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Roby_____8

Intonaco Cantina

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Salve, la mia cantina si trova al di sotto del sottoscala condominiale tanto chè il tetto della cantina in corrispondenza del sottoscala presenta quella leggera pendenza dovuta alla presenza della scala condominiale. L'altro giorno è venuto giù un pezzo di intonaco, in cui si vedono i ferri a vista del sottoscala. Questo tipo di spesa per il ripristino del sottoscala spetta a me proprietario della cantina o all'intero condominio essendo che la scala è condominiale? 

La rampa di scala separa il volume in cui è inserita la scala dal volume sottostante della cantina.

Ha la stessa funzione di un solaio di interpiano con la differenza che è la soletta della rampa su cui sono impostati i gradini della scala, è inclinata anziché orizzontale.

Quindi, la spesa di rifacimento dell’intonaco è a tuo carico.(art. 1125 c. .c .)

 

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G.Ago dice:

La rampa di scala separa il volume in cui è inserita la scala dal volume sottostante della cantina.

Ha la stessa funzione di un solaio di interpiano con la differenza che è la soletta della rampa su cui sono impostati i gradini della scala, è inclinata anziché orizzontale.

Quindi, la spesa di rifacimento dell’intonaco è a tuo carico.(art. 1125 c. .c .)

 

Grazie per la risposta, il mio dubbio è che la scala essendo utilizzata da tutti i condomini ed essendo condominiale pensavo che la spesa per il rifacimento del sottoscala spettasse all'intero condominio. Grazie  

Giovanni Inga dice:

Suggerirei, anche, di dare un'occhiata alla polizza assicurativa.. hai visto mai..

 

Devo dare un occhiata alla polizza.

G.Ago dice:

Quindi, la spesa di rifacimento dell’intonaco è a tuo carico.(art. 1125 c. .c .)

le spese del solo intonaco si.

ma la natura del probblema ha anche altra estensione

Roby_____8 dice:

L'altro giorno è venuto giù un pezzo di intonaco, in cui si vedono i ferri a vista del sottoscala.

Conglomerato cementizio ...e ferri d'armatura sono parti strutturali e sono elementi della stessa scale che è parte comune.

ne discende che le spese relative al mero ripristino della struttura della scala è una competenza condominiale.

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marcanto dice:

le spese del solo intonaco si.

ma la natura del probblema ha anche altra estensione

Conglomerato cementizio ...e ferri d'armatura sono parti strutturali e sono elementi della stessa scale che è parte comune.

ne discende che le spese relative al mero ripristino della struttura della scala è una competenza condominiale.

Nel quesito si parla di distacco di intonaco e non di porzioni di soletta in calcestruzzo.

La evidenza dei ferri può dipendere dalla mancanza di copriferro in quella zona.

Il calcestruzzo e i ferri sono parte strutturale della scala e se la struttura della scala è a soletta rampante, sono parte della soletta.

Il criterio che ho indicato si applica anche alla parte strutturale, in analogia al criterio legale previsto per i soffitti, le volte e i solai ove le parti interessate alla manutenzione sono i condomini proprietari della scala e il condomino proprietario della cantina.

E’ la mia opinione che non coincide con quella che attribuisce la suddetta spesa ai soli proprietari della scala.

francamente a me questa testimonianza

Roby_____8 dice:

L'altro giorno è venuto giù un pezzo di intonaco, in cui si vedono i ferri a vista del sottoscala.

fa pensare a condizioni di deterioramento della stessa struttura della scala.

Ossia, l'ossidazione dei ferri creando un aumento di volume, ha espulso il copriferro in Cls e quindi anche il sovrastante intonaco.

 

Poi se la situazione non è questa sarà lo stesso autore a chiarirlo.

 

Non è molto chiaro il seguente passaggio

G.Ago dice:

Il calcestruzzo e i ferri sono parte strutturale della scala e se la struttura della scala è a soletta rampante, sono parte della soletta.

ossia stai dicendo che la condizione per qualificare che ferri d'armatura e Cls siano strutturali per la scala è che la stessa scala sia a "soletta rampante" ???

Quindi, se la scala ha una conformazione strutturale differente, tipo: "a trave a ginocchio" gli elementi che la conformano strutturalmente come ferri e soletta non sono della scala.

 

mi interessa il tuo chiarimento in merito ....

Tralasciando queste qualificazioni di natura squisitamente strutturali, che trà l'altro non servono a qualificare la natura comune della scala, vorrei ricordare quello che dice l'art. 1117 in merito:

 

" Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari  delle  singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento

periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

    1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso  comune,  come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i  muri  maestri,  i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le  scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili e le facciate; "

 

quindi essendo la scala comune, gli interventi da espletare su di essa seguono il criterio che si adotta canonicamente per le parti comuni

Modificato da marcanto
marcanto dice:

Non è molto chiaro il seguente passaggio

ossia stai dicendo che la condizione per qualificare che ferri d'armatura e Cls siano strutturali per la scala è che la stessa scala sia a "soletta rampante" ???

Quindi, se la scala ha una conformazione strutturale differente, tipo: "a trave a ginocchio" gli elementi che la conformano strutturalmente come ferri e soletta non sono della scala. 

 

mi interessa il tuo chiarimento in merito ....

Tralasciando queste qualificazioni di natura squisitamente strutturali, che trà l'altro non servono a qualificare la natura comune della scala, vorrei ricordare quello che dice l'art. 1117 in merito:

 

" Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari  delle  singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento

periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

    1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso  comune,  come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i  muri  maestri,  i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le  scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili e le facciate; "

 

quindi essendo la scala comune, gli interventi da espletare su di essa seguono il criterio che si adotta canonicamente per le parti comuni

Volevo semplicemente significare che i il conglomerato e i ferri della soletta fanno parte la struttura della scala. Ho citato il termine soletta rampante per sottolineare la funzione di copertura (solaio) inclinata a giustificazione del criterio di ripartizione indicato che non condividi.

Non intendevo qualificare strutturali i ferri di armatura della scala in funzione del tipo di struttura adottato per la sua realizzazione, risultando i ferri di armatura elementi essenziali di una struttura in calcestruzzo armato.

In questo caso la scala, che in base all’articolo citato è parte dell’edifico comune, copre parzialmente un’unità immobiliare, dividendo due volumi (piani) per cui ritengo legittimo applicare il criterio dettato dall’art. 1125 c. c..

Comunque rimane un’opinione personale non avvalorata da alcuna sentenza.

anche volendo ragionare nei tuoi termini.....nel caso dall’art. 1125 c. c.. chi sono le parti in causa?

ovviamente i due proprietari, quello sotto e quello sopra, che la struttura separa.

 

Nel caso qui trattato il proprietario sotto e' il singolo,..... mente quello sopra chi è?

Direi che essendo la scala un parte comune e' ovviamente il condominio.

Quindi torna proprio quello che indicavano nel caso di mero intervento sulla struttura della scala

Le parti in causa sono i proprietari della scala e il proprietario della cantina.

Con la ripartizione in base all’art. 1125 c. c. la spesa di ricostruzione è divisa in parti eguali fra condomini proprietari della scala e il proprietario della cantina, mentre con l’altro criterio l’intera spesa è sopportata dai proprietari della scala.

G.Ago dice:

Con la ripartizione in base all’art. 1125 c. c. la spesa di ricostruzione è divisa in parti eguali fra condomini proprietari della scala e il proprietario della cantina,

heee !! proprio qui mi aspettavo di giungere.

Quindi dici:

il condòmino sottostante la scala in virtù del 1125 deve,

- prima contribuire per il 50 %

- poi per l'altro 50 % che tocca al condominio lui come condòmino rientrerebbe ancora contribuendone in termini millesimali.

giusto ????

 

quindi stai dicendo che un solo condòmino assume la "gestione/contribuzione di maggioranza" di una parte comune......

ti sembra sensato ?

Modificato da marcanto
marcanto dice:

heee !! proprio qui mi aspettavo di giungere.

Quindi dici:

il condòmino sottostante la scala in virtù del 1125 deve,

- prima contribuire per il 50 %

- poi per l'altro 50 % che tocca al condominio lui come condòmino rientrerebbe ancora contribuendone in termini millesimali.

giusto ????

 

quindi stai dicendo che un solo condòmino assume la "gestione/contribuzione di maggioranza" di una parte comune......

ti sembra sensato ?

Giusto!

Cosa c’è di insensato nella mia affermazione?

Semmai potrebbe ritenersi errata l’applicazione dell’art. 1125 del c. c. solo con riferimento alla porzione di soletta della scala che copre la cantina, che inevitabilmente conduce ad attribuire al proprietario della cantina una somma maggiore rispetto a quella spettante alla comunità proprietaria della scala.

 

Nella ripartizione della spesa relativa alla struttura del solaio di un cortile, che copre uno o più box in proprietà esclusiva, l’applicazione dell’art. 1125 del c. c. non attribuisce al proprietario del box sottostante una quota maggiore di quella spettante a tutti i proprietari del giardino fra cui è anche lui compreso?

 

Se il condominio fosse proprietario di un alloggio che sovrasta un’unità immobiliare in proprietà esclusiva, l’applicazione dell’art. 1125 c. c. nella ripartizione della spesa per la ricostruzione della struttura del solaio di interpiano non attribuirebbe al proprietario esclusivo una quota maggiore?

 

Se hai letto la discussione di cui allego l’indirizzo, avrai notato con quanta energia Camillo50 ha sostenuto la sua posizione sulla ripartizione della spesa per la ricostruzione della struttura del lastrico solare, in cui proponeva la ripartizione in applicazione dell’art. 1125 c.c., mi chiedo come mai non hai sostenuto l’insensatezza della sua tesi?

--link_rimosso--

 

 

ti ricordo che qui si discute di una scala, o meglio la rampa della scala che funge da "copertura" ad un ambiente sottostante privato.

Quindi ogni altro riferimento diverso, è non confacente ......

 

hai fatto la domanda

G.Ago dice:

Cosa c’è di insensato nella mia affermazione?

e ti sei dato anche la risposta

G.Ago dice:

Semmai potrebbe ritenersi errata l’applicazione dell’art. 1125 del c. c. solo con riferimento alla porzione di soletta della scala che copre la cantina, che inevitabilmente conduce ad attribuire al proprietario della cantina una somma maggiore rispetto a quella spettante alla comunità proprietaria della scala.

G.Ago dice:

......mi chiedo come mai non hai sostenuto l’insensatezza della sua tesi?

Semplicemente perchè non avevo visto quella discussione, e se l'ho vista evidentemente non mi interessava

 

siamo evidentemente su posizioni, e opinioni differenti

per quanto mi riguarda .....puo anche bastare cosi !

Modificato da marcanto

Ho aperto una bella discussione !☺️ 

L' amministratore del condominio ha riferito che le spese per il ripristino, spettano a tutti i condomini. 

Roby_____8 dice:

L' amministratore del condominio ha riferito che le spese per il ripristino, spettano a tutti i condomini. 

allora fagli leggere la discussione in tal modo si corregge 😃

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