#1 Inviato 17 Gennaio, 2016 Salve a tutti. E' la prima volta che partecipo a forum e ringrazio sentitamente coloro che potranno darmi una mano per la risoluzione del seguente problema di condominio. Sono proprietario di una abitazione sita al piano terreno, con ingresso indipendente dalla strada, mentre il primo piano è di proprietà di altro condomino, che accede alla sua abitazione tramite una scala esterna. Dall'area sottostante detta scala è stato ricavato un sottoscala, adibito a sgabuzzino. Dai rispettivi rogiti, la scala risulta di proprietà del condomino del 1° piano, mentre il sottoscala dello scrivente. Per i lavori di manutenzione ero convinto che si dovesse applicare il disposto di cui all'art. 1125 (manutenzione delle volte, dei soffitti e dei solai), ma l'amministratore in occasione di recenti contatti, cambiando opinione, ha invece dichiarato che la scala, facendo da copertura all'appartamento sottostante, esprimeva la stessa utilità di un lastrico solare o di una terrazza a livello, e che pertanto si doveva applicare il disposto di cui all'art. 1126. Naturalmente non sono convinto di quest'ultima soluzione in quanto la scala in questione, che si ribadisce essere esterna, fa da copertura unicamente al sottoscala. Qualcuno può darmi una dritta?
#2 Inviato 18 Gennaio, 2016 Secondo me i vantaggi sono uguali, sia di chi usa la scala e del proprietario del sottoscala, perciò anche le relative spese si dividono al 50% come previsto dall'art 1125 cc, esiste anche una discussione di qualche tempo fa; --link_rimosso--
#3 Inviato 28 Gennaio, 2016 Ti ringrazio e mi scuso di non essermi fatto sentire prima, ma avevo il computer fuori uso. Volevo chiederti ancora se per caso avessi memoria di qualche sentenza riguardante il caso specifico ( art.1125 c.c.)e me la potessi partecipare.
#4 Inviato 28 Gennaio, 2016 Ti ringrazio e mi scuso di non essermi fatto sentire prima, ma avevo il computer fuori uso. Volevo chiederti ancora se per caso avessi memoria di qualche sentenza riguardante il caso specifico ( art.1125 c.c.)e me la potessi partecipare.Non lo so, non ho mai letto sentenza su questo caso specifico.
#6 Inviato 2 Febbraio, 2016 Scusami se ritorno in argomento. Penso di aver testè trovato la seguente sentenza che potrebbe riguardare il mio problema, ma mi preme un tuo parere in merito, che ho visto essere sollecito, puntuale e preciso: ""L'art.1125 c.c.,nel disporre che sono a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento (mattonelle ed impiantito) ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto, ha inteso comprendere nella nozione di volte, solai e soffitti tutto il complesso di opere stabilmente unite, che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà "" ( Cass. n. 1319/1969) Ora, il soffitto del sottoscala di mia proprietà, ricavato dalla scala e pianerottolo esterno di proprietà altrui, rientra nella casistica di cui alla suindicata sentenza? Io penso di si. Puoi darmi un cenno di conferma?
#7 Inviato 2 Febbraio, 2016 Scusami se ritorno in argomento. Penso di aver testè trovato la seguente sentenza che potrebbe riguardare il mio problema, ma mi preme un tuo parere in merito, che ho visto essere sollecito, puntuale e preciso:""L'art.1125 c.c.,nel disporre che sono a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento (mattonelle ed impiantito) ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto, ha inteso comprendere nella nozione di volte, solai e soffitti tutto il complesso di opere stabilmente unite, che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà "" ( Cass. n. 1319/1969) Ora, il soffitto del sottoscala di mia proprietà, ricavato dalla scala e pianerottolo esterno di proprietà altrui, rientra nella casistica di cui alla suindicata sentenza? Io penso di si. Puoi darmi un cenno di conferma? Infatti la sentenza parla dell'art. 1125 cc, lo stesso che avevo ritenuto valido per la partizione del tuo caso, però la sentenza parla di due piani e non di sottoscala, comunque come avevo già detto per me è la partizione più equa che si possa fare ovvero quella dell'art 1125 cc.