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Giovanni1943

Umidità di risalita. Chi paga il restauro??

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In una casa di 4 proprietari dobbiamo rifare il tetto e quindi ad ognuno tocca pagare in base alla percentuale. nella stessa casa ci sono alcuni punti dove si forma l'umidità di risalita. Domanda, Paga il proprietario di quel pezzo di muro oppure è una spesa che va divisa come per il tetto ?🤔

L'umidità di risalita va contrastata da mani esperte e dopo uno studio ragionato del contesto su cui si va a intervenire. I metodi sono più d'uno e alcuni anche con sistemi piuttosto avanzati, tipo l'inversione di carica.

 

Detto questo, la risposta alla tua domanda dipende da alcuni fattori che non sono chiari dal tuo post. Forse non esiste nè un regolamento nè un condominio.

Si tratta di mura (pareti), interne? Di facciata di muro portante (in caso di costruzione non in CA), oppure no?

Salve Giovanni, in effetti dovresti precisare un pò di più, come dice efisio.

Se sono pareti interne provvede il singolo condomino

Se l'umidità, come è ovvio che sia, c'è anche sulle pareti esterne provvedono tutti i condomini con i giusti trattamenti che sono molto particolari.

Salve

Grazie ragazzi. In effetti è una casa singola con 4 proprietari di cui 2 hanno un appartamento al piano terra ed altri due che hanno sia un appartamnto al piano terra ed uno al primo piano. L'umidità si forma su una parete interna (fra camera e bagno e sulla parete ovest della stessa camera. Però all'esterno del muro non si nota nulla.In effetti non esiste regolamento e nemmeno condominio (se non di fatto essendo più di un proprietario) La mia riflessione era: sei che vivo al piano terra devo pagare il tetto perchè è comune,perche il proprietario del primo piano o quelli del piano terra che non presentano queste macchie di umidità non devono contribuire al risanamento?

Dai per certo che si tratta di umidità di risalita e non di umidità da condesna?

Te lo chiedo perchè, come ben capirai, un fattore di umidità di risalita accertato, comporta un eventuale e, sottolineo eventuale (in quanto molto costosa nel tentativo di porre rimedio), spesa per tutti, se non ci sono tabelle almeno diviso quattro però, visto che dici che si forma tra camera e bagno non vorrei che fosse da condensa in questo caso è un problema solo ed esclusivamente del proprietario.

Per formare umidità da condensa non è che ci voglia molto, soprattutto quando i vapori acquei, che si formano nel bagno durante il suo normale uso, non vengono subito eliminati con una adeguata areazione che, non consiste solo con l'apertura della finestra ma, anche, della porta, proprio per far circolare bene l'aria, cosa che molti non sanno e nemmeno fanno.

Resta il fatto che se fosse una umidità di risalita oltre alla difficoltà di riuscita del lavoro ci sarà una enorme difficoltà a far partecipare tutti, salvo poi non ricorrere in giudizio, è ovvio.

Salve

Salve

Sono certo che è umidità di risalita. Per quella da condensa ho un apparecchio particolare che controlla l'umidità 24 su 24 h. Il problemè quello di sapere se esiste una legge che impone e chi il pagamento dei lavori di ripristino dei muri.

Sono certo che è umidità di risalita. Per quella da condensa ho un apparecchio particolare che controlla l'umidità 24 su 24 h. Il problemè quello di sapere se esiste una legge che impone e chi il pagamento dei lavori di ripristino dei muri.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie brico, anche se la tua risposta non mi piace.

Sentenza interessante.

E proprio essa corrobora la posizione di Giovanni con cui concordo: umidità di risalita non dovuta a caso fortutito è da addebitarsi a tutto il Condominio, un problema cui il Condominio deve far fronte (ex art.1117 e ss) pena risarcimento del danno.

Preferibile leggere tutto il dispositivo della sentenza.

Non mi dilungo nel commentare, evitando così inutili discussioni; posto solo i passi salienti del dispositivo lasciando a ciascuno di trarre adeguate conclusioni.

 

"È costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno............ Nella specie, il giudice del merito.......... ha ritenuto che........... che il fatto del danneggiato, costituito dal mutamento di destinazione d'uso - impedendo la normale aereazione del locale seminterrato, le cui caratteristiche costruttive erano compatibili con tale aereazione - ha avuto efficacia causale tale da interrompere il nesso tra la cosa e l'evento dannoso,integrando il caso fortuito richiesto dalla legge perché il proprietario custode sia esente da responsabilità"

Sentenza interessante.

E proprio essa corrobora la posizione di Giovanni con cui concordo: umidità di risalita non dovuta a caso fortutito è da addebitarsi a tutto il Condominio, un problema cui il Condominio deve far fronte (ex art.1117 e ss) pena risarcimento del danno.

Preferibile leggere tutto il dispositivo della sentenza.

Non mi dilungo nel commentare, evitando così inutili discussioni; posto solo i passi salienti del dispositivo lasciando a ciascuno di trarre adeguate conclusioni.

 

"È costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno............ Nella specie, il giudice del merito.......... ha ritenuto che........... che il fatto del danneggiato, costituito dal mutamento di destinazione d'uso - impedendo la normale aereazione del locale seminterrato, le cui caratteristiche costruttive erano compatibili con tale aereazione - ha avuto efficacia causale tale da interrompere il nesso tra la cosa e l'evento dannoso,integrando il caso fortuito richiesto dalla legge perché il proprietario custode sia esente da responsabilità"

Ecco bravo non commentare che è meglio.

Io ho espresso il mio parere poi, a Giovanni, ho postato una sentenza che POTREBBE interessargli, non ho scritto che è adattabile al suo caso tanto è vero che non ero a conoscenza di quale ipotesi poteva tornargli utile nel suo post iniziale.

Quindi il mio parere, rimane un parere poi, evidentemente, esistono delle sentenze che possono dare un orientamento alla giurisprudenza futura, non ho mica detto che è legge quello che ho espresso come pensiero.

Come al solito, Olli, ti invito a leggere bene quello che una persona scrive e, senz'altro concordo con te quando scrivi:

 

"Non mi dilungo nel commentare, evitando così inutili discussioni"

 

Ecco su questo concordo!

Ciao

Mi ero limitato solo per cortesia verso degli altri utenti, essendo il mio intento quello di dar un aiuto a Giovanni; di polemizzare con Lei non ne avevo interesse; ma se Ella è sì piena di boria....

 

Così ha postato per addebitarmi chi sa cosa....

.... non ho scritto che è adattabile al suo caso....

E mal ha fatto, perchè tal sentenza non solo è adattabile ma rafforza pure la posizione di Giovanni (intento a farsi risarcire per l'umidità da risalita). Caro utente, non solo fa un'affermazione (sotto indicata) che non è capace di motivare, ma pure riporta sentenze che la smentiscono.

Lei scrisse:

Ciao Giovanni, io ritengo che il Condominio (quindi tutti gli altri proprietari visto il tuo caso) non debba pagare nulla è un problema del singolo condòmino.

Così disattendendo le aspettative di Giovanni che per l'appunto non condivise la sua posizione.

Invece se Giovanni riuscirà a dimostrare la risalita, cosa non sempre facile, contrariamente da quello che Lei crede ed in conformità a Cassazione, potrà far valere i propri diritti ex art. 2051.

 

Ma dovendo dare a Cesare quello che è di Cesare... Ella è stata utile nell' indicare la sentenza e la ringrazio per averla sottoposta alla mia attenzione: mi è stata di grande utilità per un caso analogo.

 

Detto questo ed appurato i fatti, ora può ricominciare pure con la sua solita "tiritera" circa le prove che mancano o si devono trovare, sul fatto che le opinioni sono molte e che finchè un giudice non avrà deciso in senso contrario a quello che Ella pensa.... insomma con le tante cose che molto bene conosce e da tempo fa sempre proprie.

Saluti.

P.S. Ah scordavo, contatti pure la moderazione 😎

Mi ero limitato solo per cortesia verso degli altri utenti, essendo il mio intento quello di dar un aiuto a Giovanni; di polemizzare con Lei non ne avevo interesse; ma se Ella è sì piena di boria....

 

Così ha postato per addebitarmi chi sa cosa....

 

E mal ha fatto, perchè tal sentenza non solo è adattabile ma rafforza pure la posizione di Giovanni (intento a farsi risarcire per l'umidità da risalita). Caro utente, non solo fa un'affermazione (sotto indicata) che non è capace di motivare, ma pure riporta sentenze che la smentiscono.

Lei scrisse:

 

 

Così disattendendo le aspettative di Giovanni che per l'appunto non condivise la sua posizione.

Invece se Giovanni riuscirà a dimostrare la risalita, cosa non sempre facile, contrariamente da quello che Lei crede ed in conformità a Cassazione, potrà far valere i propri diritti ex art. 2051.

 

Ma dovendo dare a Cesare quello che è di Cesare... Ella è stata utile nell' indicare la sentenza e la ringrazio per averla sottoposta alla mia attenzione: mi è stata di grande utilità per un caso analogo.

 

Detto questo ed appurato i fatti, ora può ricominciare pure con la sua solita "tiritera" circa le prove che mancano o si devono trovare, sul fatto che le opinioni sono molte e che finchè un giudice non avrà deciso in senso contrario a quello che Ella pensa.... insomma con le tante cose che molto bene conosce e da tempo fa sempre proprie.

Saluti.

P.S. Ah scordavo, contatti pure la moderazione 😎

Io ho semplicemente postato a Giovanni una sentenza che POTREBBE fare al suo caso, o in un modo o nell'altro....

Lei ha risposto a Giovanni che la spesa spetta al singolo condòmino (suo parere) ed ha allegato sentenza che dimostra il contrario: più semplice dire: "ho la mia opinione anche se Cassazione asserisce il contrario" avrebbe così evitato di arrampicarsi sugli specchi; se Lei posta una sentenza si presume che l'abbia capita e letta sino in fondo.....

 

Ciò non toglie che, indipendentemente, dal contenuto intrinseco di questa sentenza io gli esprimo il MIO di parere, che, come più volte detto, non è legge, non è una sentenza, è soltanto un parere.

Alle solite, come sempre, motivare no, meglio chiaccherare....

Cordialità

Si era dibattuto tempo fa con Brico di un caso analogo dove forse si era già riportata quella sentenza o alte in argomento.

Un utente lamentava danni da infiltrazione nel suolo del suo garage al punto di parlare di evidente fuoriuscita di acqua.

 

Sempre difficile fare una diagnosi a distanza e soprattutto capire a fondo la causa scatenante.

 

Se il problema fosse solo l' avvisaglia di un qualcosa che interesserà tutti i condomini...apriti cielo. Dovranno sicuramente sborsare tutti...e non poco.

 

Se :

1-il problema è limitatissimo e non progredisce vistosamente (ammesso e non concesso che sia effettivamente umidità di risalita)

2-considerato che il muro è interno e ad uso esclusivo di un solo proprietario

3-che in caso di mancato accordo bonario si dovrebbe intentare causa

4-che le cause costano anche se si vince al 100%

 

direi che conviene procedere interpellando una ditta che esegua un intervento limitato a quella parete.

 

Ho appena fatto sanare una crepa di 170 cm. sul muro di contenimento nella rampa di discesa che era fonte continua di fuoriuscita d' acqua (giardino della prima unità sul lato opposto).

Il solo intervento con sigillatura è costato 400 Euro + Iva (2+2 ore di lavoro)...provvederò io alla rifinitura...ma ammettiamo 700/1000 Euro di spesa...vale la pena intentare causa senza certezza di vincere?

 

Se poi quella non fosse l' unica parete ma pure in altre proprietà si rivelassero fenomeni simili (meglio accertarlo) non sarebbero comunque spese da sostenere per le riparazioni altrui?

 

Un tetto serve certamente ad evitare che l'acqua faccia danni anche alle unità a piano terra...mentre l' umidità di risalità hai voglia che arrivi a 4 metri d'altezza.

Discutetene ...ma non caricare a testa bassa intentando causa.

Lei ha risposto a Giovanni che la spesa spetta al singolo condòmino (suo parere) ed ha allegato sentenza che dimostra il contrario: più semplice dire: "ho la mia opinione anche se Cassazione asserisce il contrario" avrebbe così evitato di arrampicarsi sugli specchi; se Lei posta una sentenza si presume che l'abbia capita e letta sino in fondo.....

 

 

Alle solite, come sempre, motivare no, meglio chiaccherare....

Cordialità

No! Non è così come dici te.

Non hai capito neanche questa volta, mannaggia!

Peccato Olli, dai su sarà per un'altra volta......prima o poi sono sicura che capirai anche le cose più semplici!

Infatti non sei te che puoi dire a Tizio o a Caio o a me o a chiunque altro cosa fosse più semplice dire o non dire...

Ciao a presto!

Si era dibattuto tempo fa con Brico di un caso analogo dove forse si era già riportata quella sentenza o alte in argomento.

Un utente lamentava danni da infiltrazione nel suolo del suo garage al punto di parlare di evidente fuoriuscita di acqua.

 

Sempre difficile fare una diagnosi a distanza e soprattutto capire a fondo la causa scatenante.

 

Se il problema fosse solo l' avvisaglia di un qualcosa che interesserà tutti i condomini...apriti cielo. Dovranno sicuramente sborsare tutti...e non poco.

 

Se :

1-il problema è limitatissimo e non progredisce vistosamente (ammesso e non concesso che sia effettivamente umidità di risalita)

2-considerato che il muro è interno e ad uso esclusivo di un solo proprietario

3-che in caso di mancato accordo bonario si dovrebbe intentare causa

4-che le cause costano anche se si vince al 100%

 

direi che conviene procedere interpellando una ditta che esegua un intervento limitato a quella parete.

 

Ho appena fatto sanare una crepa di 170 cm. sul muro di contenimento nella rampa di discesa che era fonte continua di fuoriuscita d' acqua (giardino della prima unità sul lato opposto).

Il solo intervento con sigillatura è costato 400 Euro + Iva (2+2 ore di lavoro)...provvederò io alla rifinitura...ma ammettiamo 700/1000 Euro di spesa...vale la pena intentare causa senza certezza di vincere?

 

Se poi quella non fosse l' unica parete ma pure in altre proprietà si rivelassero fenomeni simili (meglio accertarlo) non sarebbero comunque spese da sostenere per le riparazioni altrui?

 

Un tetto serve certamente ad evitare che l'acqua faccia danni anche alle unità a piano terra...mentre l' umidità di risalità hai voglia che arrivi a 4 metri d'altezza.

Discutetene ...ma non caricare a testa bassa intentando causa.

Analisi molto più logica e molto più concreta la tua dimaraz e, poi, ognuno rimane della propria opinione, proprio perchè, come dici te, in questo caso, che è sempre difficile fare una diagnosi a distanza e soprattutto capire a fondo la causa scatenante.

E, poi comunque, io non voglio caricare nessuno a testa bassa ho espresso un parere del tutto personale a Giovanni (lo ripeto per l'ennesima volta) ed a seguire gli ho postato la sentenza che, tra l'altro, come tu stesso dimaraz hai messo in evidenza, già in passato era stata messa in riluce su un caso simile e credo, infatti, che ce ne siano delle altre ma non per questo è legge, la legge è un'altra cosa, le sentenze danno un orientamento a chi dovrà giudicare caso per caso, tanto è vero che, spesso, le sentenze colmano i vuoti legislativi in cui spesso noi cittadini ci imbattiamo.

Ciao

Analisi molto più logica e molto più concreta la tua dimaraz e, poi, ognuno rimane della propria opinione, proprio perchè, come dici te, in questo caso, che è sempre difficile fare una diagnosi a distanza e soprattutto capire a fondo la causa scatenante.

E, poi comunque, io non voglio caricare nessuno a testa bassa ho espresso un parere del tutto personale a Giovanni (lo ripeto per l'ennesima volta) ed a seguire gli ho postato la sentenza che, tra l'altro, come tu stesso dimaraz hai messo in evidenza, già in passato era stata messa in riluce su un caso simile e credo, infatti, che ce ne siano delle altre ma non per questo è legge, la legge è un'altra cosa, le sentenze danno un orientamento a chi dovrà giudicare caso per caso, tanto è vero che, spesso, le sentenze colmano i vuoti legislativi in cui spesso noi cittadini ci imbattiamo.

Ciao

Sante parole!

Peccato che per i pontificatori basti una sentenza e non una perizia a corroborare. (Tra l'altro è introvabile dove Giovanni abbia espresso la sua tesi del non fortuito.)

Bruco...il caricare a testa bassa era per chi poneva la domanda iniziale.

Buon week end

Ops perdona intendevo Brico...la tastiera e lo schermo del telefono mi hanno "fregato"

Peccato che per i pontificatori basti una sentenza e non una perizia a corroborare. (Tra l'altro è introvabile dove Giovanni abbia espresso la sua tesi del non fortuito.)

Giovanni (o chi vorrà far valere il risarcimento) non deve preoccuparsi della caso fortuito: questo il motivo per cui non serve chiedersi alcunchè al riguardo.

 

Così carissimo Efisio, non solo non legge quanto indicato nelle sentenze, ma si prende anche il lusso di cambiare le norme del diritto positivo; sì, perchè l'art.2051 prevede il caso fortuito solo quale onere a carico del Condominio tutto e per il singolo consociato, che avanzi la "pretesa" di risarcimento, ciò non determina alcuna incombenza.

 

Pontificare con sentenze...? ma quando mai: per le quattro chiacchere che qui ha esposto basta e avanza una matricola impegnata della 1° settimana; oh sì, ma certo, anche Lei esprime sono un parere personale: qual misero escamotage per non saper motivare appieno quanto asserito.

 

Saluti.

Giovanni (o chi vorrà far valere il risarcimento) non deve preoccuparsi della caso fortuito: questo il motivo per cui non serve chiedersi alcunchè al riguardo.

 

Così carissimo Efisio, non solo non legge quanto indicato nelle sentenze, ma si prende anche il lusso di cambiare le norme del diritto positivo; sì, perchè l'art.2051 prevede il caso fortuito solo quale onere a carico del Condominio tutto e per il singolo consociato, che avanzi la "pretesa" di risarcimento, ciò non determina alcuna incombenza.

 

Pontificare con sentenze...? ma quando mai: per le quattro chiacchere che qui ha esposto basta e avanza una matricola impegnata della 1° settimana; oh sì, ma certo, anche Lei esprime sono un parere personale: qual misero escamotage per non saper motivare appieno quanto asserito.

 

Saluti.

Disquisire sulla natura del caso prima di accertarlo con una perizia, forse sarà il suo modo di procedere. In ogni caso, non ha risposto su dove abbia letto la tesi di Giovanni di cui post n.10.

Disquisire sulla natura del caso prima di accertarlo con una perizia, forse sarà il suo modo di procedere..

Forse ha letto male o non ha colto ciò (prima pagina delle repliche):

....Invece se Giovanni riuscirà a dimostrare la risalita, cosa non sempre facile, contrariamente da quello che Lei crede ed in conformità a Cassazione, potrà far valere i propri diritti ex art. 2051.

Lei ha l'attenuante: intervenuto molti posts dopo.

 

 

In ogni caso, non ha risposto su dove abbia letto la tesi di Giovanni di cui post n.10.

Le ho risposto qui sopra. Non deve essere una tesi esposta da Giovanni, perchè e la legge che dispone ciò all'art.2051 in favore del ricorrente; già le ho detto che è onere del Condominio, ergo sarà questo ultimo a dover dimostrare l'esistenza del caso fortuito pena la sua piena responsabilità.

 

Sinceramente (chiudo): se ha reale interesse e vuol approfondire la materia (correlazione tra il diritto del consociato al risarcimento del danno e responsabilità per le cose in custodia del Condominio ex art.2051) sarò il primo a rendermi disponibile poichè le polemiche passano e delle stesse non mi curo; se invece è sua intenzione voler cogliermi in fallo su cose mai asserite, inutile proseguiere, la cosa mi annoia.

Cordialità

Le ho risposto qui sopra. Non deve essere una tesi esposta da Giovanni, perchè e la legge che dispone ciò all'art.2051 in favore del ricorrente; già le ho detto che è onere del Condominio, ergo sarà questo ultimo a dover dimostrare l'esistenza del caso fortuito pena la sua piena responsabilità.

Bla, bla, bla.

 

Prima la espone, poi non deve essere una tesi esposta.

 

Allora, senza tanta boria e romanzi fa prima a dire che menzionando la tesi di Giovanni ha scritto una fesseria.

 

Ma poi cosa c'entra il dimostrare la risalita? Casomai è il perchè avviene che interessa, prima delle sue elucubrazioni.

Ma poi cosa c'entra il dimostrare la risalita? Casomai è il perchè avviene che interessa, prima delle sue elucubrazioni.

In tal frase si riassume tutta la sua ignoranza giuridica: rilegga l'art.2051 e la coglierà da solo; o meglio, lasci stare perchè da come risponde qui sopra non sarebbe in grado di comprenderne una virgola: trattasi infatti di responsabilità per la quale unica esimente è il caso fortuito, e solo questo la dice lunga su quante parole le abbia speso invano nel tentativo di aver ragione.

Se ne ritorni al post sulla solidarietà passiva proprietario / usufruttuario: lì almeno una cosa l'aveva "imbroccata" (come si dice dalle mie parti). Mi ha annoiato.

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