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mara2015

Tetto a falde - la ripartizione per le spese di pulizia di sabbia vulcanica del tetto avrà luogo (in linea verticale) per millesimi

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Buongiorno a tutti,

 

vi chiedo: se in un condominio è previsto nell'atto di acquisto di ciascun immobile che il sottotetto è di pertinenza dell'unità sottostante, la ripartizione per le spese di pulizia di sabbia vulcanica del tetto avrà luogo (in linea verticale) per millesimi di proprietà o per 1/3 a carico del proprietario e il resto a carico delle unità sottostante per millesimi di proprietà?

 

La questione è capire, in base a quanto scritto nell'atto di compravendita, se il tetto ( a falde ) del sottotetto può considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell' unità sottostante oppure è condominiale dato che è un tetto a falde non calpestabile.

Qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento?

il tetto in ogni caso è di proprietà comune di tutti i condomini, così come previsto dall'art. 1117 c.c. pertanto la spesa di manutenzione e riparazione dello stesso va ripartita fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Ci sono diverse e contraddittorie interpretazioni. Ove nell'atto non sia stabilita la proprietà del sottotetto quest'ultima può definirsi di pertinenza del proprietario dell'ultimo piano. Ciò comunque se non vi sia possibilità alcuna di accesso se non dall'esterno con ponteggi. Questo significa che il sottotetto (solo l'area ed il suo volume) può essere sfruttato, senza titolo, da chi ci abita sotto (previa autorizzazione per apertura botola nel solaio). Le falde sono del condominio e la loro funzione sono a carico del condominio. qualsiasi manutenzione riguardi le falde è a carico di tutti. Anche eventuali danni provenienti dalle falde per infiltrazioni di acqua piovana è a carico di tutti. 

Per favore non riprendete vecchie discussioni, apritene di nuove se lo ritenete utile. Grazie.

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