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Ranzoni22

Termine convocazione per rendiconto della gestione

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Desidero sottoporre un quesito in merito al termine entro il quale l’amministratore di Condominio deve redigere il rendiconto annuale di gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione.

 

Il nuovo articolo 1130 del c.c. recita che l’amministratore del Condominio deve “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.

Il NOSTRO regolamento di Condominio recita che “Tutti i Condomini si riuniranno in assemblea ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario che viene fissata al trenta settembre di ogni anno “.

 

Il nostro amministratore deve pertanto convocare l’assemblea ordinaria entro il entro il 30 marzo dell’anno successivo (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario anno come da codice civile) oppure entro il 30 dicembre di ogni anno (tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario che viene fissata al trenta settembre di ogni anno come da nostro Regolamento di Condominio) discostandosi così dal codice civile?

Il regolamento condominiale può discostarsi dal codice civile essendo, il Vostro, un regolamento contrattuale o di natura contrattuale.

Entro il 30 dicembre, norma regolamentare quindi indifferente se contenuta in regolamento di natura contrattuale ovvero assembleare.

Grazie Patrizia.

Cosa intendi esattamente per "norma regolamentare" e quindi, come tale, prevalente su quanto dettato dal codice civile?

Il regolamento condominiale può discostarsi dal codice civile essendo, il Vostro, un regolamento contrattuale o di natura contrattuale.

Sembra che tu ti sia fatto la domanda e tu abbia dato una risposta.

Grazie Patrizia.

Cosa intendi esattamente per "norma regolamentare" e quindi, come tale, prevalente su quanto dettato dal codice civile?

Stai ragionando al contrario.

La deroga al codice civile è consentita, tramite delibera specifica, laddove i termini sono più stretti, come in questo caso.

Sembra che tu ti sia fatto la domanda e tu abbia dato una risposta.

Certamente Leonardo ma quella era la "mia" risposta. Altri Condomini non la pensano come me e danno altre risposte diverse e a me interessano "altre" risposte concordanti ma soprattutto discordanti e, se possibile, argomentate altrimenti una risposta vale l'altra.

Stai ragionando al contrario.

La deroga al codice civile è consentita, tramite delibera specifica, laddove i termini sono più stretti, come in questo caso.

Quindi il nostro amministratore che ha deciso di fare la riunione a marzo 2017 invece che entro dicembre 2016 dicendo che il codice civile gli dava un termine di 180 giorni invece dei 90 prescritti dal Regolamento Condominiale, è rimasto perfettamente entro i termini legali?

Certamente Leonardo ma quella era la "mia" risposta. Altri Condomini non la pensano come me e danno altre risposte diverse e a me interessano "altre" risposte concordanti ma soprattutto discordanti e, se possibile, argomentate altrimenti una risposta vale l'altra.

Cercherò di esserti chiaro.

Una clausola inserita nel regolamento di condominio che indica un periodo diverso, ma nei limiti e quindi SENZA DEROGARE al codice civile, è una norma REGOLAMENTARE che abbisogna della maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi).

Quantunque la clausola fosse contenuta in un regolamento CONTRATTUALE, essendo clausola REGOLAMENTARE che non incide sui diritti individuali dei condòmini, può sempre essere modificata con la maggioranza su indicata.

 

L'art. 1130 c.c. non è inderogabile per cui si può derogare all'unanimità di 1.000 millesimi ma la deroga consiste nel prevedere un periodo più lungo e non uno più breve.

 

Se il codice prevede di approvare ENTRO 180 giorni, approvando entro 160 o 120 o 90 o 60, rientro sempre ENTRO i 180 giorni per cui non sto derogando nienete.

 

Se,invece, decido di approvare dopo 190 giorni, non rientro più ENTRO i 180 giorni previsti come limite massimo, per cui serve una CONVENZIONE all'unanimità di 1.000 millesimi per poter derogare a quanto disposto dall'art. 1130 c.c.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Quindi il nostro amministratore che ha deciso di fare la riunione a marzo 2017 invece che entro dicembre 2016 dicendo che il codice civile gli dava un termine di 180 giorni invece dei 90 prescritti dal Regolamento Condominiale, è rimasto perfettamente entro i termini legali?

L'amministratore doveva rispettare il regolamento e convocare l'assemblea entro dicembre perchè il codice civile non deroga il regolamento.

 

Lo stesso art. 1130 c.c., inizialmente recita:

Art. 1130 c.c.

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;...

Quindi il nostro amministratore che ha deciso di fare la riunione a marzo 2017 invece che entro dicembre 2016 dicendo che il codice civile gli dava un termine di 180 giorni invece dei 90 prescritti dal Regolamento Condominiale, è rimasto perfettamente entro i termini legali?

no, doveva rispettare i termini più restrittivi imposti dal regolamento condominiale.

Grazie Leonardo.

Quindi, a conclusione e come argomenti, la "mia" risposta iniziale è corretta: l'assemblea doveva essere convocata entro il 31 dicembre 2016 come da Regolamento Condominiale e come richiesto e preteso dai Condomini.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie Sergio, confermi quello che anch'io pensavo e, fino ad ora, non leggo alcun parere contrario.

Cercherò di esserti chiaro.

Una clausola inserita nel regolamento di condominio che indica un periodo diverso, ma nei limiti e quindi SENZA DEROGARE al codice civile, è una norma REGOLAMENTARE che abbisogna della maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi).

Quantunque la clausola fosse contenuta in un regolamento CONTRATTUALE, essendo clausola REGOLAMENTARE che non incide sui diritti individuali dei condòmini, può sempre essere modificata con la maggioranza su indicata.

 

L'art. 1130 c.c. non è inderogabile per cui si può derogare all'unanimità di 1.000 millesimi ma la deroga consiste nel prevedere un periodo più lungo e non uno più breve.

 

Se il codice prevede di approvare ENTRO 180 giorni, approvando entro 160 o 120 o 90 o 60, rientro sempre ENTRO i 180 giorni per cui non sto derogando nienete.

 

Se,invece, decido di approvare dopo 190 giorni, non rientro più ENTRO i 180 giorni previsti come limite massimo, per cui serve una CONVENZIONE all'unanimità di 1.000 millesimi per poter derogare a quanto disposto dall'art. 1130 c.c.

 

- - - Aggiornato - - -

L'amministratore doveva rispettare il regolamento e convocare l'assemblea entro dicembre perchè il codice civile non deroga il regolamento.

 

Lo stesso art. 1130 c.c., inizialmente recita:

Art. 1130 c.c.

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;...

Grazie Leonardo.

Quindi, a conclusione e come argomenti, la "mia" risposta iniziale è corretta: l'assemblea doveva essere convocata entro il 31 dicembre 2016 come da Regolamento Condominiale e come richiesto e preteso dai Condomini.

 

- - - Aggiornato - - -

 

no, doveva rispettare i termini più restrittivi imposti dal regolamento condominiale.

Grazie Sergio, confermi quello che anch'io pensavo e, fino ad ora, non leggo alcun parere contrario.

Grazie Leonardo.

Quindi, a conclusione e come argomenti, la "mia" risposta iniziale è corretta: l'assemblea doveva essere convocata entro il 31 dicembre 2016 come da Regolamento Condominiale e come richiesto e preteso dai Condomini.

Grazie Sergio, confermi quello che anch'io pensavo e, fino ad ora, non leggo alcun parere contrario.

Te lo aveva già confermato anche Patrizia nel post n. 3.

L'assemblea doveva essere convocata come da vostro regolamento condominiale che recita:

"entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario"

e quindi, poichè il vostro esercizio chiude il 30 settembre, l'assemblea doveva essere convocata entro il 30 dicembre.

Quindi il nostro amministratore che ha deciso di fare la riunione a marzo 2017 invece che entro dicembre 2016 dicendo che il codice civile gli dava un termine di 180 giorni invece dei 90 prescritti dal Regolamento Condominiale, è rimasto perfettamente entro i termini legali?

E' rimasto entro i termini disposti dalla legge (codice civile ) ma non entro i termini legali visto che nel vostro caso i termini legali sono dettati dal vostro regolamento .

  • Confuso 1

Buongiorno, attenzione che il Regolamento condominiale vincola i condomini, non l'amministratore, salvo che la specifica richiesta sia espressamente accettata dall'amministratore. Il C.C. prevede un temine, l'amministratore è vincolato a quello. Il Regolamento non è allegato all'incarico di amministrazione, salvo eccezioni presentate in sede di preventivo, e quindi di incarico.

  • Grazie 1

Grazie per la precisazione, ma la discussione è di 5 anni fa, per favore non riesumate vecchi post, grazie.

Ospite
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