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bessy41

Sostituzione e trasformazione centrale termica-citazione

Buongiorno. In una delibera asssembleare è stato deciso la sostituzione della centrale termica e la trasformazione impianto da gasolio a gas metano. (il tutto davvero oneroso....)

l'amministratore ha suddiviso i costi, includendo anche ad un magazzino seminterrato originariamento adibito a cantina, che non fruisce ab origine dell'impianto di riscaldamento condominiale perchè non è allacciato.( suo ammontare euro 4000,00 circa)

 

Inoltre, sul regolamento del condominio viene menzionato proprio che le spese di riscaldamento sono eslcuse per il seminterrato.

Il proprietario del seminterrato tramite avvocato, ha inviato al condominio un atto di citazione.

 

Il nostro amministratore insiste perche noi condomini prendiamo a nostra volta un avvocato per controbattere, in quanto lui dice che anche il seminterrato deve contribuire perchè in futuro potrebbe allacciarsi.

 

Il regolamento del condominio credo sia stato stipulato alla costruzione dell'immobile, per cui credo che non abbia mai usufruito del riscaldamento ( non che si è staccato)

Che ne pensate?

 

Perderemo la causa e quindi spenderemo di piu' che accettare la proposta di annullare l'addebito al seminterrato??

Scritto da bessy41 il 26 Giu 2012 - 11:24:58: Buongiorno. In una delibera asssembleare è stato deciso la sostituzione della centrale termica e la trasformazione impianto da gasolio a gas metano. (il tutto davvero oneroso....)

l'amministratore ha suddiviso i costi, includendo anche ad un magazzino seminterrato originariamento adibito a cantina, che non fruisce ab origine dell'impianto di riscaldamento condominiale perchè non è allacciato.( suo ammontare euro 4000,00 circa)

 

Inoltre, sul regolamento del condominio viene menzionato proprio che le spese di riscaldamento sono eslcuse per il [...]

Scusa, ma cosa prevede esattamente il regolamento per il seminterrato?

Cass. n. 10700/2003

La presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ. - ha detto il Supremo Collegio - postula la destinazione delle cose elencate in tale norma al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, in quanto, non trattandosi di presunzione assoluta, essa rimane vinta dalla destinazione particolare così come da un titolo contrario.

 

Cass. Civ. 5975/04

Riprendendo l’analisi del disposto dell’art. 1123 c.c la Cassazione ha chiarito che detto articolo, nel consentire la deroga ai criteri legali di ripartizione, non pone limite alcuno alla volontà dei condomini. Di conseguenza è da considerarsi assolutamente legittima una clausola del regolamento di condominio che preveda espressamente l’esenzione del dovere di partecipazione alla spese condominiali per uno o più condomini.

Ove però si sia in presenza di una clausola siffatta, verrà di conseguenza superata la presunzione legale di comproprietà in capo al gruppo di condomini esonerati dalle spese, relativamente alla porzione di fabbricato per cui è prevista l’esenzione della spese. Concordemente si era già espressa la Cassazione. (Cass. n. 6844/88 per quanto riguarda la possibilità di esenzione totale o parziale; Cass. 714/88 inerente al superamento della presunzione di comproprietà sulle parti comuni per il gruppo di condomini esentati dalla partecipazione alle spese).

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

 

Modificato Da - Massi il 26 Giu 2012 11:47:36

nel regolamento di condominio all'articolo 7 "ripartizione spese comuni" richiamate quale criterio di ripartizione delle spese condominiali le tabelle millesimali, specifica:

 

"Tuttavia in applicazione degli art. 1123,1124,1125,1126 cod. civ. saranno invece ripartitecome segue le spese di cui appresso: RISCALDAMENTO CENTRALE....Non partecipa a questa spesa il seminterrato in quanto non friusce del servizio di riscaldamento."

 

l'avvocato della conroparte dice che la centrale termica non costituisce parte comune rispetto al magazzino seminterrato.

Scritto da bessy41 il 26 Giu 2012 - 11:24:58: Buongiorno. In una delibera asssembleare è stato deciso la sostituzione della centrale termica e la trasformazione impianto da gasolio a gas metano. (il tutto davvero oneroso....)

l'amministratore ha suddiviso i costi, includendo anche ad un magazzino seminterrato originariamento adibito a cantina, che non fruisce ab origine dell'impianto di riscaldamento condominiale perchè non è allacciato.( suo ammontare euro 4000,00 circa)

 

Inoltre, sul regolamento del condominio viene menzionato proprio che le spese di riscaldamento sono eslcuse per il [...]

Credo che l'avvocato di controparte abbia ragione.

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

Per il momento il nostro amministratore ha deciso di rivolgersi al giudice di pace.

 

Ma nel caso che successivamente decidesse di ricorrere tramite un avvocato, ( dovrebbe fare una nuova assemblea?) nel qual caso io potrei dissociarmi ??

 

Nella assemblea straordinaria in cui si discuteva il problema, ho dato la delega.

Non puoi dissociarti.

Il vostro amm. sta sovrapponendo errori ad errori. Avrebbe senso, invece, chiedere un incontro con la controparte per trattare una soluzione stragiudiziale.

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

cosa intendi per una soluzione stragiudiziale??

 

e come possiamo proporla al nostro amministratore??

messaggio pr Massi:

 

il nostro amministratore asserisce che nell'anno 95/96 al cambio della caldaia, era stato addebitato la sua quota parte alla precedente proprietaria del seminterrato e che anche la precedente proprietaria aveva reclamato ( importo lire 480,00 ) ma successivamente anche dato l'esiguo importo, aveva comunque pagato. Ora l'amministratore asserisce che questo è un PRECEDENTE.

 

Secodo me, invece si tratta di uno sbaglio e non deve creare un PRECEDENTE.

 

il condomino a cui avevo dato la delega, mi ha informato che 6 condomini, lui compreso + mia delega, si erano dissociati da proseguire azione, ma nel verbale non è stato scritto nulla.

 

Come possiamo fare rimediare a quanto non scritto??

Non si è verificato alcun precedente, perchè il comportamento di un singolo non vincola anche gli altri. Per poter essere considerato tale sarebbe stata necessaria una convenzione scritta che riportasse il consenso di tutti i condòmini e fosse stata trascritta nella nota a margine dell'atto di vendita di tutte le unità abitative. Invece di trascritto c'è solo il regolamento che prevede l'esenzione.

Chiedete un'assemblea straordinaria e rideliberate una ripartizione corretta, che tenga conto del regolamento e negoziate una soluzione con la controparte, perchè una causa civile persa può costare al soccombente 10.000 euro

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

Personalmente ritengo che il vostro amministratore abbia le idee un po' confuse. Se abitassi nel vostro condominio proporrei di sostituirlo. Prima di andare per avvocati ed eventuali cause ci penserei diverse volte, non una. Auguri.

per Massi: ( URGENTE)

 

dal verbale della riunione in cui si discuteva la problematica di cui sopra, l'amministratore ha citato che nell'esercizio 1995/1996 la precedente proprietà del seminterrato ha partecipato al riparto della spesa per la sostituzione della caldaia e quindi questo creava un PRECEDENTE.

 

Potremmo INVALIDARE l'assemblea in quanto non è da consederarsi "UN PRECEDENTE" ? in quanto il comportamento di un singolo non vincola anche gli altri. Per poter essere considerato tale sarebbe stata necessaria una convenzione scritta che riportasse il consenso di tutti i condòmini e fosse stata trascritta nella nota a margine dell'atto di vendita di tutte le unità abitative. Invece di trascritto c'è solo il regolamento che prevede l'esenzione

 

Mi potete dare un consiglio e magari citare qualche articolo da poter controbattere e invalidare il tutto?

 

Nel verbale si è deciso di autorizzare l'amministratore a costituirsi sia in sede di procedura di mediazione, sia in sede di giudizio avanti al Giudice di Pace, per il tramite di un Legale.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 9 agosto 2010, n. 18486

Nella sentenza si legge:

 

Non v'e' dubbio che attesa la presenza del regolamento del condominio (applicabile come s'e' visto anche alla Su. PA. ) la ripartizione delle spese comuni, ai sensi dell'articolo 1138 c.c. doveva essere fatta necessariamente ai sensi dello stesso regolamento condominiale, a nulla rilevando, che, nella fattispecie, per molto tempo erano stati utilizzati dal Condominio altri criteri. Si rileva, d'altra parte, che, a mente dell'articolo 1138 c.c., comma 2 ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per l'eventuale revisione o modifica del regolamento vigente; tuttavia fino a quando non vengono introdotte delle modifiche, devono applicarsi tutte le disposizioni regolamentari in parola.

 

Si osserva ancora a proposito dei criteri dettati all'articolo 1123 c.c. in tema di ripartizione delle spese comuni, che questa Corte ha ritenuto "legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'articolo 1123 c.c. che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unita' immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga e' consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica"

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

quindi è possibile invalidare quanto ha deciso l'amministratore e richiedere una riunione straordinaria per ridiscutere il tutto prima di fare intervenire un legale?

 

bessy41

Certo.

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

l'avvocato del nostro condominio, davanti al mediatore ha fatto presente che il condominio non ritiene di accettare modifiche al regolamento di condominio. Ciononostante il mediatore ha formulato la proposta di definizione conciliata della vertenza e precisamente che la signora proprietaria del seminterrato rimarrebbe COMPROPRIETARIA dell'impianto centralizzato di riscaldamento ma non corrisponderebbe la spesa straordinaria a suo debito oggi dovuta, riconoscendo che qualora avesse la necessità di allacciarsi all'impianto, pagherebbe al condominio la somma dovuta oltre agli interessi maturati e al costo di allacciamento. Se accettiamo, ognuno paga le spese del proprio legale.

 

la mia domanda è questa: ma se la signora proprietaria del seminterrato riconosce e vuole essere COMPROPRIETARIA, questo significa che dovrebbe pagare da subito.

 

che ne dite? conviene accettare la mediazione? la assemblea straordinaria si terrà nel mese di settembre.

 

bessy41

Buongiorno. relativamente alle problematiche di cui sopra, ora avremo una riunione straordinaria in data 12 corrente mese (settembre)

 

proposta del mediatore per definizione conciliata della vertenza

 

Il mediatore propone che il proprietario del seminterrato, non paghi le spese straordinarie a suo debito oggi dovuta, ma comunque figurerebbe COMPROPRIETARIO dell'impianto centralizzato di riscaldamento, riconoscendo che qualora avesse la necessità di allacciarsi all'impianto, pagherebbe al condominio la somma dovuta oltre agli interessi maturati e al costo di allacciamento. Se accettiamo, ognuno paga le spese del proprio legale.

 

Puo' essere una soluzione equa? Ma non sarebbe meglio non trascrivere sul verbale sarebbe comunque COMPROPRIETARIO??

Per favore avrei urgenza di pareri, in quanto la assemblea straaordinaria si tiene domani 12 settembre.

 

ora ho le idee un po confuse, rispetto a prima.....

 

Ho letto che in una sentenza 1116 del 30/6/54 tribunale di genova,dice che "a norma dell'art. 1117 c.c l'impianto di riscaldamento centrale è presunto di proprietà comune di TUTTI i condomini, se i titoli non dispongono altrimenti ed anche se talune unità non sono servite dall'impianto, queste hanno la presunzione di allacciarsi.

 

Il mio dubbio ora è: se in una sentenza il giudice ha stabilito quanto sopra, anche nel nostro caso dobbiamo ritenere che il seminterrato deve partecipare alla spesa di trasformazione termica?

 

Mi scuso se mi sono dilungata sul problema e spero tanto che a breve mi diate qualche consiglio su come comportarmi domani.

 

Grazie

 

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