revocare/nominare un nuovo amministratore (NON di confermare il vecchio amministratore) con 1/3 dei millesimi, impugna e poi postaci la sentenza.

Leonardo53 dice:

Vabbè, al link in calce c'è una sentenza del 2019:

La sentenza n. 14039/2019 ribadisce la necessità che per la valida nomina dell'amministratore venga raggiunta una maggioranza che abbia rappresentato almeno la metà del valore dell'edificio.
Fonte: https://www.condominioweb.com/nomina-amministratore-assemblea.16119

https://www.condominioweb.com/nomina-amministratore-assemblea.16119

 

Se tu sei convinto di poter revocare/nominare un nuovo amministratore (NON di confermare il vecchio amministratore) con 1/3 dei millesimi, impugna e poi postaci la sentenza.

Non hai postato una sentenza, ma una interpretazione (di parte) di essa, pubblicata da questo forum. Tutte le sentenze che confermano la necessità di maggioranze qualificate per deliberare in merito a nomina/conferma/revoca dell' amministratore, sono ante riforma. 

Io ho revocato un amministratore con 354 millesimi contro 322 millesimi. Assemblea di 676 millesimi ha deliberato a maggioranza. Sto ancora aspettando le impugnazioni, peccato siano trascorsi i 30 giorni. Quello che tu sostieni, avrebbe prodotto solo un prorogatio, di fatto inutile a chiunque. O nella peggiore delle ipotesi una paralisi con conseguente ricorso al Tribunale per una nomina giudiziale. Ah, nei 322 millesimi c'era un avvocato che sosteneva insieme al revocando amministratore, che erano sufficienti i suoi 322 millesimi per riconfermarlo nell' incarico. 

Modificato da Timavo
Timavo dice:

Io ho revocato un amministratore con 354 millesimi contro 322 millesimi. Assemblea di 676 millesimi ha deliberato a maggioranza.

Con sentenza giudiziale o solo a parole? E/o gli altri condomini e l'amministratore ha accettato la revoca con quelle maggioranze senza impugnare?

Modificato da Tullio01
Timavo dice:

Io ho revocato un amministratore con 354 millesimi contro 322 millesimi. Assemblea di 676 millesimi ha deliberato a maggioranza.

Buon per te. La delibera è ANNULLABILE in quanto ottenuta con maggioranze minori a quelle legali na resta valida se nessuno impugna entro i 30 giorni di annullabilità. Stiamo dicendo la stessa cosa.

Dicverso sarebbe stato se un condòmino avesse impugnato entro i termini di annullabilità, allora si che mi sarebbe piaciuto leggere la sentenza.

Tullio01 dice:

Con sentenza giudiziale o solo a parole?

Delibera condominiale. Assemblea di 676 millesimi quindi quorum costitutivo superato. Maggioranza di 354 millesimi contro 322 millesimi, quindi superiore ad 1/3 del valore dell' edificio. Non credi che se fosse stata impugnabile, lo avrebbero fatto?

Timavo dice:

 Non credi che se fosse stata impugnabile, lo avrebbero fatto?

Mica è obbligatorio impugnare .... 

 

p.s. ma nella stessa assemblea avete nominato un successore e questo ha accettato, oppure attendete la prossima per nominare un altro? 

Modificato da Tullio01
Timavo dice:

Non credi che se fosse stata impugnabile, lo avrebbero fatto?

"Se tutti gli uccelli conoscessero il grano non lascerebbero una sola spiga"

 

Se non hanno impugnato, o non erano interessati, o non avevano le dovute conoscenze oppure. più semplicemente, non hanno ritenuto di dover andare per avvocati a spendere tempo e denaro

Tullio01 dice:

Con sentenza giudiziale o solo a parole? E/o gli altri condomini e l'amministratore ha accettato la revoca con quelle maggioranze senza impugnare?

Di fatto l' amministratore (a fine mandato) non è stato confermato con quella votazione. Avrebbero voluto scrivere nel verbale che, visto l'esito della votazione l' amministratore si intendeva confermato e che eventuali contrari/assenti avrebbero avuto 30 giorni per impugnare. Io ho preteso che venisse verbalizzato che l'amministratore si intendeva revocato e comunque non confermato nell' incarico, che contestualmente si nominasse l'amministratore xxx e che eventuali contrari/assenti avrebbero avuto 30 giorni di tempo per impugnare. E tra questi, di certo non figura il revocato.

Per chiarirti i dubbi interpretativi sopraggiunti con la riforma del 2012, si è inteso tutelare il condominio contro le condotte delinquenziali, e non tutelare in forma conservativa gli amministratori o i singoli condomini loro compari.

Tullio01 dice:

Mica è obbligatorio impugnare .... 

 

p.s. ma nella stessa assemblea avete nominato un successore e questo ha accettato, oppure attendete la prossima per nominare un altro? 

Nella stessa assemblea è stato proposto preventivo che è stato accettato dalla maggioranza. Quindi con apposita votazione è stato conferito incarico al nuovo amministratore.

Timavo dice:

Quindi con apposita votazione è stato conferito incarico al nuovo amministratore.

Con maggioranza di teste ed almeno 500 mlm oppure no? 

Leonardo53 dice:

"Se tutti gli uccelli conoscessero il grano non lascerebbero una sola spiga"

 

Se non hanno impugnato, o non erano interessati, o non avevano le dovute conoscenze oppure. più semplicemente, non hanno ritenuto di dover andare per avvocati a spendere tempo e denaro

Quindi un amministratore ed un condomino avvocato suo compare, suppongono che con 322 millesimi loro possono confermare l' incarico, in spregio alla maggioranza espressa. Ed io dovrei subire/accettare supinamente? Se permetti, verbalizziamo la realtà degli eventi e delle votazioni, poi se proprio volete impugnare, fatelo. Credo che tra un tentato abuso in una assemblea ed un verbale impugnato, ci sia una grossa differenza. Poi è da verificare se la delibera è nulla o annullabile su ricorso. Quando ho fatto capire che avrei fatto in modo di resistere all' impugnazione, producendo in Tribunale tutte le prove delle gravi irregolarità dell' amministratore e degli indebiti vantaggi che ne sono derivati al suo compare, ha preferito rassegnare le dimissioni.

Non ho ben capito se nel vostro condominio oltre all'amministratore avete revocato anche l'art. 1136...

😉

 

Articolo 1136 Codice civile - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

(1)L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio(2) [1129].

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio(3).

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo(4)(5).

Modificato da condo77
Tullio01 dice:

Con maggioranza di teste ed almeno 500 mlm oppure no? 

Quorum costitutivo di 676 millesimi, conferma incarico 322 si e 354 no. Amministratore in prorogatio. Presentato preventivo nuovo amministratore approvato con 354 si, 322 no. Conferito incarico nuovo amministratore. Se avessero voluto, avrebbero potuto provare ad impugnare.

Timavo dice:

Quorum costitutivo di 676 millesimi, conferma incarico 322 si e 354 no. Amministratore in prorogatio. Presentato preventivo nuovo amministratore approvato con 354 si, 322 no. Conferito incarico nuovo amministratore. Se avessero voluto, avrebbero potuto provare ad impugnare.

Difetto di maggioranza, quindi nomina annullabile.

Timavo dice:

Quorum costitutivo di 676 millesimi, conferma incarico 322 si e 354 no. Amministratore in prorogatio. Presentato preventivo nuovo amministratore approvato con 354 si, 322 no. Conferito incarico nuovo amministratore. Se avessero voluto, avrebbero potuto provare ad impugnare.

Sappi che la nomina è nulla e sarà sempre impugnabile senza limite di tempo;

 

- Secondo il Tribunale di Roma – sentenza 03/07/2019 n. 14039 – è nulla la delibera che nomini l’amministratore senza la prevista maggioranza di cui all’art.1136 del codice civile.

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