Vai al contenuto
frajacko_

Trasformazione campo tennis in campo padel

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno a tutti,

 

un condominio consta di una autorimessa interrata di 60 box e della soprastante copertura adibita a centro tennis in cui sono presenti 4 campi da gioco scoperti (all'aperto). Il gestore/proprietario della associazione sportiva e dei campi richiede all'Amministratore/Condominio lasciapassare per la trasformazione di uno di questi 4 campi in campo da padel. 

In sostanza, per chi magari non ha ben presente il padel e il campo in cui viene svolto, verrebbe sostituito il tappettino del campo in questione e sostituite parti delle reti di protezione del campo da tennis con alcuni vetri caratteristici del padel che delimitano il campo da gioco.

 

Mia idea sarebbe quella di portare l'argomento in assemblea prima dell'inizio lavori (che specifico avverrà previo rilascio delle autorizzazioni comunali necessari), ma il richiedente vorrebbe un mio lasciapassare in questo senso, senza passare dall'Assemblea, volendo farsi trovare pronto con il nuovo campo già per i primi mesi del prossimo anno. Mi chiedo: trattandosi di una trasformazione "minima" (il tennis e il padel poco differiscono), assumermi io la responsabilità di dirgli di procedere pure, previo confronto magari con i Consiglieri, sarebbe così azzardato?

 

Ho spulciato il regolamento condominiale di origine contrattuale in cui nessun riferimento particolare viene menzionato se non che "la società costruttrice si riserva la proprietà esclusiva del solaio di copertura dei boxes in applicazione dell'art. 1127 c.c.. Nell'eventualità di utilizzo del diritto di sopraelevazione, i proprietari dei locali interrati rinunciano fin d'ora alla indennità di cui all'art. 1127 ultimo comma."

frajacko_ dice:

Buongiorno a tutti,

 

un condominio consta di una autorimessa interrata di 60 box e della soprastante copertura adibita a centro tennis in cui sono presenti 4 campi da gioco scoperti (all'aperto). Il gestore/proprietario della associazione sportiva e dei campi richiede all'Amministratore/Condominio lasciapassare per la trasformazione di uno di questi 4 campi in campo da padel. 

In sostanza, per chi magari non ha ben presente il padel e il campo in cui viene svolto, verrebbe sostituito il tappettino del campo in questione e sostituite parti delle reti di protezione del campo da tennis con alcuni vetri caratteristici del padel che delimitano il campo da gioco.

 

Mia idea sarebbe quella di portare l'argomento in assemblea prima dell'inizio lavori (che specifico avverrà previo rilascio delle autorizzazioni comunali necessari), ma il richiedente vorrebbe un mio lasciapassare in questo senso, senza passare dall'Assemblea, volendo farsi trovare pronto con il nuovo campo già per i primi mesi del prossimo anno. Mi chiedo: trattandosi di una trasformazione "minima" (il tennis e il padel poco differiscono), assumermi io la responsabilità di dirgli di procedere pure, previo confronto magari con i Consiglieri, sarebbe così azzardato?

 

Ho spulciato il regolamento condominiale di origine contrattuale in cui nessun riferimento particolare viene menzionato se non che "la società costruttrice si riserva la proprietà esclusiva del solaio di copertura dei boxes in applicazione dell'art. 1127 c.c.. Nell'eventualità di utilizzo del diritto di sopraelevazione, i proprietari dei locali interrati rinunciano fin d'ora alla indennità di cui all'art. 1127 ultimo comma."

Se la modifica interessa una parte privata come sembra, non è necessario nessun permesso assembleare ne quello dell'amministratore, fatto salvo non sia previsto dl RdC Contrattuale, per cui ottenuti i permessi da parte del comune, il proprietario può procedere tranquillamente.

  • Mi piace 1
frajacko_ dice:

Grazie @Tullio01 hai qualche riferimento normativo?

cc Art. 1122.
Opere su parti di proprietà o uso individuale.

Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

 

Tu sei stato già avvisato, perciò riferisci in assemblea dell'intenzione di questo condomino.

 

--> 

 

 

Modificato da Tullio01
  • Mi piace 1

Partecipa al forum, invia un quesito

×